Legislazione Nazionale
DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n.502
Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
(G.U. Serie Generale n. 305 del 30 dicembre 1992)
DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n.502
Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421. (G.U. Serie Generale n. 305 del 30 dicembre 1992)
TITOLO I
ORDINAMENTO
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 1 dicembre 1992;
Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 dicembre 1992;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e
del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
TITOLO I
ORDINAMENTO
Art. 1.
Tutela del diritto alla salute, programmazione sanitaria e
definizione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza
1. La tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo
ed interesse della collettivita' e' garantita, nel rispetto della
dignita' e della liberta' della persona umana, attraverso il Servizio
sanitario nazionale, quale complesso delle funzioni e delle attivita'
assistenziali dei Servizi sanitari regionali e delle altre funzioni e
attivita' svolte dagli enti ed istituzioni di rilievo nazionale,
nell'ambito dei conferimenti previsti dal decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, nonche' delle funzioni conservate allo Stato dal
medesimo decreto.
2. Il Servizio sanitario nazionale assicura, attraverso le risorse
finanziarie pubbliche individuate ai sensi del comma 3 e in coerenza
con i principi e gli obiettivi indicati dagli articoli 1 e 2 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, i livelli essenziali e uniformi di
assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei
principi della dignita' della persona umana, del bisogno di salute,
dell'equita' nell'accesso all'assistenza, della qualita' delle cure e
della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, nonche'
dell'economicita' nell'impiego delle risorse.
3. L'individuazione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza
assicurati dal Servizio sanitario nazionale, per il periodo di
validita' del Piano sanitario nazionale, e' effettuata
contestualmente all'individuazione delle risorse finanziarie
destinate al Servizio sanitario nazionale, nel rispetto delle
compatibilita' finanziarie definite per l'intero sistema di finanza
pubblica nel Documento di programmazione economico finanziaria. Le
prestazioni sanitarie comprese nei livelli essenziali di assistenza
sono garantite dal Servizio sanitario nazionale a titolo gratuito o
con partecipazione alla spesa, nelle forme e secondo le modalita'
previste dalla legislazione vigente.
4. Le regioni, singolarmente o attraverso strumenti di
autocoordinamento, elaborano proposte per la predisposizione del Pi-
ano sanitario nazionale, con riferimento alle esigenze del livello
territoriale considerato e alle funzioni interregionali da assicurare
prioritariamente, anche sulla base delle indicazioni del Piano
vigente e dei livelli essenziali di assistenza individuati in esso o
negli atti che ne costituiscono attuazione. Le regioni trasmettono al
Ministro della sanita', entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione
annuale sullo stato di attuazione del piano sanitario regionale, sui
risultati di gestione e sulla spesa prevista per l'anno successivo.
5. Il Governo, su proposta del Ministro della sanita', sentite le
commissioni parlamentari competenti per la materia, le quali si
esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione dell'atto,
nonche' le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative, le
quali rendono il parere entro venti giorni, predispone il piano
sanitario nazionale, tenendo conto delle proposte trasmesse dalle
regioni entro il 31 luglio dell'ultimo anno di vigenza del piano
precedente, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 4. Il Governo,
ove si discosti dal parere delle commissioni parlamentari, e' tenuto
a motivare. Il piano e' adottato ai sensi dell'articolo 1 della legge
12 gennaio 1991, n.13, d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
6. I livelli essenziali di assistenza comprendono le tipologie di
assistenza, i servizi e le prestazioni relativi alle aree di offerta
individuate dal Piano sanitario nazionale. Tali livelli comprendono,
per il 1998-2000:
a) l'assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di
lavoro;
b) l'assistenza distrettuale;
c) l'assistenza ospedaliera.
7. Sono posti a carico del Servizio sanitario le tipologie di
assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che presentano, per
specifiche condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di
un significativo beneficio in termini di salute, a livello
individuale o collettivo, a fronte delle risorse impiegate. Sono
esclusi dai livelli di assistenza erogati a carico del Servizio
sanitario nazionale le tipologie di assistenza, i servizi e le
prestazioni sanitarie che:
a) non rispondono a necessita' assistenziali tutelate in base ai
principi ispiratori del Servizio sanitario nazionale di cui al comma
2;
b) non soddisfano il principio dell'efficacia e
dell'appropriatezza, ovvero la cui efficacia non e' dimostrabile in
base alle evidenze scientifiche disponibili o sono utilizzati per
soggetti le cui condizioni cliniche non corrispondono alle
indicazioni raccomandate;
c) in presenza di altre forme di assistenza volte a soddisfare le
medesime esigenze, non soddisfano il principio dell'economicita'
nell'impiego delle risorse, ovvero non garantiscono un uso efficiente
delle risorse quanto a modalita' di organizzazione ed erogazione
dell'assistenza.
8. Le prestazioni innovative per le quali non sono disponibili
sufficienti e definitive evidenze scientifiche di efficacia possono
essere erogate in strutture sanitarie accreditate dal Servizio
sanitario nazionale esclusivamente nell'ambito di appositi programmi
di sperimentazione autorizzati dal Ministero della sanita'.
9. Il Piano sanitario nazionale ha durata triennale ed e' adottato
dal Governo entro il 30 novembre dell'ultimo anno di vigenza del Pi-
ano precedente. Il Piano sanitario nazionale puo' essere modificato
nel corso del triennio con la procedura di cui al comma 5.
10. Il Piano sanitario nazionale indica:
a) le aree prioritarie di intervento, anche ai fini di una
progressiva riduzione delle diseguaglianze sociali e territoriali nei
confronti della salute;
b) i livelli essenziali di assistenza sanitaria da assicurare per
il triennio di validita' dei Piano;
c) la quota capitaria di finanziamento per ciascun anno di
validita' del Piano e la sua disaggregazione per livelli di
assistenza;
d) gli indirizzi finalizzati a orientare il Servizio sanitario
nazionale verso il miglioramento continuo della qualita'
dell'assistenza, anche attraverso la realizzazione di progetti di
interesse sovraregionale;
e) i progetti-obiettivo, da realizzare anche mediante
l'integrazione funzionale e operativa dei servizi sanitari e dei
servizi socioassistenziali degli enti locali;
f) le finalita' generali e i settori principali della ricerca
biomedica e sanitaria, prevedendo altresi' il relativo programma di
ricerca;
g) le esigenze relative alla formazione di base e gli indirizzi
relativi alla formazione continua del personale, nonche' al
fabbisogno e alla valorizzazione delle risorse umane;
h) le linee guida e i relativi percorsi diagnostico-terapeutici
allo scopo di favorire, all'interno di ciascuna struttura sanitaria,
lo sviluppo di modalita' sistematiche di revisione e valutazione
della pratica clinica e assistenziale e di assicurare l'applicazione
dei livelli essenziali di assistenza;
i) i criteri e gli indicatori per la verifica dei livelli di
assistenza assicurati in rapporto a quelli previsti.
11. I progetti obiettivo previsti dal Piano sanitario nazionale
sono adottati dal Ministro della sanita' con decreto di natura non
regolamentare, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e con gli altri Ministri competenti
per materia, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281.
12. La Relazione sullo stato sanitario del Paese, predisposta
annualmente dal Ministro della sanita':
a) illustra le condizioni di salute della popolazione presente
sul territorio nazionale;
b) descrive le risorse impiegate e le attivita' svolte dal
Servizio sanitario nazionale;
c) espone i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati
dal Piano sanitario nazionale;
d) riferisce sui risultati conseguiti dalle regioni in
riferimento all'attuazione dei piani sanitari regionali;
e) fornisce indicazioni per l'elaborazione delle politiche
sanitarie e la programmazione degli interventi.
13. Il Piano sanitario regionale rappresenta il piano strategico
degli interventi per gli obiettivi di salute e il funzionamento dei
servizi per soddisfare le esigenze specifiche della popolazione
regionale anche in riferimento agli obiettivi del Piano sanitario
nazionale. Le regioni, entro centocinquanta giorni dalla data di
entrata in vigore del Piano sanitario nazionale, adottano o adeguano
i Piani sanitari regionali, prevedendo forme di partecipazione delle
autonomie locali, ai sensi dell'articolo 2, comma 2-bis, nonche'
delle formazioni sociali private non aventi scopo di lucro impegnate
nel campo dell'assistenza sociale e sanitaria, delle organizzazioni
sindacali degli operatori sanitari pubblici e privati e delle
strutture private accreditate dal Servizio sanitario nazionale.
14. Le regioni e le province autonome trasmettono al Ministro della
sanita' i relativi schemi o progetti di piani sanitari allo scopo di
acquisire il parere dello stesso per quanto attiene alla coerenza dei
medesimi con gli indirizzi del Piano sanitario nazionale. Il Ministro
della sanita' esprime il parere entro 30 giorni dalla data di
trasmissione dell'atto, sentita l'Agenzia per i servizi sanitari
regionali.
15. Il Ministro della sanita', avvalendosi dell'Agenzia per i
servizi sanitari regionali, promuove forme di collaborazione e linee
guida comuni in funzione dell'applicazione coordinata del Piano
sanitario nazionale e della normativa di settore, salva l'autonoma
determinazione regionale in ordine al loro recepimento.
16. La mancanza del Piano sanitario regionale non comporta
l'inapplicabilita' delle disposizioni del Piano sanitario nazionale.
17. Trascorso un anno dalla data di entrata in vigore del Piano
sanitario nazionale senza che la regione abbia adottato il Piano
sanitario regionale, alla regione non e' consentito l'accreditamento
di nuove strutture. Il Ministro della sanita', sentita la regione
interessata, fissa un termine non inferiore a tre mesi per
provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro della sanita', sentita l'Agenzia
per i servizi sanitari regionali, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome, adotta gli atti necessari per dare attuazione nella regione
al Piano sanitario nazionale, anche mediante la nomina di commissari
ad acta.
18. Le istituzioni e gli organismi a scopo non lucrativo
concorrono, con le istituzioni pubbliche e quelle equiparate di cui
all'articolo 4, comma 12, alla realizzazione dei doveri
costituzionali di solidarieta', dando attuazione al pluralismo etico-
culturale dei servizi alla persona. Esclusivamente ai fini del
presente decreto sono da considerarsi a scopo non lucrativo le
istituzioni che svolgono attivita' nel settore dell'assistenza
sanitaria e socio-sanitaria, qualora ottemperino a quanto previsto
dalle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d), e),
f) g), e h), e comma 6 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.
460; resta fermo quanto disposto dall'articolo 10, comma 7, del
medesimo decreto. L'attribuzione della predetta qualifica non
comporta il godimento dei benefici fiscali previsti in favore delle
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale dal decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. (( Le attivita' e le funzioni
assistenziali delle strutture equiparate di cui al citato articolo 4,
comma 12, con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, sono
esercitate esclusivamente nei limiti di quanto stabilito negli
specifici accordi di cui all'articolo 8-quinquies. ))
Art. 2
Competenze regionali
1. Spettano alle regioni e alle province autonome, nel rispetto dei
principi stabiliti dalle leggi nazionali, le funzioni legislative ed
amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera.
2. Spettano in particolare alle regioni la determinazione dei
principi sull'organizzazione dei servizi e sull'attivita' destinata
alla tutela della salute e dei criteri di finanziamento delle unita'
sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, le attivita' di
indirizzo tecnico, promozione e supporto nei confronti delle predette
unita' sanitarie locali ed aziende, anche in relazione al controllo
di gestione e alla valutazione della qualita' delle prestazioni
sanitarie.
2-bis. La legge regionale istituisce e disciplina la Conferenza
permanente per la programmazione sanitaria e sociosanitaria
regionale, assicurandone il raccordo o l'inserimento nell'organismo
rappresentativo delle autonomie locali, ove istituito. Fanno,
comunque, parte della Conferenza: il sindaco del comune nel caso in
cui l'ambito territoriale dell'Azienda unita' sanitaria locale
coincida con quella del comune; il presidente della Conferenza dei
sindaci, ovvero il sindaco o i presidenti di circoscrizione nei casi
in cui l'ambito territoriale dell'unita' sanitaria locale sia
rispettivamente superiore o inferiore al territorio del Comune;
rappresentanti delle associazioni regionali delle autonomie locali.
2-ter. Il progetto del Piano sanitario regionale e' sottoposto alla
Conferenza di cui al comma 2-bis, ed e' approvato previo esame delle
osservazioni eventualmente formulate dalla Conferenza. La Conferenza
partecipa, altresi', nelle forme e con le modalita' stabilite dalla
legge regionale, alla verifica della realizzazione del Piano
attuativo locale, da parte delle aziende ospedaliere di cui
all'articolo 4, e dei piani attuativi metropolitani.
2-quater. Le regioni, nell'ambito della loro autonomia, definiscono
i criteri e le modalita' anche operative per il coordinamento delle
strutture sanitarie operanti nelle aree metropolitane di cui
all'articolo 17, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonche'
l'eventuale costituzione di appositi organismi.
2-quinquies. La legge regionale disciplina il rapporto tra
programmazione regionale e programmazione attuativa locale, definendo
in particolare le procedure di proposta, adozione e approvazione del
Piano attuativo locale e le modalita' della partecipazione ad esse
degli enti locali interessati. Nelle aree metropolitane il piano
attuativo metropolitano e' elaborato dall'organismo di cui al comma
2- quater, ove costituito.
2-sexies. La regione disciplina altresi':
a) l'articolazione del territorio regionale in unita' sanitarie
locali, le quali assicurano attraverso servizi direttamente
gestiti l'assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di
lavoro, l'assistenza distrettuale e l'assistenza ospedaliera,
salvo quanto previsto dal presente decreto per quanto attiene alle
aziende ospedaliere di rilievo nazionale e interregionale e alle
altre strutture pubbliche e private accreditate;
b) i principi e criteri per l'adozione dell'atto aziendale di cui
all'articolo 3, comma 1-bis;
C) la definizione dei criteri per l'articolazione delle unita'
sanitarie locali in distretti, da parte dell'atto di cui
all'articolo 3, comma 1-bis, tenendo conto delle peculiarita'
delle zone montane e a bassa densita' di popolazione;
d) il finanziamento delle unita' sanitarie locali, sulla base di una
quota capitaria corretta in relazione alle caratteristiche della
popolazione residente con criteri coerenti con quelli indicati
all'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n.662;
e) le modalita' di vigilanza e di controllo, da parte della regione
medesima, sulle unita' sanitarie locali, nonche' di valutazione
dei risultati delle stesse, prevedendo in quest'ultimo caso forme
e modalita' di partecipazione della Conferenza dei sindaci;
f) l'organizzazione e il funzionamento delle attivita' di cui
all'articolo 19-bis, comma 3, in raccordo e cooperazione con la
Commissione nazionale di cui al medesimo articolo;
g) fermo restando il generale divieto di indebitamento, la
possibilita' per le unita' sanitarie locali di:
1) anticipazione, da parte del tesoriere, nella misura massima di un
dodicesimo dell'ammontare annuo del valore dei ricavi, inclusi i
trasferimenti, iscritti nel bilancio preventivo annuale;
2) contrazione di mutui e accensione di altre forme di credito, di
durata non superiore a dieci anni, per il finanziamento di spese
di investimento e previa autorizzazione regionale, fino a un
ammontare complessivo delle relative rate, per capitale e
interessi, non superiore al quindici per cento delle entrate
proprie correnti, ad esclusione della quota di fondo sanitario
nazionale di parte corrente attribuita alla regione;
h) le modalita' con cui le unita' sanitarie locali e le aziende
ospedaliere assicurano le prestazioni e i servizi contemplati dai
livelli aggiuntivi di assistenza finanziati dai comuni ai sensi
dell'articolo 2 comma 1, lettera l), della legge 30 novembre 1998,
n. 419.
2-septies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore ((
del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, )) le regioni
istituiscono l'elenco delle istituzioni e degli organismi a scopo non
lucrativo di cui all'articolo 1, comma 18.
2-octies. Salvo quanto diversamente disposto, quando la regione non
adotta i provvedimenti previsti dai commi 2-bis e 2-quinquies, il
Ministro della sanita', sentite la regione interessata e l'Agenzia
per i servizi sanitari regionali, fissa un congruo termine per
provvedere; decorso tale termine, il Ministro della sanita', sentito
il parere della medesima Agenzia e previa consultazione della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, propone al Consiglio dei
Ministri l'intervento sostitutivo, anche sotto forma di nomina di un
commissario ad acta. L'intervento adottato dal Governo non preclude
l'esercizio delle funzioni regionali per le quali si e' provveduto in
via sostitutiva ed e' efficace sino a quando i competenti organi
regionali abbiano provveduto.
Art. 3
Organizzazione delle unita' sanitarie locali
1. Le regioni, attraverso le unita' sanitarie locali, assicurano i
livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, avvalendosi
anche delle aziende di cui all'articolo 4.
1-bis. In funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali,
le unita' sanitarie locali si costituiscono in aziende con
personalita' giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale; la loro
organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati con atto
aziendale di diritto privato, nel rispetto dei principi e criteri
previsti da disposizioni regionali. L'atto aziendale individua le
strutture operative dotate di autonomia gestionale o
tecnico-professionale, soggette a rendicontazione analitica.
1-ter. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 12 APRILE 2006, N. 163)).
1-quater. Sono organi dell'azienda il direttore generale e il
collegio sindacale. Il direttore generale adotta l'atto aziendale di
cui al comma 1-bis; e' responsabile della gestione complessiva e
nomina i responsabili delle strutture operative dell'azienda. Il
direttore generale e' coadiuvato, nell'esercizio delle proprie
funzioni, dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario. Le
regioni disciplinano forme e modalita' per la direzione e il
coordinamento delle attivita' sociosanitarie a elevata integrazione
sanitaria. Il direttore generale si avvale del Collegio di direzione
di cui all'articolo 17 per le attivita' ivi indicate.
1-quinquies. Il direttore amministrativo e il direttore sanitario
sono nominati dal direttore generale . Essi partecipano, unitamente
al direttore generale, che ne ha la responsabilita', alla direzione
dell'azienda, assumono diretta responsabilita' delle funzioni
attribuite alla loro competenza e concorrono, con la formulazione di
proposte e di pareri, alla formazione delle decisioni della direzione
generale.
2. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229.
3. L'unita' sanitaria locale puo' assumere la gestione di attivita'
o servizi socio-assistenziali su delega dei singoli enti locali con
oneri a totale carico degli stessi, ivi compresi quelli relativi al
personale, e con specifica contabilizzazione. L'unita' sanitaria
locale procede alle erogazioni solo dopo l'effettiva acquisizione
delle necessarie disponibilita' finanziarie.
4. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229.
5. Le regioni disciplinano, entro il 31 marzo 1994, nell'ambito
della propria competenza le modalita' organizzative e di
funzionamento delle unita' sanitarie locali prevedendo tra l'altro:
a) LETTERA ABROGATA DAL D. LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229;
b) LETTERA ABROGATA DAL D. LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229;
c) LETTERA ABROGATA DAL D. LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229;
d) LETTERA ABROGATA DAL D. LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229;
e) LETTERA ABROGATA DAL D. LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229;
f) LETTERA ABROGATA DAL D. LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229;
g) i criteri per la definizione delle dotazioni organiche e degli
uffici dirigenziali delle unita' sanitarie locali e delle aziende
ospedaliere nonche' i criteri per l'attuazione della mobilita' del
personale risultato in esubero, ai sensi delle disposizioni di cui al
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni.
6. Tutti i poteri di gestione, nonche' la rappresentanza
dell'unita' sanitaria locale, sono riservati al direttore generale.
Al direttore generale compete in particolare, anche attraverso
l'istituzione dell'apposito servizio di controllo interno di cui
all'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e succes-
sive modificazioni ed integrazioni, verificare, mediante valutazioni
comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, la corretta ed
economica gestione delle risorse attribuite ed introitate nonche'
l'imparzialita' ed il buon andamento dell'azione amministrativa. I
provvedimenti di nomina dei direttori generali delle aziende unita'
sanitarie locali e delle aziende ospedaliere sono adottati
esclusivamente con riferimento ai requisiti di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512, convertito dalla legge 17
ottobre 1994, n. 590, senza necessita' di valutazioni comparative.
PERIODO ABROGATO DAL D.L. 27 AGOSTO 1994, N.512, CONVERTITO CON L. 17
OTTOBRE 1994, N.590. PERIODO ABROGATO DAL D. LGS. 19 GIUGNO 1999, N.
229. PERIODO ABROGATO DAL D. LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229. L'autonomia
di cui al comma 1 diviene effettiva con la prima immissione nelle
funzioni del direttore generale. PERIODO ABROGATO DAL D. LGS. 19
GIUGNO 1999, N. 229. I contenuti di tale contratto, ivi compresi i
criteri per la determinazione degli emolumenti, sono fissati entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta dei Ministri della sanita', del tesoro, del lavoro e della
previdenza sociale e per gli affari regionali sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome. Il direttore generale e' tenuto a motivare i provvedimenti
assunti in difformita' dal parere reso dal direttore sanitario, dal
direttore amministrativo e dal consiglio dei sanitari. In caso di
vacanza dell'ufficio o nei casi di assenza o di impedimento del
direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal direttore
amministrativo o dal direttore sanitario su delega del direttore
generale o, in mancanza di delega, dal direttore piu' anziano per
eta'. Ove l'assenza o l'impedimento si protragga oltre sei mesi si
procede alla sostituzione. PERIODO ABROGATO DAL D. LGS. 19 GIUGNO
1999, N. 229. PERIODO ABROGATO DAL D. LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229.
PERIODO ABROGATO DAL D. LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229.
7. PERIODO ABROGATO DAL D. LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229. PERIODO
ABROGATO DAL D. LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229. PERIODO ABROGATO DAL D.
LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229. PERIODO ABROGATO DAL D. LGS. 19 GIUGNO
1999, N. 229. Il direttore sanitario e' un medico che non abbia
compiuto il sessantacinquesimo anno di eta' e che abbia svolto per
almeno cinque anni qualificata attivita' di direzione tecnico-
sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di me-
dia o grande dimensione. Il direttore sanitario dirige i servizi
sanitari ai fini organizzativi ed igienico-sanitari e fornisce parere
obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle materie
di competenza. Il direttore amministrativo e' un laureato in disci-
pline giuridiche o economiche che non abbia compiuto il
sessantacinquesimo anno di eta' e che abbia svolto per almeno cinque
anni una qualificata attivita' di direzione tecnica o amministrativa
in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande
dimensione. Il direttore amministrativo dirige i servizi
amministrativi dell'unita' sanitaria locale. PERIODO ABROGATO DAL D.
LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229. Sono soppresse le figure del
coordinatore amministrativo, del coordinatore sanitario e del
sovrintendente sanitario, nonche' l'ufficio di direzione.
8. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229.
9. Il direttore generale non e' eleggibile a membro dei consigli
comunali, dei consigli provinciali, dei consigli e assemblee delle
regioni e del Parlamento, salvo che le funzioni esercitate non siano
cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza dei
periodi di durata dei predetti organi. In caso di scioglimento
anticipato dei medesimi, le cause di ineleggibilita' non hanno
effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni
successivi alla data del provvedimento di scioglimento. In ogni caso
il direttore generale non e' eleggibile nei collegi elettorali nei
quali sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell'unita'
sanitaria locale presso la quale abbia esercitato le sue funzioni in
un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione
della candidatura. Il direttore generale che sia stato candidato e
non sia stato eletto non puo' esercitare per un periodo di cinque
anni le sue funzioni in unita' sanitarie locali comprese, in tutto o
in parte, nel collegio elettorale nel cui ambito si sono svolte le
elezioni. La carica di direttore generale e' incompatibile con quella
di membro del consiglio e delle assemblee delle regioni e delle prov-
ince autonome, di consigliere provinciale, di sindaco, di assessore
comunale, di presidente o di assessore di comunita' montana, di
membro del Parlamento, nonche' con l'esistenza di rapporti anche in
regime convenzionale con la unita' sanitaria locale presso cui sono
esercitate le funzioni o di rapporti economici o di consulenza con
strutture che svolgono attivita' concorrenziali con la stessa. La
predetta normativa si applica anche ai direttori amministrativi ed ai
direttori sanitari. La carica di direttore generale e' altresi'
incompatibile con la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente,
ancorche' in regime di aspettativa senza assegni, con l'unita'
sanitaria locale presso cui sono esercitate le funzioni.
10. COMMA ABROGATO DAL D.L. 27 AGOSTO 1994, N.512, CONVERTITO CON
L. 17 OTTOBRE 1994, N.590.
11. Non possono essere nominati direttori generali, direttori
amministrativi o direttori sanitari delle unita' sanitarie locali:
a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a
pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo
ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non
colposo commesso nella qualita' di pubblico ufficiale o con abuso dei
poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione,
salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 166 del codice
penale;
b) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per
delitto per il quale e' previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;
c) coloro che sono stati sottoposti, anche con provvedimento
non definitivo ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della
riabilitazione prevista dall'articolo 15 della legge 3 agosto 1988,
n. 327, e dall'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
d) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a
liberta' vigilata.
12. Il consiglio dei sanitari e' organismo elettivo dell'unita'
sanitaria locale con funzioni di consulenza tecnico-sanitaria ed e'
presieduto dal direttore sanitario. Fanno parte del consiglio medici
in maggioranza ed altri operatori sanitari laureati - con presenza
maggioritaria della componente ospedaliera medica se nell'unita'
sanitaria locale e' presente un presidio ospedaliero - nonche' una
rappresentanza del personale infermieristico e del personale tecnico
sanitario. Nella componente medica e' assicurata la presenza del
medico veterinario. Il consiglio dei sanitari fornisce parere
obbligatorio al direttore generale per le attivita' tecnico-
sanitarie, anche sotto il profilo organizzativo, e per gli
investimenti ad esse attinenti. Il consiglio dei sanitari si esprime
altresi' sulle attivita' di assistenza sanitaria. Tale parere e' da
intendersi favorevole ove non formulato entro il termine fissato
dalla legge regionale. La regione provvede a definire il numero dei
componenti nonche' a disciplinare le modalita' di elezione e la
composizione ed il funzionamento del consiglio.
13. PERIODO ABROGATO DAL D. LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229. PERIODO
ABROGATO DAL D. LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229. PERIODO ABROGATO DAL D.
LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229. Il direttore generale dell'unita'
sanitaria locale nomina i revisori con specifico provvedimento e li
convoca per la prima seduta. Il presidente del collegio viene eletto
dai revisori all'atto della prima seduta. Ove a seguito di decadenza,
dimissioni o decessi il collegio risultasse mancante di uno o piu'
componenti, il direttore generale provvede ad acquisire le nuove
designazioni dalle amministrazioni competenti. In caso di mancanza di
piu' di due componenti dovra' procedersi alla ricostituzione
dell'intero collegio. Qualora il direttore generale non proceda alla
ricostituzione del collegio entro trenta giorni, la regione provvede
a costituirlo in via straordinaria con un funzionario della regione e
due designati dal Ministro del tesoro. Il collegio straordinario
cessa le proprie funzioni all'atto dell'insediamento del collegio
ordinario. L'indennita' annua lorda spettante ai componenti del
collegio dei revisori e' fissata in misura pari al 10 per cento degli
emolumenti del direttore generale dell'unita' sanitaria locale. Al
presidente del collegio compete una maggiorazione pari al 20 per
cento dell'indennita' fissata per gli altri componenti. PERIODO
ABROGATO DAL D. LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229. PERIODO ABROGATO DAL D.
LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229. PERIODO ABROGATO DAL D. LGS. 19 GIUGNO
1999, N. 229)).
14. Nelle unita' sanitarie locali il cui ambito territoriale
coincide con quello del comune, il sindaco, al fine di corrispondere
alle esigenze sanitarie della popolazione, provvede alla definizione,
nell'ambito della programmazione regionale, delle linee di indirizzo
per l'impostazione programmatica dell'attivita', esamina il bilancio
pluriennale di previsione ed il bilancio di esercizio e rimette alla
regione le relative osservazioni, verifica l'andamento generale
dell'attivita' e contribuisce alla definizione dei piani
programmatici trasmettendo le proprie valutazioni e proposte al
direttore generale ed alla regione. Nelle unita' sanitarie locali il
cui ambito territoriale non coincide con il territorio del comune, le
funzioni del sindaco sono svolte dalla conferenza dei sindaci o dei
presidenti delle circoscrizioni di riferimento territoriale tramite
una rappresentanza costituita nel suo seno da non piu' di cinque
componenti nominati dalla stessa conferenza con modalita' di
esercizio delle funzioni dettate con normativa regionale.
-----------------
AGGIORNAMENTO
La Corte costituzionale, con la sentenza 11 giugno-28 luglio 1993,
n. 355 (G.U. 1a s.s. 4/8/1993, n. 32) ha dichiarato la illegittimita'
costituzionale:
dell' art. 3, sesto comma (prima e decima proposizione) nella parte
in cui prevede che le competenze ivi stabilite siano esercitate,
rispettivamente, dal Presidente della Giunta regionale, su conforme
delibera della Giunta medesima, e dalla Giunta regionale, anziche'
dalla Regione;
dell' art. 3 sesto e dodicesimo comma nella parte in cui prevede
che i poteri sostitutivi ivi previsti siano esercitati dal Ministro
della sanita' anziche' dal Consiglio dei ministri, previa diffida.
------------------
AGGIORNAMENTO
Il D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502 ha disposto (con l' art. 1,
comma 7 e l'art. 2, comma 8) che per quanto non previsto dal suddetto
articolo e successive modificazioni, si applicano gli articoli 2222 e
seguenti del codice civile.
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AGGIORNAMENTO
Il D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267 ha disposto (con l'art. 274,
comma 1, lettera x)) l'abrogazione del presente articolo 3, comma 9
limitatamente a quanto riguarda le cariche di consigliere comunale,
provinciale, sindaco, assessore comunale, presidente e assessore di
comunita' montane.
Art. 3-bis
Direttore generale, direttore amministrativo
e direttore sanitario
1. I provvedimenti di nomina dei direttori generali delle unita'
sanitarie locali e delle aziende ospedaliere sono adottati
esclusivamente con riferimento ai requisiti di cui al comma 3.
2. La nomina del direttore generale deve essere effettuata nel
termine perentorio di sessanta giorni dalla data di vacanza
dell'ufficio. Scaduto tale termine, si applica l'articolo 2, comma
2-octies.
3. Gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) diploma di laurea;
b) esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o
amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o private, in
posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta
responsabilita' delle risorse umane, tecniche o finanziarie,
svolta nei dieci anni precedenti la pubblicazione dell'avviso (( .
. . . ))
4. I direttori generali nominati devono produrre, entro diciotto
mesi dalla nomina, il certificato di frequenza del corso di
formazione in materia di sanita' pubblica e di organizzazione e
gestione sanitaria. I predetti corsi sono organizzati ed attivati
dalle regioni, anche in ambito interregionale ed in collaborazione
con le universita' o altri soggetti pubblici o privati accreditati ai
sensi dell'articolo 16-ter, operanti nel campo della formazione
manageriale, con periodicita' almeno biennale. I contenuti, la
metodologia delle attivita' didattiche, la durata dei corsi, non
inferiore a centoventi ore programmate in un periodo non superiore a
sei mesi, nonche' le modalita' di conseguimento della certificazione,
sono stabiliti, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del
decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, con decreto del Ministro
della sanita', previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano. I direttori generali in carica alla data di entrata in
vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 producono il
certificato di cui al presente comma entro diciotto mesi da tale
data.
5. Le regioni determinano preventivamente, in via generale, i
criteri di valutazione dell'attivita' dei direttori generali, avendo
riguardo al raggiungimento degli obiettivi definiti nel quadro della
programmazione regionale, con particolare riferimento alla
efficienza, efficacia e funzionalita' dei servizi sanitari. All'atto
della nomina di ciascun direttore generale, esse definiscono ed
assegnano, aggiornandoli periodicamente, gli obiettivi di salute e di
funzionamento dei servizi, con riferimento alle relative risorse,
ferma restando la piena autonomia gestionale dei direttori stessi.
6. Trascorsi diciotto mesi dalla nomina di ciascun direttore
generale, la regione verifica i risultati aziendali conseguiti e il
raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 5 e, sentito il parere
del sindaco o della conferenza dei sindaci di cui all'articolo 3,
comma 14, ovvero, per le aziende ospedaliere, della Conferenza di cui
all'articolo 2, comma 2-bis, procede o meno alla conferma entro i tre
mesi successivi alla scadenza del termine. La disposizione si applica
in ogni altro procedimento di valutazione dell'operato del direttore
generale, salvo quanto disposto dal comma 7.
7. Quando ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una
situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o del
principio di buon andamento e di imparzialita' della amministrazione,
la regione risolve il contratto dichiarando la decadenza del
direttore generale e provvede alla sua sostituzione; in tali casi la
regione provvede previo parere della Conferenza di cui all'articolo
2, comma 2-bis, che si esprime nel termine di dieci giorni dalla
richiesta, decorsi inutilmente i quali la risoluzione del contratto
puo' avere comunque corso. Si prescinde dal parere nei casi di
particolare gravita' e urgenza. Il sindaco o la Conferenza dei
sindaci di cui all'articolo 3, comma 14, ovvero, per le aziende
ospedaliere, la Conferenza di cui all'articolo 2, comma 2-bis, nel
caso di manifesta inattuazione nella realizzazione del Piano
attuativo locale, possono chiedere alla regione di revocare il
direttore generale, o di non disporne la conferma, ove il contratto
sia gia' scaduto. Quando i procedimenti di valutazione e di revoca di
cui al comma 6 e al presente comma riguardano i direttori generali
delle aziende ospedaliere, la Conferenza di cui all'articolo 2, comma
2-bis e' integrata con il sindaco del comune capoluogo della
provincia in cui e' situata l'azienda.
8. Il rapporto di lavoro del direttore generale, del direttore
amministrativo e del direttore sanitario e' esclusivo ed e' regolato
da contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre e non
superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato in osservanza delle
norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile. La regione
disciplina le cause di risoluzione del rapporto con il direttore
amministrativo e il direttore sanitario. Il trattamento economico del
direttore generale, del direttore sanitario e del direttore
amministrativo e del direttore sanitario e' esclusivo ed e' regolato
da contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre e non
superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato in osservanza delle
norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile. La regione
disciplina le cause di risoluzione del rapporto con il direttore
amministrativo e il direttore sanitario. Il trattamento economico del
direttore generale, del direttore sanitario e del direttore
amministrativo e' definito, in sede di revisione del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 1995, n. 502, anche
con riferimento ai trattamenti previsti dalla contrattazione
collettiva nazionale per le posizioni apicali della dirigenza medica
e amministrativa.
9. La regione puo' stabilire che il conferimento dell'incarico di
direttore amministrativo sia subordinato, in analogia a quanto
previsto per il direttore sanitario dall'articolo 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, alla frequenza
del corso di formazione programmato per il conferimento dell'incarico
di direttore generale o del corso di formazione manageriale di cui
all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10
dicembre 1997, n. 484, o di altro corso di formazione manageriale
appositamente programmato.
10. La carica di direttore generale e' incompatibile con la
sussistenza di altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo.
11. La nomina a direttore generale, amministrativo e sanitario
determina per i lavoratori dipendenti il collocamento in aspettativa
senza assegni e il diritto al mantenimento del posto. L'aspettativa
e' concessa entro sessanta giorni dalla richiesta. Il periodo di
aspettativa e' utile ai fini del trattamento di quiescenza e di
previdenza. Le amministrazioni di appartenenza provvedono ad
effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali comprensivi delle quote a carico del dipendente,
calcolati sul trattamento economico corrisposto per l'incarico
conferito nei limiti dei massimali di cui all'articolo 3, comma 7,
del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181, e a richiedere il
rimborso di tutto l'onere da esse complessivamente sostenuto
all'unita' sanitaria locale o all'azienda ospedaliera interessata, la
quale procede al recupero della quota a carico del l'interessato.
12. Per i direttori generali e per coloro che, fuori dei casi di
cui al comma 11, siano iscritti all'assicurazione generale
obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima,
la contribuzione dovuta sul trattamento economico corrisposto nei
limiti dei massimali previsti dall'articolo 3, comma 7, del decreto
legislativo 24 aprile 1997, n.181, e' versata dall'unita' sanitaria
locale o dall'azienda ospedaliera di appartenenza, con recupero della
quota a carico del l'interessato.
13. In sede di revisione del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 19 luglio 1995, n. 502, si applica il comma 5 del
presente articolo.
14. Il rapporto di lavoro del personale del Servizio sanitario
nazionale e' regolato dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29,
e, successive modificazioni. Per la programmazione delle assunzioni
si applica l'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni.
15. In sede di prima applicazione, le regioni possono disporre la
proroga dei contratti con i direttori generali in carica all'atto
dell'entrata in vigore del presente decreto per un periodo massimo di
dodici mesi.
Art 3-ter.
(( (Collegio sindacale)
1. Il collegio sindacale:
a) verifica l'amministrazione dell'azienda sotto il profilo
economico;
b) vigila sull'osservanza della legge;
c) accerta la regolare tenuta della contabilita' e la conformita' del
bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, ed
effettua periodicamente verifiche di cassa;
d) riferisce almeno trimestralmente alla regione, anche su richiesta
di quest'ultima, sui risultati del riscontro eseguito, denunciando
immediatamente i fatti se vi e' fondato sospetto di gravi
irregolarita'; trasmette periodicamente, e comunque con cadenza
almeno semestrale, una propria relazione sull'andamento
dell'attivita' dell'unita' sanitaria locale o dell'azienda
ospedaliera rispettivamente alla Conferenza dei sindaci o al
sindaco del comune capoluogo della provincia dove e' situata
l'azienda stessa.
2. I componenti del collegio sindacale possono procedere ad atti di
ispezione e controllo, anche individualmente.
3. Il collegio sindacale dura in carica tre anni ed e' composto da
cinque membri, di cui due designati dalla regione, uno designato dal
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
uno dal Ministro della sanita' e uno dalla Conferenza dei sindaci;
per le aziende ospedaliere quest'ultimo componente e' designato
dall'organismo di rappresentanza dei comuni. I componenti del
collegio sindacale sono scelti tra gli iscritti nel registro dei
revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e
giustizia, ovvero tra i funzionari del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica che abbiano esercitato per
almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti dei
collegi sindacali.
4. I riferimenti contenuti nella normativa vigente al collegio dei
revisori delle aziende unita' sanitarie locali e delle aziende
ospedaliere si intendono applicabili al collegio sindacale di cui al
presente articolo. ))
Art 3-quater.
(( (Distretto)
1. La legge regionale disciplina l'articolazione in distretti
dell'unita' sanitaria locale. Il distretto e' individuato, sulla base
dei criteri di cui all'articolo 2, comma 2-sexies, lettera c),
dall'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1-bis, garantendo
una popolazione minima di almeno sessantamila abitanti, salvo che la
regione, in considerazione delle caratteristiche geomorfologiche del
territorio o della bassa densita' della popolazione residente,
disponga diversamente.
2. Il distretto assicura i servizi di assistenza primaria relativi
alle attivita' sanitarie e sociosanitarie di cui all' articolo
3-quinquies, nonche' il coordinamento delle proprie attivita' con
quella dei dipartimenti e dei servizi aziendali, inclusi i presidi
ospedalieri, inserendole organicamente nel Programma delle attivita'
territoriali. Al distretto sono attribuite risorse definite in
rapporto agli obiettivi di salute della popolazione di riferimento.
Nell'ambito delle risorse assegnate, il distretto e' dotato di
autonomia tecnico-gestionale ed economico-finanziaria, con
contabilita' separata all'interno del bilancio della unita' sanitaria
locale.
3. Il Programma delle attivita' territoriali, basato sul principio
della intersettorialita' degli interventi cui concorrono le diverse
strutture operative:
a) prevede la localizzazione dei servizi di cui all'articolo
3-quinquies;
b) determina le risorse per l'integrazione socio-sanitaria di cui
all'articolo 3-septies e le quote rispettivamente a carico
dell'unita' sanitaria locale e dei comuni, nonche' la
localizzazione dei presidi per il territorio di competenza;
c) e' proposto, sulla base delle risorse assegnate e previo parere
del Comitato dei sindaci di distretto, dal direttore di distretto
ed e' approvato dal direttore generale, d'intesa, limitatamente
alle attivita' sociosanitarie, con il Comitato medesimo e tenuto
conto delle priorita' stabilite a livello regionale.
4. Il Comitato dei sindaci di distretto, la cui organizzazione e il
cui funzionamento sono disciplinati dalla regione, concorre alla
verifica del raggiungimento dei risultati di salute definiti dal
Programma delle attivita' territoriali. Nei comuni la cui ampiezza
territoriale coincide con quella dell'unita' sanitaria locale o la
supera il Comitato dei sindaci di distretto e' sostituito dal
Comitato dei presidenti di circoscrizione. ))
Art 3-quinquies.
(( (Funzioni e risorse del distretto)
1. Le regioni disciplinano l'organizzazione del distretto in modo
da garantire:
a) l'assistenza primaria, ivi compresa la continuita' assistenziale,
attraverso il necessario coordinamento e l'approccio
multidisciplinare, in ambulatorio e a domicilio, tra medici di
medicina generale, pediatri di libera scelta, servizi di guardia
medica notturna e festiva e i presidi specialistici ambulatoriali;
b) il coordinamento dei medici di medicina generale e dei pediatri di
libera scelta con le strutture operative a gestione diretta,
organizzate in base al modello dipartimentale, nonche' con i
servizi specialistici ambulatoriali e le strutture ospedaliere ed
extraospedaliere accreditate;
c) l'erogazione delle prestazioni sanitarie a rilevanza sociale,
connotate da specifica ed elevata integrazione, nonche' delle
prestazioni sociali di rilevanza sanitaria se delegate dai comuni.
2. Il distretto garantisce:
a) assistenza specialistica ambulatoriale;
b) attivita' o servizi per la prevenzione e la cura delle
tossicodipendenze;
c) attivita' o servizi consultoriali per la tutela della salute
dell'infanzia, della donna e della famiglia;
d) attivita' o servizi rivolti a disabili ed anziani;
e) attivita' o servizi di assistenza domiciliare integrata;
f) attivita' o servizi per le patologie da HIV e per le patologie in
fase terminale.
3. Trovano inoltre collocazione funzionale nel distretto le
articolazioni organizzative del dipartimento di salute mentale e del
dipartimento di prevenzione, con particolare riferimento ai servizi
alla persona. ))
Art 3-sexies.
(( (Direttore di distretto)
1. Il direttore del distretto realizza le indicazioni della
direzione aziendale, gestisce le risorse assegnate al distretto, in
modo da garantire l'accesso della popolazione alle strutture e ai
servizi, l'integrazione tra i servizi e la continuita' assistenziale.
Il direttore del distretto supporta la direzione generale nei
rapporti con i sindaci del distretto.
2. Il direttore di distretto si avvale di un ufficio di
coordinamento delle attivita' distrettuali, composto da
rappresentanti delle figure professionali operanti nei servizi
distrettuali. Sono membri di diritto di tale ufficio un
rappresentante dei medici di medicina generale, uno dei pediatri di
libera scelta ed uno degli specialisti ambulatoriali convenzionati
operanti nel distretto.
3. L'incarico di direttore di distretto e' attribuito dal direttore
generale a un dirigente dell'azienda, che abbia maturato una
specifica esperienza nei servizi territoriali e un'adeguata
formazione nella loro organizzazione, oppure a un medico
convenzionato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, da almeno dieci
anni, con contestuale congelamento di un corrispondente posto di
organico della dirigenza sanitaria.
4. La legge regionale disciplina gli oggetti di cui agli articoli
3- quater, comma 3, e 3-quinquies, comma 2 e 3, nonche' al comma 3
del presente articolo, nel rispetto dei principi fondamentali
desumibili dalle medesime disposizioni; ove la regione non disponga,
si applicano le predette disposizioni. ))
Art 3-septies.
(( (Integrazione sociosanitaria)
1. Si definiscono prestazioni sociosanitarie tutte le attivita'
atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni
di salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni
sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire, anche
nel lungo periodo, la continuita' tra le azioni di cura e quelle di
riabilitazione.
2. Le prestazioni sociosanitarie comprendono:
a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, cioe' le attivita'
finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione,
individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o
invalidanti di patologie congenite e acquisite;
b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, cioe' tutte le
attivita' del sistema sociale che hanno l'obiettivo di supportare
la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilita' o di
emarginazione condizionanti lo stato di salute.
3. L'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 2, comma
1, lettera n), della legge 30 novembre 1998, n. 419, da emanarsi,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
su proposta del Ministro della sanita' e del Ministro per la
solidarieta' sociale, individua, sulla base dei principi e criteri
direttivi di cui al presente articolo, le prestazioni da ricondurre
alle tipologie di cui al comma 2, lettere a) e b), precisando i
criteri di finanziamento delle stesse per quanto compete alle unita'
sanitarie locali e ai comuni. Con il medesimo atto sono individuate
le prestazioni sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria di cui
al comma 4 e alle quali si applica il comma 5, e definiti i livelli
uniformi di assistenza per le prestazioni sociali a rilievo
sanitario.
4. Le prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria
sono caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensita'
della componente sanitaria e attengono prevalentemente alle aree
materno-infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e
dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie per infezioni da HIV
e patologie in fase terminale, inabilita' o disabilita' conseguenti a
patologie cronico-degenerative.
5. Le prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria
sono assicurate dalle aziende sanitarie e comprese nei livelli
essenziali di assistenza sanitaria, secondo le modalita' individuate
dalla vigente normativa e dai piani nazionali e regionali, nonche'
dai progetti-obiettivo nazionali e regionali.
6. Le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria sono di competenza
dei Comuni che provvedono al loro finanziamento negli ambiti previsti
dalla legge regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112. La regione determina, sulla base
dei criteri posti dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui al
comma 3, il finanziamento per le prestazioni sanitarie a rilevanza
sociale, sulla base di quote capitarie correlate ai livelli
essenziali di assistenza.
7. Con decreto interministeriale, di concerto tra il Ministro della
sanita', il Ministro per la solidarieta' sociale e il Ministro per la
funzione pubblica, e' individuata all'interno della Carta dei servizi
una sezione dedicata agli interventi e ai servizi sociosanitari.
8. Fermo restando quanto previsto dal comma 5 e dall'articolo 3
quinquies, comma 1, lettera c), le regioni disciplinano i criteri e
le modalita' mediante i quali comuni e aziende sanitarie garantiscono
l'integrazione, su base distrettuale, delle prestazioni
sociosanitarie di rispettiva competenza, individuando gli strumenti e
gli atti per garantire la gestione integrata dei processi
assistenziali sociosanitari. ))
Art 3-octies
Area delle professioni sociosanitarie
1. Con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il
Ministro per la solidarieta' sociale e con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, sentito il Consiglio
superiore di sanita' e la Conferenza permanente per i rapporti fra lo
Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore (( del decreto
legislativo 19 giugno 1999, n. 229 )) e' disciplinata l'istituzione
all'interno del Servizio sanitario nazionale, dell'area
sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria e sono individuate le
relative discipline della dirigenza sanitaria.
2. Con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il
Ministro per la solidarieta' sociale, sentito il Ministro per
l'universitae la ricerca scientifica e tecnologica e acquisito il
parere del Consiglio superiore di sanita', sono integrate le tabelle
dei servizi e delle specializzazioni equipollenti previste per
l'accesso alla dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale,
in relazione all'istituzione dell'area sociosanitaria a elevata
integrazione sanitaria.
3. Con decreto del Ministro. della sanita', di concerto con il
Ministro per la solidarieta' sociale, sono individuati, sulla base di
parametri e criteri generali definiti dalla Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, i
profili professionali dell'area sociosanitaria a elevata integrazione
sanitaria.
4. Le figure professionali di livello non dirigenziale operanti
nell'area sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria, da formare
con corsi di diploma universitario, sono individuate con regolamento
del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e per la
solidarieta' sociale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400; i relativi ordinamenti didattici sono
definiti dagli atenei, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, sulla base di criteri generali
determinati con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, emanato di concerto con gli altri Ministri
interessati, tenendo conto dell'esigenza di una formazione
interdisciplinare adeguata alle competenze delineate nei profili
professionali e attuata con la collaborazione di piu' facolta'
universitarie.
5. Le figure professionali operanti nell'area sociosanitaria a
elevata integrazione sanitaria, da formare in corsi a cura delle
regioni, sono individuate con regolamento del Ministro della sanita'
di concerto con il Ministro per la solidarieta' sociale, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le
provincie autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; con lo stesso decreto
sono definiti i relativi ordinamenti didattici.
Art. 4
Aziende ospedaliere e presidi ospedalieri
1. Per specifiche esigenze assistenziali, di ricerca scientifica,
nonche' di didattica del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto
dei criteri e delle modalita' di cui ai commi 1-bis e seguenti,
possono essere costituiti o confermati in aziende, disciplinate
dall'articolo 3, gli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico di diritto pubblico, con le particolarita' procedurali e
organizzative previste dalle disposizioni attuative dell'articolo 11,
comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59; le aziende di
cui all'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419, secondo le
specifiche disposizioni definite in sede di attuazione della delega
ivi prevista; le aziende ospedaliere di rilievo nazionale o
interregionale, alle quali si applicano, salvo che sia diversamente
previsto, le disposizioni del presente decreto relative alle unita'
sanitarie locali. Sino all'emanazione delle disposizioni attuative
sugli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ad essi si
applicano le disposizioni del presente decreto relative alla
dirigenza sanitaria, ai dipartimenti, alla direzione sanitaria e
amministrativa aziendale e al collegio di direzione. Le disposizioni
del presente decreto, salvo quanto in esso diversamente disposto, non
si applicano ai policlinici universitari e alle aziende ove insistono
le facolta' di medicina e chirurgia prima della data indicata dalle
disposizioni attuative della delega prevista dall'articolo 6 della
legge 30 novembre 1998, n. 419; ove tale data non sia prevista, dette
disposizioni si applicano a partire dal 1 aprile 2000.
1-bis. Nell'ambito della riorganizzazione della rete dei servizi
conseguente al riordino del sistema delle aziende previsto dal
presente decreto, le regioni possono proporre la costituzione o la
conferma in aziende ospedaliere dei presidi ospedalieri in possesso
di tutti i seguenti requisiti:
a) organizzazione dipartimentale di tutte le unita' operative
presenti nella struttura, disciplinata dall'atto di cui
all'articolo 3, comma 1-bis, in coerenza con l'articolo 17-bis;
b) disponibilita' di un sistema di contabilita' economico
patrimoniale e di una contabilita' per centri di costo;
c) presenza di almeno tre unita' operative di alta specialitasecondo
le specificazioni di cui al decreto del Ministro della sanita' 29
gennaio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1
febbraio 1992, e successive modificazioni;
d) dipartimento di emergenza di secondo livello, ai sensi dell'atto
di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 27 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1992 e successive modificazioni,
secondo le specificazioni contenute nell'Atto di intesa tra Stato
e regioni di approvazione delle linee guida sul sistema di
emergenza sanitaria pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del
17 maggio 1996;
e) ruolo di ospedale di riferimento in programmi integrati di
assistenza su base regionale e interregionale, cosi' come previsto
dal Piano sanitario regionale ed in considerazione della mobilita'
infraregionale e della frequenza dei trasferimenti da presidi
ospedalieri regionali di minore complessita';
f) attivita' di ricovero in degenza ordinaria, nel corso dell'ultimo
triennio, per pazienti residenti in regioni diverse, superiore di
almeno il dieci per cento rispetto al valore medio regionale,
salvo che per le aziende ubicate in Sicilia e in Sardegna;
g) indice di complessita' della casistica dei pazienti trattati in
ricovero ordinario , nel corso dell'ultimo triennio, superiore di
almeno il venti per cento rispetto al valore medio regionale;
h) disponibilita' di un proprio patrimonio immobiliare adeguato e
sufficiente per consentire lo svolgimento delle attivita'
istituzionali di tutela della salute e di erogazione di
prestazioni sanitarie.
1-ter. I requisiti di cui alle lettere c) e d) del comma 1-bis non
si applicano agli ospedali specializzati di cui al decreto
ministeriale 31 gennaio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
127 del 2 giugno 1995. In ogni caso, non si procede alla costituzione
o alla conferma in azienda ospedaliera qualora questa costituisca il
solo presidio ospedaliero pubblico presente nella azienda unita'
sanitaria locale.
1-quater. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, trasmettono al Ministro della sanita'
le proprie indicazioni ai fini della individuazione degli ospedali di
rilievo nazionale o interregionale da costituire in azienda
ospedaliera avuto riguardo a quanto previsto dai commi 1-bis e l-ter.
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore (( del decreto
legislativo 19 giugno 1999, n. 229, )) il Ministro della sanita',
attenendosi alle indicazioni pervenute dalle regioni previa verifica
dei requisiti e, in mancanza, sulla base di proprie valutazioni,
formula le proprie proposte al Consiglio dei ministri, il quale
individua gli ospedali da costituire in azienda ospedaliera. Entro
sessanta giorni dalla data della deliberazione del Consiglio dei
ministri, le regioni costituiscono in azienda, ai sensi del comma 1,
i predetti ospedali.
1-quinquies. Nel predisporre il Piano sanitario regionale, e
comunque dopo tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto,
la regione procede a verificare la permanenza dei requisiti di cui al
comma 1-bis e a valutare l'equilibrio economico delle aziende
ospedaliere costituite nel suo ambito territoriale. In caso di grave
disavanzo nel triennio considerato, oppure di perdita dei requisiti
di cui al comma 1bis, la costituzione in azienda viene revocata,
secondo le procedure previste per la costituzione medesima, e la
regione individua l'unita' sanitaria locale subentrante nei relativi
rapporti attivi e passivi.
1-sexies. I presidi attualmente costituiti in aziende ospedaliere,
con esclusione dei presidi di cui al comma 6, per i quali viene
richiesta la conferma e che non soddisfano i requisiti di cui al
comma 1-bis, possono essere confermati per un periodo massimo di tre
anni dalla data di entrata in vigore (( del decreto legislativo 19
giugno 1999, n. 229, )) sulla base di un progetto di adeguamento
presentato dalla regione, con la procedura di cui al comma 1-quater.
Alla scadenza del termine previsto nel provvedimento di conferma, ove
permanga la carenza dei requisiti, le regioni e il ministero della
sanita' attivano la procedura di cui all'ultimo periodo del comma l-
quinquies; ove i requisiti sussistano, si procede ai sensi del comma
1-quater.
1-septies. Le regioni definiscono le modalita' dell'integrazione
dell'attivita' assistenziale delle aziende di cui al comma 1 nella
programmazione regionale e le forme della collaborazione con le
unita' sanitarie locali in rapporto alle esigenze assistenziali
dell'ambito territoriale in cui operano, anche ai sensi dell'articolo
3-septies.
1-octies. Ai progetti elaborati dalle regioni e finanziati ai sensi
dell'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
e successive modificazioni, hanno titolo a partecipare anche gli enti
e gli istituti di cui al comma 12.
2. Possono essere individuati come ospedali di rilievo nazionale e
di alta specializzazione quelli che dispongono di tutte le seguenti
caratteristiche:
a) PERIODO ABROGATO DAL D. LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229 Il Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro della sanita', sentito il
Consiglio superiore di sanita' e la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome,
provvede, sulla base dell'evoluzione scientifica e tecnologica, ad
aggiornare periodicamente l'elenco delle attivita' di alta
specialita' e dei requisiti necessari per l'esercizio delle
attivita' medesime;
b) LETTERA ABROGATA DAL D. LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229
3. Sono ospedali a rilievo nazionale e di alta specializzazione i
policlinici universitari, che devono essere inseriti nel sistema di
emergenza sanitaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica
27 marzo 1992.
4. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229
5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 DICEMBRE 1999, N. 517
6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 DICEMBRE 1999, N. 517
L'universita' e l'azienda stabiliscono i casi per i quali e'
necessaria l'acquisizione del parere della facolta' di medicina
per le decisioni che si riflettono sulle strutture universitarie.
Nella composizione del consiglio dei sanitari deve essere
assicurata la presenza delle componenti universitarie in rapporto
alla consistenza numerica delle stesse.
7. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229
7-bis. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229
7-ter. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229
8. Le aziende ospedaliere, incluse quelle di cui al comma 5, devono
chiudere il proprio bilancio in pareggio. L'eventuale avanzo di
amministrazione e' utilizzato per gli investimenti in conto capitale,
per oneri di parte corrente e per eventuali forme di incentivazione
al personale da definire in sede di contrattazione. Il verificarsi di
ingiustificati disavanzi di gestione o la perdita delle
caratteristiche strutturali e di attivita' prescritte, fatta salva
l'autonomia dell'universita', comportano rispettivamente il
commissariamento da parte della regione e la revoca dell'autonomia
aziendale.
9. Gli ospedali che non siano costituiti in azienda ospedaliera
conservano la natura di presidi dell'unita' sanitaria locale. Nelle
unita' sanitarie locali nelle quali sono presenti piu' ospedali,
questi possono essere accorpati ai fini funzionali. Nei presidi
ospedalieri dell'unita' sanitaria locale e' previsto un dirigente
medico in possesso dell'idoneita' di cui all'art. 17, come
responsabile delle funzioni igienico-organizzative, ed un dirigente
amministrativo per l'esercizio delle funzioni di coordinamento
amministrativo. Il dirigente medico ed il dirigente amministrativo
concorrono, secondo le rispettive competenze, al conseguimento degli
obiettivi fissati dal direttore generale. A tutti i presidi di cui al
presente comma e' attribuita autonomia economico-finanziaria con
contabilita' separata all'interno del bilancio dell'unita' sanitaria
locale, con l'introduzione delle disposizioni previste per le aziende
ospedaliere, in quanto applicabili.
10. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 5, lettera g)
in materia di personale in esubero, le regioni provvedono alla
riorganizzazione di tutti i presidi ospedalieri sulla base delle
disposizioni di cui all'art. 4, comma 3, della legge 30 dicembre
1991, n. 412, correlando gli standard ivi previsti con gli indici di
degenza media, l'intervallo di turn-over e la rotazione degli
assistiti, ed organizzando gli stessi presidi in dipartimenti.
All'interno dei presidi ospedalieri e delle aziende di cui al
presente articolo sono riservati spazi adeguati, da reperire entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, per l'esercizio della libera
professione intramuraria ed una quota non inferiore al 5% e non
superiore al 10% dei posti-letto per la istituzione di camere a
pagamento. I direttori generali delle nuove unita' sanitarie locali e
delle aziende ospedaliere e, fino al loro insediamento, gli
amministratori straordinari pro-tempore, nonche' le autorita'
responsabili delle aziende di cui al comma 5, sono direttamente
responsabili dell'attuazione di dette disposizioni. In caso di
inosservanza la regione adotta i conseguenti provvedimenti
sostitutivi. In caso di documentata impossibilita' di assicurare gli
spazi necessari alla libera professione all'interno delle proprie
strutture, gli spazi stessi sono reperiti, previa autorizzazione
della regione, anche mediante appositi contratti tra le unita'
sanitarie locali e case di cura o altre strutture sanitarie,
pubbliche o private. Per l'attivita' libero-professionale presso le
suddette strutture sanitarie i medici sono tenuti ad utilizzare i
modulari delle strutture sanitarie pubbliche da cui dipendono. I
contratti sono limitati al tempo strettamente necessario per
l'approntamento degli spazi per la libera professione all'interno
delle strutture pubbliche e comunque non possono avere durata
superiore ad un anno e non possono essere rinnovati. Il ricovero in
camere a pagamento comporta l'esborso da parte del ricoverato di una
retta giornaliera stabilita in relazione al livello di qualita'
alberghiera delle stesse, nonche', se trattasi di ricovero richiesto
in regime libero-professionale, di una somma forfettaria comprensiva
di tutti gli interventi medici e chirurgici, delle prestazioni di
diagnostica strumentale e di laboratorio strettamente connesse ai
singoli interventi, differenziata in relazione al tipo di interventi
stessi. In ciascuna regione, a decorrere dalla data di entrata in
vigore della disciplina di riorganizzazione ospedaliera di cui al
presente articolo, e comunque entro un triennio dall'entrata in
vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, cessano di
avere efficacia le disposizioni di cui alla legge 12 febbraio 1968,
n. 132, e al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969,
n. 128, nonche' le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 27 marzo 1969, n. 129.
11. I posti letto da riservare, ai sensi del comma 10 per la
istituzione di camere a pagamento nonche' quelli ascritti agli spazi
riservati all'esercizio della libera professione intramuraria, non
concorrono ai fini dello standard dei posti letto per mille abitanti
previsto dall'articolo 4, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n.
412.
11-bis. Al fine di consentire in condizione di compatibilita' e di
coerenza con le esigenze e le finalita' assistenziali delle unita'
sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, l'esercizio delle
attivita' libero professionali in regime ambulatoriale all'interno
delle strutture e dei servizi, le disposizioni di cui all'art. 35,
comma 2, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 20
dicembre 1979, n. 761, si applicano anche al restante personale della
dirigenza del ruolo sanitario di cui all'art. 15 del presente
decreto. Per le prestazioni di consulenza e per la ripartizione dei
proventi derivanti dalle predette attivita' si applicano le vigenti
disposizioni contrattuali.
12. Nulla e' innovato alla vigente disciplina per quanto concerne
l'ospedale Galliera di Genova, l'Ordine Mauriziano e gli istituti ed
enti che esercitano l'assistenza ospedaliera di cui agli articoli 40,
41 e 43, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fermo
restando che l'apporto dell'attivita' dei suddetti presidi
ospedalieri al Servizio sanitario nazionale e' regolamentato con le
modalita' previste dal presente articolo. Entro un anno dalla data di
entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, i
requisiti tecnico-organizzativi ed i regolamenti sulla dotazione
organica e sull'organizzazione dei predetti presidi sono adeguati,
per la parte compatibile, ai principi del presente decreto e a quelli
di cui all'art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e
sono approvati con decreto del Ministro della sanita'.
13. I rapporti tra l'ospedale Bambino Gesu', appartenente alla
Santa Sede, le strutture del Sovrano Militare Ordine di Malta ed il
Servizio sanitario nazionale, relativamente all'attivita'
assistenziale, sono disciplinati da appositi accordi da stipularsi
rispettivamente tra la Santa Sede, il Sovrano Militare Ordine di
Malta ed il Governo italiano.
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AGGIORNAMENTO
La legge 27 dicembre 1997, n. 449 ha disposto che "L'obbligo di
pareggio di bilancio previsto per le aziende ospedaliere dal comma
8 del presente articolo 4, e' esteso ai presidi ospedalieri delle
aziende unita' sanitarie locali con autonomia
economico-finanziaria e contabilita' separata all'interno del
bilancio dell'azienda unita' sanitaria locale ai sensi del comma 9
del presente articolo".
Art. 5
Patrimonio e contabilita'
1. Nel rispetto della normativa regionale vigente, il patrimonio
delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere e'
costituito da tutti i beni mobili ed immobili ad esse appartenenti,
ivi compresi quelli da trasferire o trasferiti loro dallo Stato o da
altri enti pubblici, in virtu' di leggi o di provvedimenti
amministrativi, nonche' da tutti i beni comunque acquisiti
nell'esercizio della propria attivita' o a seguito di atti di
liberalita'.
2. Le unita' sanitarie locali e le aziende ospedaliere hanno
disponibilita' del patrimonio secondo il regime della proprieta'
privata, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 830,
secondo comma , del codice civile. Gli atti di trasferimento a terzi
di diritti reali su immobili sono assoggettati a previa
autorizzazione della regione. I beni mobili e immobili che le unita'
sanitarie locali, le aziende ospedaliere e gli istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico utilizzano per il perseguimento dei loro
fini istituzionali costituiscono patrimonio indisponibile degli
stessi, soggetti alla disciplina dell'articolo 828, secondo comma,
del codice civile.
3. Le leggi ed i provvedimenti di cui al comma 1 costituiscono
titolo per la trascrizione, la quale e' esente da ogni onere relativo
a imposte e tasse.
4. Gli atti di donazione a favore delle unita' sanitarie locali e
delle aziende ospedaliere che abbiano ad oggetto beni immobili con
specifica destinazione a finalita' rientranti nell'ambito del
servizio sanitario nazionale, sono esenti dal pagamento delle imposte
di donazione, ipotecarie e catastali.
5. Qualora non vi abbiano gia' provveduto, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore (( del decreto legislativo 19 giugno
1999, n. 229, )) le regioni emanano norme per la gestione economico
finanziaria e patrimoniale delle unita' sanitarie locali e delle
aziende ospedaliere, informate ai principi di cui al codice civile,
cosi come integrato e modificato con decreto legislativo 9 aprile
1991, n. 127, e prevedendo:
a) la tenuta del libro delle deliberazioni del direttore generale;
b) l'adozione del bilancio economico pluriennale di previsione
nonche' del bilancio preventivo economico annuale relativo
all'esercizio successivo;
c) la destinazione dell'eventuale avanzo e le modalita' di
copertura degli eventuali disavanzi di esercizio;
d) la tenuta di una contabilita' analitica per centri di costo e
responsabilita' che consenta analisi comparative dei costi, dei
rendimenti e dei risultati;
e) l'obbligo delle unita' sanitarie locali e delle aziende
ospedaliere di rendere pubblici, annualmente, i risultati delle
proprie analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati per
centri di costo e responsabilita'.
f) il piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare anche
attraverso eventuali dismissioni e conferimenti.
6. Per conferire struttura uniforme alle voci dei bilanci
pluriennali ed annuali e dei conti consuntivi annuali, nonche'
omogeneita' ai valori inseriti in tali voci e per consentire
all'Agenzia per i servizi sanitari regionali rilevazioni comparative
dei costi, dei rendimenti e dei risultati, e' predisposto apposito
schema, con decreto interministeriale emanato di concerto fra i
Ministri del tesoro e della sanita', previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome.
7. Le unita' sanitarie locali e le aziende ospedaliere sono tenute
agli adempimenti di cui all'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n.
468, e all'articolo 64 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29. La disciplina contabile di cui al presente articolo decorre dal
1'gennaio 1995 e la contabilita' finanziaria e' soppressa.
Art. 5-bis
Ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico
1. Nell'ambito dei programmi regionali per la realizzazione degli
interventi previsti dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n.67,
il Ministero della sanita' puo' stipulare, di concerto con il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e nei limiti
delle disponibilita' finanziarie, iscritte nel bilancio dello Stato
(( e nei bilanci regionali )), accordi di programma con le regioni e
con altri soggetti pubblici interessati aventi ad oggetto la relativa
copertura finanziaria nell'arco pluriennale degli interventi,
l'accelerazione delle procedure e la realizzazione di opere, con
particolare riguardo alla qualificazione e messa a norma delle
strutture sanitarie.
2. Gli accordi di programma previsti dal comma 1 disciplinano
altresi' le funzioni di monitoraggio e di vigilanza demandate al
Ministero della sanita', i rapporti finanziari fra i soggetti
partecipanti all'accordo, le modalita' di erogazione dei
finanziamenti statali, le modalita' di partecipazione finanziaria
delle regioni e degli altri soggetti pubblici interessati, nonche'
gli eventuali apporti degli enti pubblici preposti all'attuazione.
3. In caso di mancata attivazione del programma oggetto
dell'accordo entro i termini previsti dal medesimo programma, la
copertura finanziaria assicurata dal Ministero della sanita' viene
riprogrammata e riassegnata, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, in favore
di altre regioni o enti pubblici interessati al programma di
investimenti, tenuto conto della capacita' di spesa e di immediato
utilizzo delle risorse da parte dei medesimi.
Art.
6.
Rapporti tra Servizio
sanitario nazionale ed Universita'
1. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 DICEMBRE 1999, N. 517 ))
2. Per soddisfare le specifiche esigenze del Servizio sanitario
nazionale, connesse alla formazione degli specializzandi e
all'accesso ai ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale,
le universita' e le regioni Stipulano specifici protocolli di intesa
per disciplinare le modalita' della reciproca collaborazione. I
rapporti in attuazione delle predette intese sono regolati con
appositi accordi tra le universita', le aziende ospedaliere, le
unita' sanitarie locali, gli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico e gli istituiti zooprofilattici sperimentali. Ferma
restando la disciplina di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991,
n. 257, sulla formazione specialistica, nelle scuole di
specializzazione attivate presso le predette strutture sanitarie in
possesso dei requisiti di idoneita' di cui all'art. 7 del citato
decreto legislativo n. 257/1991, la titolarita' dei corsi di
insegnamento previsti dall'ordinamento didattico universitario e'
affidata ai dirigenti delle strutture presso le quali si svolge la
formazione stessa, in conformita' ai protocolli d'intesa di cui al
comma 1. Ai fini della programmazione del numero degli specialisti da
formare, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 del decreto
legislativo 8 agosto 1991, n. 257, tenendo anche conto delle esigenze
conseguenti alle disposizioni sull'accesso alla dirigenza di cui
all'art. 15 del presente decreto. Il diploma di specializzazione
conseguito presso le predette scuole e' rilasciato a firma del
direttore della scuola e del rettore dell'universita' competente.
Sulla base delle esigenze di formazione e di prestazioni rilevate
dalla programmazione regionale, analoghe modalita' per l'istituzione
dei corsi di specializzazione possono essere previste per i presidi
ospedalieri delle unita' sanitarie locali, le cui strutture siano in
possesso dei requisiti di idoneita' previsti dall'art. 7 del decreto
legislativo 8 agosto 1991, n. 257.
3. A norma dell'art. 1, lettera o), della legge 23 ottobre 1992, n.
421, la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e
della riabilitazione avviene in sede ospedaliera ovvero presso altre
strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private
accreditate. I requisiti di idoneita' e l'accreditamento delle
strutture sono disciplinati con decreto del Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica d'intesa con il Ministro
della sanita'. Il Ministro della sanita' individua con proprio
decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili. Il
relativo ordinamento didattico e' definito, ai sensi dell'art. 9
della legge 19 novembre 1990, n. 341, con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica emanato di
concerto con il Ministro della sanita'. Per tali finalita' le regioni
e le universita' attivano appositi protocolli di intesa per
l'espletamento dei corsi di cui all'art. 2 della legge 19 novembre
1990, n. 341. La titolarita' dei corsi di insegnamento previsti
dall'ordinamento didattico universitario e' affidata di norma a
personale del ruolo sanitario dipendente dalle strutture presso le
quali si svolge la formazione stessa, in possesso dei requisiti
previsti. I rapporti in attuazione delle predette intese sono
regolati con appositi accordi tra le universita', le aziende
ospedaliere, le unita' sanitarie locali, le istituzioni pubbliche e
private accreditate e gli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico. I diplomi conseguiti sono rilasciati a firma del
responsabile del corso e del rettore dell'universita' competente.
L'esame finale, che consiste in una prova scritta ed in una prova
pratica, abilita all'esercizio professionale. Nelle commissioni di
esame e' assicurata la presenza di rappresentanti dei collegi
professionali, ove costituiti. I corsi di studio relativi alle figure
professionali individuate ai sensi del presente articolo e previsti
dal precedente ordinamento che non siano stati riordinati ai sensi
del citato art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono
soppressi entro due anni a decorrere dal 1 gennaio 1994, garantendo,
comunque, il completamento degli studi agli studenti che si iscrivono
entro il predetto termine al primo anno di corso. A decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, per l'accesso alle
scuole ed ai corsi disciplinati dal precedente ordinamento e' in ogni
caso richiesto il possesso di un diploma di scuola secondaria
superiore di secondo grado di durata quinquennale. Alle scuole ed ai
corsi disciplinati dal precedente ordinamento e per il predetto
periodo temporale possono accedere gli aspiranti che abbiano superato
il primo biennio di scuola secondaria superiore per i posti che non
dovessero essere coperti dai soggetti in possesso del diploma di
scuola secondaria superiore di secondo grado.
4. In caso di mancata stipula dei protocolli di intesa di cui al
presente articolo, entro centoventi giorni dalla costituzione delle
nuove unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, previa
diffida, gli accordi sono approvati dal Presidente del Consiglio dei
Ministri su proposta dei Ministri delle sanita' e dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica.
5. Nelle strutture delle facolta' di medicina e chirurgia il
personale laureato medico ed odontoiatra di ruolo, in servizio alla
data del 31 ottobre 1992, dell'area tecnico-scientifica e socio-
sanitaria, svolge anche le funzioni assistenziali. In tal senso e'
modificato il contenuto delle attribuzioni dei profili del
collaboratore e del funzionario tecnico socio-sanitario in possesso
del diploma di laurea in medicina e chirurgia ed in odontoiatria. E'
fatto divieto alle universita' di assumere nei profili indicati i
laureati in medicina e chirurgia ed in odontoiatria.
--------------
AGGIORNAMENTO
La L. 19 ottobre 1999, n. 370 ha disposto che " Al personale di cui
al suddetto art. 6, comma 5, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 12, commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7, della legge 19 novembre
1990, n. 341. Il suddetto personale e' ricompreso nelle dizioni
previste dall'articolo 16, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n.
341, e successive modificazioni. Dall'attuazione del presente comma
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello
Stato. "
Art. 6-bis.
(Protocolli d'intesa tra le regioni, le universita' e le strutture
del Servizio sanitario nazionale)
1. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 DICEMBRE 1999, N. 517 ))
2. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 1 si applicano
le linee guida di cui al decreto dei Ministri della sanita' e
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 31 luglio
1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.181 del 5 agosto 1997.
()
3. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 1 le strutture
sono individuate, per quanto concerne la formazione specialistica, in
conformita' al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 17 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 1997 e, per quanto concerne i diplomi
universitari, in conformita' al decreto del Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica 24 settembre 1997,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.234 del 7 ottobre 1997. ()
---------------
AGGIORNAMENTO Il D.lgs. 21 dicembre 1999, n. 217 ha disposto
che" il termine previsto dai commi 2 e 3 del presente articolo 6-bis
e' differito alla data di entrata in vigore dell'atto di indirizzo e
coordinamento dal comma 2".
Art. 6-ter.
(( (Fabbisogno di personale sanitario)
1. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Ministro della sanita',
sentiti la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la
Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri
e degli altri Ordini e Collegi professionali interessati, determina
con uno o piu' decreti il fabbisogno per il Servizio sanitario
nazionale, anche suddiviso per regioni, in ordine ai medici
chirurghi, veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici,
fisici, psicologi, nonche' al personale sanitario infermieristico,
tecnico e della riabilitazione ai soli fini della programmazione da
parte del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica degli accessi ai corsi di diploma di laurea, alle scuole
di formazione specialistica e ai corsi di diploma universitario. Con
la stessa procedura e' determinato, altresi', il fabbisogno degli
ottici, degli odontotecnici e del restante personale sanitario e
socio-sanitario che opera nei servizi e nelle strutture del Servizio
sanitario nazionale.
2. A tali fini i decreti di cui al comma 1 tengono conto di:
a) obiettivi e livelli essenziali di assistenza indicati dal Piano
sanitario nazionale e da quelli regionali;
b) modelli organizzativi dei servizi;
c) offerta di lavoro;
d) domanda di lavoro, considerando il personale in corso di
formazione e il personale gia' formato, non ancora immesso
nell'attivita' lavorativa.
3. Gli enti pubblici e privati e gli ordini e collegi professionali
sono tenuti a fornire al Ministero della sanita' i dati e gli
elementi di valutazione necessari per la determinazione dei
fabbisogni riferiti alle diverse categorie professionali; in caso di
inadempimento entro il termine prescritto il Ministero provvede
all'acquisizione dei dati attraverso commissari ad acta ponendo a
carico degli enti inadempienti gli oneri a tal fine sostenuti. ))
Art. 7.
(Dipartimenti di prevenzione)
1. (( COMMA ABROGATO DAL D. LGS 19 GIUGNO 1999, N. 229 ))
2. Le attivita' di indirizzo e coordinamento necessarie per
assicurare la uniforme attuazione delle normative comunitarie e degli
organismi internazionali sono assicurate dal Ministero della sanita'
che si avvale, per gli aspetti di competenza, dell'Istituto superiore
di sanita', dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
del lavoro, degli istituti zooprofilattici sperimentali, dell'Agenzia
per i servizi sanitari regionali, dell'Agenzia nazionale per la
protezione dell'ambiente e degli istituti di ricerca del CNR e
dell'ENEA.
3. I dipartimenti di prevenzione, tramite la regione, acquisiscono
dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro
e dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro ogni informazione utile ai fini della conoscenza dei
rischi per la tutela della salute e per la sicurezza degli ambienti
di lavoro. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro garantisce la trasmissione delle anzidette
informazioni anche attraverso strumenti telematici.
Art. 7-bis.
(( (Dipartimento di prevenzione)
1. Le regioni disciplinano l'istituzione e l'organizzazione del
dipartimento della prevenzione secondo i principi contenuti nelle
disposizioni del presente articolo e degli articoli 7-ter e 7-quater.
Il dipartimento di prevenzione e' struttura operativa dell'unita'
sanitaria locale che garantisce la tutela della salute collettiva,
perseguendo obiettivi di promozione della salute, prevenzione delle
malattie e delle disabilita', miglioramento della qualita' della
vita.
2. A tal fine il dipartimento di prevenzione promuove azioni volte
a individuare e rimuovere le cause di nocivita' e malattia di origine
ambientale, umana e animale, mediante iniziative coordinate con i
distretti, con i dipartimenti dell'azienda sanitaria locale e delle
aziende ospedaliere, prevedendo il coinvolgimento di operatori di di-
verse discipline. Partecipa alla formulazione del programma di
attivita' della unita' sanitaria locale, formulando proposte
d'intervento nelle materie di competenza e indicazioni in ordine alla
loro copertura finanziaria. ))
Art. 7-ter
Funzioni del dipartimento di prevenzione
1. In base alla definizione dei livelli essenziali di assistenza,
il dipartimento di prevenzione garantisce le seguenti funzioni di
prevenzione collettiva e sanita' pubblica, anche a supporto
dell'autorita' sanitaria locale:
a) profilassi delle malattie infettive e parassitarie;
b) tutela della collettivita' dai rischi sanitari degli ambienti di
vita anche con riferimento agli effetti sanitari degli inquinanti
ambientali;
c) tutela della collettivita' e dei singoli dai rischi infortunistici
e sanitari connessi agli ambienti di lavoro;
d) sanita' pubblica veterinaria, che comprende sorveglianza
epidemiologica delle popolazioni animali e profilassi delle
malattie infettive e parassitarie; farmacovigilanza veterinaria;
igiene delle produzioni zootecniche; tutela igienico sanitaria
degli alimenti di origine animale;
e) tutela igienico-sanitaria degli alimenti;
f) sorveglianza e prevenzione nutrizionale;
(( f-bis) tutela della salute nelle attivita' sportive. ))
2. Il dipartimento di prevenzione contribuisce inoltre alle
attivita' di promozione della salute e di prevenzione delle malattie
cronico-degenerative in collaborazione con gli altri servizi e
dipartimenti aziendali.
Art. 7-quater.
(( (Organizzazione del dipartimento di prevenzione)
1. Il dipartimento di prevenzione opera nell'ambito del Piano
attuativo locale, ha autonomia organizzativa e contabile ed e'
organizzato in centri di costo e di responsabilita'. Il direttore del
dipartimento e' scelto dal direttore generale tra i dirigenti con
almeno cinque anni di anzianita' di funzione e risponde alla
direzione aziendale del perseguimento degli obiettivi aziendali,
dell'assetto organizzativo e della gestione, in relazione alle
risorse assegnate.
2. Le regioni disciplinano l'articolazione delle aree
dipartimentali di sanita' pubblica, della tutela della salute negli
ambienti di lavoro e della sanita' pubblica veterinaria, prevedendo
strutture organizzative specificamente dedicate a:
a) igiene e sanita' pubblica;
b) igiene degli alimenti e della nutrizione;
c) prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro;
d) sanita' animale;
e) igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione,
conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro
derivati;
f) igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.
3. Le strutture organizzative si distinguono in servizi o in unita'
operative, in rapporto all'omogeneita' della disciplina di
riferimento ed alle funzioni attribuite, nonche' alle caratteristiche
e alle dimensioni del bacino di utenza.
4. I servizi veterinari operano quale centro di responsabilita',
dotati di autonomia tecnico-funzionale ed organizzativa nell'ambito
della struttura dipartimentale, e rispondono del perseguimento degli
obiettivi del servizio, nonche' della gestione delle risorse
economiche attribuite.
5. Nella regolamentazione del dipartimento di prevenzione, le
regioni possono prevedere, secondo le articolazioni organizzative
adottate, la disciplina delle funzioni di medicina legale e
necroscopica. ))
Art. 7-quinquies.
(( (Coordinamento con le Agenzie regionali per l'ambiente)
1. Il Ministro della sanita' ed il Ministro dell'ambiente, d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, stipulano, nell'ambito
delle rispettive competenze, un accordo quadro per il coordinamento e
la integrazione degli interventi per la tutela della salute e
dell'ambiente che individua i settori di azione congiunta ed i
relativi programmi operativi.
2. Le regioni individuano le modalita' e i livelli di integrazione
fra politiche sanitarie e politiche ambientali, prevedendo la
stipulazione di accordi di programma e convenzioni tra le unita'
sanitarie locali e le aziende ospedaliere e le agenzie regionali per
la protezione dell'ambiente per la tutela della popolazione dal
rischio ambientale, con particolare riguardo alle attivita' di
sorveglianza epidemiologica e di comunicazione del rischio. Tali
accordi devono comunque garantire l'erogazione delle prestazioni
richieste dalle unita' sanitarie locali per lo svolgimento di
funzioni e di compiti istituzionali senza oneri aggiuntivi per il
Servizio sanitario nazionale.
3. Le regioni e le unita' sanitarie locali, per le attivita' di
laboratorio gia' svolte dai presidi multizonali di prevenzione come
compito di istituto, in base a norme vigenti, nei confronti delle
unita' sanitarie locali, si avvalgono delle agenzie regionali per la
protezione dell'ambiente. ))
Art. 7-sexies.
(( (Istituti zooprofilattici sperimentali e Uffici veterinari del
Ministero della sanita')
1. I servizi veterinari si avvalgono delle prestazioni e della
collaborazione tecnico-scientifica degli Istituti zooprofilattici
sperimentali. La programmazione regionale individua le modalita' di
raccordo funzionale tra i servizi veterinari delle unita' sanitarie
locali e gli Istituti zooprofilattici sperimentali per il
coordinamento delle attivita' di sanita' pubblica veterinaria,
nonche' le modalita' integrative rispetto all'attivita' dei Posti di
ispezione frontaliera veterinaria e degli Uffici veterinari di con-
fine, porto ed aeroporto e quelli per gli adempimenti degli obblighi
comunitari. ))
Art. 7-septies.
(( (Funzioni di profilassi internazionale)
1. Nell'ambito di quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, relativamente alle funzioni di profilassi
internazionale, le attribuzioni di igiene pubblica, ambientale e del
lavoro di cui al decreto ministeriale 22 febbraio 1984, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 17 marzo 1984, ed al decreto
ministeriale 2 maggio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
142 del 18 giugno 1985, ad esclusione delle suddette funzioni di
profilassi internazionali su merci, persone e flussi migratori svolte
dagli Uffici di sanita' marittima e aerea del Ministero della
sanita', sono svolte dai dipartimenti di prevenzione delle unita'
sanitarie locali territorialmente competenti. ))
Art. 7-octies.
(( (Coordinamento delle attivita' di prevenzione nei luoghi di
lavoro)
1. Con atto di indirizzo e coordinamento, emanato ai sensi
dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono definiti,
sulla base dei principi e criteri di cui agli articoli 7-bis e 7-ter,
gli indirizzi per un programma di azione nazionale per la prevenzione
degli infortuni e la tutela della salute nei luoghi di lavoro, con
particolare attenzione al coordinamento fra le competenze ispettive
delle unita' sanitarie locali, cui spetta la vigilanza sull'ambiente
di lavoro, e quelle degli ispettorati del lavoro e dell'INAIL,
nonche' delle altre strutture di vigilanza, fermo restando quanto
previsto in materia dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, e in particolare gli articoli 25 e 27.
2. Il dipartimento di prevenzione assicura, nella programmazione
della propria attivita' destinata alla tutela della salute e della
sicurezza negli ambienti di lavoro, il raccordo con gli organismi
paritetici previsti dall'articolo 20 del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, o, qualora non ancora costituiti, con le
parti sociali. ))
TITOLO II
PRESTAZIONI
Art. 8
Disciplina dei rapporti per l'erogazione
delle prestazioni assistenziali
1. Il rapporto tra il Servizio sanitario nazionale, i medici di
medicina generale ed i pediatri di libera scelta e' disciplinato da
apposite convenzioni di durata triennale conformi agli accordi
collettivi nazionali stipulati, ai sensi dell'articolo 4, comma 9,
della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con le organizzazioni sindacali
di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale. La
rappresentativita' delle organizzazioni sindacali e' basata sulla
consistenza associativa. Detti accordi devono tenere conto dei
seguenti principi:
a) prevedere che la scelta del medico eliberamente effettuata
dall'assistito, nel rispetto di un limite. massimo di assistiti
per medico, ha validita' annuale ed e' tacitamente rinnovata;
b) regolamentare la possibilita' di revoca della scelta da parte
dell'assistito nel corso dell'anno nonche' la ricusazione della
scelta da parte del medico, qualora ricorrano eccezionali ed
accertati motivi di incompatibilita';
c) disciplinare gli ambiti e le modalita' di esercizio della libera
professione prevedendo che: il tempo complessivamente dedicato
alle attivita' in libera professione non rechi pregiudizio al
corretto e puntuale svolgimento degli obblighi del medico, nello
studio medico e al domicilio del paziente; le prestazioni offerte
in attivita' libero - professionale siano definite nell'ambito
della convenzione, anche al fine di escludere la coincidenza tra
queste e le prestazioni incentivanti di cui alla lettera d); il
medico sia tenuto a comunicare all'azienda unita' sanitaria locale
l'avvio dell'attivita' in libera professione, indicandone sede ed
orario di svolgimento, al fine di consentire gli opportuni
controlli; sia prevista una preferenza nell'accesso a tutte le
attivita' incentivate previste dagli accordi integrativi in favore
dei medici che non esercitano attivita' libero- professionale
strutturata nei confronti dei propri assistiti. Fino alla stipula
della nuova convenzione sono fatti salvi i rapporti professionali
in atto con le aziende termali. In ogni caso, il non dovuto
pagamento, anche parziale, di prestazioni da parte dell'assistito
o l'esercizio di attivita' libero-professionale al di fuori delle
modalita' e dei limiti previsti dalla convenzione comportano
l'immediata cessazione del rapporto convenzionale con il Servizio
sanitario nazionale;
d) ridefinire la struttura del compenso spettante al medico,
prevedendo una quota fissa per ciascun soggetto iscritto alla sua
lista, corrisposta su base annuale in rapporto alle funzioni
definite in convenzione; una quota variabile in considerazione del
raggiungimento degli obiettivi previsti dai programmi di attivita'
e del rispetto dei conseguenti livelli di spesa programmati di cui
alla lettera f); una quota variabile in considerazione dei
compensi per le prestazioni e le attivita' previste negli accordi
nazionali e regionali, in quanto funzionali allo sviluppo dei
programmi di cui alla lettera f);
e) garantire l'attivita' assistenziale per l'intero arco della
giornata e per tutti i giorni della settimana attraverso il
coordinamento operativo e l'integrazione professionale, nel
rispetto degli obblighi individuali derivanti dalle specifiche
convenzioni, fra l'attivita' dei medici di medicina generale, dei
pediatri di libera scelta, della guardia medica e della medicina
dei servizi, attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo
professionale e la organizzazione distrettuale del servizio;
f) prevedere le modalita' attraverso le quali le unita' sanitarie
locali, sulla base della programmazione regionale e nell'ambito
degli indirizzi nazionali, individuano gli obiettivi, concordano i
programmi di attivita' e definiscono i conseguenti livelli di
spesa programmati dei medici singoli od associati, in coerenza con
gli obiettivi ed i programmi di attivita' del distretto;
g) disciplinare le modalita' di partecipazione dei medici alla
definizione degli obiettivi e dei programmi di attivita' del
distretto e alla verifica del loro raggiungimento;
h) disciplinare l'accesso alle funzioni di medico di medicina
generale del servizio sanitario nazionale secondo parametri
definiti nell'ambito degli accordi regionali, in modo che
l'accesso medesimo sia consentito ai medici forniti dell'attestato
o del diploma di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 368 o titolo equipollente prevedendo altresi' che
la graduatoria annuale evidenzi i medici forniti dell'attestato o
del diploma, al fine di riservare loro una percentuale prevalente
di posti in sede di copertura delle zone carenti ferma restando
l'attribuzione agli stessi di un adeguato punteggio, che tenga
conto anche dello specifico impegno richiesto per il conseguimento
dell'attestato;
i) regolare la partecipazione di tali medici a societa', anche
cooperative, anche al fine di prevenire l'emergere di conflitti di
interesse con le funzioni attribuite agli stessi medici dai
rapporti convenzionali in atto;
l) prevedere la possibilita' di stabilire specifici accordi con i
medici gia' titolari di convenzione operanti in forma associata,
secondo modalita' e in funzione di specifici obiettivi definiti in
ambito convenzionale;
m) prevedere le modalita' con cui la convenzione possa essere
sospesa, qualora nell'ambito della integrazione dei medici di
medicina generale e dei pediatri di libera scelta nella
organizzazione distrettuale, le unita' sanitarie locali
attribuiscano a tali medici l'incarico di direttore di distretto o
altri incarichi temporanei ritenuti inconciliabili con il
mantenimento della convenzione.
(( m-bis) promuovere la collaborazione interprofessionale dei medici
di medicina generale dei pediatri di libera scelta con i
farmacisti delle farmacie pubbliche e private operanti in
convenzione con il Servizio sanitario nazionale, in riferimento
alle disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 18 giugno
2009, n. 69, e al relativo decreto legislativo di attuazione. ))
1-bis. Le aziende unita' sanitarie locali e le aziende ospedaliere,
in deroga a quanto previsto dal comma 1, utilizzano, ad esaurimento,
nell'ambito del numero delle ore di incarico svolte alla data di
entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, i
medici addetti alla stessa data alle attivita' di guardia medica e di
medicina dei servizi. Per costoro valgono le convenzioni stipulate ai
sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Entro un
anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19
giugno 1999, n. 229, le regioni possono individuare aree di attivita'
della emergenza territoriale e della medicina dei servizi, che, al
fine del miglioramento dei servizi, richiedono l'instaurarsi di un
rapporto d'impiego. A questi fini, i medici in servizio alla data di
entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,
addetti a tali attivita', i quali al 31 dicembre 1998 risultavano
titolari di un incarico a tempo indeterminato da almeno cinque anni,
o comunque al compimento del quinto anno di incarico a tempo
indeterminato, sono inquadrati a domanda nel ruolo sanitario, nei
limiti dei posti delle dotazioni organiche definite ed approvate nel
rispetto dei principi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e previo giudizio
di idoneita' secondo le procedure di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 12 dicembre 1997, n.502. Nelle more del
passaggio alla dipendenza, le regioni possono prevedere adeguate
forme di integrazione dei medici convenzionati addetti alla emergenza
sanitaria territoriale con attivita' dei servizi del sistema di
emergenza-urgenza secondo criteri di flessibilita' operativa, incluse
forme di mobilita' interaziendale.
2. Il rapporto con le farmacie pubbliche e private e disciplinato
da convenzioni di durata triennale conformi agli accordi collettivi
nazionali stipulati a norma dell'art. 4, comma 9, della legge 30
dicembre 1991, n. 412, con le organizzazioni sindacali di categoria
maggiormente rappresentative in campo nazionale. Detti accordi devono
tener conto dei seguenti principi:
a) le farmacie pubbliche e private erogano l'assistenza farmaceutica
per conto delle unita' sanitarie locali del territorio regionale
dispensando, su presentazione della ricetta del medico,
specialita' medicinali, preparati galenici, prodotti dietetici,
presidi medico-chirurgici e altri prodotti sanitari erogabili dal
Servizio sanitario nazionale(( e svolgendo, nel rispetto di quanto
previsto dai Piani socio-sanitari regionali e previa adesione del
titolare della farmacia, da esprimere secondo le modalita'
stabilite dalle singole Regioni e province autonome di Trento e di
Bolzano, le ulteriori funzioni di cui alla lettera b-bis), fermo
restando che l'adesione delle farmacie pubbliche e' subordinata
all'osservanza dei criteri fissati con decreto del Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro
dell'interno, in base ai quali garantire il rispetto delle norme
vigenti in materia di patto di stabilita' dirette agli enti
locali, senza maggiori oneri per la finanza pubblica e senza
incrementi di personale ))nei limiti previsti dai livelli di
assistenza;
b) per (( la dispensazione dei prodotti )) di cui alla lettera a)
l'unita' sanitaria locale corrisponde alla farmacia il prezzo del
prodotto erogato, al netto della eventuale quota di partecipazione
alla spesa dovuta dall'assistito. Ai fini della liquidazione la
farmacia e' tenuta alla presentazione della ricetta corredata del
bollino o di altra documentazione comprovante l'avvenuta consegna
all'assistito. Per il pagamento del dovuto oltre il termine
fissato dagli accordi regionali di cui alla successiva lettera c)
non possono essere riconosciuti interessi superiore a quelli
legali;
(( b-bis) provvedere a disciplinare:
1) la partecipazione delle farmacie pubbliche e private
operanti in convenzione con il Servizio sanitario nazionale, di
seguito denominate farmacie, al servizio di assistenza domiciliare
integrata a favore dei pazienti residenti o domiciliati nel
territorio della sede di pertinenza di ciascuna farmacia, a
supporto delle attivita' del medico di medicina generale o del
pediatra di libera scelta. L'azienda unita' sanitaria locale
individua la farmacia competente all'erogazione del sevizio per i
pazienti che risiedono o hanno il proprio domicilio nel territorio
in cui sussiste condizione di promiscuita' tra piu' sedi
farmaceutiche, sulla base del criterio della farmacia piu' vicina,
per la via pedonale, all'abitazione del paziente; nel caso in cui
una farmacia decida di non partecipare all'erogazione del servizio
di assistenza domiciliare integrata, per i pazienti residenti o
domiciliati nella relativa sede, l'azienda unita' sanitaria locale
individua la farmacia competente sulla base del criterio di cui al
precedente periodo. La partecipazione al servizio puo' prevedere:
1.1) la dispensazione e la consegna domiciliare di farmaci e
dispositivi medici necessari;
1.2) la preparazione, nonche' la dispensazione al domicilio
delle miscele per la nutrizione artificiale e dei medicinali
antidolorifici, nel rispetto delle relative norme di buona
preparazione e di buona pratica di distribuzione dei medicinali e
nel rispetto delle prescrizioni e delle limitazioni stabilite
dalla vigente normativa;
1.3) la dispensazione per conto delle strutture sanitarie dei
farmaci a distribuzione diretta;
1.4) la messa a disposizione di operatori socio-sanitari, di
infermieri e di fisioterapisti, per la effettuazione, a domicilio,
di specifiche prestazioni professionali richieste dal medico di
famiglia o dal pediatra di libera scelta, fermo restando che le
prestazioni infermieristiche o fisioterapiche che possono essere
svolte presso la farmacia, sono limitate a quelle di cui al numero
4) e alle ulteriori prestazioni, necessarie allo svolgimento dei
nuovi compiti delle farmacie, individuate con decreto del Ministro
dei lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano;
2) la collaborazione delle farmacie alle iniziative finalizzate
a garantire il corretto utilizzo dei medicinali prescritti e il
relativo monitoraggio; a favorire l'aderenza dei malati alle
terapie mediche, anche attraverso la partecipazione a specifici
programmi di farmacovigilanza. Tale collaborazione avviene previa
partecipazione dei farmacisti che vi operano ad appositi programmi
di formazione;
3) la definizione di servizi di primo livello, attraverso i
quali le farmacie partecipano alla realizzazione dei programmi di
educazione sanitaria e di campagne di prevenzione delle principali
patologie a forte impatto sociale, rivolti alla popolazione
generale ed ai gruppi a rischio e realizzati a livello nazionale e
regionale, ricorrendo a modalita' di informazione adeguate al tipo
di struttura e, ove necessario, previa formazione dei farmacisti
che vi operano;
4) la definizione di servizi di secondo livello rivolti ai
singoli assistiti, in coerenza con le linee guida ed i percorsi
diagnostico-terapeutici previsti per le specifiche patologie, su
prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di
libera scelta, anche avvalendosi di personale infermieristico. Gli
accordi regionali definiscono le condizioni e le modalita' di
partecipazione delle farmacie ai predetti servizi di secondo
livello; la partecipazione alle campagne di prevenzione puo'
prevedere l'inserimento delle farmacie tra i punti forniti di
defibrillatori semiautomatici;
5) l'effettuazione, presso le farmacie, nell'ambito dei servizi
di secondo livello di cui al numero 4, di prestazioni analitiche
di prima istanza rientranti nell'ambito dell'autocontrollo, nei
limiti e alle condizioni stabiliti con decreto, di natura non
regolamentare, del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, restando in ogni caso esclusa l'attivita' di
prescrizione e diagnosi, nonche' il prelievo di sangue o di plasma
mediante siringhe o dispositivi equivalenti;
6) le modalita' con cui nelle farmacie gli assistiti possano
prenotare prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale
presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, e
provvedere al pagamento delle relative quote di partecipazione
alla spesa a carico del cittadino, nonche' ritirare i referti
relativi a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale
effettuate presso le strutture sanitarie pubbliche e private
accreditate; le modalita' per il ritiro dei referti sono fissate,
nel rispetto delle previsioni contenute nel decreto legislativo 23
giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia protezione dei
dati personali e in base a modalita', regole tecniche e misure di
sicurezza, con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro
del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Garante
per la protezione dei dati personali;
7) i requisiti richiesti alle farmacie per la partecipazione
alle attivita' di cui alla presente lettera;
8) la promozione della collaborazione interprofessionale dei
farmacisti delle farmacie pubbliche e private operanti in
convenzione con il Servizio sanitario nazionale con i medici di
medicina generale e i pediatri di libera scelta, in riferimento
alle attivita' di cui alla presente lettera; ))
c) demandare ad accordi di livello regionale la disciplina
delle modalita' di presentazione delle ricette e i tempi dei
pagamenti dei corrispettivi nonche' l'individuazione di modalita'
differenziate di erogazione delle prestazioni finalizzate al
miglioramento dell'assistenza definendo le relative condizioni
economiche anche in deroga a quanto previsto alla precedente
lettera b)((. . .)).
(( c-bis) l'accordo collettivo nazionale definisce i principi e
i criteri per la remunerazione, da parte del Servizio sanitario
nazionale, delle prestazioni e delle funzioni assistenziali di cui
all'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e al relativo
decreto legislativo di attuazione, fissando il relativo tetto di
spesa, a livello nazionale, entro il limite dell'accertata
diminuzione degli oneri derivante, per il medesimo Servizio
sanitario nazionale, per le regioni e per gli enti locali, dallo
svolgimento delle suddette attivita' da parte delle farmacie, e
comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
all'accertamento della predetta diminuzione degli oneri provvedono
congiuntamente, sulla base di certificazioni prodotte dalle
singole regioni, il Comitato e il Tavolo di cui agli articoli 9 e
12 dell'Intesa stipulata il 23 marzo 2005 in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano;
c-ter) fermi restando i limiti di spesa fissati dall'accordo
nazionale ed entro un limite di spesa relativo alla singola
regione di importo non superiore a quello accertato dai citati
Comitato e Tavolo ai sensi della lettera c-bis), gli accordi di
livello regionale disciplinano le modalita' e i tempi dei
pagamenti per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni
assistenziali di cui alla lettera c-bis); gli accordi regionali
definiscono, altresi', le caratteristiche strutturali e
organizzative e le dotazioni tecnologiche minime in base alle
quali individuare le farmacie con le quali stipulare accordi
contrattuali finalizzati alla fornitura dei servizi di secondo
livello, entro il medesimo limite di spesa; eventuali prestazioni
e funzioni assistenziali al di fuori dei limiti di spesa indicati
dagli accordi regionali sono a carico del cittadino che le ha
richieste. ))
2-bis. Con atto di indirizzo e coordinamento, emanato ai sensi
dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono individuati i
criteri per la valutazione:
a) del servizio prestato in regime convenzionale dagli specialisti
ambulatoriali medici e delle altre professionalita' sanitarie, al
fine dell'attribuzione del trattamento giuridico ed economico ai
soggetti inquadrati in ruolo ai sensi dell'articolo 34 della legge
27 dicembre 1997, n. 449;
b) per lo stesso fine, del servizio prestato in regime convenzionale
dai medici della guardia medica, della emergenza territoriale e
della medicina dei servizi nel caso le regioni abbiano proceduto o
procedano ad instaurare il rapporto di impiego ai sensi del comma
1-bis del presente articolo sia nel testo modificato dal decreto
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, sia nel testo introdotto dal
decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229; a tali medici e' data
facolta' di optare per il mantenimento della posizione
assicurativa gia' costituita presso l'Ente nazionale previdenza ed
assistenza medici (ENPAM); tale opzione deve essere esercitata al
momento dell'inquadramento in ruolo. Il servizio di cui al
presente comma e' valutato con riferimento all'orario settimanale
svolto rapportato a quello dei medici e delle altre
professionalita' sanitarie dipendenti dalla azienda sanitaria.
2-ter. Con decreto del Ministro della sanita' e' istituita, senza
oneri a carico dello Stato, una commissione composta da
rappresentanti dei Ministeri della sanita', del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza
sociale e da rappresentanti regionali designati dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, al fine di individuare modalita'
idonee ad assicurare che l'estensione al personale a rapporto
convenzionale, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19
giugno 1999, n. 229, dei limiti di eta' previsti dal comma 1
dell'articolo 15-nonies dello stesso decreto avvenga senza oneri per
il personale medesimo. L'efficacia della disposizione di cui
all'articolo 15-nonies, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, come introdotto dall'articolo 13 del decreto
legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e' sospesa fino alla attuazione
dei provvedimenti collegati alle determinazioni della Commissione di
cui al presente comma.
3. Gli Ordini ed i Collegi professionali sono tenuti a valutare
sotto il profilo deontologico i comportamenti degli iscritti agli
Albi ed ai Collegi professionali che si siano resi inadempienti agli
obblighi convenzionali. I ricorsi avverso le sanzioni comminate dagli
Ordini o dai Collegi sono decisi dalla Commissione centrale per gli
esercenti le professioni sanitarie.
4. Ferma restando la competenza delle regioni in materia di
autorizzazione e vigilanza sulle istituzioni sanitarie private, a
norma dell'art. 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con atto di
indirizzo e coordinamento, emanato d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome, sentito il Consiglio superiore di sanita', sono definiti i
requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi richiesti
per l'esercizio delle attivita' sanitarie da parte delle strutture
pubbliche e private e la periodicita' dei controlli sulla permanenza
dei requisiti stessi. L'atto di indirizzo e coordinamento e' emanato
entro il 31 dicembre 1993 nel rispetto dei seguenti criteri e
principi direttivi:
a) garantire il perseguimento degli obiettivi fondamentali di
prevenzione, cura e riabilitazione definiti dal Piano sanitario
nazionale;
b) garantire il perseguimento degli obiettivi che ciascuna delle
fondamentali funzioni assistenziali del Servizio sanitario
nazionale deve conseguire, giusta quanto disposto dal decreto del
Presidente della Repubblica 24 dicembre 1992, concernente la
"Definizione dei livelli uniformi di assistenza sanitaria" ovvero
dal Piano sanitario nazionale, ai sensi del precedente art. 1,
comma 4, lettera b);
c) assicurare l'adeguamento delle strutture e delle attrezzature al
progresso scientifico e tecnologico;
d) assicurare l'applicazione delle disposizioni comunitarie in
materia;
e) garantire l'osservanza delle norme nazionali in materia di:
protezione antisismica, protezione antincendio, protezione
acustica, sicurezza elettrica, continuita' elettrica, sicurezza
antinfortunistica, igiene dei luoghi di lavoro, protezione dalle
radiazioni ionizzanti, eliminazione delle barriere
architettoniche, smaltimento dei rifiuti, condizioni
microclimatiche, impianti di distribuzione dei gas, materiali
esplodenti, anche al fine di assicurare condizioni di sicurezza
agli operatori e agli utenti del servizio;
f) prevedere l'articolazione delle strutture sanitarie in classi
differenziate in relazione alla tipologia delle prestazioni
erogabili;
g) prevedere l'obbligo di controllo della qualita' delle prestazioni
erogate;
h) definire i termini per l'adeguamento delle strutture e dei presidi
gia' autorizzati e per l'aggiornamento dei requisiti minimi, al
fine di garantire un adeguato livello di qualita' delle
prestazioni compatibilmente con le risorse a disposizione.
5. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229
6. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229
7. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229
8. Le unita' sanitarie locali, in deroga a quanto previsto dai
precedenti commi 5 e 7, utilizzano il personale sanitario in
servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7
dicembre 1993, n. 517, ai sensi dei decreti del Presidente della
Repubblica 28 settembre 1990, n. 316, 13 marzo 1992, n. 261, 13
marzo 1992, n. 262, e 18 giugno 1988, n. 255. Esclusivamente per il
suddetto personale valgono le convenzioni stipulate ai sensi
dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dell'art. 4,
comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. Entro il triennio
indicato al comma 7 le regioni possono inoltre individuare aree di
attivita' specialistica che, ai fini del miglioramento del servizio
richiedano l'instaurarsi di un rapporto d'impiego. A questi fini i
medici specialistici ambulatoriali di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 settembre 1990, n. 316, che alla data del 31
dicembre 1992 svolgevano esclusivamente attivita' ambulatoriale da
almeno cinque anni con incarico orario non inferiore a ventinove
ore settimanali e che alla medesima data non avevano altro tipo di
rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale o con
altre istituzioni pubbliche o pri- vate, sono inquadrati, a
domanda, previo giudizio di idoneita', nel primo livello
dirigenziale del ruolo medico in soprannumero. Con regolamento da
adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, ai sensi dell'art. 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro della sanita' di concerto
con i Ministri del tesoro e della funzione pubblica sono
determinati i tempi, le procedure e le modalita' per lo svolgimento
dei giudizi di idoneita'. In sede di revisione dei rapporti
convenzionali in atto, l'accordo collettivo nazionale disciplina
l'adeguamento dei rapporti medesimi alle esigenze di flessibilita'
operativa, incluse la riorganizzazione degli orari e le forme di
mobilita' interaziendale, nonche' i criteri di integrazione dello
specialista ambulatoriale nella assistenza distrettuale. Resta
fermo quanto previsto dall'articolo 34 della legge 27 dicembre
1997, n.449.
8-bis. I medici che frequentano il secondo anno del corso
biennale di formazione specifica in medicina generale possono
presentare, nei termini stabiliti, domanda per l'inclusione nella
graduatoria regionale dei medici aspiranti alla assegnazione degli
incarichi di medicina generale, autocertificando la frequenza al
corso, qualora il corso non sia concluso e il relativo attestato
non sia stato rilasciato entro il 31 dicembre dell'anno stesso, a
causa del ritardo degli adempimenti regionali. L'attestato di
superamento del corso biennale e' prodotto dall'interessato,
durante il periodo di validita' della graduatoria regionale,
unitamente alla domanda di assegnazione delle zone carenti. Il
mancato conseguimento dell'attestato comporta la cancellazione
dalla graduatoria regionale. 9. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 19
GIUGNO 1999, N. 229
------------------
AGGIORNAMENTO
La L. n. 725/94 ha disposto che " i giudizi di idoneita' di cui
al presente articolo comma 1-bis si svolgono a partire dal 1
settembre 1995."
------------------
AGGIORNAMENTO
La L. n. 549/95 ha disposto che " il rapporto tra le unita'
sanitarie locali e i medici di medicina generale ed i pediatri di
libera scelta, convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ai
sensi del presente articolo 8 cessa al compimento del settantesimo
anno di eta' e che il termine fissato dal comma 7 per la cessazione
dei rapporti convenzionali in atto tra il Servizio sanitario
nazionale e la medicina specialistica, ambulatoriale, generale ivi
compresa la diagnostica strumentale e di laboratorio, e
l'instaurazione di nuovi rapporti fondati sul criterio dell'
accreditamento, sulla modalita' di pagamento a prestazione e
sull'adozione del sistema di verifica e revisione della qualita'
delle attivita' svolte e delle prestazioni erogate, e' prorogato a
non oltre il 30 giugno 1996."
Art. 8-bis.
(( (Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali)
1. Le regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di
assistenza di cui all'articolo 1 avvalendosi dei presidi direttamente
gestiti dalle aziende unita' sanitarie locali, delle aziende
ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero
e cura a carattere scientifico, nonche' di soggetti accreditati ai
sensi dell'articolo 8-quater, nel rispetto degli accordi contrattuali
di cui all'articolo 8-quinquies.
2. I cittadini esercitano la libera scelta del luogo di cura e dei
professionisti nell'ambito dei soggetti accreditati con cui siano
stati definiti appositi accordi contrattuali. L'accesso ai servizi e'
subordinato all'apposita prescrizione, proposta o richiesta compilata
sul modulario del Servizio sanitario nazionale.
3. La realizzazione di strutture sanitarie e l'esercizio di
attivita' sanitarie, l'esercizio di attivita' sanitarie per conto del
Servizio sanitario nazionale e l'esercizio di attivita' sanitarie a
carico del Servizio sanitario nazionale
sono
subordinate,rispettivamente, al rilascio delle autorizzazioni di cui
all'articolo 8-ter, dell'accreditamento istituzionale di cui
all'articolo 8-quater, nonche' alla stipulazione degli accordi
contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies. La presente
disposizione vale anche per le strutture e le attivita'
sociosanitarie. ))
Art. 8-ter
Autorizzazioni alla realizzazione di strutture
e all'esercizio di attivita' sanitarie e sociosanitarie
1. La realizzazione di strutture e l'esercizio di attivita'
sanitarie e sociosanitarie sono subordinate ad autorizzazione. Tali
autorizzazioni si applicano alla costruzione di nuove strutture,
all'adattamento di strutture gia' esistenti e alla loro diversa
utilizzazione, all'ampliamento o alla trasformazione nonche' al
trasferimento in altra sede di strutture gia' autorizzate, con
riferimento alle seguenti tipologie:
a) strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero
ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti;
b) strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in
regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di
diagnostica strumentale e di laboratorio;
c) strutture sanitarie e sociosanitarie che erogano prestazioni in
regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno.
2. L'autorizzazione all'esercizio di attivita' sanitarie e',
altresi', richiesta per gli studi odontoiatrici, medici e di altre
professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di
chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche
di particolare complessita' o che comportino un rischio per la
sicurezza del paziente, individuati ai sensi del comma 4, nonche' per
le strutture esclusivamente dedicate ad attivita' diagnostiche,
svolte anche a favore di soggetti terzi.
3. Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie il
Comune acquisisce, nell'esercizio delle proprie competenze in materia
di autorizzazioni e concessioni di cui all'art. 4 del decreto-legge 5
ottobre 1993, n.398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni, la verifica di
compatibilita' del progetto da parte della regione. Tale verifica e'
effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla
localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito
regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilita' ai
servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove
strutture.
4. L'esercizio delle attivita' sanitarie e sociosanitarie da parte
di strutture pubbliche e private presuppone il possesso dei requisiti
minimi, strutturali, tecnologici e organizzativi stabiliti con atto
di indirizzo e coordinamento ai sensi dell'articolo 8 della legge 15
marzo 1997, n. 59, sulla base dei principi e criteri direttivi
previsti dall'articolo 8, comma 4, del presente decreto. In sede di
modificazione del medesimo atto di indirizzo e coordinamento si
individuano gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni
sanitarie di cui al comma 2, nonche' i relativi requisiti minimi.
5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore (( del
decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, )) le regioni
determinano:
a) le modalita' e i termini per la richiesta e l'eventuale rilascio
della autorizzazione alla realizzazione di strutture e della
autorizzazione all'esercizio di attivita' sanitaria e
sociosanitaria, prevedendo la possibilita' del riesame
dell'istanza, in caso di esito negativo o di prescrizioni
contestate dal soggetto richiedente;
b) gli ambiti territoriali in cui si riscontrano carenze di strutture
o di capacita' produttiva, definendo idonee procedure per
selezionare i nuovi soggetti eventualmente interessati.
Art. 8-quater
Accreditamento istituzionale
1. L'accreditamento istituzionale e' rilasciato dalla regione alle
strutture autorizzate, pubbliche o private ed ai professionisti che
ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai
requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalita'
rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica
positiva dell'attivita' svolta e dei risultati raggiunti. Al fine di
individuare i criteri per la verifica della funzionalita' rispetto
alla programmazione nazionale e regionale, la regione definisce il
fabbisogno di assistenza secondo le funzioni sanitarie individuate
dal Piano sanitario regionale per garantire i livelli essenziali ed
uniformi di assistenza, nonche' gli eventuali livelli integrativi
locali e le esigenze connesse all'assistenza integrativa di cui
all'articolo 9. La regione provvede al rilascio dell'accreditamento
ai professionisti, nonche' a tutte le strutture pubbliche ed
equiparate che soddisfano le condizioni di cui al primo periodo del
presente comma, alle strutture private non lucrative di cui
all'articolo 1, comma 18, e alle strutture private lucrative.
2. La qualita' di soggetto accreditato non costituisce vincolo per
le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a
corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori
degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8- quinquies. I
requisiti ulteriori costituiscono presupposto per l'accreditamento e
vincolo per la definizione delle prestazioni previste nei programmi
di attivita' delle strutture accreditate, cosi' come definiti
dall'articolo 8- quinquies.
3. Con atto di indirizzo e coordinamento emanato, ai sensi
dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19
giugno 1999, n. 229, sentiti l'Agenzia per i servizi sanitari
regionali, il Consiglio superiore di sanita', e, limitatamente
all'accreditamento dei professionisti, la Federazione nazionale
dell'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri, sono definiti i
criteri generali uniformi per:
a) la definizione dei requisiti ulteriori per l'esercizio delle
attivita' sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale da
parte delle strutture sanitarie e dei professionisti, nonche' la
verifica periodica di tali attivita';
b) la valutazione della rispondenza delle strutture al fabbisogno ((
, tenendo conto anche del criterio della soglia minima di
efficienza che, compatibilmente con le risorse regionali
disponibili, deve esser conseguita da parte delle singole
strutture sanitarie, )) e alla funzionalita' della programmazione
regionale, inclusa la determinazione dei limiti entro i quali sia
possibile accreditare quantita' di prestazioni in eccesso rispetto
al fabbisogno programmato, in modo da assicurare un'efficace
competizione tra le strutture accreditate;
c) le procedure ed i termini per l'accreditamento delle strutture che
ne facciano richiesta, ivi compresa la possibilita' di un riesame
dell'istanza, in caso di esito negativo e di prescrizioni
contestate dal soggetto richiedente nonche' la verifica periodica
dei requisiti ulteriori e le procedure da adottarsi in caso di
verifica negativa.
4. L'atto di indirizzo e coordinamento e' emanato nel rispetto dei
seguenti criteri e principi direttivi:
a) garantire l'eguaglianza fra tutte le strutture relativamente ai
requisiti ulteriori richiesti per il rilascio dell'accreditamento
e per la sua verifica periodica;
b) garantire il rispetto delle condizioni di incompatibilita'
previste dalla vigente normativa nel rapporto di lavoro con il
personale comunque impegnato in tutte le strutture;
c) assicurare che tutte le strutture accreditate garantiscano
dotazioni strumentali e tecnologiche appropriate per quantita',
qualita' e funzionalita' in relazione alla tipologia delle
prestazioni erogabili ed alle necessita' assistenziali degli
utilizzatori dei servizi;
d) garantire che tutte le strutture accreditate assicurino adeguate
condizioni di organizzazione interna, con specifico riferimento
alla dotazione quantitativa e alla qualificazione professionale
del personale effettivamente impiegato;
e) prevedere la partecipazione della struttura a programmi di
accreditamento professionale tra pari;
f) prevedere la partecipazione degli operatori a programmi di
valutazione sistematica e continuativa dell'appropriatezza delle
prestazioni erogate e della loro qualita', interni alla struttura
e interaziendali;
g) prevedere l'accettazione del sistema di controlli esterni sulla
appropriatezza e sulla qualita' delle prestazioni erogate,
definito dalla regione ai sensi dell'articolo 8-octies;
h) prevedere forme di partecipazione dei cittadini e degli
utilizzatori dei servizi alla verifica dell'attivita' svolta e
alla formulazione di proposte rispetto all'accessibilita' dei
servizi offerti, nonche' l'adozione e l'utilizzazione sistematica
della carta dei servizi per la comunicazione con i cittadini,
inclusa la diffusione degli esiti dei programmi di valutazione di
cui alle lettere e) ed f);
i) disciplinare l'esternalizzazione dei servizi sanitari direttamente
connessi all'assistenza al paziente, prevedendola esclusivamente
verso soggetti accreditati in applicazione dei medesimi criteri o
di criteri comunque equivalenti a quelli adottati per i servizi
interni alla struttura, secondo quanto previsto dal medesimo atto
di indirizzo e coordinamento;
l) indicare i requisiti specifici per l'accreditamento di funzioni di
particolare rilevanza, in relazione alla complessita'
organizzativa e funzionale della struttura, alla competenza e alla
esperienza del personale richieste, alle dotazioni tecnologiche
necessarie o in relazione all'attuazione degli, obiettivi
prioritari definiti dalla programmazione nazionale;
m) definire criteri per la selezione degli indicatori relativi
all'attivita' svolta ed ai suoi risultati finali dalle strutture e
dalle funzioni accreditate, in base alle evidenze scientifiche
disponibili;
n) definire i termini per l'adozione dei provvedimenti attuativi
regionali e per l'adeguamento organizzativo delle strutture gia'
autorizzate;
o) indicare i requisiti per l'accreditamento istituzionale dei
professionisti, anche in relazione alla specifica esperienza
professionale maturata e ai crediti formativi acquisiti
nell'ambito del programma di formazione continua di cui
all'articolo 16-ter;
p) individuare l'organizzazione dipartimentale minima e le unita'
operative e le altre strutture complesse delle aziende di cui agli
articoli 3 e 4, in base alla consistenza delle risorse umane,
tecnologiche e finanziarie, al grado di autonomia finanziaria e
alla complessita' dell'organizzazione interna;
q) prevedere l'estensione delle norme di cui al presente comma alle
attivita' e alle strutture sociosanitarie, ove compatibili.
5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dell'atto
di indirizzo e coordinamento di cui al comma 3, le regioni
definiscono, in conformita' ai criteri generali uniformi ivi
previsti, i requisiti per l'accreditamento, nonche' il procedimento
per la loro verifica, prevedendo, per quanto riguarda
l'accreditamento dei professionisti, adeguate forme di partecipazione
degli Ordini e dei Collegi professionali interessati.
6. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 3, le regioni
avviano il processo di accreditamento delle strutture temporaneamente
accreditate ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge 23
dicembre 1994, n. 724, e delle altre gia' operanti.
7. Nel caso di richiesta di' accreditamento da parte di nuove
strutture o per l'avvio di nuove attivita' in strutture preesistenti,
l'accreditamento puo' essere concesso, in via provvisoria, per il
tempo necessario alla verifica del volume di attivita' svolto e della
qualita' dei suoi risultati. L'eventuale verifica negativa comporta
la sospensione automatica dell'accreditamento temporaneamente
concesso.
8. In presenza di una capacita' produttiva superiore al fabbisogno
determinato in base ai criteri di cui al comma 3, lettera b), le
regioni e le unita' sanitarie locali attraverso gli accordi
contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies, sono tenute a porre a
carico del Servizio sanitario nazionale un volume di attivita'
comunque non superiore a quello previsto dagli indirizzi della
programmazione nazionale. In caso di superamento di tale limite, ed
in assenza di uno specifico e adeguato intervento integrativo ai
sensi dell'articolo 13, si procede, con le modalita' di cui
all'articolo 28, commi 9 e seguenti, della legge 23 dicembre 1998,
n.448, alla revoca dell'accreditamento della capacita' produttiva in
eccesso, in misura proporzionale al concorso a tale superamento
apportato dalle strutture pubbliche ed equiparate, dalle strutture
private non lucrative e dalle strutture private lucrative.
Art. 8-quinquies
Accordi contrattuali
1. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, definiscono
l'ambito di applicazione degli accordi contrattuali ed individuano i
soggetti interessati, con specifico riferimento ai seguenti aspetti:
a) individuazione delle responsabilita' riservate alla regione e di
quelle attribuite alle unita' sanitarie locali nella definizione
degli accordi contrattuali e nella verifica del loro rispetto;
b) indirizzi per la formulazione dei programmi di attivita' delle
strutture interessate, con l'indicazione delle funzioni e delle
attivita' da potenziare e da depotenziare, secondo le linee della
programmazione regionale e nel rispetto delle priorita' indicate
dal Piano sanitario nazionale;
c) determinazione del piano delle attivita' relative alle alte
specialita' ed alla rete dei servizi di emergenza;
d) criteri per la determinazione della remunerazione delle strutture
ove queste abbiano erogato volumi di prestazioni eccedenti il
programma preventivo concordato, tenuto conto del volume
complessivo di attivita' e del concorso allo stesso da parte di
ciascuna struttura.
2. In attuazione di quanto previsto dal comma 1, la regione e le
unita' sanitarie locali, anche attraverso valutazioni comparative
della qualita' e dei costi, definiscono accordi con le strutture
pubbliche ed equiparate, comprese le aziende ospedaliero
universitarie, e stipulano contratti con quelle private e con i
professionisti accreditati, anche mediante intese con le loro
organizzazioni rappresentative a livello regionale, che indicano:
a) gli obiettivi di salute e i programmi di integrazione dei servizi;
b) il volume massimo di prestazioni che le strutture presenti
nell'ambito territoriale della medesima unita' sanitaria locale,
si impegnano ad assicurare, distinto per tipologia e per modalita'
di assistenza. Le regioni possono individuare prestazioni o gruppi
di prestazioni per i quali stabilire la preventiva autorizzazione,
da parte dell'azienda sanitaria locale competente, alla fruizione
presso le strutture o i professionisti accreditati.
c) i requisiti del servizio da rendere, con particolare riguardo ad
accessibilita', appropriatezza clinica ed organizzativa, tempi di
attesa e continuita' assistenziale;
d) il corrispettivo preventivato a fronte delle attivita' concordate,
globalmente risultante dalla applicazione dei valori tariffari e
della remunerazione extra-tariffaria delle funzioni incluse
nell'accordo, da verificare a consuntivo sulla base dei risultati
raggiunti e delle attivita' effettivamente svolte secondo le
indicazioni regionali di cui al comma 1, lettera d);
e) il debito informativo delle strutture erogatrici per il
monitoraggio degli accordi pattuiti e le procedure che dovranno
essere seguite per il controllo esterno della appropriatezza e
della qualita' della assistenza prestata e delle prestazioni rese,
secondo quanto previsto dall'articolo 8-octies.
e-bis) la modalita' con cui viene comunque garantito il rispetto del
limite di remunerazione delle strutture correlato ai volumi di
prestazioni, concordato ai sensi della lettera d), prevedendo che
in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque
intervenute nel corso dell'anno, dei valori unitari dei tariffari
regionali per la remunerazione delle prestazioni di assistenza
ospedaliera, delle prestazioni di assistenza specialistica
ambulatoriale, nonche' delle altre prestazioni comunque remunerate
a tariffa, il volume massimo di prestazioni remunerate, di cui
alla lettera b), si intende rideterminato nella misura necessaria
al mantenimento dei limiti indicati alla lettera d), fatta salva
la possibile stipula di accordi integrativi, nel rispetto
dell'equilibrio economico finanziario programmato.
2-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).
2-ter. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).
2-quater. Le regioni stipulano accordi con le fondazioni istituti
di ricovero e cura a carattere scientifico e con gli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e contratti con gli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico privati, che sono
definiti con le modalita' di cui all'articolo 10 comma 2 del decreto
legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. Le regioni stipulano altresi'
accordi con gli istituti, enti ed ospedali di cui agli articoli 41 e
43, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive
modificazioni, che prevedano che l'attivita' assistenziale, attuata
in coerenza con la programmazione sanitaria regionale, sia finanziata
a prestazione in base ai tetti di spesa ed ai volumi di attivita'
predeterminati annualmente dalla programmazione regionale nel
rispetto dei vincoli di bilancio, nonche' sulla base di funzioni
riconosciute dalle regioni, tenendo conto nella remunerazione di
eventuali risorse gia' attribuite per spese di investimento, ai sensi
dell'articolo 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e
successive modificazioni ed integrazioni. Ai predetti accordi e ai
predetti contratti si applicano le disposizioni di cui al comma 2,
lettere a), b), c), e) ed e-bis.
2-quinquies. In caso di mancata stipula degli accordi di cui al
presente articolo, l'accreditamento istituzionale di cui all'articolo
8-quater delle strutture e dei professionisti eroganti prestazioni
per conto del Servizio sanitario nazionale interessati e' sospeso.
Art. 8-sexies.
(Remunerazione)
1. Le strutture che erogano assistenza ospedaliera e ambulatoriale
a carico del Servizio sanitario nazionale sono finanziate secondo
un ammontare globale predefinito indicato negli accordi
contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies e determinato in base
alle funzioni assistenziali e alle attivita' svolte nell'ambito e
per conto della rete dei servizi di riferimento. Ai fini della
determinazione del finanziamento globale delle singole strutture,
le funzioni assistenziali di cui al comma 2 sono remunerate in
base al costo standard di produzione del programma di assistenza,
mentre le attivita' di cui al comma 4 sono remunerate in base a
tariffe predef- inite per prestazione.
2. Le regioni definiscono le funzioni assistenziali nell'ambito
delle attivita' che rispondono alle seguenti caratteristiche
generali:
a) programmi a forte integrazione fra assistenza ospedaliera e
territoriale, sanitaria e sociale, con particolare riferimento
alla assistenza per patologie croniche di lunga durata o
recidivanti;
b) programmi di assistenza ad elevato grado di personalizzazione
della prestazione o del servizio reso alla persona;
c) attivita' svolte nell'ambito della partecipazione a programmi di
prevenzione;
d) programmi di assistenza a malattie rare;
e) attivita' con rilevanti costi di attesa, ivi compreso il sistema
di allarme sanitario e di trasporto in emergenza, nonche' il
funzionamento della centrale operativa, di cui all'atto di
indirizzo e coordinamento approvato con decreto dei Presidente
della Repubblica 27 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 76 del 21 marzo 1992;
f) programmi sperimentali di assistenza;
g) programmi di trapianto di organo, di midollo osseo e di tessuto,
ivi compresi il mantenimento e monitoraggio del donatore,
l'espianto degli organi da cadavere, le attivita' di trasporto, il
coordinamento e l'organizzazione della rete di prelievi e di
trapianti, gli accertamenti preventivi sui donatori.
3. I criteri generali per la definizione delle funzioni
assistenziali e per la determinazione della loro remunerazione
massima sono stabiliti con apposito decreto del Ministro della
sanita', sentita l'Agenzia per i servizi sanitari regionali,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome, sulla base di standard
organizzativi e di costi unitari predefiniti dei fattori
produttivi, tenendo conto, quando appropriato, del volume
dell'attivita' svolta.
4. La remunerazione delle attivita' assistenziali diverse da quelle
di cui al comma 2 e' determinata in base a tariffe predefinite,
limitatamente agli episodi di assistenza ospedaliera per acuti
erogata in regime di degenza ordinaria e di day hospital, e alle
prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, fatta
eccezione per le attivita' rientranti nelle funzioni di cui al
comma 3.
5. Il Ministro della sanita', sentita l'Agenzia per i servizi
sanitari regionali, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera g), del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con apposito decreto
individua i sistemi di classificazione che definiscono l'unita' di
prestazione o di servizio da remunerare e determina le tariffe
massime da corrispondere alle strutture accreditate, (( tenuto
conto, nel rispetto dei principi di efficienza e di economicita'
nell'uso delle risorse, anche in via alternativa, di: a) costi
standard delle prestazioni calcolati in riferimento a strutture
preventivamente selezionate secondo criteri di efficienza,
appropriatezza e qualita' dell'assistenza come risultanti dai dati
in possesso del Sistema informativo sanitario; b) costi standard
delle prestazioni gia' disponibili presso le regioni e le province
autonome; c) tariffari regionali e differenti modalita' di
remunerazione delle funzioni assistenziali attuate nelle regioni e
nelle province autonome )). (( Lo stesso decreto stabilisce i
criteri generali, nel rispetto del principio del perseguimento
dell'efficienza e dei vincoli di bilancio derivanti dalle risorse
programmate a livello nazionale e regionale, in base ai quali le
regioni adottano il proprio sistema tariffario, articolando tali
tariffe per classi di strutture secondo le loro caratteristiche
organizzative e di attivita', verificate in sede di accreditamento
delle strutture stesse. Le tariffe massime di cui al presente
comma sono assunte come riferimento per la valutazione della
congruita' delle risorse a carico del Servizio sanitario
nazionale. Gli importi tariffari, fissati dalle singole regioni,
superiori alle tariffe massime restano a carico dei bilanci
regionali. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione e' abrogato il decreto del Ministro della
sanita' 15 aprile 1994, recante "Determinazione dei criteri
generali per la fissazione delle tariffe delle prestazioni di
assistenza specialistica, riabilitativa ed ospedaliera",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1994 )).
6. Con la procedura di cui al comma 5, sono effettuati
periodicamente la revisione del sistema di classificazione delle
prestazioni e l'aggiornamento delle relative tariffe, tenendo
conto della definizione dei livelli essenziali ed uniformi di
assistenza e delle relative previsioni di spesa, dell'innovazione
tecnologica e organizzativa, nonche' dell'andamento del costo dei
principali fattori produttivi.
7. Il Ministro della sanita', con proprio decreto, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, disciplina le modalita'
di erogazione e di remunerazione dell'assistenza protesica,
compresa nei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo
1, anche preved- endo il ricorso all'assistenza in forma
indiretta.
8. Il Ministro della sanita', d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sentita l'Agenzia per i servizi sanitari
regionali, con apposito decreto, definisce i criteri generali per
la compensazione dell'assistenza prestata a cittadini in regioni
diverse da quelle di residenza. Nell'ambito di tali criteri, le
regioni possono stabilire specifiche intese e concordare politiche
tariffarie, anche al fine di favorire il pieno utilizzo delle
strutture e l'autosufficienza di ciascuna regione, nonche'
l'impiego efficiente delle strutture che esercitano funzioni a
valenza interregionale e nazionale.
Art. 8-septies
Prestazioni erogate in forma indiretta
1. I rimborsi relativi alle prestazioni erogate in forma indiretta
sono definiti dalle regioni e dalle province autonome in misura non
superiore al cinquanta per cento delle corrispondenti tariffe
regionali determinate ai sensi dell'articolo 8-sexies. Entro diciotto
mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19
giugno 1999, n. 229, e' abolita l'assistenza in forma indiretta per
le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e in regime
di degenza. Resta ferma la normativa vigente in materia di assistenza
sanitaria all'estero. ()
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AGGIORNAMENTO
La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto che "il termine di cui
al comma 1 del presente articolo, e' prorogato al 31 dicembre 2001
con l'esclusione delle prestazioni assistenziali erogate in regime di
attivita' libero-professionale extramuraria".
Art. 8-octies
Controlli
1. La regione e le aziende unita' sanitarie locali attivano un
sistema di monitoraggio e controllo sulla definizione e sul rispetto
degli accordi contrattuali da parte di tutti i soggetti interessati
nonche' sulla qualita' della assistenza e sulla appropriatezza delle
prestazioni rese.
2. Per quanto riguarda le strutture pubbliche del Servizio
sanitario nazionale, la definizione degli accordi entro i termini
stabiliti dalla regione e il rispetto dei programmi di attivita'
previsti per ciascuna struttura rappresentano elemento di verifica
per la conferma degli incarichi al direttore generale, ai direttori
di dipartimento e del contratto previsto per i dirigenti responsabili
di struttura complessa, nonche' per la corresponsione degli incentivi
di risultato al personale con funzioni dirigenziali dipendente dalle
aziende interessate.
3. Con atto di indirizzo e coordinamento, emanato entro,
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore (( del decreto
legislativo 19 giugno 1999, n. 229, )) sentita l'Agenzia per i
servizi sanitari regionali, d'intesa con la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, sono stabiliti, sulla base dei criteri di cui
all'articolo 8-quinquies, i principi in base ai quali la regione
assicura la funzione di controllo esterno sulla appropriatezza e
sulla qualita' della assistenza prestata dalle strutture interessate.
Le regioni, in attuazione dell'atto di indirizzo e coordinamento,
entro sessanta giorni determinano:
a) le regole per l'esercizio della funzione di controllo esterno e
per la risoluzione delle eventuali contestazioni, stabilendo le
relative penalizzazioni;
b) il debito informativo delle strutture accreditate interessate
agli accordi e le modalita' per la verifica della adeguatezza del
loro sistema informativo;
c) l'organizzazione per la verifica del comportamento delle singole
strutture;
d) i programmi per promuovere la formazione e l'aggiornamento degli
operatori addetti alla gestione della documentazione clinica e
alle attivita' di controllo.
4. L'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 3 individua
altresi' i criteri per la verifica di:
a) validita' della documentazione amministrativa attestante
l'avvenuta erogazione delle prestazioni e la sua rispondenza alle
attivita' effettivamente svolte;
b) necessita' clinica e appropriatezza delle prestazioni e dei
ricoveri effettuati, con particolare riguardo ai ricoveri di
pazienti indirizzati o trasferiti ad altre strutture;
c) appropriatezza delle forme e delle modalita' di erogazione della
assistenza;
d) risultati finali della assistenza, incluso il gradimento degli
utilizzatori dei servizi.
Art. 9.
(( (Fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale)
1. Al fine di favorire l'erogazione di forme di assistenza
sanitaria integrative rispetto a quelle assicurate dal Servizio
sanitario nazionale e, con queste comunque direttamente integrate,
possono essere istituiti fondi integrativi finalizzati a potenziare
l'erogazione di trattamenti e prestazioni non comprese nei livelli
uniformi ed essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, definiti
dal Piano sanitario nazionale e dai relativi provvedimenti attuativi.
2. La denominazione dei fondi di cui al, presente articolo deve
contenere l'indicazione "fondo integrativo del Servizio sanitario
nazionale". Tale denominazione non puo' essere utilizzata con
riferimento a fondi istituiti per finalita' diverse.
3. Tutti i soggetti pubblici e privati che istituiscono fondi
integrativi del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad adottare
politiche di non selezione dei rischi. Le fonti istitutive dei fondi
integrativi del Servizio sanitario nazionale sono le seguenti:
a) contratti e accordi collettivi, anche aziendali;
b) accordi tra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti,
promossi dai loro sindacati o da associazioni di rilievo almeno
provinciale;
c) regolamenti di regioni, enti territoriali ed enti locali;
d) deliberazioni assunte, nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti, da organizzazioni non lucrative di cui all'articolo 1,
comma 16, operanti nei settori dell'assistenza socio-sanitaria o
dell'assistenza sanitaria;
e) deliberazioni assunte, nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti, da societa' di mutuo soccorso riconosciute;
f) atti assunti da altri soggetti pubblici e privati, a condizione
che contengano l'esplicita assunzione dell'obbligo di non adottare
strategie e comportamenti di selezione dei rischi o di
discriminazione nei confronti di particolari gruppi di soggetti.
4. L'ambito di applicazione dei fondi integrativi del Servizio
sanitario nazionale e' rappresentato da:
a) prestazioni aggiuntive, non comprese nei livelli essenziali ed
uniformi di assistenza e con questi comunque integrate, erogate da
professionisti e da strutture accreditati;
b) prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale comprese nei
livelli uniformi ed essenziali di assistenza, per la sola quota posta
a carico dell'assistito, inclusi gli oneri per l'accesso alle
prestazioni erogate in regime di libera professione intramuraria e
per la fruizione dei servizi alberghieri su richiesta dell'assistito
di cui all'articolo 1 ,comma 15, della legge 23 dicembre 1996, n.662;
c) prestazioni sociosanitarie erogate in strutture accreditate
residenziali e semiresidenziali o in forma domiciliare, per la quota
posta a carico dell'assistito.
5. Fra le prestazioni di cui al comma 4, lettera a), sono comprese:
a) le prestazioni di medicina non convenzionale, ancorche' erogate da
strutture non accreditate;
b) le cure termali, limitatamente alle prestazioni non a carico del
Servizio sanitario nazionale;
c) l'assistenza odontoiatrica, limitatamente alle prestazioni non a
carico del Servizio sanitario nazionale e comunque con l'esclusione
dei programmi di tutela della salute odontoiatrica nell'eta'
evolutiva e dell'assistenza, odontoiatrica e protesica a determinate
categorie di soggetti in condizioni di particolare vulnerabilita'.
6. Con decreto del Ministro della sanita', previo parere della
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997 n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della disciplina del trattamento fiscale ai sensi
del comma 10, sono individuate le prestazioni relative alle lettere
a), b) e c) del comma 5, nonche' quelle ricomprese nella lettera c)
del comma 4, le quali, in via di prima applicazione, possono essere
poste a carico dei fondi integrativi del Servizio sanitario
nazionale.
7. I fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale sono
autogestiti. Essi possono essere affidati in gestione mediante
convenzione, da stipulare con istituzioni pubbliche e private che
operano nel settore sanitario o sociosanitario da almeno cinque anni,
secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro della
sanita', da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto. Le regioni, le province autonome e gli
enti locali, in forma singola o associata, possono partecipare alla
gestione dei fondi di cui al presente articolo.
8. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
disciplina del trattamento fiscale ai sensi del comma 10, e' emanato,
su proposta del Ministro della sanita', ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento
contenente le disposizioni relative all'ordinamento dei fondi
integrativi del Servizio sanitario nazionale. Detto regolamento
disciplina:
a) le modalita' di costituzione e di scioglimento;
b) la composizione degli organi di amministrazione e di controllo;
c) le forme e le modalita' di contribuzione;
d) i soggetti destinatari dell'assistenza;
e) il trattamento e le garanzie riservate al singolo sottoscrittore e
al suo nucleo familiare;
f) le cause di decadenza della qualificazione di fondo integrativo
del Servizio sanitario nazionale.
9. La vigilanza sull'attivita' dei fondi integrativi del Servizio
sanitario nazionale e' disciplinata dall'articolo 122 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Presso il Ministero della sanita',
senza oneri a carico dello Stato, sono istituiti: l'anagrafe dei
fondi integrativi del servizio sanitario nazionale, alla quale
debbono iscriversi sia i fondi vigilati dallo Stato che quelli
sottoposti a vigilanza regionale; l'osservatorio dei fondi
integrativi del Servizio sanitario nazionale, il cui funzionamento e'
disciplinato con il regolamento di cui al comma 8.
10. Le disposizioni del presente articolo acquistano efficacia al
momento dell'entrata in vigore della disciplina del trattamento
fiscale dei fondi ivi previsti, ai sensi dell'articolo 10, comma 1,
della legge 13 maggio 1999, n.133. ))
Art. 9-bis.
Sperimentazioni gestionali
1. (( Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
autorizzano )) programmi di sperimentazione aventi ad oggetto nuovi
modelli gestionali che prevedano forme di collaborazione tra
strutture del Servizio sanitario nazionale e soggetti privati, anche
attraverso la costituzione di societa' miste a capitale pubblico e
privato.
2. Il programma di sperimentazione (( e' adottato dalla regione o
dalla provincia autonoma interessata )), motivando le ragioni di
convenienza economica del progetto gestionale, di miglioramento della
qualita' dell'assistenza e di coerenza con le previsioni del Piano
sanitario regionale ed evidenziando altresi' gli elementi di
garanzia, con particolare riguardo ai seguenti criteri:
a) privilegiare nell'area del settore privato il coinvolgimento
delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale individuate
dall'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
b) fissare limiti percentuali alla partecipazione di organismi
privati in misura non superiore al quarantanove per cento;
c) prevedere forme idonee di limitazione alla facolta' di
cessione della propria quota sociale nei confronti dei soggetti
privati che partecipano alle sperimentazioni;
d) disciplinare le forme di risoluzione del rapporto contrattuale
con privati che partecipano alla sperimentazione in caso di gravi
inadempienze agli obblighi contrattuali o di accertate esposizioni
debitorie nei confronti di terzi;
e) definire partitamente i compiti, le funzioni e i rispettivi
obblighi di tutti i soggetti pubblici e privati che partecipano alla
sperimentazione gestionale, avendo cura di escludere in particolare
il ricorso a forme contrattuali, di appalto o subappalto, nei
confronti di terzi estranei alla convenzione di sperimentazione, per
la fornitura di opere e servizi direttamente connesse all'assistenza
alla persona;
f) individuare forme e modalita' di pronta attuazione per la
risoluzione della convenzione di sperimentazione e scioglimento degli
organi societari in caso di mancato raggiungimento del risultato
della avviata sperimentazione.
3. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, avvalendosi
dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, verifica annualmente i
risultati conseguiti sia sul piano economico sia su quello della
qualita' dei servizi, ivi comprese le forme di collaborazione in atto
con soggetti privati per la gestione di compiti diretti di tutela
della salute. Al termine del primo triennio di sperimentazione, sulla
base dei risultati conseguiti, il Governo e le regioni adottano i
provvedimenti' conseguenti.
4. Al di fuori dei programmi di sperimentazione di cui al presente
articolo, e' fatto divieto alle aziende del Servizio sanitario
nazionale di costituire societa' di capitali aventi per oggetto
sociale lo svolgimento di compiti diretti di tutela della salute.
Art. 10.
Controllo di qualita'
1. Allo scopo di garantire la qualita' dell'assistenza nei
confronti della generalita' dei cittadini, e' adottato in via
ordinaria il metodo della verifica e revisione della qualita' e della
quantita' delle prestazioni, nonche' del loro costo, al cui sviluppo
devono risultare funzionali i modelli organizzativi ed i flussi
informativi dei soggetti erogatori e gli istituti normativi regolanti
il rapporto di lavoro del personale dipendente, nonche' i rapporti
tra soggetti erogatori, pubblici e privati, ed il Servizio sanitario
nazionale.
2. Le regioni, nell'esercizio dei poteri di vigilanza di cui
all'art. 8, comma 4, e avvalendosi dei propri servizi ispettivi,
verificano il rispetto delle disposizioni in materia di requisiti
minimi e classificazione delle strutture erogatrici, con particolare
riguardo alla introduzione ed utilizzazione di sistemi di
sorveglianza e di strumenti e metodologie per la verifica di qualita'
dei servizi e delle prestazioni. Il Ministro della sanita' interviene
nell'esercizio del potere di alta vigilanza.
3. Con decreto del Ministro della sanita', d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome e sentite la Federazione nazionale degli ordini dei
medici e degli odontoiatri e degli altri Ordini e Collegi competenti,
sono stabiliti i contenuti e le modalita' di utilizzo degli
indicatori di efficienza e di qualita'. Il Ministro della sanita', in
sede di presentazione della Relazione sullo stato sanitario del
Paese, riferisce in merito alle verifiche dei risultati conseguiti,
avvalendosi del predetto sistema di indicatori.
(( 4. Il Ministro della sanita' accerta lo stato di attuazione presso
le regioni del sistema di controllo delle prescrizioni mediche e
delle commissioni professionali di verifica. La rilevazione dei dati
contenuti nelle prescrizioni mediche e' attuata dalle regioni e dalle
province autonome con gli strumenti ritenuti piu' idonei. Il ministro
della sanita' acquisisce il parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano in ordine alla eventuale attivazione dei poteri
sostitutivi.
Ove tale parere non sia espresso entro trenta giorni, il Ministro
provvede direttamente )).
TITOLO III
FINANZIAMENTO
Art. 11.
Versamento contributi assistenziali
1. I datori di lavoro tenuti, in base alla normativa vigente alla
data di entrata in vigore del presente decreto, a versare
all'I.N.P.S. i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario
nazionale, provvedono, alle scadenze gia' previste, al versamento con
separata documentazione degli stessi distintamente dagli altri
contributi ed al netto dei soli importi spettanti a titolo di
fiscalizzazione del contributo per le predette prestazioni.
2. In sede di prima applicazione, nei primi cinque mesi del 1993, i
soggetti di cui al comma precedente continuano a versare i contributi
per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale con le modalita'
vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. I datori di lavoro agricoli versano allo SCAU, con separata
documentazione, i contributi per le prestazioni del Servizio
sanitario nazionale, distintamente dagli altri contributi alle
scadenze previste dalla normativa vigente alla data di entrata in
vigore del presente decreto. Lo SCAU riversa all'I.N.P.S. i predetti
contributi entro quindici giorni dalla riscossione. Per i lavoratori
marittimi, fermo restando il disposto dell'ultimo comma dell'articolo
1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con
modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, i rispettivi
datori di lavoro versano, con separata documentazione, alle scadenze
previste per i soggetti di cui al comma 1, i contributi per le
prestazioni del Servizio sanitario nazionale, distintamente dagli
altri contributi, alle Casse marittime che provvedono a riversarli
all'I.N.P.S. entro quindici giorni dalla riscossione.
4. Le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo,
provvedono a versare i contributi per le prestazioni del Servizio
sanitario nazionale entro il bimestre successivo a quello della loro
riscossione.
5. I contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale
dovuti sui redditi diversi da lavoro dipendente sono versati con le
modalita' previste dal decreto di attuazione dell'articolo 14 della
legge 30 dicembre 1991, n. 413.
6. I contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale
sui redditi da pensione e da rendita vitalizia corrisposti da
amministrazioni, enti, istituti, casse, gestioni o fondi di
previdenza, per effetto di legge, regolamento e contratto o accordo
collettivo di lavoro, sono versati, a cura dei predetti soggetti,
entro la fine del bimestre successivo a quello di erogazione delle
rate di pensione.
7. Nella documentazione relativa al versamento dei contributi di
cui ai commi 1 e 3, i datori di lavoro sono tenuti anche ad indicare,
distinti per regione in base al domicilio fiscale posseduto dal
lavoratore dipendente, al 1 gennaio di ciascun anno, il numero dei
soggetti, le basi imponibili contributive e l'ammontare dei
contributi. In sede di prima applicazione le predette indicazioni
relative ai primi cinque mesi del 1993 possono essere fornite con la
documentazione relativa al versamento dei contributi effettuato nel
mese di giugno 1993.
8. Per il 1993 i soggetti di cui al comma 6 provvedono agli
adempimenti di cui al precedente comma con riferimento al luogo di
pagamento della pensione.
9. I contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale
e le altre somme ad essi connesse, sono attribuiti alle regioni in
relazione al domicilio fiscale posseduto al 1 gennaio di ciascun
anno dall'iscritto al Servizio sanitario nazionale.
10. Le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e
gli enti di cui al comma 6, provvedono a versare i contributi per le
prestazioni del Servizio sanitario nazionale su appositi conti
infruttiferi aperti presso la tesoreria centrale dello Stato,
intestati alle regioni. I contributi di cui al comma 5 sono fatti
affluire sui predetti conti. I contributi di cui ai commi 1 e 3 sono
accreditati dall'I.N.P.S. ai predetti conti. In sede di prima
applicazione il versamento o l'accreditamento dei predetti contributi
sui conti correnti infruttiferi delle regioni e' effettuato con
riferimento agli interi primi cinque mesi del 1993. In relazione al
disposto di cui al comma 2, l'I.N.P.S. provvede, entro il 30 agosto
1993, alla ripartizione fra le regioni dei contributi riscossi nei
primi cinque mesi del 1993. Ai predetti conti affluiscono altresi' le
quote del Fondo sanitario nazionale. Con decreto del Ministro del
tesoro sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni
di cui al presente comma.
11. I soggetti di cui al precedente comma inviano trimestralmente
alle regioni interessate il rendiconto dei contributi sanitari
riscossi o trattenuti e versati sui c/c di tesoreria alle stesse
intestati; in sede di prima applicazione e' inviato alle regioni il
rendiconto del primo semestre 1993; entro trenta giorni dalla data di
approvazione dei propri bilanci consuntivi, ovvero per le
amministrazioni centrali dello Stato entro trenta giorni dalla data
di presentazione al Parlamento del rendiconto generale, i soggetti di
cui al precedente comma inviano alle regioni il rendiconto annuale
delle riscossioni o trattenute e dei versamenti corredato dalle
informazioni relative al numero dei soggetti e alle correlate basi
imponibili contributive.
12. Al fine del versamento dei contributi per le prestazioni del
Servizio sanitario nazionale non si applicano il comma 2
dell'articolo 63 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e
l'articolo 17 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e
l'articolo 2 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1954.
13. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano a
decorrere dal 1 gennaio 1993.
14. Per l'anno 1993 il Ministro del tesoro e' autorizzato a
provvedere con propri decreti alla contestuale riduzione delle somme
iscritte sul capitolo 3342 dello stato di previsione dell'entrata e
sul capitolo 5941 dello stato di previsione della spesa del Ministero
del tesoro per importi pari ai contributi accreditati alle regioni
dai soggetti di cui al precedente comma 9.
15. (( COMMA ABROGATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 15 DICEMBRE 1997 N.
446 )).
16. In deroga a quanto previsto dall'art. 5, comma 3, del
decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, le anticipazioni
mensili che possono essere corrisposte alle unita' sanitarie locali
per i primi nove mesi dell'anno 1993 sono riferite ad un terzo della
quota relativa all'ultimo trimestre dell'anno 1992.
17. (( COMMA ABROGATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 15 DICEMBRE 1997 N.
446 )).
18. E' abrogato l'art. 5, comma 3, del decreto-legge 25 novembre
1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio
1990, n. 8.
19.(( COMMA ABROGATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 15 DICEMBRE 1997 N.
446 )).
20. La partecipazione alla spesa sanitaria dei cittadini italiani,
compresi i familiari, i quali risiedono in Italia e sono, in
esecuzione di trattati bilaterali o multilaterali stipulati
dall'Italia, esentati da imposte dirette o contributi sociali di
malattia sui salari, emolumenti ed indennita' percetti per il
servizio prestato in Italia presso missioni diplomatiche o uffici
consolari, sedi o rappresentanze di organismi o di uffici
internazionali, o Stati esteri, e' regolata mediante convenzioni tra
il Ministero della sanita', il Ministero del tesoro, e gli organi
competenti delle predette missioni, sedi o rappresentanze e Stati.
Art. 12
Fondo sanitario nazionale
1. Il Fondo sanitario nazionale di parte corrente e in conto
capitale e' alimentato interamente da stanziamenti a carico del
bilancio dello Stato ed il suo importo e' annualmente determinato
dalla legge finanziaria tenendo conto, limitatamente alla parte
corrente, dell'importo complessivo presunto dei contributi di
malattia attribuiti direttamente alle regioni.
2. Una quota pari all'1% del Fondo sanitario nazionale complessivo
di cui al comma precedente, prelevata dalla quota iscritta nel
bilancio del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio per le
parti di rispettiva competenza, e' trasferita nei capitoli da
istituire nello stato di previsione del Ministero della sanita' ed
utilizzata per il finanziamento di:
a) attivita' di ricerca corrente e finalizzata svolta da:
1) Istituto superiore di sanita' per le tematiche di sua
competenza;
2) Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro
per le tematiche di sua competenza;
3) istituti di ricovero e cura di diritto pubblico e privato il
cui carattere scientifico sia riconosciuto a norma delle leggi
vigenti;
4) istituti zooprofilattici sperimentali per le problematiche
relative all'igiene e sanita' pubblica veterinaria;
b) iniziative previste da leggi nazionali o dal Piano sanitario
nazionale riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo
interregionale o nazionale per ricerche o sperimentazioni
attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le
tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le
tecnologie e biotecnologie sanitarie (( e le attivita' del
Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo ));
c) rimborsi alle unita' sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere,
tramite le regioni, delle spese per prestazioni sanitarie erogate
a cittadini stranieri che si trasferiscono per cure in Italia
previa autorizzazione del Ministro della sanita' d'intesa con il
Ministro degli affari esteri. A decorrere dal 1 gennaio 1995, la
quota di cui al presente comma e' rideterminata ai sensi dell'art.
11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.
3. Il Fondo sanitario nazionale, al netto della quota individuata
ai sensi del comma precedente, e' ripartito con riferimento al
triennio successivo entro il 15 ottobre di ciascun anno, in coerenza
con le previsioni del disegno di legge finanziaria per l'anno
successivo, dal CIPE, su proposta del Ministro della sanita', sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome; la quota capitaria di finanziamento da assicurare
alle regioni viene determinata sulla base di un sistema di
coefficienti parametrici, in relazione ai livelli uniformi di
prestazioni sanitarie in tutto il territorio nazionale, determinati
ai sensi dell'art. 1, con riferimento ai seguenti elementi:
a) popolazione residente;
b) mobilita' sanitaria per tipologia di prestazioni, da compensare,
in sede di riparto, sulla base di contabilita' analitiche per
singolo caso fornite dalle unita' sanitarie locali e dalle aziende
ospedaliere attraverso le regioni e le province autonome;
c) consistenza e stato di conservazione delle strutture immobiliari,
degli impianti tecnologici e delle dotazioni strumentali.
4. Il Fondo sanitario nazionale in conto capitale assicura quote di
finanziamento destinate al riequilibrio a favore delle regioni
particolarmente svantaggiate sulla base di indicatori qualitativi e
quantitativi di assistenza sanitaria, con particolare riguardo alla
capacita' di soddisfare la domanda mediante strutture pubbliche.
5. Il Fondo sanitario nazionale di parte corrente assicura
altresi', nel corso del primo triennio di applicazione del presente
decreto, quote di finanziamento destinate alle regioni che presentano
servizi e prestazioni eccedenti quelli da garantire comunque a tutti
i cittadini rapportati agli standard di riferimento.
6. Le quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente,
assegnate alle regioni a statuto ordinario, confluiscono in sede
regionale nel Fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16
maggio 1970, n. 281, come parte indistinta, ma non concorrono ai fini
della determinazione del tetto massimo di indebitamento. Tali quote
sono utilizzate esclusivamente per finanziare attivita' sanitarie.
Per le regioni a statuto speciale e le provincie autonome le
rispettive quote confluiscono in un apposito capitolo di bilancio.
Art. 12-bis
Ricerca sanitaria
1. La ricerca sanitaria risponde al fabbisogno conoscitivo e
operativo del Servizio sanitario nazionale e ai suoi obiettivi di sa-
lute, individuato con un apposito programma di ricerca previsto dal
Piano sanitario nazionale.
2. Il Piano sanitario nazionale definisce, con riferimento alle
esigenze del Servizio sanitario nazionale e tenendo conto degli
obiettivi definiti nel Programma nazionale per la ricerca di cui al
decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, gli obiettivi e i settori
principali della ricerca del Servizio sanitario nazionale, alla cui
coerente realizzazione contribuisce la comunita' scientifica
nazionale.
3. Il Ministero della Sanita', sentita la Commissione nazionale per
la ricerca sanitaria, di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto
legislativo 30 giugno 1993, n. 266, elabora il programma di ricerca
sanitaria e propone iniziative da inserire nella programmazione della
ricerca scientifica nazionale, di cui al decreto legislativo 5 giugno
1998, n. 204, e nei programmi di ricerca internazionali e comunitari.
Il programma e' adottato dal Ministro della sanita', d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore del Piano sanitario nazionale, ha validita'
triennale ed e' finanziato dalla quota di cui all'articolo 12, comma
2.
4. Il programma di ricerca sanitaria:
a) individua gli obiettivi prioritari per il miglioramento dello
stato di salute della popolazione;
b) favorisce la sperimentazione di modalita' di funzionamento,
gestione e organizzazione dei servizi sanitari nonche' di pratiche
cliniche e assistenziali e individua gli strumenti di verifica del
loro impatto sullo stato di salute della popolazione e degli
utilizzatori dei servizi;
c) individua gli strumenti di valutazione dell'efficacia,
dell'appropriatezza e della congruita' economica delle procedure e
degli interventi, anche in considerazione di analoghe
sperimentazioni avviate da agenzie internazionali e con
particolare riferimento agli interventi e alle procedure prive di
una adeguata valutazione di efficacia;
d) favorisce la ricerca e la sperimentazione volte a migliorare la
integrazione multiprofessionale e la continuita' assistenziale,
con particolare riferimento alle prestazioni sociosanitarie ad
elevata integrazione sanitaria;
e) favorisce la ricerca e la sperimentazione volta a migliorare la
comunicazione con i cittadini e con gli utilizzatori dei servizi
sanitari, a promuovere l'informazione corretta e sistematica degli
utenti e la loro partecipazione al miglioramento dei servizi;
f) favorisce la ricerca e la sperimentazione degli interventi
appropriati per la implementazione delle linee guida e dei
relativi percorsi diagnostico-terapeutici, per l'autovalutazione
della attivita' degli operatori, la verifica ed il monitoraggio e
il monitoraggio dei risultati conseguiti.
5. Il programma di ricerca sanitaria si articola nelle attivita' di
ricerca corrente e di ricerca finalizzata. La ricerca corrente e'
attuata tramite i progetti istituzionali degli organismi di ricerca
di cui al comma seguente nell'ambito degli indirizzi del programma
nazionale, approvati dal Ministro della sanita'. La ricerca
finalizzata attua gli obiettivi prioritari, biomedici e sanitari, del
Piano sanitario nazionale. I progetti di ricerca biomedica
finalizzata sono approvati dal Ministro della sanita', di concerto
con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, allo scopo di favorire il loro coordinamento.
6. Le attivita' di ricerca corrente e finalizzata sono svolte dalle
regioni, dall'Istituto superiore di sanita', dall'Istituto superiore
per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro, dall'Agenzia per i
servizi sanitari regionali, dagli Istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico pubblici e privati nonche' dagli Istituti
zooprofilattici sperimentali. Alla realizzazione dei progetti possono
concorrere, sulla. base di specifici accordi, contratti o
convenzioni, le universita', il Consiglio nazionale delle ricerche e
gli altri enti di ricerca pubblici e privati, nonche' imprese
pubbliche e private.
7. Per l'attuazione del programma il Ministero della sanita', anche
su iniziativa degli organismi di ricerca nazionali, propone al
Ministero per l'universita' e la ricerca scientifica e tecnologica e
agli altri ministeri interessati le aree di ricerca biomedica e
sanitaria di interesse comune, concordandone l'oggetto, le modalita'
di finanziamento e i criteri di valutazione dei risultati delle
ricerche.
8. Il Ministero della sanita', nell'esercizio della funzione di
vigilanza sull'attuazione del programma nazionale, si avvale della
collaborazione tecnico-scientifica della Commissione nazionale per la
ricerca sanitaria di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto
legislativo 30 giugno 1993, n. 266, degli organismi tecnico-
scientifici del Servizio sanitario nazionale e delle regioni, sulla
base di metodologie di accreditamento qualitativo, (( PAROLE ABROGATE
DAL D.P.R. 13 FEBBRAIO 2001, N. 213. ))
9. Anche ai fini di cui al comma 1 del presente articolo, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano
l'organizzazione e il funzionamento dei Comitati etici istituiti
presso ciascuna azienda sanitaria ai sensi dei decreti ministeriali
15 luglio 1997, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1997,
n. 191, e 18 marzo 1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 28
maggio 1998, n. 122, tenendo conto delle indicazioni e dei requisiti
minimi di cui ai predetti decreti e istituendo un registro dei
Comitati etici operanti nei propri ambiti territoriali.
10. Presso il Ministero della sanita' e' istituito il Comitato
etico nazionale per la ricerca e per le sperimentazioni cliniche. Il
Comitato:
a) segnala, su richiesta della Commissione per la ricerca sanitaria
ovvero di altri organi o strutture del Ministero della sanita' o
di altre pubbliche amministrazioni, le conseguenze sotto il
profilo etico dei progetti di ricerca biomedica e sanitaria;
b) comunica a organi o strutture del Ministero della sanita' le
priorita' di interesse dei progetti di ricerca biomedica e
sanitaria;
c) coordina le valutazioni etico-scientifiche di sperimentazioni
cliniche multicentriche di rilevante interesse nazionale, relative
a medicinali o a dispositivi medici, su specifica richiesta del
Ministro della sanita';
d) esprime parere su ogni questione tecnico-scientifica ed etica
concernente la materia della ricerca di cui al comma 1 e della
sperimentazione clinica dei medicinali e dei dispositivi medici
che gli venga sottoposta dal Ministro della sanita'.
11. Le regioni formulano proposte per le predisposizione del
programma di ricerca sanitaria di cui al presente articolo, possono
assumere la responsabilita' della realizzazione di singoli progetti
finalizzati, e assicurano il monitoraggio sulla applicazione dei
conseguenti risultati nell'ambito del Servizio sanitario regionale.
Art. 13.
Autofinanziamento regionale
1. Le regioni fanno fronte con risorse proprie agli effetti
finanziari conseguenti all'erogazione di livelli di assistenza
sanitaria superiori a quelli uniformi di cui all'articolo 1,
all'adozione di modelli organizzativi diversi da quelli assunti come
base per la determinazione del parametro capitario di finanziamento
di cui al medesimo articolo 1, nonche' agli eventuali disavanzi di
gestione delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere
con conseguente esonero di interventi finanziari da parte dello
Stato. (( 4 ))
2. Per provvedere agli oneri di cui al comma precedente le regioni
hanno facolta', ad integrazione delle misure gia' previste
dall'articolo 29 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, di prevedere la
riduzione dei limiti massimi di spesa per gli esenti previsti dai
livelli di assistenza, l'aumento della quota fissa sulle singole
prescrizioni farmaceutiche e sulle ricette relative a prestazioni
sanitarie, fatto salvo l'esonero totale per i farmaci salva-vita,
nonche' variazioni in aumento dei contributi e dei tributi regionali
secondo le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera i) della
legge 23 ottobre 1992, n. 421.
3. Le regioni, nell'ambito della propria disciplina organizzativa
dei servizi e della valutazione parametrica dell'evoluzione della
domanda delle specifiche prestazioni, possono prevedere forme di
partecipazione alla spesa per eventuali altre prestazioni da porre a
carico dei cittadini, con esclusione dei soggetti a qualsiasi titolo
esenti, nel rispetto dei principi del presente decreto.
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AGGIORNAMENTO
La Corte costituzionale, con la sentenza 11 giugno-28 luglio 1993,
n. 355 (G.U. 1a s.s. 4/8/1993, n. 32) ha disposto la illegittimita'
costituzionale del primo comma del presente art. 13 "nella parte in
cui, nello stabilire l'esonero immediato e totale dello Stato da
interventi finanziari volti a far fronte ai disavanzi di gestione
delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, non
prevede una adeguata disciplina diretta a rendere graduale il
passaggio e la messa a regime del sistema di finanziamento previsto
nello stesso decreto legislativo n. 502 del 1992".
TITOLO IV
PARTECIPAZIONE E TUTELA DEI DIRITTI
DEI CITTADINI
Art. 14.
Diritti dei cittadini
1. Al fine di garantire il costante adeguamento delle strutture e
delle prestazioni sanitarie alle esigenze dei cittadini utenti del
Servizio sanitario nazionale il Ministro della sanita' definisce con
proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome i contenuti e le
modalita' di utilizzo degli indicatori di qualita' dei servizi e
delle prestazioni sanitarie relativamente alla personalizzazione ed
umanizzazione dell'assistenza, al diritto all'informazione, alle
prestazioni alberghiere, nonche' dell'andamento delle attivita' di
prevenzione delle malattie. A tal fine il Ministro della sanita',
d'intesa con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica e con il Ministro degli affari sociali, puo' avvalersi
anche della collaborazione delle universita', del Consiglio nazionale
delle ricerche, delle organizzazioni rappresentative degli utenti e
degli operatori del Servizio sanitario nazionale nonche' delle
organizzazioni di volontariato e di tutela dei diritti.
2. Le regioni utilizzano il suddetto sistema di indicatori per la
verifica, anche sotto il profilo sociologico, dello stato di
attuazione dei diritti dei cittadini, per la programmazione
regionale, per la definizione degli investimenti di risorse umane,
tecniche e finanziarie. Le regioni promuovono inoltre consultazioni
con i cittadini e le loro organizzazioni anche sindacali ed in
particolare con gli organismi di volontariato e di tutela dei diritti
al fine di fornire e raccogliere informazioni sull'organizzazione dei
servizi. Tali soggetti dovranno comunque essere sentiti nelle fasi
dell'impostazione della programmazione e verifica dei risultati
conseguiti e ogniqualvolta siano in discussione provvedimenti su tali
materie. Le regioni determinano altresi' le modalita' della presenza
nelle strutture degli organismi di volontariato e di tutela dei
diritti, anche attraverso la previsione di organismi di consultazione
degli stessi presso le unita' sanitarie locali e le aziende
ospedaliere. (( Per le finalita' del presente articolo, le regioni
prevedono forme di partecipazione delle organizzazioni dei cittadini
e del volontariato impegnato nella tutela del diritto alla salute
nelle attivita' relative alla programmazione, al controllo e alla
valutazione dei servizi sanitari a livello regionale, aziendale e
distrettuale. ))
3. Il Ministro della sanita', in sede di presentazione della
relazione sullo stato sanitario del Paese, riferisce in merito alla
tutela dei diritti dei cittadini con riferimento all'attuazione degli
indicatori di qualita'.
4. Al fine di favorire l'orientamento dei cittadini nel Servizio
sanitario nazionale, le unita' sanitarie locali e le aziende
ospedaliere provvedono ad attivare un efficace sistema di
informazione sulle prestazioni erogate, sulle tariffe, sulle
modalita' di accesso ai servizi. Le aziende individuano inoltre
modalita' di raccolta ed analisi dei segnali di disservizio, in
collaborazione con le organizzazioni rappresentative dei cittadini,
con le organizzazioni di volontariato e di tutela dei diritti.
Il direttore generale dell'unita' sanitaria locale ed il direttore
generale dell'azienda ospedaliera convocano, almeno una volta l'anno,
apposita conferenza dei servizi quale strumento per verificare
l'andamento dei servizi anche in relazione all'attuazione degli
indicatori di qualita' di cui al primo comma, e per individuare
ulteriori interventi tesi al miglioramento delle prestazioni. Qualora
il direttore generale non provveda, la conferenza viene convocata
dalla regione.
5. Il direttore sanitario e il dirigente sanitario del servizio, a
richiesta degli assistiti, adottano le misure necessarie per
rimuovere i disservizi che incidono sulla qualita' dell'assistenza.
Al fine di garantire la tutela del cittadino avverso gli atti o
comportamenti con i quali si nega o si limita la fruibilita' delle
prestazioni di assistenza sanitaria, sono ammesse osservazioni,
opposizioni, denunce o reclami in via amministrativa, redatti in
carta semplice, da presentarsi entro quindici giorni, dal momento in
cui l'interessato abbia avuto conoscenza dell'atto o comportamento
contro cui intende osservare od opporsi, da parte dell'interessato,
dei suoi parenti o affini, degli organismi di volontariato o di
tutela dei diritti accreditati presso la regione competente, al
direttore generale dell'unita' sanitaria locale o dell'azienda che
decide in via definitiva o comunque provvede entro quindici giorni,
sentito il direttore sanitario. La presentazione delle anzidette
osservazioni ed opposizioni non impedisce ne preclude la proposizione
di impugnative in via giurisdizionale.
6. Al fine di favorire l'esercizio del diritto di libera scelta del
medico e del presidio di cura, il Ministero della sanita' cura la
pubblicazione dell'elenco di tutte le istituzioni pubbliche e private
che erogano prestazioni di alta specialita', con l'indicazione delle
apparecchiature di alta tecnologia in dotazione nonche' delle tariffe
praticate per le prestazioni piu' rilevanti. La prima pubblicazione
e' effettuata entro il 31 dicembre 1993.
7. E' favorita la presenza e l'attivita', all'interno delle
strutture sanitarie, degli organismi di volontariato e di tutela dei
diritti. A tal fine le unita' sanitarie locali e le aziende
ospedaliere stipulano con tali organismi, senza oneri a carico del
Fondo sanitario regionale, accordi o protocolli che stabiliscano gli
ambiti e le modalita' della collaborazione, fermo restando il diritto
alla riservatezza comunque garantito al cittadino e la non
interferenza nelle scelte professionali degli operatori sanitari; le
aziende e gli organismi di volontariato e di tutela dei diritti
concordano programmi comuni per favorire l'adeguamento delle
strutture e delle prestazioni sanitarie alle esigenze dei cittadini.
I rapporti tra aziende ed organismi di volontariato che esplicano
funzioni di servizio o di assistenza gratuita all'interno delle
strutture sono regolati sulla base di quanto previsto dalla legge n.
266/91 e dalle leggi regionali attuative.
8. Le regioni, le unita' sanitarie locali e le aziende ospedaliere
promuovono iniziative di formazione e di aggiornamento del personale
adibito al contatto con il pubblico sui temi inerenti la tutela dei
diritti dei cittadini, da realizzare anche con il concorso e la
collaborazione delle rappresentanze professionali e sindacali.
TITOLO V
PERSONALE
Art. 15
Disciplina della dirigenza medica
e delle professioni sanitarie
1. Fermo restando il principio dell'invarianza della spesa, la
dirigenza sanitaria e' collocata in un unico ruolo, distinto per
profili professionali, ed in un unico livello, articolato in
relazione alle diverse responsabilita' professionali e gestionali. In
sede di contrattazione collettiva nazionale sono previste, in
conformita' ai principi e alle disposizioni del presente decreto,
criteri generali per la graduazione delle funzioni dirigenziali
nonche' per l'assegnazione, valutazione e verifica degli incarichi
dirigenziali e per l'attribuzione del relativo trattamento economico
accessorio correlato alle funzioni attribuite ed alle connesse
responsabilita' del risultato.
2. La dirigenza sanitaria e' disciplinata dal decreto legislativo 3
febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni, salvo quanto
previsto dal presente decreto.
3. L'attivita' dei dirigenti sanitari e' caratterizzata, nello
svolgimento delle proprie mansioni e funzioni, dall'autonomia tecnico
- professionale i cui ambiti di esercizio, attraverso obiettivi
momenti di valutazione e verifica, sono progressivamente ampliati.
L'autonomia tecnico-professionale, con le connesse responsabilita',
si esercita nel rispetto della collaborazione multiprofessionale,
nell'ambito di indirizzi operativi e programmi di attivita' promossi,
valutati e verificati a livello dipartimentale ed aziendale,
finalizzati all'efficace utilizzo delle risorse e all'erogazione di
prestazioni appropriate e di qualita'. Il dirigente, in relazione
all'attivita' svolta, ai programmi concordati da realizzare ed alle
specifiche funzioni allo stesso attribuite, e' responsabile del
risultato anche se richiedente un impegno orario superiore a quello
contrattualmente definito.
4. All'atto della prima assunzione, al dirigente sanitario sono
affidati compiti professionali con precisi ambiti di autonomia da
esercitare nel rispetto degli indirizzi del dirigente responsabile
della struttura e sono attribuite funzioni di collaborazione e
corresponsabilita' nella gestione delle attivita'. A tali fini il
dirigente responsabile della struttura predispone e assegna al
dirigente un programma di attivita' finalizzato al raggiungimento
degli obiettivi prefissati ed al perfezionamento delle competenze
tecnico professionali e gestionali riferite alla struttura di
appartenenza. In relazione alla natura e alle caratteristiche dei
programmi da realizzare, alle attitudini e capacita' professionali
del singolo dirigente, accertate con le procedure valutative di
verifica di cui al comma 5, al dirigente, con cinque anni di
attivita' con valutazione positiva (( sono attribuite )) funzioni di
natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza,
studio e ricerca, ispettive, di verifica e di controllo, nonche' ((
possono essere attribuiti )) incarichi di direzione di strutture
semplici.
5. Il dirigente e' sottoposto a verifica triennale; quello con
incarico di struttura, semplice o complessa, e' sottoposto a verifica
anche al termine dell'incarico. Le verifiche concernono le attivita'
professionali svolte ed i risultati raggiunti (( livello di
partecipazione, con esito positivo, ai programmi di formazione
continua di cui all'articolo 16-bis )) e sono effettuate da un
collegio tecnico, nominato dal direttore generale e presieduto dal
direttore del dipartimento. (( L'esito positivo delle verifiche
costituisce condizione per la conferma nell'incarico o per il
conferimento di altro incarico, professionale o gestionale, anche di
maggior rilievo. ))
6. Ai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa
sono attribuite, oltre a quelle derivanti dalle specifiche competenze
professionali, funzioni di direzione e organizzazione della
struttura, da attuarsi, nell'ambito degli indirizzi operativi e
gestionali del dipartimento di appartenenza, anche mediante direttive
a tutto il personale operante nella stessa, e l'adozione delle rela-
tive decisioni necessarie per il corretto espletamento del servizio e
per realizzare l'appropriatezza degli interventi con finalita' pre-
ventive, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative, attuati nella
struttura loro affidata. Il dirigente e' responsabile dell'efficace
ed efficiente gestione delle risorse attribuite. I risultati della
gestione sono sottoposti a verifica annuale tramite il nucleo di
valutazione.
7. Alla dirigenza sanitaria si accede mediante concorso pubblico
per titoli ed esami, disciplinato ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997, n.483 (( ivi compresa la
possibilita' di accesso con una specializzazione in disciplina
affine. )) Gli incarichi di direzione di struttura complessa sono
attribuiti a coloro che siano in possesso dei requisiti di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n.484, e
secondo le modalita' dallo stesso stabilite, salvo quanto previsto
dall'articolo 15-ter, comma 2. Si applica quanto previsto
dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni, come sostituito dall'articolo 10
del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387.
8. L'attestato di formazione manageriale di cui all'articolo 5,
comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10
dicembre 1997, n.484, come modificato dall'articolo 16-quinquies,
deve essere conseguito dai dirigenti con incarico di direzione di
struttura complessa entro un anno dall'inizio dell'incarico; il
mancato superamento del primo corso, attivato dalla regione
successivamente al conferimento dell'incarico, determina la decadenza
dall'incarico stesso. I dirigenti sanitari con incarico quinquennale
alla data di entrata in vigore (( del decreto legislativo 19 giugno
1999, n. 229, )) sono tenuti a partecipare al primo corso di
formazione manageriale programmato dalla regione; i dirigenti (( . .
. )) confermati nell'incarico sono esonerati dal possesso
dell'attestato di formazione manageriale.
9. I contratti collettivi nazionali di lavoro disciplinano le
modalita' di salvaguardia del trattamento economico fisso dei
dirigenti in godimento alla data di entrata in vigore (( del decreto
legislativo 19 giugno 1999, n. 229. ))
Art. 15-bis
Funzioni dei dirigenti responsabili di struttura
1. L'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1-bis, disciplina
l'attribuzione al direttore amministrativo, al direttore sanitario,
nonche' ai direttori di presidio, di distretto, di dipartimento e ai
dirigenti responsabili di struttura, dei, compiti comprese, per i
dirigenti di strutture complesse, le decisioni che impegnano
l'azienda, verso l'esterno, l'attuazione degli obiettivi definiti nel
piano programmatico e finanziario aziendale.
2. La direzione delle strutture e degli uffici e' affidata ai
dirigenti, secondo i criteri e le modalita' stabiliti nell'atto di
cui al comma 1, nel rispetto, per la dirigenza sanitaria, delle
disposizioni di cui all'articolo 15-ter. Il rapporto dei dirigenti e'
esclusivo, fatto salvo quanto previsto in via transitoria per la
dirigenza sanitaria dall'articolo 15-sexies.
3. A far data dal 31 dicembre 2002 sono soppressi i rapporti di
lavoro a tempo definito per la dirigenza sanitaria. In conseguenza
della maggiore disponibilita' di ore di servizio sono resi
indisponibili in organico un numero di posti della dirigenza per il
corrispondente monte ore. I contratti collettivi nazionali di lavoro
disciplinano le modalita' di regolarizzazione dei rapporti soppressi.
()
---------------
AGGIORNAMENTO
Il D.L. 29 marzo 2004, n. 81, convertito con L. 26 maggio 2004, n.
138, ha disposto che "il termine di cui al comma 3 del presente
articolo, e' differito alla data della stipulazione del relativo
contratto collettivo nazionale di lavoro successivo all'entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono fatti
salvi gli effetti degli atti amministrativi definitivi, emanati dagli
organi preposti nel periodo intercorrente tra il 10 gennaio 2003 e la
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, compiuti in ottemperanza delle disposizioni previste dal
presente comma 3".
Art. 15-ter
Incarichi di natura professionale
e di direzione di struttura
1. Gli incarichi di cui all'articolo 15, comma 4, sono attribuiti,
a tempo determinato, dal direttore generale, secondo le modalita'
definite nella contrattazione collettiva nazionale, compatibilmente
con le risorse finanziarie a tal fine disponibili e nei limiti del
numero degli incarichi e delle strutture stabiliti nell'atto
aziendale di cui all'articolo 3, comma 1-bis, tenendo conto delle
valutazioni triennali del collegio tecnico di cui all'articolo 15,
comma 5. Gli incarichi hanno durata non inferiore a tre anni e non
superiore a sette , con facolta' di rinnovo. Ai predetti incarichi si
applica l'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n.29 del 1993
e successive modificazioni. (( Sono definiti contrattualmente, nel
rispetto dei parametri indicati dal contratto collettivo nazionale
per ciascun incarico, l'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la
durata dell'incarico, salvo i casi di revoca, nonche' il
corrispondente trattamento economico. ))
2. L'attribuzione dell'incarico di direzione di struttura complessa
e' effettuata dal direttore generale, previo avviso da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sulla base di una
rosa di candidati idonei selezionata da una apposita commissione. Gli
incarichi hanno durata da cinque a sette anni, con facolta' di
rinnovo per lo stesso periodo o per periodo piu' breve. La
commissione, nominata dal direttore generale, e' composta dal
direttore sanitario, che la presiede, e da due dirigenti dei ruoli
del personale del Servizio sanitario nazionale, preposti ad una
struttura complessa della disciplina oggetto dell'incarico, di cui
uno individuato dal direttore generale ed uno dal Collegio di
direzione. Fino alla costituzione del collegio alla individuazione
provvede il Consiglio dei sanitari.
3. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 2 sono revocati, secondo le
procedure previste dalle disposizioni vigenti e dai contratti
collettivi nazionali di lavoro, in caso di: inosservanza delle
direttive impartite dalla direzione generale o dalla direzione del
dipartimento; mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati;
responsabilita' grave e reiterata; in tutti gli altri casi previsti
dai contratti di lavoro. Nei casi di maggiore gravita', il direttore
generale puo' recedere dal rapporto di lavoro, secondo le
disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi nazionali
di lavoro. (( Il dirigente non confermato alla scadenza dell'incarico
di direzione di struttura complessa e' destinato ad altra funzione
con il trattamento economico relativo alla funzione di destinazione
previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro;
contestualmente viene reso indisponibile un posto di organico del
relativo profilo. ))
4. I dirigenti ai quali non sia stata affidata la direzione di
strutture svolgono funzioni di natura professionale, anche di alta
specializzazione, di consulenza, studio e ricerca nonche' funzioni
ispettive, di verifica e di controllo.
5. Il dirigente preposto ad una struttura complessa e' sostituito,
in caso di sua assenza o impedimento, da altro dirigente della
struttura o del dipartimento individuato dal responsabile della
struttura stessa; alle predette mansioni superiori non si applica
l'articolo 2103, primo comma, del codice civile.
Art. 15-quater
Esclusivita' del rapporto di lavoro
dei dirigenti del ruolo sanitario
1. I dirigenti sanitari, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato o a tempo determinato, con i quali sia stato stipulato
il contratto di lavoro o un nuovo contratto di lavoro in data
successiva al 31 dicembre 1998, nonche' quelli che, alla data di
entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,
abbiano optato per l'esercizio dell'attivita' libero professionale
intramuraria sono assoggettati al rapporto di lavoro esclusivo.
2. Salvo quanto previsto al comma 1, i dirigenti in servizio alla
data del 31 dicembre 1998, che hanno optato per l'esercizio
dell'attivita' libero professionale extramuraria, passano, a domanda,
al rapporto di lavoro esclusivo.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo 19 giugno 1999, n. 229, tutti i dirigenti in servizio
alla data del 31 dicembre 1998 sono tenuti a comunicare al direttore
generale l'opzione in ordine al rapporto esclusivo. In assenza di
comunicazione si presume che il dipendente abbia optato per il
rapporto esclusivo.
(( 4. I soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3 possono optare, su
richiesta da presentare entro il 30 novembre di ciascun anno, per il
rapporto di lavoro non esclusivo, con effetto dal 1 ° gennaio
dell'anno successivo. Le regioni hanno la facolta' di stabilire una
cadenza temporale piu' breve. Il rapporto di lavoro esclusivo puo'
essere ripristinato secondo le modalita' di cui al comma 2. Coloro
che mantengono l'esclusivita' del rapporto non perdono i benefici
economici di cui al comma 5, trattandosi di indennita' di
esclusivita' e non di indennita' di irreversibilita'. La non
esclusivita' del rapporto di lavoro non preclude la direzione di
strutture semplici e complesse. ))
5. I contratti collettivi di lavoro stabiliscono il trattamento
economico aggiuntivo da attribuire ai dirigenti sanitari con rapporto
di lavoro esclusivo ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge
23 dicembre 1996, n.662, nei limiti delle risorse destinate alla
contrattazione collettiva.
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AGGIORNAMENTO
Il D.Lgs. 2 marzo 2000, n. 49 ha disposto che "il termine di cui al
suddetto comma 3, e' fissato al 14 marzo 2000. Tale termine si
applica, altresi' ai dirigenti titolari di incarico quinquennale,
conferito prima del 31 dicembre 1998. I predetti dirigenti, in caso
di non opzione per il rapporto esclusivo, sono confermati
nell'incarico fino al 30 giugno 2000."
Art. 15-quinquies
Caratteristiche del rapporto di lavoro
esclusivo dei dirigenti sanitari
1. Il rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari comporta
la totale disponibilita' nello svolgimento delle funzioni
dirigenziali attribuite dall'azienda, nell'ambito della posizione
ricoperta e della competenza professionale posseduta e della
disciplina di appartenenza, con impegno orario contrattualmente
definito.
2. Il rapporto di lavoro esclusivo comporta l'esercizio
dell'attivita' professionale nelle seguenti tipologie:
a) il diritto all'esercizio di attivita' libero professionale
individuale, al di fuori dell'impegno di servizio, nell'ambito
delle strutture aziendali individuate dal direttore generale
d'intesa con il collegio di direzione; salvo quanto disposto dal
comma 11 dell'articolo 72 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
b) la possibilita' di partecipazione ai proventi di attivita' a
pagamento svolta in equipe, al di fuori dell'impegno di servizio,
all'interno delle strutture aziendali;
c) la possibilita' di partecipazione ai proventi di attivita',
richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o
in equipe, al di fuori dell'impegno di servizio, in strutture di
altra azienda del Servizio sanitario nazionale o di altra
struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione
dell'azienda con le predette aziende e strutture;
d) la possibilita' di partecipazione ai proventi di attivita'
professionali, richieste a pagamento da terzi all'azienda, quando
le predette attivita' siano svolte al di fuori dell'impegno di
servizio e consentano la riduzione dei tempi di attesa, secondo
programmi predisposti dall'azienda stessa, sentite le equipes dei
servizi interessati. Le modalita' di svolgimento delle attivita'
di cui al presente comma e i criteri per l'attribuzione dei
relativi proventi ai dirigenti sanitari interessati nonche' al
personale che presta la propria collaborazione sono stabiliti dal
direttore generale in conformita' alle previsioni dei contratti
collettivi nazionali di lavoro. L'azienda disciplina i casi in cui
l'assistito puo' chiedere all'azienda medesima che la prestazione
sanitaria sia resa direttamente dal dirigente scelto
dall'assistito ed erogata al domicilio dell'assistito medesimo, in
relazione alle particolari prestazioni sanitarie richieste o al
carattere occasionale o straordinario delle prestazioni stesse o
al rapporto fiduciario gia' esistente fra il medico e l'assistito
con riferimento all'attivita' libero professionale intramuraria
gia' svolta individualmente o in equipe nell'ambito dell'azienda,
fuori dell'orario di lavoro.
3. Per assicurare un corretto ed equilibrato rapporto tra attivita'
istituzionale e corrispondente attivita' libero professionale e al
fine anche di concorrere alla riduzione progressiva delle liste di
attesa, l'attivita' libero professionale non puo' comportare, per
ciascun dipendente, un volume di prestazioni superiore a quella
assicurato per i compiti istituzionali. La disciplina contrattuale
nazionale definisce il corretto equilibrio fra attivita'
istituzionale e attivita' libero professionale nel rispetto dei
seguenti principi: l'attivita' istituzionale e' prevalente rispetto a
quella libero professionale, che viene esercitata nella salvaguardia
delle esigenze del servizio e della prevalenza dei volumi orari di
attivita' necessari per i compiti istituzionali; devono essere
comunque rispettati i piani di attivita' previsti dalla
programmazione regionale e aziendale e conseguentemente assicurati i
relativi volumi prestazionali ed i tempi di attesa concordati con le
equipe; l'attivita' libero professionale e' soggetta a verifica da
parte di appositi organismi e sono individuate penalizzazioni
consistenti anche nella sospensione del diritto all'attivita' stessa,
in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma o
di quelle contrattuali.
4. Nello svolgimento dell'attivita' di cui al comma 2 non e'
consentito l'uso del ricettario del Servizio sanitario nazionale.
5. Gli incarichi di direzione di struttura, semplice o complessa,
implicano il rapporto di lavoro esclusivo. Per struttura, ai fini del
presente decreto, si intende l'articolazione organizzativa per la
quale e' prevista, dall'atto aziendale di' cui all'articolo 3, comma
1-bis, responsabilita' di gestione di risorse umane, tecniche o
finanziarie.
6. Ai fini del presente decreto, si considerano strutture complesse
i dipartimenti e le unita' operative individuate secondo i criteri di
cui all'atto di indirizzo e coordinamento previsto dall'articolo 8-
quater, comma 3. Fino all'emanazione del predetto atto si considerano
strutture complesse tutte le strutture gia' riservate dalla pregressa
normativa ai dirigenti di secondo livello dirigenziale.
7. I dirigenti sanitari appartenenti a posizioni funzionali apicali
alla data del 31 dicembre 1998, che non abbiano optato per il
rapporto quinquennale ai sensi della pregressa normativa, conservano
l'incarico di direzione di struttura complessa alla quale sono
preposti. Essi sono sottoposti a verifica entro il 31 dicembre 1999,
conservando fino a tale data il trattamento tabellare gia' previsto
per il secondo livello dirigenziale. In caso di verifica positiva, il
dirigente e' confermato nell'incarico, con rapporto esclusivo, per
ulteriori sette anni. In caso di verifica non positiva o di non
accettazione dell'incarico con rapporto esclusivo, al dirigente e'
conferito un incarico professionale non comportante direzione di
struttura in conformita' con le previsioni del contratto collettivo
nazionale di lavoro; contestualmente viene reso indisponibile un
posto di organico di dirigente.
8. Il rapporto di lavoro esclusivo costituisce titolo di preferenza
per gli incarichi didattici e di ricerca e per i comandi e i corsi di
aggiornamento tecnico-scientifico e professionale.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al
personale di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della
Repubblica 17 luglio 1980, n. 382, con le specificazioni e gli
adattamenti che saranno previsti in relazione ai modelli gestionali e
funzionali di cui all'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n.419,
dalle disposizioni di attuazione della delega stessa.
10. Fermo restando, per l'attivita' libero professionale in regime
di ricovero, quanto disposto dall'articolo 72, comma 11, della legge
23 dicembre 1998, n. 448, e' consentita, in caso di carenza di
strutture e spazi idonei alle necessita' connesse allo svolgimento
delle attivita' libero-professionali in regime ambulatoriale,
limitatamente alle medesime attivita' e (( fino alla data,
certificata dalla regione o dalla provincia autonoma, del
completamento da parte dell'azienda sanitaria di appartenenza degli
interventi strutturali necessari ad assicurare l'esercizio
dell'attivita' libero-professionale intramuraria e comunque entro il
31 luglio 2007 )), l'utilizzazione del proprio studio professionale
con le modalita' previste dall'atto di indirizzo e coordinamento di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo
2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 121, del
26 maggio 2000, fermo restando per l'azienda sanitaria la
possibilita' di vietare l'uso dello studio nel caso di possibile
conflitto di interessi. Le regioni possono disciplinare in modo piu'
restrittivo la materia in relazione alle esigenze locali.
Art. 15-sexies.
(( (Caratteristiche del rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari che
svolgono attivita' libero-professionale extramuraria
1. Il rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari in servizio al 31
dicembre 1998 i quali, ai sensi dell'articolo 1, comma 10, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, abbiano comunicato al direttore
generale l'opzione per l'esercizio della libera professione
extramuraria e che non intendano revocare detta opzione, comporta la
totale disponibilita' nell'ambito dell'impegno di servizio, per la
realizzazione dei risultati programmati e lo svolgimento delle
attivita' professionali di competenza. Le aziende stabiliscono i
volumi e le tipologie delle attivita' e delle prestazioni che i
singoli dirigenti sono tenuti ad assicurare, nonche' le sedi opera-
tive in cui le stesse devono essere effettuate. ))
Art. 15-septies
Contratti a tempo determinato
1. I direttori generali possono conferire incarichi per
l'espletamento di funzioni di particolare rilevanza e di interesse
strategico mediante la stipula di contratti a tempo determinato e con
rapporto di lavoro esclusivo, entro il limite del due per cento della
dotazione organica della dirigenza, a laureati di particolare e
comprovata qualificazione professionale che abbiano svolto attivita'
in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private
con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni
dirigenziali apicali o che abbiano conseguito una particolare
specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile
dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni
scientifiche o da concrete esperienze di lavoro e che non godano del
trattamento di quiescenza. I contratti hanno durata non inferiore a
due anni e non superiore a cinque anni, con facolta' di rinnovo.
2. Le aziende unita' sanitarie e le aziende ospedaliere possono
stipulare, oltre a quelli previsti dal comma precedente, contratti a
tempo determinato, in numero non superiore al cinque per cento della
dotazione organica della dirigenza sanitaria, ad esclusione della
dirigenza medica, nonche' della dirigenza professionale, tecnica ed
amministrativa, per l'attribuzione di incarichi di natura
dirigenziale, relativi a profili diversi da quello medico, ad esperti
di provata competenza che non godano del trattamento di quiescenza e
che siano in possesso del diploma di laurea e di specifici requisiti
coerenti con le esigenze che determinano il conferimento
dell'incarico.
3. Il trattamento economico e' determinato sulla base dei criteri
stabiliti nei contratti collettivi della dirigenza del Servizio
sanitario nazionale.
4. Per il periodo di durata del contratto di cui al comma 1 i
dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa
senza assegni con riconoscimento dell'anzianita' di servizio.
5. Gli incarichi di cui al presente articolo, conferiti sulla base
di direttive regionali, comportano l'obbligo per l'azienda di rendere
contestualmente indisponibili posti di organico della dirigenza per i
corrispondenti oneri finanziari.
(( 5-bis. Per soddisfare le esigenze connesse all'espletamento
dell'attivita' libero professionale deve essere utilizzato il
personale dipendente del servizio sanitario nazionale. Solo in caso
di oggettiva e accertata impossibilita' di far fronte con il
personale dipendente alle esigenze connesse all'attivazione delle
strutture e degli spazi per l'attivita' libero professionale, le
aziende sanitarie possono acquisire personale, non dirigente, del
ruolo sanitario e personale amministrativo di collaborazione, tramite
contratti di diritto privato a tempo determinato anche con societa'
cooperative di servizi. Per specifici progetti finalizzati ad
assicurare l'attivita' libero professionale, le aziende sanitarie
possono, altresi', assumere il personale medico necessario, con
contratti di diritto privato a tempo determinato o a rapporto
professionale. Gli oneri relativi al personale di cui al presente
comma sono a totale carico della gestione di cui all'articolo 3,
comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. La validita' dei
contratti e' subordinata, a pena di nullita', all'effettiva
sussistenza delle risorse al momento della loro stipulazione. Il
direttore generale provvede ad effettuare riscontri trimestrali al
fine di evitare che la contabilita' separata presenti disavanzi. Il
personale assunto con rapporto a tempo determinato o a rapporto
professionale e' assoggettato al rapporto esclusivo, salvo espressa
deroga da parte dell'azienda, sempre che il rapporto di lavoro non
abbia durata superiore a sei mesi e cessi comunque a tale scadenza.
La deroga puo' essere concessa una sola volta anche in caso di nuovo
rapporto di lavoro con altra azienda. ))
Art. 15-octies.
(( (Contratti per l'attuazione di progetti finalizzati)
1. Per l'attuazione di progetti finalizzati, non sostitutivi
dell'attivita' ordinaria, le aziende unita' sanitarie locali e le
aziende ospedaliere possono, nei limiti delle risorse di cui
all'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n.662, a
tal fine disponibili, assumere con contratti di diritto privato a
tempo determinato soggetti in possesso, di diploma di laurea ovvero
di diploma universitario, di diploma di scuola secondaria di secondo
grado o di titolo di abilitazione professionale, nonche' di
abilitazione all'esercizio della professione, ove prevista. ))
Art. 15-nonies.
Limite massimo di eta' per il personale della dirigenza medica
e per la cessazione dei rapporti convenzionali
1. Il limite massimo di eta' per il collocamento a riposo dei
((dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario
nazionale)), ivi compresi i responsabili di struttura complessa, e'
stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di eta',
((ovvero, su istanza dell'interessato, al maturare del quarantesimo
anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di
permanenza non puo' superare il settantesimo anno di eta' e la
permanenza in servizio non puo' dar luogo ad un aumento del numero
dei dirigenti)). E' abrogata la legge 19 febbraio 1991, n. 50, fatto
salvo il diritto a rimanere in servizio per coloro i quali hanno gia'
ottenuto il beneficio. ()
2. Il personale medico universitario di cui all'articolo 102 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, cessa
dallo svolgimento delle ordinarie attivita' assistenziali di cui
all'articolo 6, comma 1, nonche' dalla direzione delle strutture
assistenziali, al raggiungimento del limite massimo di eta' di
sessantasette anni. Il personale gia' in servizio cessa dalle
predette attivita' e direzione al compimento dell'eta' di settanta
anni se alla data del 31 dicembre 1999 avra' compiuto sessantasei
anni e all'eta' di sessantotto anni se alla predetta data avra'
compiuto sessanta anni. I protocolli d'intesa tra le regioni e le
universita' e gli accordi attuativi dei medesimi, stipulati tra le
universita' e le aziende sanitarie ai sensi dell'articolo 6, comma 1,
disciplinano le modalita' e i limiti per l'utilizzazione del suddetto
personale universitario per specifiche attivita' assistenziali
strettamente correlate all'attivita' didattica e di ricerca.
3. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 si applicano anche
nei confronti del personale a rapporto convenzionale di cui
all'articolo 8. In sede di rinnovo delle relative convenzioni
nazionali sono stabiliti tempi e modalita' di attuazione.
4. Restano confermati gli obblighi contributivi dovuti per
l'attivita' svolta, in qualsiasi forma, dai medici e dagli altri
professionisti di cui all'articolo 8.
-------------
AGGIORNAMENTO
La Corte Costituzionale, con sentenza 7-16 marzo 2001, n. 71 (in
G.U. 1a s.s. 21/3/2001, n. 12) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale del comma 2 del presente articolo "nella parte in cui
dispone la cessazione del personale medico universitario di cui
all'art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382, dallo svolgimento delle ordinarie attivita'
assistenziali, nonche' dalla direzione delle strutture assistenziali,
al raggiungimento dei limiti massimi di eta' ivi indicati, in assenza
della stipula dei protocolli d'intesa tra universita' e regioni
previsti dalla stessa norma ai fini della disciplina delle modalita'
e dei limiti per l'utilizzazione del suddetto personale universitario
per specifiche attivita' assistenziali strettamente connesse
all'attivita' didattica e di ricerca".
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AGGIORNAMENTO
La L. 4 novembre 2010, n. 183 ha disposto (con l'art. 22, comma 3)
che "Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 15-nonies del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal
comma 1 del presente articolo, si applicano anche ai dirigenti medici
e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale in servizio
alla data del 31 gennaio 2010".
Art. 15-decies.
(( (Obbligo di appropriatezza)
1. I medici ospedalieri e delle altre strutture di ricovero e cura
del Servizio sanitario nazionale, pubbliche o accreditate, quando
prescrivono o consigliano medicinali o accertamenti diagnostici a
pazienti all'atto della dimissione o in occasione di visite
ambulatoriali, sono tenuti a specificare i farmaci e le prestazioni
erogabili con onere a carico del Servizio sanitario nazionale. Il
predetto obbligo si estende anche ai medici specialisti che abbiano
comunque titolo per prescrivere medicinali e accertamenti diagnostici
a carico del Servizio sanitario nazionale.
2. In ogni caso, si applicano anche ai sanitari di cui al comma 1
il divieto di impiego del ricettario del Servizio sanitario nazionale
per la prescrizione di medicinali non rimborsabili dal Servizio,
nonche' le disposizioni che vietano al medico di prescrivere, a
carico del Servizio medesimo, medicinali senza osservare le
condizioni e le limitazioni previste dai provvedimenti della
Commissione unica del farmaco, e prevedono conseguenze in caso di
infrazione.
3. Le Attivita' delle Aziende unita' sanitarie locali previste
dall'articolo 32, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n.449, sono
svolte anche nei confronti dei sanitari di cui al comma 1. ))
Art. 15-undecies.
(( (Applicabilita' al personale di altri enti)
1. Gli enti e istituti di cui all'articolo 4, comma 12, nonche' gli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto
privato adeguano i propri ordinamenti del personale alle disposizioni
del presente decreto. A seguito di tale adeguamento, al personale dei
predetti enti e istituti si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 20
dicembre 1979, n. 761, anche per quanto attiene ai trasferimenti da e
verso le strutture pubbliche. ))
Art. 15-duodecies
(( Strutture per l'attivita' liberoprofessionale ))
(( 1. Le regioni provvedono, entro il 31 dicembre 2000, alla
definizione di un programma di realizzazione di strutture sanitarie
per l'attivita' libero-professionale intramuraria.
2. Il Ministro della sanita', d'intesa con la Conferenza
Stato-Regioni, determina, nel limite complessivo di lire 1.800
miliardi, l'ammontare dei fondi di cui all'articolo 20 della
richiamata legge n. 67 del 1988, utilizzabili in ciascuna regione per
gli interventi di cui al comma 1.
3. Fermo restando l'articolo 72, comma 11, della legge 23 dicembre
1998, n. 448, in caso di ritardo ingiustificato rispetto agli
adempimenti fissati dalle regioni per la realizzazione delle nuove
strutture e la acquisizione delle nuove attrezzature e di quanto
necessario al loro funzionamento, la regione vi provvede tramite
commissari ad acta. ))
Art. 15-terdecies
(( Denominazioni ))
(( 1. I dirigenti del ruolo sanitario assumono, ferme le
disposizioni di cui all'articolo 15 e seguenti del decreto
legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, nonche' le
disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro, le
seguenti denominazioni, in relazione alla categoria professionale di
appartenenza, all'attivita' svolta e alla struttura di appartenenza:
of=3; a) responsabile di struttura complessa: Direttore;
b) dirigente responsabile di struttura semplice: responsabile. ))
;
Art. 15-quattuordecies
(( Osservatorio per l'attivita' libero-professionale ))
(( 1. Con decreto del Ministro della sanita', da adottarsi entro il
10 ottobre 2000, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome, nel rispetto di
quanto disposto dall'articolo 19-quater, e' organizzato presso il
Ministero della sanita' l'Osservatorio per l'attivita' libero
professionale con il compito di acquisire per il tramite delle
regioni gli elementi di valutazione ed elaborare, in collaborazione
con le regioni, proposte per la predisposizione della relazione da
trasmettersi con cadenza annuale al Parlamento su:
a) la riduzione delle liste di attesa in relazione all'attivazione
dell'attivita' libero professionale;
b) le disposizioni regionali, contrattuali e aziendali di attuazione
degli istituti normativi concernenti l'attivita' libero
professionale intramuraria;
c) lo stato di attivazione e realizzazione delle strutture e degli
spazi destinati all'attivita' libero professionale intramuraria;
d) il rapporto fra attivita' istituzionale e attivita' libero
professionale;
e) l'ammontare dei proventi per attivita' libero professionale, della
partecipazione regionale, della quota a favore dell'azienda;
f) le iniziative ed i correttivi necessari per eliminare le
disfunzioni ed assicurare il corretto equilibrio fra attivita'
istituzionale e libero professionale. ))
Art. 16.
Formazione
1. (( La formazione medica di cui all'articolo 6, comma 2, implica
la partecipazione guidata o diretta alla totalita' delle attivita'
mediche, ivi comprese la medicina preventiva, le guardie, l'attivita'
di pronto soccorso, l'attivita' ambulatoriale e l'attivita'
operatoria per le discipline chirurgiche, nonche' la graduale
assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con
autonomia vincolata alle direttive ricevute dal medico responsabile
della formazione. La formazione comporta l'assunzione delle
responsabilita' connesse all'attivita' svolta. Durante il periodo di
formazione e' obbligatoria la partecipazione attiva a riunioni
periodiche, seminari e corsi teorico-pratici nella disciplina )).
Art. 16-bis
(Formazione continua)
1. Ai sensi del presente decreto, la formazione continua comprende
l'aggiornamento professionale e la formazione permanente.
l'aggiornamento professionale e' l'attivita' successiva al corso di
diploma, laurea, specializzazione, formazione complementare,
formazione specifica in medicina generale, diretta ad adeguare per
tutto l'arco della vita professionale le conoscenze professionali. La
formazione permanente comprende le attivita' finalizzate a migliorare
le competenze e le abilita' cliniche, tecniche e manageriali ed i
comportamenti degli operatori sanitari al progresso scientifico e
tecnologico con l'obiettivo di garantire efficacia, appropriatezza,
sicurezza ed efficienza alla assistenza prestata dal Servizio
sanitario nazionale.
2. La formazione continua consiste in attivita' di qualificazione
specifica per i diversi profili professionali, attraverso la
partecipazione a corsi, convegni, seminari, organizzati da
istituzioni pubbliche o private accreditate ai sensi del presente
decreto, nonche' soggiorni di studio e la partecipazione a studi
clinici controllati e ad attivita' di ricerca, di sperimentazione e
di sviluppo. La formazione continua di cui al comma 1 e' sviluppata
sia secondo percorsi formativi autogestiti sia, in misura prevalente,
in programmi finalizzati agli, obiettivi prioritari del Piano
sanitario nazionale e del Piano sanitario regionale nelle forme e
secondo le modalita' indicate dalla Commissione di cui all'art.
16-ter.
(( 2-bis. I laureati in medicina e chirurgia e gli altri operatori
delle professioni sanitarie, obbligati ai programmi di formazione
continua di cui ai commi 1 e 2, sono esonerati da tale attivita'
formativa limitatamente al periodo di espletamento del mandato
parlamentare di senatore o deputato della Repubblica nonche' di
consigliere regionale. ))
Art. 16-ter
Commissione nazionale per la formazione continua
1. Con decreto del Ministro della sanita', da emanarsi entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e' nominata una Commissione
nazionale per la formazione continua, da rinnovarsi ogni cinque anni.
La Commissione e' presieduta dal Ministro della salute ed e' composta
da quattro vicepresidenti di cui uno nominato dal Ministro della
salute, uno dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, uno dalla Conferenza permanente dei Presidenti delle regioni
e delle province autonome di Trento e di Bolzano, uno rappresentato
dal Presidente della federazione nazionale degli ordini dei medici
chirurghi e degli odontoiatri, nonche' da 25 membri, di cui due
designati dal Ministro della salute, due dal Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, uno dal Ministro
per la funzione pubblica, uno dal Ministro per le pari opportunita',
uno dal Ministro per gli affari regionali, sei dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, su proposta della Conferenza
permanente dei presidenti delle regioni e delle province autonome,
due dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e
degli odontoiatri uno dalla Federazione nazionale degli ordini dei
farmacisti, uno dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici
veterinari, uno dalla Federazione nazionale dei collegi infermieri
professionali, assistenti sanitari, e vigilatrici d'infanzia, uno
dalla Federazione nazionale dei collegi delle ostetriche, uno dalle
associazioni delle professioni dell'area della riabilitazione di cui
all'`articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 251, uno dalle
associazioni delle professioni dell'area tecnico-sanitaria di cui
all'articolo 3 della citata legge n. 251 del 2000, uno dalle
associazioni delle professioni dell'area della prevenzione di cui
all'articolo 4 della medesima legge n. 251 del 2000, uno dalla
Federazione nazionale degli ordini dei biologi, uno dalla Federazione
nazionale degli ordini degli psicologi e uno dalla Federazione
nazionale degli ordini dei chimici. Con il medesimo decreto sono
disciplinate le modalita' di consultazione delle categorie
professionali interessate in ordine alle materie di competenza della
commissione.
2. La Commissione di cui al comma 1 definisce, con programmazione
pluriennale, sentita la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano nonche' gli
Ordini ed i Collegi professionali interessati, gli obiettivi
formativi di interesse nazionale, con particolare riferimento alla
elaborazione, diffusione e adozione delle linee guida e dei relativi
percorsi diagnostico-terapeutici. La Commissione definisce i crediti
formativi che devono essere complessivamente maturati dagli operatori
in un determinato arco di tempo, gli indirizzi per la organizzazione
dei programmi di formazione predisposti a livello regionale nonche' i
criteri e gli strumenti per il riconoscimento e la valutazione delle
esperienze formative. La Commissione definisce altresi' i requisiti
per l'accreditamento delle societa' scientifiche, nonche' dei
soggetti pubblici e privati che svolgono attivita' formative e
procede alla verifica della sussistenza dei requisiti stessi.
3. Le regioni, prevedendo appropriate forme di partecipazione degli
ordini e dei collegi professionali, provvedono alla programmazione e
alla organizzazione dei programmi regionali per la formazione
continua, concorrono alla individuazione degli obiettivi formativi di
interesse nazionale di cui al comma 2, elaborano gli obiettivi
formativi di specifico interesse regionale, accreditano i progetti di
formazione di rilievo regionale secondo i criteri di cui al comma 2.
Le regioni predispongono una relazione annuale sulle attivita' form-
ative svolte, trasmessa alla Commissione nazionale, anche al fine di
garantire il monitoraggio dello stato di attuazione dei programmi
regionali di formazione continua. ()
------------------
AGGIORNAMENTO
La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto che "sono abrogate le
disposizioni di cui al presente articolo incompatibili con i commi da
357 a 360 dell'art. 2 della stessa L. n. 244/2007".
Art. 16-quater.
(( (Incentivazione della formazione continua)
1. La partecipazione alle attivita' di formazione continua
costituisce requisito indispensabile per svolgere attivita'
professionale in qualita' di dipendente o libero professionista, per
conto delle aziende ospedaliere, delle universita', delle unita'
sanitarie locali e delle strutture sanitarie private.
2. I contratti collettivi nazionali di lavoro del personale
dipendente e convenzionato individuano specifici elementi di
penalizzazione, anche di natura economica, per il personale che nel
triennio non ha conseguito il minimo di crediti formativi stabilito
dalla Commissione nazionale.
3. Per le strutture sanitarie private l'adempimento, da parte del
personale sanitario dipendente o convenzionato che opera nella
struttura, dell'obbligo di partecipazione alla formazione continua e
il conseguimento dei crediti nel triennio costituiscono requisito
essenziale per ottenere e mantenere l'accreditamento da parte del
Servizio sanitario nazionale. ))
Art. 16-quinquies
Formazione manageriale
1. La formazione di cui al presente articolo e' requisito
necessario per lo svolgimento degli incarichi relativi alle funzioni
di direzione sanitaria aziendale e per (( la direzione di strutture
complesse )) per le categorie dei medici, odontoiatri, veterinari,
farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi. (( . . . . . . ))
tale formazione si consegue, dopo l'assunzione dell'incarico, con la
frequenza e il superamento dei corsi di cui al comma 2.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo
accordo con il Ministero della sanita' ai sensi dell'articolo 4 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, organizzano ed attivano, a
livello regionale o interregionale, avvalendosi anche, ove
necessario, di soggetti pubblici e privati accreditati dalla
Commissione di cui all'articolo 16-ter, i corsi per la formazione di
cui al comma 1, tenendo anche conto delle discipline di appartenenza.
Lo stesso accordo definisce i criteri in base ai quali l'Istituto
superiore di sanita' attiva e organizza i corsi per i direttori
sanitari e i dirigenti responsabili di struttura complessa dell'area
di sanita' pubblica che vengono attivati a livello nazionale.
3. Con decreto del Ministro della sanita', su proposta della
commissione di cui all'articolo 16-ter, sono definiti i criteri per
l'attivazione dei corsi di cui al comma 2 con particolare riferimento
all'organizzazione e gestione dei servizi sanitari, ai criteri di
finanziamento e ai bilanci, alla gestione delle risorse umane e
all'organizzazione del lavoro, agli indicatori di qualita' dei
servizi e delle prestazioni, alla metodologia delle attivita'
didattiche, alla durata dei corsi stessi, nonche' alle modalita' con
cui valutare i risultati ottenuti dai partecipanti.
4. Gli oneri connessi ai corsi sono a carico del personale
interessato.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano al
personale dirigente del ruolo sanitario delle unita' sanitarie
locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura
a carattere scientifico, degli istituti ed enti di cui all'articolo
4, degli istituti zooprofilattici sperimentali. Le disposizioni si
applicano, altresi', al personale degli enti e strutture pubbliche
indicate all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica
10 dicembre 1997, n. 484, al quale sia stata estesa la disciplina
sugli incarichi dirigenziali di struttura complessa di cui al
presente decreto.
Art. 16-sexies.
(( (Strutture del Servizio sanitario nazionale per la formazione)
1. Il Ministro della sanita', su proposta della regione o provincia
autonoma interessata, individua i presidi ospedalieri, le strutture
distrettuali e i dipartimenti in possesso dei requisiti di idoneita'
stabiliti dalla Commissione di cui all'articolo 16-ter, ai quali
riconoscere funzioni di insegnamento ai fini della formazione e
dell'aggiornamento del personale sanitario.
2. La regione assegna, in via prevalente o esclusiva, a detti
ospedali, distretti e dipartimenti le attivita' formative di
competenza regionale ed attribuisce agli stessi la funzione di
coordinamento delle attivita' delle strutture del Servizio sanitario
nazionale che collaborano con l'universita' al fine della formazione
degli specializzandi e del personale sanitario infermieristico,
tecnico e della riabilitazione. ))
Art. 17
Collegio di direzione
1. In ogni azienda e' costituito il Collegio di direzione, di cui
il direttore generale si avvale per il governo delle attivita'
cliniche, la programmazione e valutazione delle attivita' tecnico-
sanitarie e di quelle ad alta integrazione sanitaria. Il Collegio di
direzione concorre alla formulazione dei programmi di formazione,
delle soluzioni organizzative per l'attuazione della attivita'
libero- professionale intramuraria e alla valutazione dei risultati
conseguiti rispetto agli obiettivi clinici. Il direttore generale si
avvale del Collegio di direzione per l'elaborazione del programma di
attivita' dell'azienda, nonche' per l'organizzazione e lo sviluppo
dei servizi, anche in attuazione del modello dipartimentale e per
l'utilizzazione delle risorse umane.
2. La regione disciplina l'attivita' e la composizione del Collegio
di direzione, prevedendo la partecipazione del direttore sanitario ed
amministrativo, di direttori di distretto, di dipartimento e di
presidio.
(( 2-bis. Fino all'entrata in vigore della disciplina regionale
sull'attivita' e la composizione del Collegio di direzione e del
Comitato di dipartimento, i predetti organi operano nella
composizione e secondo le modalita' stabilite da ciascuna azienda
sanitaria, fermo restando per il Collegio di direzione la presenza
dei membri di diritto. ))
Art. 17-bis.
(( (Dipartimenti)
1. L'organizzazione dipartimentale e' il modello ordinario di
gestione operativa di tutte le attivita' delle Aziende sanitarie.
2. Il direttore di dipartimento e' nominato dal direttore generale
fra i dirigenti con incarico di direzione delle strutture complesse
aggregate nel dipartimento; il direttore di dipartimento rimane
titolare della struttura complessa cui e' preposto. La preposizione
ai dipartimenti strutturali, sia ospedalieri che territoriali e di
prevenzione, comporta l'attribuzione sia di responsabilita'
professionali in materia clinico-organizzativa e della prevenzione
sia di responsabilita' di tipo gestionale in ordine alla razionale e
corretta programmazione e gestione della risorse assegnate per la
realizzazione degli obiettivi attribuiti. A tal fine il direttore di
dipartimento predispone annualmente il piano delle attivita' e
dell'utilizzazione delle risorse disponibili, negoziato con la
direzione generale nell'ambito della programmazione aziendale. La
programmazione delle attivita' dipartimentali, la loro realizzazione
e le funzioni di monitoraggio e di verifica sono assicurate con la
partecipazione attiva degli altri dirigenti e degli operatori
assegnati al dipartimento.
3. La regione disciplina la composizione e le funzioni del Comitato
di dipartimento nonche' le modalita' di partecipazione dello stesso
alla individuazione dei direttori di dipartimento. ))
TITOLO VI
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 18.
Norme finali e transitorie
1. Il Governo, con atto regolamentare, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome, adegua la vigente disciplina concorsuale del personale del
Servizio sanitario nazionale alle norme contenute nel presente
decreto ed alle norme del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto applicabili,
prevedendo:
a) i requisiti specifici, compresi i limiti di eta', per
l'ammissione;
b) i titoli valutabili ed i criteri di loro valutazione;
c) le prove di esame;
d) la composizione delle commissioni esaminatrici;
e) le procedure concorsuali;
f) le modalita' di nomina dei vincitori;
g) le modalita' ed i tempi di utilizzazione delle graduatorie
degli idonei.
2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1
e salvo quanto previsto dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni ed integrazioni, i concorsi continuano
ad essere espletati secondo la normativa del decreto del Presidente
della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e successive modificazioni
ed integrazioni ivi compreso l'art. 9 della legge 20 maggio 1985, n.
207.
2-bis. In sede di prima applicazione del presente decreto il primo
livello dirigenziale e' articolato in due fasce economiche nelle
quali e' inquadrato rispettivamente:
a) il personale della posizione funzionale corrispondente al
decimo livello del ruolo sanitario;
b) il personale gia' ricompreso nella posizione funzionale
corrispondente al nono livello del ruolo medesimo il quale mantiene
il trattamento economico in godimento.
Il personale di cui alla lettera b) in possesso dell'anzianita' di
cinque anni nella posizione medesima e' inquadrato, a domanda, previo
giudizio di idoneita', nella fascia economica superiore in relazione
alla disponibilita' di posti vacanti in tale fascia. Con regolamento
da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, ai sensi dell'art. 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro della sanita' di concerto con i
Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sono determinati i
tempi, le procedure e le modalita' per lo svolgimento dei giudizi di
idoneita'. Il personale inquadrato nella posizione funzionale
corrispondente all'undicesimo livello del ruolo sanitario e'
collocato nel secondo livello dirigenziale.
3. A decorrere dal 1 gennaio 1994, i concorsi per la posizione
funzionale iniziale di ciascun profilo professionale del personale
laureato del ruolo sanitario di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e successive modificazioni e
integrazioni, per i quali non siano iniziate le prove di esame, sono
revocati; a decorrere dalla stessa data non possono essere utilizzate
le graduatorie esistenti per la copertura dei posti vacanti, salvo
che per il conferimento di incarichi temporanei non rinnovabili della
durata di otto mesi (( . . . )) per esigenze di carattere
straordinario (( cui non si possa in nessun caso far fronte con il
personale esistente all'interno dell'azienda sanitaria )).
In mancanza di graduatorie valide, si applica l'articolo 9, comma
17 e seguenti della legge 20 maggio 1985, n. 207.
4. Nelle pubbliche selezioni per titoli, di cui all'art. 4 della
legge 5 giugno 1990, n. 135, fermo restando il punteggio massimo
previsto per il curriculum formativo e professionale dalle vigenti
disposizioni in materia, e' attribuito un punteggio ulteriore, di
uguale entita' massima, per i titoli riguardanti le attivita' svolte
nel settore delle infezioni da HIV. I vincitori delle pubbliche
selezioni sono assegnati obbligatoriamente nelle unita' di diagnosi e
cura delle infezioni da HIV e sono tenuti a permanere nella stessa
sede di assegnazione per un periodo non inferiore a cinque anni, con
l'esclusione in tale periodo della possibilita' di comando o distacco
presso altre sedi. Nell'ambito degli interventi previsti dall'art. 1,
comma 1, lettera c), della legge 5 giugno 1990, n. 135, le
universita' provvedono all'assunzione del personale medico ed
infermieristico ivi contemplato delle corrispondenti qualifiche
dell'area tecnico-scientifica e socio-sanitaria, anche sulla base di
convenzioni stipulate con le regioni per l'istituzione dei relativi
posti.
5. Per quanto non previsto dal presente decreto alle unita'
sanitarie locali e alle aziende ospedaliere si applicano le
disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni.
6. Il Ministro della sanita', con proprio decreto, disciplina
l'impiego nel Servizio sanitario nazionale di sistemi personalizzati
di attestazione del diritto all'esenzione dalla partecipazione alla
spesa, prevedendo a tal fine anche l'adozione di strumenti automatici
atti alla individuazione del soggetto ed alla gestione dell'accesso
alle prestazioni.
6-bis. I concorsi indetti per la copertura di posti nelle
posizioni funzionali corrispondenti al decimo livello retributivo ai
sensi dell'art. 18, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, abolito dal decreto legislativo 7 dicembre
1993, n. 517, sono revocati di diritto, salvo che non siano iniziate
le prove di esame alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.
7. Restano salve le norme previste dai decreti del Presidente della
Repubblica 31 luglio 1980, n. 616, n. 618, e n. 620, con gli
adattamenti derivanti dalle disposizioni del presente decreto da
effettuarsi con decreto del Ministro della sanita' di concerto con il
Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome. I rapporti con il
personale sanitario per l'assistenza al personale navigante sono
disciplinati con regolamento ministeriale in conformita', per la
parte compatibile, alle disposizioni di cui all'art. 8. A decorrere
dal 1 gennaio 1995 le entrate e le spese per l'assistenza sanitaria
all'estero in base ai regolamenti della Comunita' europea e alle
convenzioni bilaterali di sicurezza sociale sono imputate, tramite le
regioni, ai bilanci delle unita' sanitarie locali di residenza degli
assistiti. I relativi rapporti finanziari sono definiti in sede di
ripartizione del Fondo sanitario nazionale .
8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro della sanita', vengono estese, nell'ambito
della contrattazione, al personale dipendente dal Ministero della
sanita' attualmente inquadrato nei profili professionali di medico
chirurgo, medico veterinario, chimico, farmacista, biologo e
psicologo le norme del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
in quanto applicabili.
9. L'ufficio di cui all'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre
1991, n. 412, come modificato dall'art. 74 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e' trasferito al Ministero della sanita'.
10. Il Governo emana, entro centottanta giorni dalla pubblicazione
del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, un testo unico delle
norme sul Servizio sanitario nazionale, coordinando le disposizioni
preesistenti con quelle del presente decreto.
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AGGIORNAMENTO
La L. n. 725/94 ha disposto che " i giudizi di idoneita' di cui al
presente articolo comma 1-bis si svolgono a partire dal 1 settembre
1995."
Art. 19.
Competenze delle regioni a statuto speciale
e delle province autonome
1. Le disposizioni del presente decreto costituiscono principi
fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.
2. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di
Trento e di Bolzano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 1 e 4,
all'art. 6, commi 1 e 2, agli articoli 10, 11, 12 e 13, all'art. 14,
comma 1, e agli articoli 15, 16, 17 e 18, sono altresi' norme
fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.
(( 2-bis. Non costituiscono principi fondamentali, ai sensi
dell'articolo 117 della Costituzione, le materie di cui agli articoli
4, comma 1-bis, e 9-bis. ))
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AGGIORNAMENTO
La corte costituzionale con la sentenza 19-27 luglio 1994, n. 354
(G.U. 1a s.s. 3/8/1994, n. 32) ha dichiarato la illegittimita'
costituzionale parziale del presente articolo 19 "nella parte in cui
qualifica come norme fondamentali di riforma economico-sociale della
Repubblica le disposizioni ivi indicate, e non solo i principi da
esse desumibili".
Art. 19-bis.
(( (Commissione nazionale per l'accreditamento e la qualita'
dei servizi sanitari)
1. E' istituita, presso l'Agenzia per i servizi sanitari regionali,
la Commissione nazionale per l'accreditamento e la qualita' dei
servizi sanitari. Con regolamento adottato su proposta del Ministro
della sanita', ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalita' di organizzazione
e funzionamento della Commissione, composta da dieci esperti di
riconosciuta competenza a livello nazionale in materia di
organizzazione e programmazione dei servizi, economia, edilizia e
sicurezza nel settore della sanita'.
2. La Commissione, in coerenza con gli obiettivi indicati dal Piano
sanitario nazionale e avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia
per i servizi, sanitari regionali, svolge i seguenti compiti:
a) definisce i requisiti in base ai quali le regioni individuano i
soggetti abilitati alla verifica del possesso dei requisiti per
l'accreditamento delle strutture pubbliche e private di cui all'art.
8-quater, comma 5;
b) valuta l'attuazione del modello di accreditamento per le strutture
pubbliche e per le strutture private;
c) esamina i risultati delle attivita' di monitoraggio di cui al
comma 3 e trasmette annualmente al Ministro della sanita' e alla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano una relazione sull'attivita'
svolta.
3. Le regioni individuano le modalita' e gli strumenti per la
verifica della attuazione del modello di accreditamento, trasmettendo
annualmente alla Commissione nazionale i risultati della attivita' di
monitoraggio condotta sullo stato di attuazione delle procedure di
accreditamento. ))
Art. 19-ter.
(( (Federalismo sanitario, patto di stabilita' e interventi a
garanzia
della coesione e dell'efficienza del Servizio sanitario nazionale)
1. Anche sulla base degli indicatori e dei dati definiti ai sensi
dell'articolo 28, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n.448, il
Ministro della sanita', sentita l'Agenzia per i servizi sanitari
regionali, determina i valori di riferimento relativi alla
utilizzazione dei servizi, ai costi e alla qualita' dell'assistenza
anche in relazione alle indicazioni della programmazione nazionale e
con comparazioni a livello comunitario relativamente ai livelli di
assistenza sanitaria, alle articolazioni per aree di offerta e ai
parametri per la valutazione dell'efficienza, dell'economicita' e
della funzionalita' della gestione dei servizi sanitari, segnalando
alle regioni gli eventuali scostamenti osservati.
2. Le regioni, anche avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia
per i servizi sanitari regionali, procedono ad una ricognizione delle
cause di tali scostamenti ed elaborano programmi operativi di
riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento dei Servizi
sanitari regionali, di durata non superiore al triennio.
3. Il Ministro della sanita' e la regione interessata stipulano una
convenzione redatta sulla, base di uno schema tipo approvato dal
Ministro della sanita', d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, avente ad oggetto le misure di sostegno al programma
operativo di cui al comma 2, i cui eventuali oneri sono posti a
carico della quota parte del Fondo sanitario nazionale destinata al
perseguimento degli obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi
dell'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
La convenzione:
a) stabilisce le modalita' per l'erogazione dei finanziamenti per
l'attuazione dei programmi operativi secondo stati di avanzamento;
b) definisce adeguate forme di monitoraggio degli obiettivi intermedi
per ogni stato di avanzamento e le modalita' della loro verifica da
parte dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali;
c) individua forme di penalizzazione e di graduale e progressiva
riduzione o dilazione dei finanziamenti per le regioni che non
rispettino gli impegni convenzionalmente assunti per il
raggiungimento degli obiettivi previsti nei programmi concordati;
d) disciplina, nei casi di inerzia regionale nell'adozione
nell'attuazione dei programmi concordati, le ipotesi e le forme di
intervento del Consiglio dei ministri secondo le procedure e le
garanzie di cui all'articolo 2, comma 2-octies. ))
Art. 19-quater.
(( (Organismi e commissioni)
1. Gli organismi e le commissioni previsti nel presente decreto si
avvalgono, per il loro funzionamento, delle strutture e del personale
delle amministrazioni presso cui operano, senza ulteriori oneri per
la finanza pubblica. ))
Art. 19-quinquies.
(( (Relazione sugli effetti finanziari)
1. Il Ministro della sanita' riferisce annualmente alle Camere
sull'andamento della spesa sanitaria, con particolare riferimento
agli effetti finanziari, in termini di maggiori spese e di maggiori
economie, delle misure disciplinate dal presente decreto. ))
Art. 19-sexies.
((Attuazione di programmi di rilievo e applicazioni
nazionale o interregionale.
1. Nei casi di accertate e gravi inadempienze nella realizzazione
degli obiettivi previsti in atti di programmazione aventi rilievo e
applicazione nazionale o interregionale, adottati con le procedure
dell'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, il Ministro della sanita' ne da' adeguata
informativa alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; indi,
sentite la regione interessata e l'Agenzia per i servizi sanitari
regionali, fissa un congruo termine per provvedere; decorso tale
termine, il Ministro della sanita', sentito il parere della medesima
Agenzia e previa consultazione con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, propone al Consiglio dei Ministri l'intervento
sostitutivo, anche sotto forma di nomina di un commissario ad acta.
Quando la realizzazione degli obiettivi comporta l'apprestamento di
programmi operativi di riqualificazione e potenziamento del Servizio
sanitario regionale, l'eventuale potere sostitutivo puo' essere
esercitato solo dopo che sia stata esperita invano la procedura di
cui all'articolo 19-ter, commi 2 e 3. ))
Art. 20.
Entrata in vigore
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore a
decorrere dal 1 gennaio 1993.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 30 dicembre 1992
SCALFARO
AMATO, Presidente del Consiglio
dei Ministri
DE LORENZO, Ministro della
sanita'
BARUCCI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
(Fonte: http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?aggiornamenti=&attoCompleto=si&id=13209&page=&anno=null)