LO SCAFFALE

Legislazione Nazionale

 

DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n.502
Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

 

(G.U. Serie Generale n. 305 del 30 dicembre 1992)

DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n.502
Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421. (G.U. Serie Generale n. 305 del 30 dicembre 1992)

TITOLO I
ORDINAMENTO

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 1 dicembre 1992;
  Acquisito  il  parere delle commissioni permanenti della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 dicembre 1992;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e
  del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro;
                              E M A N A
                  il seguente decreto legislativo:
                              TITOLO I
                             ORDINAMENTO

                   Art. 1.     
     Tutela del diritto alla salute, programmazione sanitaria e
definizione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza

  1.  La tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo
ed  interesse  della  collettivita'  e' garantita, nel rispetto della
dignita' e della liberta' della persona umana, attraverso il Servizio
sanitario nazionale, quale complesso delle funzioni e delle attivita'
assistenziali dei Servizi sanitari regionali e delle altre funzioni e
attivita'  svolte  dagli  enti  ed  istituzioni di rilievo nazionale,
nell'ambito  dei  conferimenti  previsti  dal  decreto legislativo 31
marzo  1998, n. 112, nonche' delle funzioni conservate allo Stato dal
medesimo decreto.
  2.  Il Servizio sanitario nazionale assicura, attraverso le risorse
finanziarie  pubbliche individuate ai sensi del comma 3 e in coerenza
con  i  principi  e gli obiettivi indicati dagli articoli 1 e 2 della
legge  23  dicembre  1978, n. 833, i livelli essenziali e uniformi di
assistenza  definiti  dal  Piano sanitario nazionale nel rispetto dei
principi  della  dignita' della persona umana, del bisogno di salute,
dell'equita' nell'accesso all'assistenza, della qualita' delle cure e
della  loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, nonche'
dell'economicita' nell'impiego delle risorse.
  3. L'individuazione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza
assicurati  dal  Servizio  sanitario  nazionale,  per  il  periodo di
validita'    del    Piano    sanitario   nazionale,   e'   effettuata
contestualmente    all'individuazione   delle   risorse   finanziarie
destinate   al  Servizio  sanitario  nazionale,  nel  rispetto  delle
compatibilita'  finanziarie  definite per l'intero sistema di finanza
pubblica  nel  Documento  di programmazione economico finanziaria. Le
prestazioni  sanitarie  comprese nei livelli essenziali di assistenza
sono  garantite  dal Servizio sanitario nazionale a titolo gratuito o
con  partecipazione  alla  spesa,  nelle forme e secondo le modalita'
previste dalla legislazione vigente.
  4.   Le   regioni,   singolarmente   o   attraverso   strumenti  di
autocoordinamento,  elaborano proposte per la predisposizione del Pi-
ano  sanitario  nazionale,  con riferimento alle esigenze del livello
territoriale considerato e alle funzioni interregionali da assicurare
prioritariamente,  anche  sulla  base  delle  indicazioni  del  Piano
vigente  e dei livelli essenziali di assistenza individuati in esso o
negli atti che ne costituiscono attuazione. Le regioni trasmettono al
Ministro  della sanita', entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione
annuale  sullo stato di attuazione del piano sanitario regionale, sui
risultati di gestione e sulla spesa prevista per l'anno successivo.
  5.  Il  Governo, su proposta del Ministro della sanita', sentite le
commissioni  parlamentari  competenti  per  la  materia,  le quali si
esprimono  entro  trenta giorni dalla data di trasmissione dell'atto,
nonche'  le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative, le
quali  rendono  il  parere  entro  venti  giorni, predispone il piano
sanitario  nazionale,  tenendo  conto  delle proposte trasmesse dalle
regioni  entro  il  31  luglio  dell'ultimo anno di vigenza del piano
precedente, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 4. Il Governo,
ove  si discosti dal parere delle commissioni parlamentari, e' tenuto
a motivare. Il piano e' adottato ai sensi dell'articolo 1 della legge
12  gennaio  1991,  n.13, d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  6.  I  livelli essenziali di assistenza comprendono le tipologie di
assistenza,  i servizi e le prestazioni relativi alle aree di offerta
individuate  dal Piano sanitario nazionale. Tali livelli comprendono,
per il 1998-2000:
    a)  l'assistenza  sanitaria  collettiva  in ambiente di vita e di
lavoro;
    b) l'assistenza distrettuale;
    c) l'assistenza ospedaliera.
  7.  Sono  posti  a  carico  del  Servizio sanitario le tipologie di
assistenza,  i servizi e le prestazioni sanitarie che presentano, per
specifiche condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di
un   significativo   beneficio   in  termini  di  salute,  a  livello
individuale  o  collettivo,  a  fronte  delle risorse impiegate. Sono
esclusi  dai  livelli  di  assistenza  erogati  a carico del Servizio
sanitario  nazionale  le  tipologie  di  assistenza,  i  servizi e le
prestazioni sanitarie che:
    a)  non rispondono a necessita' assistenziali tutelate in base ai
principi  ispiratori del Servizio sanitario nazionale di cui al comma
2;
    b)    non    soddisfano    il    principio    dell'efficacia    e
dell'appropriatezza,  ovvero  la cui efficacia non e' dimostrabile in
base  alle  evidenze  scientifiche  disponibili o sono utilizzati per
soggetti   le   cui   condizioni   cliniche  non  corrispondono  alle
indicazioni raccomandate;
    c) in presenza di altre forme di assistenza volte a soddisfare le
medesime  esigenze,  non  soddisfano  il  principio dell'economicita'
nell'impiego delle risorse, ovvero non garantiscono un uso efficiente
delle  risorse  quanto  a  modalita'  di organizzazione ed erogazione
dell'assistenza.
  8.  Le  prestazioni  innovative  per  le quali non sono disponibili
sufficienti  e  definitive evidenze scientifiche di efficacia possono
essere  erogate  in  strutture  sanitarie  accreditate  dal  Servizio
sanitario  nazionale esclusivamente nell'ambito di appositi programmi
di sperimentazione autorizzati dal Ministero della sanita'.
  9.  Il Piano sanitario nazionale ha durata triennale ed e' adottato
dal  Governo entro il 30 novembre dell'ultimo anno di vigenza del Pi-
ano  precedente.  Il Piano sanitario nazionale puo' essere modificato
nel corso del triennio con la procedura di cui al comma 5.
  10. Il Piano sanitario nazionale indica:
    a)  le  aree  prioritarie  di  intervento,  anche  ai fini di una
progressiva riduzione delle diseguaglianze sociali e territoriali nei
confronti della salute;
    b) i livelli essenziali di assistenza sanitaria da assicurare per
il triennio di validita' dei Piano;
    c)  la  quota  capitaria  di  finanziamento  per  ciascun anno di
validita'   del  Piano  e  la  sua  disaggregazione  per  livelli  di
assistenza;
    d)  gli  indirizzi  finalizzati a orientare il Servizio sanitario
nazionale    verso   il   miglioramento   continuo   della   qualita'
dell'assistenza,  anche  attraverso  la  realizzazione di progetti di
interesse sovraregionale;
    e)   i   progetti-obiettivo,   da   realizzare   anche   mediante
l'integrazione  funzionale  e  operativa  dei  servizi sanitari e dei
servizi socioassistenziali degli enti locali;
    f)  le  finalita'  generali  e i settori principali della ricerca
biomedica  e  sanitaria, prevedendo altresi' il relativo programma di
ricerca;
    g)  le  esigenze relative alla formazione di base e gli indirizzi
relativi   alla   formazione   continua  del  personale,  nonche'  al
fabbisogno e alla valorizzazione delle risorse umane;
    h)  le  linee guida e i relativi percorsi diagnostico-terapeutici
allo  scopo di favorire, all'interno di ciascuna struttura sanitaria,
lo  sviluppo  di  modalita'  sistematiche  di revisione e valutazione
della  pratica clinica e assistenziale e di assicurare l'applicazione
dei livelli essenziali di assistenza;
    i)  i  criteri  e  gli  indicatori per la verifica dei livelli di
assistenza assicurati in rapporto a quelli previsti.
  11.  I  progetti  obiettivo  previsti dal Piano sanitario nazionale
sono  adottati  dal  Ministro della sanita' con decreto di natura non
regolamentare, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della  programmazione  economica  e con gli altri Ministri competenti
per materia, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281.
  12.  La  Relazione  sullo  stato  sanitario  del Paese, predisposta
annualmente dal Ministro della sanita':
    a)  illustra  le  condizioni di salute della popolazione presente
sul territorio nazionale;
    b)  descrive  le  risorse  impiegate  e  le  attivita' svolte dal
Servizio sanitario nazionale;
    c)  espone i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati
dal Piano sanitario nazionale;
    d)   riferisce   sui   risultati   conseguiti  dalle  regioni  in
riferimento all'attuazione dei piani sanitari regionali;
    e)   fornisce  indicazioni  per  l'elaborazione  delle  politiche
sanitarie e la programmazione degli interventi.
  13.  Il  Piano  sanitario regionale rappresenta il piano strategico
degli  interventi  per gli obiettivi di salute e il funzionamento dei
servizi  per  soddisfare  le  esigenze  specifiche  della popolazione
regionale  anche  in  riferimento  agli obiettivi del Piano sanitario
nazionale.  Le  regioni,  entro  centocinquanta  giorni dalla data di
entrata  in vigore del Piano sanitario nazionale, adottano o adeguano
i  Piani sanitari regionali, prevedendo forme di partecipazione delle
autonomie  locali,  ai  sensi  dell'articolo  2, comma 2-bis, nonche'
delle  formazioni sociali private non aventi scopo di lucro impegnate
nel  campo  dell'assistenza sociale e sanitaria, delle organizzazioni
sindacali  degli  operatori  sanitari  pubblici  e  privati  e  delle
strutture private accreditate dal Servizio sanitario nazionale.
  14. Le regioni e le province autonome trasmettono al Ministro della
sanita'  i relativi schemi o progetti di piani sanitari allo scopo di
acquisire il parere dello stesso per quanto attiene alla coerenza dei
medesimi con gli indirizzi del Piano sanitario nazionale. Il Ministro
della  sanita'  esprime  il  parere  entro  30  giorni  dalla data di
trasmissione  dell'atto,  sentita  l'Agenzia  per  i servizi sanitari
regionali.
  15.  Il  Ministro  della  sanita',  avvalendosi  dell'Agenzia per i
servizi  sanitari regionali, promuove forme di collaborazione e linee
guida  comuni  in  funzione  dell'applicazione  coordinata  del Piano
sanitario  nazionale  e  della normativa di settore, salva l'autonoma
determinazione regionale in ordine al loro recepimento.
  16.   La  mancanza  del  Piano  sanitario  regionale  non  comporta
l'inapplicabilita' delle disposizioni del Piano sanitario nazionale.
  17.  Trascorso  un  anno  dalla data di entrata in vigore del Piano
sanitario  nazionale  senza  che  la  regione abbia adottato il Piano
sanitario  regionale, alla regione non e' consentito l'accreditamento
di  nuove  strutture.  Il  Ministro della sanita', sentita la regione
interessata,   fissa   un  termine  non  inferiore  a  tre  mesi  per
provvedervi.  Decorso  inutilmente  tale  termine,  il  Consiglio dei
ministri,  su  proposta del Ministro della sanita', sentita l'Agenzia
per   i  servizi  sanitari  regionali,  d'intesa  con  la  Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome, adotta gli atti necessari per dare attuazione nella regione
al  Piano sanitario nazionale, anche mediante la nomina di commissari
ad acta.
  18.   Le   istituzioni  e  gli  organismi  a  scopo  non  lucrativo
concorrono,  con  le istituzioni pubbliche e quelle equiparate di cui
all'articolo   4,   comma   12,   alla   realizzazione   dei   doveri
costituzionali di solidarieta', dando attuazione al pluralismo etico-
culturale  dei  servizi  alla  persona.  Esclusivamente  ai  fini del
presente  decreto  sono  da  considerarsi  a  scopo  non lucrativo le
istituzioni   che  svolgono  attivita'  nel  settore  dell'assistenza
sanitaria  e  socio-sanitaria,  qualora ottemperino a quanto previsto
dalle  disposizioni  di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d), e),
f)  g),  e  h), e comma 6 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.
460;  resta  fermo  quanto  disposto  dall'articolo  10, comma 7, del
medesimo   decreto.   L'attribuzione  della  predetta  qualifica  non
comporta  il  godimento dei benefici fiscali previsti in favore delle
organizzazioni   non   lucrative  di  utilita'  sociale  dal  decreto
legislativo  4  dicembre  1997, n. 460. (( Le attivita' e le funzioni
assistenziali delle strutture equiparate di cui al citato articolo 4,
comma  12,  con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, sono
esercitate  esclusivamente  nei  limiti  di  quanto  stabilito  negli
specifici accordi di cui all'articolo 8-quinquies. ))

                        Art. 2   
                        Competenze regionali

  1. Spettano alle regioni e alle province autonome, nel rispetto dei
principi  stabiliti dalle leggi nazionali, le funzioni legislative ed
amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera.
  2.  Spettano  in  particolare  alle  regioni  la determinazione dei
principi  sull'organizzazione  dei servizi e sull'attivita' destinata
alla  tutela della salute e dei criteri di finanziamento delle unita'
sanitarie  locali  e  delle  aziende  ospedaliere,  le  attivita'  di
indirizzo tecnico, promozione e supporto nei confronti delle predette
unita'  sanitarie  locali ed aziende, anche in relazione al controllo
di  gestione  e  alla  valutazione  della  qualita' delle prestazioni
sanitarie.
  2-bis.  La  legge  regionale  istituisce e disciplina la Conferenza
permanente   per   la   programmazione   sanitaria  e  sociosanitaria
regionale,  assicurandone  il raccordo o l'inserimento nell'organismo
rappresentativo   delle   autonomie  locali,  ove  istituito.  Fanno,
comunque,  parte  della Conferenza: il sindaco del comune nel caso in
cui   l'ambito  territoriale  dell'Azienda  unita'  sanitaria  locale
coincida  con  quella  del comune; il presidente della Conferenza dei
sindaci,  ovvero il sindaco o i presidenti di circoscrizione nei casi
in   cui  l'ambito  territoriale  dell'unita'  sanitaria  locale  sia
rispettivamente  superiore  o  inferiore  al  territorio  del Comune;
rappresentanti delle associazioni regionali delle autonomie locali.
  2-ter. Il progetto del Piano sanitario regionale e' sottoposto alla
Conferenza  di cui al comma 2-bis, ed e' approvato previo esame delle
osservazioni  eventualmente formulate dalla Conferenza. La Conferenza
partecipa,  altresi',  nelle forme e con le modalita' stabilite dalla
legge   regionale,   alla  verifica  della  realizzazione  del  Piano
attuativo   locale,   da  parte  delle  aziende  ospedaliere  di  cui
all'articolo 4, e dei piani attuativi metropolitani.
  2-quater. Le regioni, nell'ambito della loro autonomia, definiscono
i  criteri  e le modalita' anche operative per il coordinamento delle
strutture   sanitarie   operanti  nelle  aree  metropolitane  di  cui
all'articolo  17, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonche'
l'eventuale costituzione di appositi organismi.
  2-quinquies.   La   legge  regionale  disciplina  il  rapporto  tra
programmazione regionale e programmazione attuativa locale, definendo
in  particolare le procedure di proposta, adozione e approvazione del
Piano  attuativo  locale  e le modalita' della partecipazione ad esse
degli  enti  locali  interessati.  Nelle  aree metropolitane il piano
attuativo  metropolitano  e' elaborato dall'organismo di cui al comma
2- quater, ove costituito.
  2-sexies. La regione disciplina altresi':
a) l'articolazione  del  territorio  regionale  in  unita'  sanitarie
   locali,   le  quali  assicurano  attraverso  servizi  direttamente
   gestiti l'assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di
   lavoro,  l'assistenza  distrettuale  e  l'assistenza  ospedaliera,
   salvo quanto previsto dal presente decreto per quanto attiene alle
   aziende  ospedaliere  di rilievo nazionale e interregionale e alle
   altre strutture pubbliche e private accreditate;
b) i  principi  e  criteri  per l'adozione dell'atto aziendale di cui
   all'articolo 3, comma 1-bis;
C) la  definizione  dei  criteri  per  l'articolazione  delle  unita'
   sanitarie   locali   in  distretti,  da  parte  dell'atto  di  cui
   all'articolo  3,  comma  1-bis,  tenendo  conto delle peculiarita'
   delle zone montane e a bassa densita' di popolazione;
d) il  finanziamento delle unita' sanitarie locali, sulla base di una
   quota  capitaria  corretta in relazione alle caratteristiche della
   popolazione  residente  con  criteri  coerenti con quelli indicati
   all'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n.662;
e) le  modalita'  di vigilanza e di controllo, da parte della regione
   medesima,  sulle  unita'  sanitarie locali, nonche' di valutazione
   dei  risultati delle stesse, prevedendo in quest'ultimo caso forme
   e modalita' di partecipazione della Conferenza dei sindaci;
f) l'organizzazione   e  il  funzionamento  delle  attivita'  di  cui
   all'articolo  19-bis,  comma  3, in raccordo e cooperazione con la
   Commissione nazionale di cui al medesimo articolo;
g) fermo   restando   il   generale   divieto  di  indebitamento,  la
   possibilita' per le unita' sanitarie locali di:
1) anticipazione,  da parte del tesoriere, nella misura massima di un
   dodicesimo  dell'ammontare  annuo del valore dei ricavi, inclusi i
   trasferimenti, iscritti nel bilancio preventivo annuale;
2) contrazione  di  mutui  e accensione di altre forme di credito, di
   durata  non  superiore a dieci anni, per il finanziamento di spese
   di  investimento  e  previa  autorizzazione  regionale,  fino a un
   ammontare   complessivo   delle  relative  rate,  per  capitale  e
   interessi,  non  superiore  al  quindici  per  cento delle entrate
   proprie  correnti,  ad  esclusione  della quota di fondo sanitario
   nazionale di parte corrente attribuita alla regione;
h) le  modalita'  con  cui  le  unita'  sanitarie locali e le aziende
   ospedaliere  assicurano le prestazioni e i servizi contemplati dai
   livelli  aggiuntivi  di  assistenza finanziati dai comuni ai sensi
   dell'articolo 2 comma 1, lettera l), della legge 30 novembre 1998,
   n. 419.
  2-septies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore ((
del  decreto  legislativo  19  giugno  1999,  n.  229,  )) le regioni
istituiscono l'elenco delle istituzioni e degli organismi a scopo non
lucrativo di cui all'articolo 1, comma 18.
  2-octies. Salvo quanto diversamente disposto, quando la regione non
adotta  i  provvedimenti  previsti  dai commi 2-bis e 2-quinquies, il
Ministro  della  sanita',  sentite la regione interessata e l'Agenzia
per  i  servizi  sanitari  regionali,  fissa  un  congruo termine per
provvedere;  decorso tale termine, il Ministro della sanita', sentito
il  parere  della  medesima  Agenzia  e  previa  consultazione  della
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome  di  Trento e di Bolzano, propone al Consiglio dei
Ministri  l'intervento sostitutivo, anche sotto forma di nomina di un
commissario  ad  acta. L'intervento adottato dal Governo non preclude
l'esercizio delle funzioni regionali per le quali si e' provveduto in
via  sostitutiva  ed  e'  efficace  sino a quando i competenti organi
regionali abbiano provveduto.

                               Art. 3
            Organizzazione delle unita' sanitarie locali
  1.  Le regioni, attraverso le unita' sanitarie locali, assicurano i
livelli  essenziali  di assistenza di cui all'articolo 1, avvalendosi
anche delle aziende di cui all'articolo 4.
  1-bis.  In  funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali,
le   unita'   sanitarie   locali  si  costituiscono  in  aziende  con
personalita'  giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale; la loro
organizzazione   ed  il  funzionamento  sono  disciplinati  con  atto
aziendale  di  diritto  privato,  nel rispetto dei principi e criteri
previsti  da  disposizioni  regionali.  L'atto aziendale individua le
strutture    operative    dotate    di    autonomia    gestionale   o
tecnico-professionale, soggette a rendicontazione analitica.
  1-ter. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 12 APRILE 2006, N. 163)).
  1-quater.  Sono  organi  dell'azienda  il  direttore  generale e il
collegio  sindacale. Il direttore generale adotta l'atto aziendale di
cui  al  comma  1-bis;  e'  responsabile della gestione complessiva e
nomina  i  responsabili  delle  strutture  operative dell'azienda. Il
direttore   generale  e'  coadiuvato,  nell'esercizio  delle  proprie
funzioni,  dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario. Le
regioni  disciplinano  forme  e  modalita'  per  la  direzione  e  il
coordinamento  delle  attivita' sociosanitarie a elevata integrazione
sanitaria.  Il direttore generale si avvale del Collegio di direzione
di cui all'articolo 17 per le attivita' ivi indicate.
  1-quinquies.  Il  direttore amministrativo e il direttore sanitario
sono  nominati  dal direttore generale . Essi partecipano, unitamente
al  direttore  generale, che ne ha la responsabilita', alla direzione
dell'azienda,   assumono   diretta   responsabilita'  delle  funzioni
attribuite  alla loro competenza e concorrono, con la formulazione di
proposte e di pareri, alla formazione delle decisioni della direzione
generale.
  2. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229.
  3. L'unita' sanitaria locale puo' assumere la gestione di attivita'
o  servizi  socio-assistenziali su delega dei singoli enti locali con
oneri  a  totale carico degli stessi, ivi compresi quelli relativi al
personale,  e  con  specifica  contabilizzazione.  L'unita' sanitaria
locale  procede  alle  erogazioni  solo dopo l'effettiva acquisizione
delle necessarie disponibilita' finanziarie.
  4. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229.
  5.  Le  regioni  disciplinano,  entro il 31 marzo 1994, nell'ambito
della   propria   competenza   le   modalita'   organizzative   e  di
funzionamento delle unita' sanitarie locali prevedendo tra l'altro:
    a) LETTERA ABROGATA DAL D. LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229;
       b) LETTERA ABROGATA DAL D. LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229;
    c) LETTERA ABROGATA DAL D. LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229;
    d) LETTERA ABROGATA DAL D. LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229;
    e) LETTERA ABROGATA DAL D. LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229;
    f) LETTERA ABROGATA DAL D. LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229;
    g) i criteri per la definizione delle dotazioni organiche e degli
uffici  dirigenziali  delle  unita'  sanitarie locali e delle aziende
ospedaliere  nonche'  i  criteri per l'attuazione della mobilita' del
personale risultato in esubero, ai sensi delle disposizioni di cui al
decreto   legislativo   3   febbraio   1993,   n.  29,  e  successive
modificazioni ed integrazioni.
  6.   Tutti   i   poteri  di  gestione,  nonche'  la  rappresentanza
dell'unita'  sanitaria  locale, sono riservati al direttore generale.
Al  direttore  generale  compete  in  particolare,  anche  attraverso
l'istituzione  dell'apposito  servizio  di  controllo  interno di cui
all'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e succes-
sive  modificazioni ed integrazioni, verificare, mediante valutazioni
comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, la corretta ed
economica  gestione  delle  risorse  attribuite ed introitate nonche'
l'imparzialita'  ed  il  buon andamento dell'azione amministrativa. I
provvedimenti  di  nomina dei direttori generali delle aziende unita'
sanitarie   locali   e   delle   aziende  ospedaliere  sono  adottati
esclusivamente con riferimento ai requisiti di cui all'articolo 1 del
decreto-legge  27  agosto  1994,  n.  512,  convertito dalla legge 17
ottobre  1994,  n.  590, senza necessita' di valutazioni comparative.
PERIODO ABROGATO DAL D.L. 27 AGOSTO 1994, N.512, CONVERTITO CON L. 17
OTTOBRE  1994, N.590. PERIODO ABROGATO DAL D. LGS. 19 GIUGNO 1999, N.
229. PERIODO ABROGATO DAL D. LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229. L'autonomia
di  cui  al  comma  1 diviene effettiva con la prima immissione nelle
funzioni  del  direttore  generale.  PERIODO  ABROGATO DAL D. LGS. 19
GIUGNO  1999,  N.  229. I contenuti di tale contratto, ivi compresi i
criteri  per  la  determinazione degli emolumenti, sono fissati entro
centoventi  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente
decreto,  con  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta  dei  Ministri della sanita', del tesoro, del lavoro e della
previdenza  sociale  e per gli affari regionali sentita la Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome.  Il direttore generale e' tenuto a motivare i provvedimenti
assunti  in  difformita' dal parere reso dal direttore sanitario, dal
direttore  amministrativo  e  dal  consiglio dei sanitari. In caso di
vacanza  dell'ufficio  o  nei  casi  di  assenza o di impedimento del
direttore  generale,  le  relative funzioni sono svolte dal direttore
amministrativo  o  dal  direttore  sanitario  su delega del direttore
generale  o,  in  mancanza  di delega, dal direttore piu' anziano per
eta'.  Ove  l'assenza  o l'impedimento si protragga oltre sei mesi si
procede  alla  sostituzione.  PERIODO  ABROGATO DAL D. LGS. 19 GIUGNO
1999,  N.  229.  PERIODO ABROGATO DAL D. LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229.
PERIODO ABROGATO DAL D. LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229.
  7.  PERIODO  ABROGATO  DAL  D. LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229. PERIODO
ABROGATO  DAL D. LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229. PERIODO ABROGATO DAL D.
LGS.  19  GIUGNO 1999, N. 229. PERIODO ABROGATO DAL D. LGS. 19 GIUGNO
1999,  N.  229.  Il  direttore  sanitario  e' un medico che non abbia
compiuto  il  sessantacinquesimo  anno di eta' e che abbia svolto per
almeno  cinque  anni  qualificata  attivita'  di  direzione  tecnico-
sanitaria  in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di me-
dia  o  grande  dimensione.  Il  direttore sanitario dirige i servizi
sanitari ai fini organizzativi ed igienico-sanitari e fornisce parere
obbligatorio  al  direttore generale sugli atti relativi alle materie
di  competenza.  Il direttore amministrativo e' un laureato in disci-
pline   giuridiche   o   economiche   che   non   abbia  compiuto  il
sessantacinquesimo  anno di eta' e che abbia svolto per almeno cinque
anni  una qualificata attivita' di direzione tecnica o amministrativa
in  enti  o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande
dimensione.    Il   direttore   amministrativo   dirige   i   servizi
amministrativi  dell'unita' sanitaria locale. PERIODO ABROGATO DAL D.
LGS.   19   GIUGNO  1999,  N.  229.  Sono  soppresse  le  figure  del
coordinatore   amministrativo,   del  coordinatore  sanitario  e  del
sovrintendente sanitario, nonche' l'ufficio di direzione.
  8. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229.
  9.  Il  direttore  generale non e' eleggibile a membro dei consigli
comunali,  dei  consigli  provinciali, dei consigli e assemblee delle
regioni  e del Parlamento, salvo che le funzioni esercitate non siano
cessate  almeno  centottanta  giorni prima della data di scadenza dei
periodi  di  durata  dei  predetti  organi.  In  caso di scioglimento
anticipato  dei  medesimi,  le  cause  di  ineleggibilita'  non hanno
effetto  se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni
successivi  alla data del provvedimento di scioglimento. In ogni caso
il  direttore  generale  non e' eleggibile nei collegi elettorali nei
quali  sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell'unita'
sanitaria  locale presso la quale abbia esercitato le sue funzioni in
un  periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione
della  candidatura.  Il  direttore generale che sia stato candidato e
non  sia  stato  eletto  non puo' esercitare per un periodo di cinque
anni  le sue funzioni in unita' sanitarie locali comprese, in tutto o
in  parte,  nel  collegio elettorale nel cui ambito si sono svolte le
elezioni. La carica di direttore generale e' incompatibile con quella
di membro del consiglio e delle assemblee delle regioni e delle prov-
ince  autonome,  di consigliere provinciale, di sindaco, di assessore
comunale,  di  presidente  o  di  assessore  di comunita' montana, di
membro  del  Parlamento, nonche' con l'esistenza di rapporti anche in
regime  convenzionale  con la unita' sanitaria locale presso cui sono
esercitate  le  funzioni  o di rapporti economici o di consulenza con
strutture  che  svolgono  attivita'  concorrenziali con la stessa. La
predetta normativa si applica anche ai direttori amministrativi ed ai
direttori  sanitari.  La  carica  di  direttore  generale e' altresi'
incompatibile con la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente,
ancorche'  in  regime  di  aspettativa  senza  assegni,  con l'unita'
sanitaria locale presso cui sono esercitate le funzioni.
  10.  COMMA  ABROGATO DAL D.L. 27 AGOSTO 1994, N.512, CONVERTITO CON
L. 17 OTTOBRE 1994, N.590.
  11.  Non  possono  essere  nominati  direttori  generali, direttori
amministrativi o direttori sanitari delle unita' sanitarie locali:
   a)  coloro  che  hanno riportato condanna, anche non definitiva, a
pena  detentiva  non  inferiore  ad  un  anno per delitto non colposo
ovvero  a  pena  detentiva  non  inferiore a sei mesi per delitto non
colposo commesso nella qualita' di pubblico ufficiale o con abuso dei
poteri  o  violazione  dei  doveri inerenti ad una pubblica funzione,
salvo  quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 166 del codice
penale;
   b) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per
delitto per il quale e' previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;
   c) coloro che sono stati sottoposti, anche con provvedimento
non  definitivo ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della
riabilitazione  prevista  dall'articolo 15 della legge 3 agosto 1988,
n. 327, e dall'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
   d)  coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a
liberta' vigilata.
 12.  Il  consiglio  dei  sanitari  e' organismo elettivo dell'unita'
sanitaria  locale  con funzioni di consulenza tecnico-sanitaria ed e'
presieduto  dal direttore sanitario. Fanno parte del consiglio medici
in  maggioranza  ed  altri operatori sanitari laureati - con presenza
maggioritaria  della  componente  ospedaliera  medica  se nell'unita'
sanitaria  locale  e'  presente un presidio ospedaliero - nonche' una
rappresentanza  del personale infermieristico e del personale tecnico
sanitario.  Nella  componente  medica  e'  assicurata la presenza del
medico   veterinario.  Il  consiglio  dei  sanitari  fornisce  parere
obbligatorio   al   direttore  generale  per  le  attivita'  tecnico-
sanitarie,   anche   sotto   il  profilo  organizzativo,  e  per  gli
investimenti  ad esse attinenti. Il consiglio dei sanitari si esprime
altresi'  sulle  attivita' di assistenza sanitaria. Tale parere e' da
intendersi  favorevole  ove  non  formulato  entro il termine fissato
dalla  legge  regionale. La regione provvede a definire il numero dei
componenti  nonche'  a  disciplinare  le  modalita'  di elezione e la
composizione ed il funzionamento del consiglio.
  13.  PERIODO  ABROGATO  DAL D. LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229. PERIODO
ABROGATO  DAL D. LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229. PERIODO ABROGATO DAL D.
LGS.  19  GIUGNO  1999,  N.  229.  Il  direttore generale dell'unita'
sanitaria  locale  nomina i revisori con specifico provvedimento e li
convoca  per la prima seduta. Il presidente del collegio viene eletto
dai revisori all'atto della prima seduta. Ove a seguito di decadenza,
dimissioni  o  decessi  il collegio risultasse mancante di uno o piu'
componenti,  il  direttore  generale  provvede  ad acquisire le nuove
designazioni dalle amministrazioni competenti. In caso di mancanza di
piu'   di   due  componenti  dovra'  procedersi  alla  ricostituzione
dell'intero  collegio. Qualora il direttore generale non proceda alla
ricostituzione  del collegio entro trenta giorni, la regione provvede
a costituirlo in via straordinaria con un funzionario della regione e
due  designati  dal  Ministro  del  tesoro. Il collegio straordinario
cessa  le  proprie  funzioni  all'atto dell'insediamento del collegio
ordinario.  L'indennita'  annua  lorda  spettante  ai  componenti del
collegio dei revisori e' fissata in misura pari al 10 per cento degli
emolumenti  del  direttore  generale dell'unita' sanitaria locale. Al
presidente  del  collegio  compete  una  maggiorazione pari al 20 per
cento  dell'indennita'  fissata  per  gli  altri  componenti. PERIODO
ABROGATO  DAL D. LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229. PERIODO ABROGATO DAL D.
LGS.  19  GIUGNO 1999, N. 229. PERIODO ABROGATO DAL D. LGS. 19 GIUGNO
1999, N. 229)).
  14.  Nelle  unita'  sanitarie  locali  il  cui  ambito territoriale
coincide  con quello del comune, il sindaco, al fine di corrispondere
alle esigenze sanitarie della popolazione, provvede alla definizione,
nell'ambito  della programmazione regionale, delle linee di indirizzo
per  l'impostazione programmatica dell'attivita', esamina il bilancio
pluriennale  di previsione ed il bilancio di esercizio e rimette alla
regione  le  relative  osservazioni,  verifica  l'andamento  generale
dell'attivita'    e   contribuisce   alla   definizione   dei   piani
programmatici  trasmettendo  le  proprie  valutazioni  e  proposte al
direttore  generale ed alla regione. Nelle unita' sanitarie locali il
cui ambito territoriale non coincide con il territorio del comune, le
funzioni  del  sindaco sono svolte dalla conferenza dei sindaci o dei
presidenti  delle  circoscrizioni di riferimento territoriale tramite
una  rappresentanza  costituita  nel  suo  seno da non piu' di cinque
componenti   nominati   dalla  stessa  conferenza  con  modalita'  di
esercizio delle funzioni dettate con normativa regionale.
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AGGIORNAMENTO
  La  Corte costituzionale, con la sentenza 11 giugno-28 luglio 1993,
n. 355 (G.U. 1a s.s. 4/8/1993, n. 32) ha dichiarato la illegittimita'
costituzionale:
  dell' art. 3, sesto comma (prima e decima proposizione) nella parte
in  cui  prevede  che  le  competenze ivi stabilite siano esercitate,
rispettivamente,  dal  Presidente della Giunta regionale, su conforme
delibera  della  Giunta  medesima, e dalla Giunta regionale, anziche'
dalla Regione;
  dell'  art.  3  sesto e dodicesimo comma nella parte in cui prevede
che  i  poteri sostitutivi ivi previsti siano esercitati dal Ministro
della sanita' anziche' dal Consiglio dei ministri, previa diffida.
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AGGIORNAMENTO
   Il  D.P.C.M.  19  luglio  1995, n. 502 ha disposto (con l' art. 1,
comma 7 e l'art. 2, comma 8) che per quanto non previsto dal suddetto
articolo e successive modificazioni, si applicano gli articoli 2222 e
seguenti del codice civile.
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AGGIORNAMENTO
  Il  D.Lgs.  del 18 agosto 2000, n. 267 ha disposto (con l'art. 274,
comma  1,  lettera x)) l'abrogazione del presente articolo 3, comma 9
limitatamente  a  quanto riguarda le cariche di consigliere comunale,
provinciale,  sindaco,  assessore comunale, presidente e assessore di
comunita' montane.
                   Art. 3-bis    
            Direttore generale, direttore amministrativo
                        e direttore sanitario

  1.  I  provvedimenti  di nomina dei direttori generali delle unita'
sanitarie   locali   e   delle   aziende  ospedaliere  sono  adottati
esclusivamente con riferimento ai requisiti di cui al comma 3.
  2.  La  nomina  del  direttore  generale deve essere effettuata nel
termine   perentorio   di  sessanta  giorni  dalla  data  di  vacanza
dell'ufficio.  Scaduto  tale  termine, si applica l'articolo 2, comma
2-octies.
  3. Gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) diploma di laurea;
b) esperienza    almeno   quinquennale   di   direzione   tecnica   o
   amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o private, in
   posizione   dirigenziale   con   autonomia  gestionale  e  diretta
   responsabilita'  delle  risorse  umane,  tecniche  o  finanziarie,
   svolta nei dieci anni precedenti la pubblicazione dell'avviso (( .
   . . . ))
  4.  I  direttori  generali nominati devono produrre, entro diciotto
mesi   dalla  nomina,  il  certificato  di  frequenza  del  corso  di
formazione  in  materia  di  sanita'  pubblica  e di organizzazione e
gestione  sanitaria.  I  predetti  corsi sono organizzati ed attivati
dalle  regioni,  anche  in ambito interregionale ed in collaborazione
con le universita' o altri soggetti pubblici o privati accreditati ai
sensi  dell'articolo  16-ter,  operanti  nel  campo  della formazione
manageriale,  con  periodicita'  almeno  biennale.  I  contenuti,  la
metodologia  delle  attivita'  didattiche,  la  durata dei corsi, non
inferiore  a centoventi ore programmate in un periodo non superiore a
sei mesi, nonche' le modalita' di conseguimento della certificazione,
sono  stabiliti,  entro  centoventi giorni dall'entrata in vigore del
decreto  legislativo 19 giugno 1999, n. 229, con decreto del Ministro
della  sanita',  previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di  Bolzano.  I  direttori generali in carica alla data di entrata in
vigore  del  decreto  legislativo 19 giugno 1999, n. 229 producono il
certificato  di  cui  al  presente  comma entro diciotto mesi da tale
data.
  5.  Le  regioni  determinano  preventivamente,  in  via generale, i
criteri  di valutazione dell'attivita' dei direttori generali, avendo
riguardo  al raggiungimento degli obiettivi definiti nel quadro della
programmazione    regionale,   con   particolare   riferimento   alla
efficienza,  efficacia e funzionalita' dei servizi sanitari. All'atto
della  nomina  di  ciascun  direttore  generale,  esse definiscono ed
assegnano, aggiornandoli periodicamente, gli obiettivi di salute e di
funzionamento  dei  servizi,  con  riferimento alle relative risorse,
ferma restando la piena autonomia gestionale dei direttori stessi.
  6.  Trascorsi  diciotto  mesi  dalla  nomina  di  ciascun direttore
generale,  la  regione verifica i risultati aziendali conseguiti e il
raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 5 e, sentito il parere
del  sindaco  o  della  conferenza dei sindaci di cui all'articolo 3,
comma 14, ovvero, per le aziende ospedaliere, della Conferenza di cui
all'articolo 2, comma 2-bis, procede o meno alla conferma entro i tre
mesi successivi alla scadenza del termine. La disposizione si applica
in  ogni altro procedimento di valutazione dell'operato del direttore
generale, salvo quanto disposto dal comma 7.
  7.  Quando  ricorrano  gravi  motivi  o  la  gestione  presenti una
situazione  di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o del
principio di buon andamento e di imparzialita' della amministrazione,
la   regione  risolve  il  contratto  dichiarando  la  decadenza  del
direttore  generale e provvede alla sua sostituzione; in tali casi la
regione  provvede  previo parere della Conferenza di cui all'articolo
2,  comma  2-bis,  che  si  esprime nel termine di dieci giorni dalla
richiesta,  decorsi  inutilmente i quali la risoluzione del contratto
puo'  avere  comunque  corso.  Si  prescinde  dal  parere nei casi di
particolare  gravita'  e  urgenza.  Il  sindaco  o  la Conferenza dei
sindaci  di  cui  all'articolo  3,  comma  14, ovvero, per le aziende
ospedaliere,  la  Conferenza  di cui all'articolo 2, comma 2-bis, nel
caso   di   manifesta  inattuazione  nella  realizzazione  del  Piano
attuativo  locale,  possono  chiedere  alla  regione  di  revocare il
direttore  generale,  o di non disporne la conferma, ove il contratto
sia gia' scaduto. Quando i procedimenti di valutazione e di revoca di
cui  al  comma  6 e al presente comma riguardano i direttori generali
delle aziende ospedaliere, la Conferenza di cui all'articolo 2, comma
2-bis  e'  integrata  con  il  sindaco  del  comune  capoluogo  della
provincia in cui e' situata l'azienda.
  8.  Il  rapporto  di  lavoro  del direttore generale, del direttore
amministrativo  e del direttore sanitario e' esclusivo ed e' regolato
da  contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre e non
superiore  a  cinque anni, rinnovabile, stipulato in osservanza delle
norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile. La regione
disciplina  le  cause  di  risoluzione  del rapporto con il direttore
amministrativo e il direttore sanitario. Il trattamento economico del
direttore   generale,   del   direttore  sanitario  e  del  direttore
amministrativo  e del direttore sanitario e' esclusivo ed e' regolato
da  contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre e non
superiore  a  cinque anni, rinnovabile, stipulato in osservanza delle
norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile. La regione
disciplina  le  cause  di  risoluzione  del rapporto con il direttore
amministrativo e il direttore sanitario. Il trattamento economico del
direttore   generale,   del   direttore  sanitario  e  del  direttore
amministrativo  e'  definito,  in  sede  di revisione del decreto del
Presidente  del  Consiglio dei ministri 19 luglio 1995, n. 502, anche
con   riferimento   ai   trattamenti  previsti  dalla  contrattazione
collettiva  nazionale per le posizioni apicali della dirigenza medica
e amministrativa.
  9.  La  regione puo' stabilire che il conferimento dell'incarico di
direttore  amministrativo  sia  subordinato,  in  analogia  a  quanto
previsto  per  il direttore sanitario dall'articolo 1 del decreto del
Presidente  della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, alla frequenza
del corso di formazione programmato per il conferimento dell'incarico
di  direttore  generale  o del corso di formazione manageriale di cui
all'articolo  7  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
dicembre  1997,  n.  484,  o di altro corso di formazione manageriale
appositamente programmato.
  10.  La  carica  di  direttore  generale  e'  incompatibile  con la
sussistenza di altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo.
  11.  La  nomina  a  direttore  generale, amministrativo e sanitario
determina  per i lavoratori dipendenti il collocamento in aspettativa
senza  assegni  e il diritto al mantenimento del posto. L'aspettativa
e'  concessa  entro  sessanta  giorni  dalla richiesta. Il periodo di
aspettativa  e'  utile  ai  fini  del  trattamento di quiescenza e di
previdenza.   Le   amministrazioni   di  appartenenza  provvedono  ad
effettuare    il   versamento   dei   contributi   previdenziali   ed
assistenziali  comprensivi  delle  quote  a  carico  del  dipendente,
calcolati   sul  trattamento  economico  corrisposto  per  l'incarico
conferito  nei  limiti  dei massimali di cui all'articolo 3, comma 7,
del  decreto  legislativo  24  aprile 1997, n. 181, e a richiedere il
rimborso   di   tutto  l'onere  da  esse  complessivamente  sostenuto
all'unita' sanitaria locale o all'azienda ospedaliera interessata, la
quale procede al recupero della quota a carico del l'interessato.
  12.  Per  i  direttori generali e per coloro che, fuori dei casi di
cui   al   comma   11,   siano  iscritti  all'assicurazione  generale
obbligatoria  ed  alle forme sostitutive ed esclusive della medesima,
la  contribuzione  dovuta  sul  trattamento economico corrisposto nei
limiti  dei  massimali previsti dall'articolo 3, comma 7, del decreto
legislativo  24  aprile 1997, n.181, e' versata dall'unita' sanitaria
locale o dall'azienda ospedaliera di appartenenza, con recupero della
quota a carico del l'interessato.
  13.  In  sede di revisione del decreto del Presidente del Consiglio
dei  ministri  19  luglio  1995,  n.  502,  si applica il comma 5 del
presente articolo.
  14.  Il  rapporto  di  lavoro  del personale del Servizio sanitario
nazionale  e' regolato dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29,
e,  successive  modificazioni. Per la programmazione delle assunzioni
si  applica  l'articolo  39  della  legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni.
  15.  In  sede di prima applicazione, le regioni possono disporre la
proroga  dei  contratti  con  i direttori generali in carica all'atto
dell'entrata in vigore del presente decreto per un periodo massimo di
dodici mesi.
                           Art 3-ter.
                       (( (Collegio sindacale)
  1. Il collegio sindacale:
a) verifica   l'amministrazione   dell'azienda   sotto   il   profilo
   economico;
b) vigila sull'osservanza della legge;
c) accerta la regolare tenuta della contabilita' e la conformita' del
   bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, ed
   effettua periodicamente verifiche di cassa;
d) riferisce  almeno trimestralmente alla regione, anche su richiesta
   di quest'ultima, sui risultati del riscontro eseguito, denunciando
   immediatamente  i  fatti  se  vi  e'  fondato  sospetto  di  gravi
   irregolarita';  trasmette  periodicamente,  e comunque con cadenza
   almeno    semestrale,   una   propria   relazione   sull'andamento
   dell'attivita'   dell'unita'   sanitaria   locale  o  dell'azienda
   ospedaliera  rispettivamente  alla  Conferenza  dei  sindaci  o al
   sindaco  del  comune  capoluogo  della  provincia  dove e' situata
   l'azienda stessa.
  2. I componenti del collegio sindacale possono procedere ad atti di
ispezione e controllo, anche individualmente.
  3.  Il collegio sindacale dura in carica tre anni ed e' composto da
cinque  membri, di cui due designati dalla regione, uno designato dal
Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
uno  dal  Ministro  della sanita' e uno dalla Conferenza dei sindaci;
per  le  aziende  ospedaliere  quest'ultimo  componente  e' designato
dall'organismo   di  rappresentanza  dei  comuni.  I  componenti  del
collegio  sindacale  sono  scelti  tra  gli iscritti nel registro dei
revisori   contabili  istituito  presso  il  Ministero  di  grazia  e
giustizia,  ovvero  tra  i  funzionari  del Ministero del tesoro, del
bilancio  e della programmazione economica che abbiano esercitato per
almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti dei
collegi sindacali.
  4.  I riferimenti contenuti nella normativa vigente al collegio dei
revisori  delle  aziende  unita'  sanitarie  locali  e  delle aziende
ospedaliere  si intendono applicabili al collegio sindacale di cui al
presente articolo. ))
                         Art 3-quater.
                           (( (Distretto)
  1.  La  legge  regionale  disciplina  l'articolazione  in distretti
dell'unita' sanitaria locale. Il distretto e' individuato, sulla base
dei  criteri  di  cui  all'articolo  2,  comma  2-sexies, lettera c),
dall'atto  aziendale  di  cui all'articolo 3, comma 1-bis, garantendo
una  popolazione minima di almeno sessantamila abitanti, salvo che la
regione,  in considerazione delle caratteristiche geomorfologiche del
territorio  o  della  bassa  densita'  della  popolazione  residente,
disponga diversamente.
  2.  Il distretto assicura i servizi di assistenza primaria relativi
alle  attivita'  sanitarie  e  sociosanitarie  di  cui  all' articolo
3-quinquies,  nonche'  il  coordinamento  delle proprie attivita' con
quella  dei  dipartimenti  e dei servizi aziendali, inclusi i presidi
ospedalieri,  inserendole organicamente nel Programma delle attivita'
territoriali.  Al  distretto  sono  attribuite  risorse  definite  in
rapporto  agli  obiettivi di salute della popolazione di riferimento.
Nell'ambito  delle  risorse  assegnate,  il  distretto  e'  dotato di
autonomia    tecnico-gestionale    ed    economico-finanziaria,   con
contabilita' separata all'interno del bilancio della unita' sanitaria
locale.
  3.  Il Programma delle attivita' territoriali, basato sul principio
della  intersettorialita'  degli interventi cui concorrono le diverse
strutture operative:
a) prevede   la   localizzazione  dei  servizi  di  cui  all'articolo
   3-quinquies;
b) determina  le  risorse  per  l'integrazione socio-sanitaria di cui
   all'articolo   3-septies  e  le  quote  rispettivamente  a  carico
   dell'unita'   sanitaria   locale   e   dei   comuni,   nonche'  la
   localizzazione dei presidi per il territorio di competenza;
c) e'  proposto,  sulla  base delle risorse assegnate e previo parere
   del  Comitato dei sindaci di distretto, dal direttore di distretto
   ed  e'  approvato  dal direttore generale, d'intesa, limitatamente
   alle  attivita'  sociosanitarie, con il Comitato medesimo e tenuto
   conto delle priorita' stabilite a livello regionale.
  4. Il Comitato dei sindaci di distretto, la cui organizzazione e il
cui  funzionamento  sono  disciplinati  dalla  regione, concorre alla
verifica  del  raggiungimento  dei  risultati  di salute definiti dal
Programma  delle  attivita'  territoriali. Nei comuni la cui ampiezza
territoriale  coincide  con  quella dell'unita' sanitaria locale o la
supera  il  Comitato  dei  sindaci  di  distretto  e'  sostituito dal
Comitato dei presidenti di circoscrizione. ))
                        Art 3-quinquies.
                (( (Funzioni e risorse del distretto)
  1.  Le  regioni disciplinano l'organizzazione del distretto in modo
da garantire:
a) l'assistenza  primaria, ivi compresa la continuita' assistenziale,
   attraverso    il    necessario    coordinamento    e   l'approccio
   multidisciplinare,  in  ambulatorio  e  a domicilio, tra medici di
   medicina  generale,  pediatri di libera scelta, servizi di guardia
   medica notturna e festiva e i presidi specialistici ambulatoriali;
b) il coordinamento dei medici di medicina generale e dei pediatri di
   libera  scelta  con  le  strutture  operative  a gestione diretta,
   organizzate  in  base  al  modello  dipartimentale,  nonche' con i
   servizi  specialistici ambulatoriali e le strutture ospedaliere ed
   extraospedaliere accreditate;
c) l'erogazione  delle  prestazioni  sanitarie  a  rilevanza sociale,
   connotate  da  specifica  ed  elevata  integrazione, nonche' delle
   prestazioni sociali di rilevanza sanitaria se delegate dai comuni.
  2. Il distretto garantisce:
a) assistenza specialistica ambulatoriale;
b) attivita'   o   servizi   per  la  prevenzione  e  la  cura  delle
   tossicodipendenze;
c) attivita'  o  servizi  consultoriali  per  la  tutela della salute
   dell'infanzia, della donna e della famiglia;
d) attivita' o servizi rivolti a disabili ed anziani;
e) attivita' o servizi di assistenza domiciliare integrata;
f) attivita'  o servizi per le patologie da HIV e per le patologie in
   fase terminale.
  3.   Trovano  inoltre  collocazione  funzionale  nel  distretto  le
articolazioni  organizzative del dipartimento di salute mentale e del
dipartimento  di  prevenzione, con particolare riferimento ai servizi
alla persona. ))
                         Art 3-sexies.
                     (( (Direttore di distretto)
  1.  Il  direttore  del  distretto  realizza  le  indicazioni  della
direzione  aziendale,  gestisce le risorse assegnate al distretto, in
modo  da  garantire  l'accesso  della popolazione alle strutture e ai
servizi, l'integrazione tra i servizi e la continuita' assistenziale.
Il  direttore  del  distretto  supporta  la  direzione  generale  nei
rapporti con i sindaci del distretto.
  2.   Il   direttore  di  distretto  si  avvale  di  un  ufficio  di
coordinamento    delle    attivita'    distrettuali,    composto   da
rappresentanti   delle  figure  professionali  operanti  nei  servizi
distrettuali.   Sono   membri   di   diritto   di   tale  ufficio  un
rappresentante  dei  medici di medicina generale, uno dei pediatri di
libera  scelta  ed  uno degli specialisti ambulatoriali convenzionati
operanti nel distretto.
  3. L'incarico di direttore di distretto e' attribuito dal direttore
generale   a  un  dirigente  dell'azienda,  che  abbia  maturato  una
specifica   esperienza   nei   servizi   territoriali  e  un'adeguata
formazione   nella   loro   organizzazione,   oppure   a   un  medico
convenzionato,  ai  sensi  dell'articolo  8, comma 1, da almeno dieci
anni,  con  contestuale  congelamento  di  un corrispondente posto di
organico della dirigenza sanitaria.
  4.  La  legge regionale disciplina gli oggetti di cui agli articoli
3-  quater,  comma  3, e 3-quinquies, comma 2 e 3, nonche' al comma 3
del   presente  articolo,  nel  rispetto  dei  principi  fondamentali
desumibili  dalle medesime disposizioni; ove la regione non disponga,
si applicano le predette disposizioni. ))
                         Art 3-septies.
                  (( (Integrazione sociosanitaria)
  1.  Si  definiscono  prestazioni  sociosanitarie tutte le attivita'
atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni
di  salute  della  persona  che  richiedono unitariamente prestazioni
sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire, anche
nel  lungo  periodo, la continuita' tra le azioni di cura e quelle di
riabilitazione.
  2. Le prestazioni sociosanitarie comprendono:
a) prestazioni  sanitarie  a  rilevanza  sociale,  cioe' le attivita'
   finalizzate   alla  promozione  della  salute,  alla  prevenzione,
   individuazione,  rimozione  e contenimento di esiti degenerativi o
   invalidanti di patologie congenite e acquisite;
b) prestazioni   sociali   a  rilevanza  sanitaria,  cioe'  tutte  le
   attivita'  del sistema sociale che hanno l'obiettivo di supportare
   la  persona  in stato di bisogno, con problemi di disabilita' o di
   emarginazione condizionanti lo stato di salute.
  3. L'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 2, comma
1,  lettera  n),  della  legge 30 novembre 1998, n. 419, da emanarsi,
entro  tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
su  proposta  del  Ministro  della  sanita'  e  del  Ministro  per la
solidarieta'  sociale,  individua,  sulla base dei principi e criteri
direttivi  di  cui al presente articolo, le prestazioni da ricondurre
alle  tipologie  di  cui  al  comma  2, lettere a) e b), precisando i
criteri  di finanziamento delle stesse per quanto compete alle unita'
sanitarie  locali  e ai comuni. Con il medesimo atto sono individuate
le prestazioni sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria di cui
al  comma  4 e alle quali si applica il comma 5, e definiti i livelli
uniformi   di   assistenza  per  le  prestazioni  sociali  a  rilievo
sanitario.
  4.  Le prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria
sono caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensita'
della  componente  sanitaria  e  attengono  prevalentemente alle aree
materno-infantile,   anziani,  handicap,  patologie  psichiatriche  e
dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie per infezioni da HIV
e patologie in fase terminale, inabilita' o disabilita' conseguenti a
patologie cronico-degenerative.
  5.  Le prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria
sono  assicurate  dalle  aziende  sanitarie  e  comprese  nei livelli
essenziali  di assistenza sanitaria, secondo le modalita' individuate
dalla  vigente  normativa  e dai piani nazionali e regionali, nonche'
dai progetti-obiettivo nazionali e regionali.
  6.  Le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria sono di competenza
dei Comuni che provvedono al loro finanziamento negli ambiti previsti
dalla  legge regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto
legislativo  31  marzo 1998, n. 112. La regione determina, sulla base
dei  criteri  posti  dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui al
comma  3,  il  finanziamento per le prestazioni sanitarie a rilevanza
sociale,   sulla   base  di  quote  capitarie  correlate  ai  livelli
essenziali di assistenza.
  7. Con decreto interministeriale, di concerto tra il Ministro della
sanita', il Ministro per la solidarieta' sociale e il Ministro per la
funzione pubblica, e' individuata all'interno della Carta dei servizi
una sezione dedicata agli interventi e ai servizi sociosanitari.
  8.  Fermo  restando  quanto  previsto dal comma 5 e dall'articolo 3
quinquies,  comma  1, lettera c), le regioni disciplinano i criteri e
le modalita' mediante i quali comuni e aziende sanitarie garantiscono
l'integrazione,    su    base    distrettuale,    delle   prestazioni
sociosanitarie di rispettiva competenza, individuando gli strumenti e
gli   atti   per   garantire   la  gestione  integrata  dei  processi
assistenziali sociosanitari. ))
                       Art 3-octies  
                Area delle professioni sociosanitarie

  1.  Con  decreto  del  Ministro  della  sanita', di concerto con il
Ministro  per  la  solidarieta' sociale e con il Ministro del tesoro,
del  bilancio  e della programmazione economica, sentito il Consiglio
superiore di sanita' e la Conferenza permanente per i rapporti fra lo
Stato,  le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, entro
novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  (( del decreto
legislativo  19  giugno 1999, n. 229 )) e' disciplinata l'istituzione
all'interno    del    Servizio    sanitario    nazionale,   dell'area
sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria e sono individuate le
relative discipline della dirigenza sanitaria.
  2.  Con  decreto  del  Ministro  della  sanita', di concerto con il
Ministro  per  la  solidarieta'  sociale,  sentito  il  Ministro  per
l'universitae  la  ricerca  scientifica  e tecnologica e acquisito il
parere  del Consiglio superiore di sanita', sono integrate le tabelle
dei  servizi  e  delle  specializzazioni  equipollenti  previste  per
l'accesso  alla dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale,
in  relazione  all'istituzione  dell'area  sociosanitaria  a  elevata
integrazione sanitaria.
  3.  Con  decreto  del  Ministro.  della sanita', di concerto con il
Ministro per la solidarieta' sociale, sono individuati, sulla base di
parametri  e  criteri generali definiti dalla Conferenza unificata di
cui  all'articolo  8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, i
profili professionali dell'area sociosanitaria a elevata integrazione
sanitaria.
  4.  Le  figure  professionali  di livello non dirigenziale operanti
nell'area sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria, da formare
con  corsi di diploma universitario, sono individuate con regolamento
del   Ministro   della   sanita',   di   concerto   con   i  Ministri
dell'universita'  e  della ricerca scientifica e tecnologica e per la
solidarieta' sociale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23  agosto  1988,  n.  400;  i  relativi  ordinamenti  didattici sono
definiti  dagli  atenei,  ai  sensi dell'articolo 17, comma 95, della
legge  15  maggio  1997,  n.  127,  sulla  base  di  criteri generali
determinati con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, emanato di concerto con gli altri Ministri
interessati,   tenendo   conto   dell'esigenza   di   una  formazione
interdisciplinare  adeguata  alle  competenze  delineate  nei profili
professionali  e  attuata  con  la  collaborazione  di  piu' facolta'
universitarie.
  5.  Le  figure  professionali  operanti  nell'area sociosanitaria a
elevata  integrazione  sanitaria,  da  formare  in corsi a cura delle
regioni,  sono individuate con regolamento del Ministro della sanita'
di  concerto  con il Ministro per la solidarieta' sociale, sentita la
Conferenza  permanente  per  i rapporti fra lo Stato, le regioni e le
provincie  autonome  di  Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 17,
comma  3,  della  legge 23 agosto 1988, n. 400; con lo stesso decreto
sono definiti i relativi ordinamenti didattici.

                 Art. 4      
              Aziende ospedaliere e presidi ospedalieri

  1.  Per  specifiche esigenze assistenziali, di ricerca scientifica,
nonche'  di  didattica del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto
dei  criteri  e  delle  modalita'  di  cui ai commi 1-bis e seguenti,
possono  essere  costituiti  o  confermati  in  aziende, disciplinate
dall'articolo  3,  gli  istituti  di  ricovero  e  cura  a  carattere
scientifico  di diritto pubblico, con le particolarita' procedurali e
organizzative previste dalle disposizioni attuative dell'articolo 11,
comma  1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59; le aziende di
cui  all'articolo  6 della legge 30 novembre 1998, n. 419, secondo le
specifiche  disposizioni  definite in sede di attuazione della delega
ivi   prevista;   le  aziende  ospedaliere  di  rilievo  nazionale  o
interregionale,  alle  quali si applicano, salvo che sia diversamente
previsto,  le  disposizioni del presente decreto relative alle unita'
sanitarie  locali.  Sino  all'emanazione delle disposizioni attuative
sugli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ad essi si
applicano   le   disposizioni  del  presente  decreto  relative  alla
dirigenza  sanitaria,  ai  dipartimenti,  alla  direzione sanitaria e
amministrativa  aziendale e al collegio di direzione. Le disposizioni
del presente decreto, salvo quanto in esso diversamente disposto, non
si applicano ai policlinici universitari e alle aziende ove insistono
le  facolta'  di medicina e chirurgia prima della data indicata dalle
disposizioni  attuative  della  delega prevista dall'articolo 6 della
legge 30 novembre 1998, n. 419; ove tale data non sia prevista, dette
disposizioni si applicano a partire dal 1 aprile 2000.
  1-bis.  Nell'ambito  della  riorganizzazione della rete dei servizi
conseguente  al  riordino  del  sistema  delle  aziende  previsto dal
presente  decreto,  le  regioni possono proporre la costituzione o la
conferma  in  aziende ospedaliere dei presidi ospedalieri in possesso
di tutti i seguenti requisiti:
a) organizzazione   dipartimentale   di  tutte  le  unita'  operative
   presenti   nella   struttura,   disciplinata   dall'atto   di  cui
   all'articolo 3, comma 1-bis, in coerenza con l'articolo 17-bis;
b) disponibilita'   di   un   sistema   di   contabilita'   economico
   patrimoniale e di una contabilita' per centri di costo;
c) presenza  di almeno tre unita' operative di alta specialitasecondo
   le  specificazioni di cui al decreto del Ministro della sanita' 29
   gennaio  1992,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 26 del 1
   febbraio 1992, e successive modificazioni;
d) dipartimento  di  emergenza di secondo livello, ai sensi dell'atto
   di  indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente
   della   Repubblica   27  marzo  1992,  pubblicato  nella  Gazzetta
   Ufficiale  n.  76  del  31  marzo 1992 e successive modificazioni,
   secondo  le specificazioni contenute nell'Atto di intesa tra Stato
   e  regioni  di  approvazione  delle  linee  guida  sul  sistema di
   emergenza sanitaria pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del
   17 maggio 1996;
e) ruolo  di  ospedale  di  riferimento  in  programmi  integrati  di
   assistenza su base regionale e interregionale, cosi' come previsto
   dal Piano sanitario regionale ed in considerazione della mobilita'
   infraregionale  e  della  frequenza  dei  trasferimenti da presidi
   ospedalieri regionali di minore complessita';
f) attivita'  di ricovero in degenza ordinaria, nel corso dell'ultimo
   triennio,  per pazienti residenti in regioni diverse, superiore di
   almeno  il  dieci  per  cento  rispetto al valore medio regionale,
   salvo che per le aziende ubicate in Sicilia e in Sardegna;
g) indice  di  complessita'  della casistica dei pazienti trattati in
   ricovero  ordinario , nel corso dell'ultimo triennio, superiore di
   almeno il venti per cento rispetto al valore medio regionale;
h) disponibilita'  di  un  proprio  patrimonio immobiliare adeguato e
   sufficiente   per   consentire   lo  svolgimento  delle  attivita'
   istituzionali   di   tutela   della  salute  e  di  erogazione  di
   prestazioni sanitarie.
  1-ter.  I requisiti di cui alle lettere c) e d) del comma 1-bis non
si   applicano   agli   ospedali  specializzati  di  cui  al  decreto
ministeriale  31 gennaio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
127 del 2 giugno 1995. In ogni caso, non si procede alla costituzione
o  alla conferma in azienda ospedaliera qualora questa costituisca il
solo  presidio  ospedaliero  pubblico  presente  nella azienda unita'
sanitaria locale.
  1-quater.  Le  regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, trasmettono al Ministro della sanita'
le proprie indicazioni ai fini della individuazione degli ospedali di
rilievo   nazionale   o   interregionale  da  costituire  in  azienda
ospedaliera avuto riguardo a quanto previsto dai commi 1-bis e l-ter.
Entro  novanta  giorni dalla data di entrata in vigore (( del decreto
legislativo  19  giugno  1999,  n. 229, )) il Ministro della sanita',
attenendosi  alle indicazioni pervenute dalle regioni previa verifica
dei  requisiti  e,  in  mancanza,  sulla base di proprie valutazioni,
formula  le  proprie  proposte  al  Consiglio  dei ministri, il quale
individua  gli  ospedali  da costituire in azienda ospedaliera. Entro
sessanta  giorni  dalla  data  della  deliberazione del Consiglio dei
ministri,  le regioni costituiscono in azienda, ai sensi del comma 1,
i predetti ospedali.
  1-quinquies.  Nel  predisporre  il  Piano  sanitario  regionale,  e
comunque  dopo  tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto,
la regione procede a verificare la permanenza dei requisiti di cui al
comma  1-bis  e  a  valutare  l'equilibrio  economico  delle  aziende
ospedaliere  costituite nel suo ambito territoriale. In caso di grave
disavanzo  nel  triennio considerato, oppure di perdita dei requisiti
di  cui  al  comma  1bis,  la costituzione in azienda viene revocata,
secondo  le  procedure  previste  per  la costituzione medesima, e la
regione  individua l'unita' sanitaria locale subentrante nei relativi
rapporti attivi e passivi.
  1-sexies.  I presidi attualmente costituiti in aziende ospedaliere,
con  esclusione  dei  presidi  di  cui  al comma 6, per i quali viene
richiesta  la  conferma  e  che  non soddisfano i requisiti di cui al
comma  1-bis, possono essere confermati per un periodo massimo di tre
anni  dalla  data  di entrata in vigore (( del decreto legislativo 19
giugno  1999,  n.  229,  ))  sulla base di un progetto di adeguamento
presentato  dalla regione, con la procedura di cui al comma 1-quater.
Alla scadenza del termine previsto nel provvedimento di conferma, ove
permanga  la  carenza  dei requisiti, le regioni e il ministero della
sanita'  attivano la procedura di cui all'ultimo periodo del comma l-
quinquies;  ove i requisiti sussistano, si procede ai sensi del comma
1-quater.
  1-septies.  Le  regioni  definiscono le modalita' dell'integrazione
dell'attivita'  assistenziale  delle  aziende di cui al comma 1 nella
programmazione  regionale  e  le  forme  della  collaborazione con le
unita'  sanitarie  locali  in  rapporto  alle  esigenze assistenziali
dell'ambito territoriale in cui operano, anche ai sensi dell'articolo
3-septies.
  1-octies. Ai progetti elaborati dalle regioni e finanziati ai sensi
dell'articolo  1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
e successive modificazioni, hanno titolo a partecipare anche gli enti
e gli istituti di cui al comma 12.
  2.  Possono essere individuati come ospedali di rilievo nazionale e
di  alta  specializzazione quelli che dispongono di tutte le seguenti
caratteristiche:
a) PERIODO  ABROGATO  DAL D. LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229 Il Consiglio
   dei  Ministri,  su proposta del Ministro della sanita', sentito il
   Consiglio  superiore  di  sanita' e la Conferenza permanente per i
   rapporti  tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le  province  autonome,
   provvede, sulla base dell'evoluzione scientifica e tecnologica, ad
   aggiornare   periodicamente   l'elenco  delle  attivita'  di  alta
   specialita'  e  dei  requisiti  necessari  per  l'esercizio  delle
   attivita' medesime;
b) LETTERA ABROGATA DAL D. LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229
  3.  Sono  ospedali a rilievo nazionale e di alta specializzazione i
policlinici  universitari,  che devono essere inseriti nel sistema di
emergenza sanitaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica
27 marzo 1992.
  4. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229
  5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 DICEMBRE 1999, N. 517
  6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 DICEMBRE 1999, N. 517
L'universita'  e  l'azienda  stabiliscono  i  casi  per  i  quali  e'
   necessaria  l'acquisizione  del  parere della facolta' di medicina
   per  le decisioni che si riflettono sulle strutture universitarie.
   Nella   composizione   del  consiglio  dei  sanitari  deve  essere
   assicurata  la presenza delle componenti universitarie in rapporto
   alla consistenza numerica delle stesse.
  7. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229
  7-bis. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229
  7-ter. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229
  8. Le aziende ospedaliere, incluse quelle di cui al comma 5, devono
chiudere  il  proprio  bilancio  in  pareggio.  L'eventuale avanzo di
amministrazione e' utilizzato per gli investimenti in conto capitale,
per  oneri  di parte corrente e per eventuali forme di incentivazione
al personale da definire in sede di contrattazione. Il verificarsi di
ingiustificati   disavanzi   di   gestione   o   la   perdita   delle
caratteristiche  strutturali  e  di attivita' prescritte, fatta salva
l'autonomia    dell'universita',    comportano   rispettivamente   il
commissariamento  da  parte  della regione e la revoca dell'autonomia
aziendale.
  9.  Gli  ospedali  che  non siano costituiti in azienda ospedaliera
conservano  la  natura di presidi dell'unita' sanitaria locale. Nelle
unita'  sanitarie  locali  nelle  quali  sono presenti piu' ospedali,
questi  possono  essere  accorpati  ai  fini  funzionali. Nei presidi
ospedalieri  dell'unita'  sanitaria  locale  e' previsto un dirigente
medico   in   possesso   dell'idoneita'  di  cui  all'art.  17,  come
responsabile  delle  funzioni igienico-organizzative, ed un dirigente
amministrativo   per  l'esercizio  delle  funzioni  di  coordinamento
amministrativo.  Il  dirigente  medico ed il dirigente amministrativo
concorrono,  secondo le rispettive competenze, al conseguimento degli
obiettivi fissati dal direttore generale. A tutti i presidi di cui al
presente  comma  e'  attribuita  autonomia  economico-finanziaria con
contabilita'  separata all'interno del bilancio dell'unita' sanitaria
locale, con l'introduzione delle disposizioni previste per le aziende
ospedaliere, in quanto applicabili.
  10. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 5, lettera g)
in  materia  di  personale  in  esubero,  le  regioni provvedono alla
riorganizzazione  di  tutti  i  presidi  ospedalieri sulla base delle
disposizioni  di  cui  all'art.  4,  comma 3, della legge 30 dicembre
1991,  n. 412, correlando gli standard ivi previsti con gli indici di
degenza  media,  l'intervallo  di  turn-over  e  la  rotazione  degli
assistiti,  ed  organizzando  gli  stessi  presidi  in  dipartimenti.
All'interno  dei  presidi  ospedalieri  e  delle  aziende  di  cui al
presente  articolo  sono  riservati spazi adeguati, da reperire entro
centoventi  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del decreto
legislativo  7  dicembre  1993,  n. 517, per l'esercizio della libera
professione  intramuraria  ed  una  quota  non  inferiore al 5% e non
superiore  al  10%  dei  posti-letto  per  la istituzione di camere a
pagamento. I direttori generali delle nuove unita' sanitarie locali e
delle   aziende   ospedaliere  e,  fino  al  loro  insediamento,  gli
amministratori   straordinari   pro-tempore,   nonche'  le  autorita'
responsabili  delle  aziende  di  cui  al  comma 5, sono direttamente
responsabili  dell'attuazione  di  dette  disposizioni.  In  caso  di
inosservanza   la   regione   adotta   i   conseguenti  provvedimenti
sostitutivi.  In caso di documentata impossibilita' di assicurare gli
spazi  necessari  alla  libera  professione all'interno delle proprie
strutture,  gli  spazi  stessi  sono  reperiti, previa autorizzazione
della  regione,  anche  mediante  appositi  contratti  tra  le unita'
sanitarie  locali  e  case  di  cura  o  altre  strutture  sanitarie,
pubbliche  o  private. Per l'attivita' libero-professionale presso le
suddette  strutture  sanitarie  i  medici sono tenuti ad utilizzare i
modulari  delle  strutture  sanitarie  pubbliche  da cui dipendono. I
contratti   sono   limitati  al  tempo  strettamente  necessario  per
l'approntamento  degli  spazi  per  la libera professione all'interno
delle  strutture  pubbliche  e  comunque  non  possono  avere  durata
superiore  ad  un anno e non possono essere rinnovati. Il ricovero in
camere  a pagamento comporta l'esborso da parte del ricoverato di una
retta  giornaliera  stabilita  in  relazione  al  livello di qualita'
alberghiera  delle stesse, nonche', se trattasi di ricovero richiesto
in  regime libero-professionale, di una somma forfettaria comprensiva
di  tutti  gli  interventi  medici e chirurgici, delle prestazioni di
diagnostica  strumentale  e  di  laboratorio strettamente connesse ai
singoli  interventi, differenziata in relazione al tipo di interventi
stessi.  In  ciascuna  regione,  a decorrere dalla data di entrata in
vigore  della  disciplina  di  riorganizzazione ospedaliera di cui al
presente  articolo,  e  comunque  entro  un  triennio dall'entrata in
vigore  del  decreto  legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, cessano di
avere  efficacia  le disposizioni di cui alla legge 12 febbraio 1968,
n.  132,  e al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969,
n.  128,  nonche'  le  disposizioni  del decreto del Presidente della
Repubblica 27 marzo 1969, n. 129.
  11.  I  posti  letto  da  riservare,  ai  sensi del comma 10 per la
istituzione  di camere a pagamento nonche' quelli ascritti agli spazi
riservati  all'esercizio  della  libera professione intramuraria, non
concorrono  ai fini dello standard dei posti letto per mille abitanti
previsto  dall'articolo  4, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n.
412.
  11-bis.  Al fine di consentire in condizione di compatibilita' e di
coerenza  con  le  esigenze e le finalita' assistenziali delle unita'
sanitarie  locali  e  delle  aziende  ospedaliere,  l'esercizio delle
attivita'  libero  professionali  in regime ambulatoriale all'interno
delle  strutture  e  dei servizi, le disposizioni di cui all'art. 35,
comma  2,  lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 20
dicembre 1979, n. 761, si applicano anche al restante personale della
dirigenza  del  ruolo  sanitario  di  cui  all'art.  15  del presente
decreto.  Per  le prestazioni di consulenza e per la ripartizione dei
proventi  derivanti  dalle predette attivita' si applicano le vigenti
disposizioni contrattuali.
  12.  Nulla  e' innovato alla vigente disciplina per quanto concerne
l'ospedale  Galliera di Genova, l'Ordine Mauriziano e gli istituti ed
enti che esercitano l'assistenza ospedaliera di cui agli articoli 40,
41  e  43, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fermo
restando   che   l'apporto   dell'attivita'   dei   suddetti  presidi
ospedalieri  al  Servizio sanitario nazionale e' regolamentato con le
modalita' previste dal presente articolo. Entro un anno dalla data di
entrata  in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, i
requisiti  tecnico-organizzativi  ed  i  regolamenti  sulla dotazione
organica  e  sull'organizzazione  dei predetti presidi sono adeguati,
per la parte compatibile, ai principi del presente decreto e a quelli
di  cui  all'art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e
sono approvati con decreto del Ministro della sanita'.
  13.  I  rapporti  tra  l'ospedale  Bambino Gesu', appartenente alla
Santa  Sede,  le strutture del Sovrano Militare Ordine di Malta ed il
Servizio    sanitario    nazionale,    relativamente    all'attivita'
assistenziale,  sono  disciplinati  da appositi accordi da stipularsi
rispettivamente  tra  la  Santa  Sede,  il Sovrano Militare Ordine di
Malta ed il Governo italiano.

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AGGIORNAMENTO
La legge  27  dicembre  1997,  n.  449  ha disposto che "L'obbligo di
   pareggio di bilancio previsto per le aziende ospedaliere dal comma
   8  del presente articolo 4, e' esteso ai presidi ospedalieri delle
   aziende      unita'     sanitarie     locali     con     autonomia
   economico-finanziaria  e  contabilita'  separata  all'interno  del
   bilancio dell'azienda unita' sanitaria locale ai sensi del comma 9
   del presente articolo".

                          Art. 5  
                      Patrimonio e contabilita'
  1.  Nel  rispetto  della normativa regionale vigente, il patrimonio
delle   unita'  sanitarie  locali  e  delle  aziende  ospedaliere  e'
costituito  da  tutti i beni mobili ed immobili ad esse appartenenti,
ivi  compresi quelli da trasferire o trasferiti loro dallo Stato o da
altri   enti   pubblici,  in  virtu'  di  leggi  o  di  provvedimenti
amministrativi,   nonche'   da   tutti   i  beni  comunque  acquisiti
nell'esercizio  della  propria  attivita'  o  a  seguito  di  atti di
liberalita'.
  2.  Le  unita'  sanitarie  locali  e  le  aziende ospedaliere hanno
disponibilita'  del  patrimonio  secondo  il  regime della proprieta'
privata,  ferme  restando  le  disposizioni  di cui all'articolo 830,
secondo  comma , del codice civile. Gli atti di trasferimento a terzi
di   diritti   reali   su   immobili   sono   assoggettati  a  previa
autorizzazione  della regione. I beni mobili e immobili che le unita'
sanitarie locali, le aziende ospedaliere e gli istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico utilizzano per il perseguimento dei loro
fini   istituzionali  costituiscono  patrimonio  indisponibile  degli
stessi,  soggetti  alla  disciplina dell'articolo 828, secondo comma,
del codice civile.
  3.  Le  leggi  ed  i  provvedimenti di cui al comma 1 costituiscono
titolo per la trascrizione, la quale e' esente da ogni onere relativo
a imposte e tasse.
  4.  Gli  atti di donazione a favore delle unita' sanitarie locali e
delle  aziende  ospedaliere  che abbiano ad oggetto beni immobili con
specifica   destinazione   a  finalita'  rientranti  nell'ambito  del
servizio sanitario nazionale, sono esenti dal pagamento delle imposte
di donazione, ipotecarie e catastali.
  5.  Qualora  non  vi  abbiano gia' provveduto, entro novanta giorni
dalla  data di entrata in vigore (( del decreto legislativo 19 giugno
1999,  n.  229, )) le regioni emanano norme per la gestione economico
finanziaria  e  patrimoniale  delle  unita'  sanitarie locali e delle
aziende  ospedaliere,  informate ai principi di cui al codice civile,
cosi  come  integrato  e  modificato con decreto legislativo 9 aprile
1991, n. 127, e prevedendo:
  a) la tenuta del libro delle deliberazioni del direttore generale;
  b)  l'adozione  del  bilancio  economico  pluriennale di previsione
   nonche'   del   bilancio  preventivo  economico  annuale  relativo
   all'esercizio successivo;
  c)   la  destinazione  dell'eventuale  avanzo  e  le  modalita'  di
   copertura degli eventuali disavanzi di esercizio;
  d)  la  tenuta  di una contabilita' analitica per centri di costo e
   responsabilita'  che  consenta  analisi comparative dei costi, dei
   rendimenti e dei risultati;
  e)   l'obbligo  delle  unita'  sanitarie  locali  e  delle  aziende
   ospedaliere  di  rendere  pubblici, annualmente, i risultati delle
   proprie  analisi  dei  costi,  dei  rendimenti e dei risultati per
   centri di costo e responsabilita'.
  f)  il  piano  di  valorizzazione  del patrimonio immobiliare anche
   attraverso eventuali dismissioni e conferimenti.
  6.   Per   conferire  struttura  uniforme  alle  voci  dei  bilanci
pluriennali  ed  annuali  e  dei  conti  consuntivi  annuali, nonche'
omogeneita'  ai  valori  inseriti  in  tali  voci  e  per  consentire
all'Agenzia  per i servizi sanitari regionali rilevazioni comparative
dei  costi,  dei  rendimenti e dei risultati, e' predisposto apposito
schema,  con  decreto  interministeriale  emanato  di  concerto fra i
Ministri  del tesoro e della sanita', previa intesa con la Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome.
  7.  Le unita' sanitarie locali e le aziende ospedaliere sono tenute
agli adempimenti di cui all'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n.
468,  e  all'articolo  64 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29.  La  disciplina contabile di cui al presente articolo decorre dal
1'gennaio 1995 e la contabilita' finanziaria e' soppressa.
                        Art. 5-bis  
       Ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico

  1.  Nell'ambito  dei programmi regionali per la realizzazione degli
interventi previsti dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n.67,
il  Ministero  della  sanita'  puo'  stipulare,  di  concerto  con il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano e nei limiti
delle  disponibilita'  finanziarie, iscritte nel bilancio dello Stato
((  e nei bilanci regionali )), accordi di programma con le regioni e
con altri soggetti pubblici interessati aventi ad oggetto la relativa
copertura   finanziaria   nell'arco   pluriennale  degli  interventi,
l'accelerazione  delle  procedure  e  la  realizzazione di opere, con
particolare  riguardo  alla  qualificazione  e  messa  a  norma delle
strutture sanitarie.
  2.  Gli  accordi  di  programma  previsti  dal comma 1 disciplinano
altresi'  le  funzioni  di  monitoraggio  e di vigilanza demandate al
Ministero  della  sanita',  i  rapporti  finanziari  fra  i  soggetti
partecipanti    all'accordo,   le   modalita'   di   erogazione   dei
finanziamenti  statali,  le  modalita'  di partecipazione finanziaria
delle  regioni  e  degli altri soggetti pubblici interessati, nonche'
gli eventuali apporti degli enti pubblici preposti all'attuazione.
  3.   In   caso   di   mancata  attivazione  del  programma  oggetto
dell'accordo  entro  i  termini  previsti  dal medesimo programma, la
copertura  finanziaria  assicurata  dal Ministero della sanita' viene
riprogrammata  e  riassegnata, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province autonome, in favore
di  altre  regioni  o  enti  pubblici  interessati  al  programma  di
investimenti,  tenuto  conto  della capacita' di spesa e di immediato
utilizzo delle risorse da parte dei medesimi.

                               Art. 6.    
                        Rapporti tra Servizio
                 sanitario nazionale ed Universita'
  1. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 DICEMBRE 1999, N. 517 ))
  2.  Per  soddisfare  le  specifiche esigenze del Servizio sanitario
nazionale,   connesse   alla   formazione   degli   specializzandi  e
all'accesso  ai  ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale,
le  universita' e le regioni Stipulano specifici protocolli di intesa
per  disciplinare  le  modalita'  della  reciproca  collaborazione. I
rapporti  in  attuazione  delle  predette  intese  sono  regolati con
appositi  accordi  tra  le  universita',  le  aziende ospedaliere, le
unita'  sanitarie locali, gli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico  e  gli  istituiti  zooprofilattici  sperimentali.  Ferma
restando  la  disciplina di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991,
n.   257,   sulla   formazione   specialistica,   nelle   scuole   di
specializzazione  attivate  presso le predette strutture sanitarie in
possesso  dei  requisiti  di  idoneita'  di cui all'art. 7 del citato
decreto   legislativo  n.  257/1991,  la  titolarita'  dei  corsi  di
insegnamento  previsti  dall'ordinamento  didattico  universitario e'
affidata  ai  dirigenti  delle strutture presso le quali si svolge la
formazione  stessa,  in  conformita' ai protocolli d'intesa di cui al
comma 1. Ai fini della programmazione del numero degli specialisti da
formare,  si  applicano le disposizioni di cui all'art. 2 del decreto
legislativo 8 agosto 1991, n. 257, tenendo anche conto delle esigenze
conseguenti  alle  disposizioni  sull'accesso  alla  dirigenza di cui
all'art.  15  del  presente  decreto.  Il diploma di specializzazione
conseguito  presso  le  predette  scuole  e'  rilasciato  a firma del
direttore  della  scuola  e  del rettore dell'universita' competente.
Sulla  base  delle  esigenze  di formazione e di prestazioni rilevate
dalla  programmazione regionale, analoghe modalita' per l'istituzione
dei  corsi  di specializzazione possono essere previste per i presidi
ospedalieri  delle unita' sanitarie locali, le cui strutture siano in
possesso  dei requisiti di idoneita' previsti dall'art. 7 del decreto
legislativo 8 agosto 1991, n. 257.
  3. A norma dell'art. 1, lettera o), della legge 23 ottobre 1992, n.
421, la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e
della  riabilitazione avviene in sede ospedaliera ovvero presso altre
strutture  del  Servizio  sanitario  nazionale  e istituzioni private
accreditate.  I  requisiti  di  idoneita'  e  l'accreditamento  delle
strutture sono disciplinati con decreto del Ministro dell'universita'
e  della  ricerca  scientifica e tecnologica d'intesa con il Ministro
della  sanita'.  Il  Ministro  della  sanita'  individua  con proprio
decreto  le figure professionali da formare ed i relativi profili. Il
relativo  ordinamento  didattico  e'  definito,  ai sensi dell'art. 9
della  legge  19  novembre  1990,  n.  341,  con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica emanato di
concerto con il Ministro della sanita'. Per tali finalita' le regioni
e   le   universita'  attivano  appositi  protocolli  di  intesa  per
l'espletamento  dei  corsi  di cui all'art. 2 della legge 19 novembre
1990,  n.  341.  La  titolarita'  dei  corsi di insegnamento previsti
dall'ordinamento  didattico  universitario  e'  affidata  di  norma a
personale  del  ruolo  sanitario dipendente dalle strutture presso le
quali  si  svolge  la  formazione  stessa,  in possesso dei requisiti
previsti.  I  rapporti  in  attuazione  delle  predette  intese  sono
regolati   con  appositi  accordi  tra  le  universita',  le  aziende
ospedaliere,  le  unita' sanitarie locali, le istituzioni pubbliche e
private  accreditate  e  gli  istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico.  I  diplomi  conseguiti  sono  rilasciati  a  firma  del
responsabile  del  corso  e  del rettore dell'universita' competente.
L'esame  finale,  che  consiste  in una prova scritta ed in una prova
pratica,  abilita  all'esercizio  professionale. Nelle commissioni di
esame  e'  assicurata  la  presenza  di  rappresentanti  dei  collegi
professionali, ove costituiti. I corsi di studio relativi alle figure
professionali  individuate  ai sensi del presente articolo e previsti
dal  precedente  ordinamento  che non siano stati riordinati ai sensi
del  citato  art.  9  della  legge  19  novembre  1990,  n. 341, sono
soppressi  entro due anni a decorrere dal 1 gennaio 1994, garantendo,
comunque, il completamento degli studi agli studenti che si iscrivono
entro  il  predetto termine al primo anno di corso. A decorrere dalla
data  di  entrata  in vigore del presente decreto, per l'accesso alle
scuole ed ai corsi disciplinati dal precedente ordinamento e' in ogni
caso  richiesto  il  possesso  di  un  diploma  di  scuola secondaria
superiore  di secondo grado di durata quinquennale. Alle scuole ed ai
corsi  disciplinati  dal  precedente  ordinamento  e  per il predetto
periodo temporale possono accedere gli aspiranti che abbiano superato
il  primo  biennio di scuola secondaria superiore per i posti che non
dovessero  essere  coperti  dai  soggetti  in possesso del diploma di
scuola secondaria superiore di secondo grado.
  4.  In  caso  di mancata stipula dei protocolli di intesa di cui al
presente  articolo,  entro centoventi giorni dalla costituzione delle
nuove  unita'  sanitarie  locali  e delle aziende ospedaliere, previa
diffida,  gli accordi sono approvati dal Presidente del Consiglio dei
Ministri  su proposta dei Ministri delle sanita' e dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica.
  5.  Nelle  strutture  delle  facolta'  di  medicina  e chirurgia il
personale  laureato  medico ed odontoiatra di ruolo, in servizio alla
data  del  31  ottobre  1992,  dell'area tecnico-scientifica e socio-
sanitaria,  svolge  anche  le funzioni assistenziali. In tal senso e'
modificato   il   contenuto   delle   attribuzioni  dei  profili  del
collaboratore  e  del funzionario tecnico socio-sanitario in possesso
del  diploma di laurea in medicina e chirurgia ed in odontoiatria. E'
fatto  divieto  alle  universita'  di assumere nei profili indicati i
laureati in medicina e chirurgia ed in odontoiatria.
  --------------
  AGGIORNAMENTO
  La L. 19 ottobre 1999, n. 370 ha disposto che " Al personale di cui
al  suddetto  art.  6,  comma  5, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo  12,  commi  1,  2, 3, 4, 6 e 7, della legge 19 novembre
1990,  n.  341.  Il  suddetto  personale  e' ricompreso nelle dizioni
previste  dall'articolo 16, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n.
341,  e  successive modificazioni. Dall'attuazione del presente comma
non  devono  derivare  nuovi  o  maggiori oneri per il bilancio dello
Stato. "
                        Art. 6-bis.  
 (Protocolli d'intesa tra le regioni, le universita' e le strutture
del Servizio sanitario nazionale)
  1. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 DICEMBRE 1999, N. 517 ))
  2. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 1 si applicano
le  linee  guida  di  cui  al  decreto  dei  Ministri della sanita' e
dell'universita'  e della ricerca scientifica e tecnologica 31 luglio
1997,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n.181 del 5 agosto 1997.
()
  3.  Fino  all'emanazione del decreto di cui al comma 1 le strutture
sono individuate, per quanto concerne la formazione specialistica, in
conformita'  al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 17 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n. 17 del 21 gennaio 1997 e, per quanto concerne i diplomi
universitari, in conformita' al decreto del Ministro dell'universita'
e   della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  24  settembre  1997,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.234 del 7 ottobre 1997. ()
---------------
  AGGIORNAMENTO    Il D.lgs. 21 dicembre 1999, n. 217 ha disposto
che"  il termine previsto dai commi 2 e 3 del presente articolo 6-bis
e'  differito alla data di entrata in vigore dell'atto di indirizzo e
coordinamento dal comma 2".
                          Art. 6-ter.
               (( (Fabbisogno di personale sanitario)
  1.  Entro  il  30 aprile di ciascun anno il Ministro della sanita',
sentiti  la  Conferenza  permanente  per  i rapporti fra lo Stato, le
regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  e  la
Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri
e  degli  altri Ordini e Collegi professionali interessati, determina
con  uno  o  piu'  decreti  il  fabbisogno  per il Servizio sanitario
nazionale,   anche   suddiviso  per  regioni,  in  ordine  ai  medici
chirurghi,  veterinari,  odontoiatri,  farmacisti,  biologi, chimici,
fisici,  psicologi,  nonche'  al personale sanitario infermieristico,
tecnico  e  della riabilitazione ai soli fini della programmazione da
parte  del  Ministero  dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica  degli accessi ai corsi di diploma di laurea, alle scuole
di  formazione specialistica e ai corsi di diploma universitario. Con
la  stessa  procedura  e'  determinato, altresi', il fabbisogno degli
ottici,  degli  odontotecnici  e  del  restante personale sanitario e
socio-sanitario  che opera nei servizi e nelle strutture del Servizio
sanitario nazionale.
  2. A tali fini i decreti di cui al comma 1 tengono conto di:
a) obiettivi  e  livelli  essenziali di assistenza indicati dal Piano
   sanitario nazionale e da quelli regionali;
b) modelli organizzativi dei servizi;
c) offerta di lavoro;
d) domanda   di   lavoro,  considerando  il  personale  in  corso  di
   formazione  e  il  personale  gia'  formato,  non  ancora  immesso
   nell'attivita' lavorativa.
  3. Gli enti pubblici e privati e gli ordini e collegi professionali
sono  tenuti  a  fornire  al  Ministero  della  sanita'  i dati e gli
elementi   di   valutazione   necessari  per  la  determinazione  dei
fabbisogni  riferiti alle diverse categorie professionali; in caso di
inadempimento  entro  il  termine  prescritto  il  Ministero provvede
all'acquisizione  dei  dati  attraverso  commissari ad acta ponendo a
carico degli enti inadempienti gli oneri a tal fine sostenuti. ))

                               Art. 7.  
               (Dipartimenti di prevenzione)
 1. (( COMMA ABROGATO DAL D. LGS 19 GIUGNO 1999, N. 229 ))
   2.  Le  attivita'  di  indirizzo  e  coordinamento  necessarie per
assicurare la uniforme attuazione delle normative comunitarie e degli
organismi  internazionali sono assicurate dal Ministero della sanita'
che si avvale, per gli aspetti di competenza, dell'Istituto superiore
di sanita', dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
del lavoro, degli istituti zooprofilattici sperimentali, dell'Agenzia
per  i  servizi  sanitari  regionali,  dell'Agenzia  nazionale per la
protezione  dell'ambiente  e  degli  istituti  di  ricerca  del CNR e
dell'ENEA.
   3. I dipartimenti di prevenzione, tramite la regione, acquisiscono
dall'Istituto  superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro
e  dall'Istituto  nazionale  per l'assicurazione contro gli infortuni
sul  lavoro  ogni  informazione  utile  ai  fini della conoscenza dei
rischi  per  la tutela della salute e per la sicurezza degli ambienti
di  lavoro.  L'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli
infortuni  sul  lavoro  garantisce  la  trasmissione  delle anzidette
informazioni anche attraverso strumenti telematici.
                          Art. 7-bis.
                  (( (Dipartimento di prevenzione)
  1.  Le  regioni  disciplinano  l'istituzione e l'organizzazione del
dipartimento  della  prevenzione  secondo  i principi contenuti nelle
disposizioni del presente articolo e degli articoli 7-ter e 7-quater.
Il  dipartimento  di  prevenzione  e' struttura operativa dell'unita'
sanitaria  locale  che  garantisce la tutela della salute collettiva,
perseguendo  obiettivi  di promozione della salute, prevenzione delle
malattie  e  delle  disabilita',  miglioramento  della qualita' della
vita.
  2.  A tal fine il dipartimento di prevenzione promuove azioni volte
a individuare e rimuovere le cause di nocivita' e malattia di origine
ambientale,  umana  e  animale,  mediante iniziative coordinate con i
distretti,  con  i dipartimenti dell'azienda sanitaria locale e delle
aziende ospedaliere, prevedendo il coinvolgimento di operatori di di-
verse  discipline.  Partecipa  alla  formulazione  del  programma  di
attivita'   della   unita'   sanitaria  locale,  formulando  proposte
d'intervento nelle materie di competenza e indicazioni in ordine alla
loro copertura finanziaria. ))
                        Art. 7-ter  
              Funzioni del dipartimento di prevenzione

  1.  In  base alla definizione dei livelli essenziali di assistenza,
il  dipartimento  di  prevenzione  garantisce le seguenti funzioni di
prevenzione   collettiva   e   sanita'  pubblica,  anche  a  supporto
dell'autorita' sanitaria locale:
a) profilassi delle malattie infettive e parassitarie;
b) tutela  della  collettivita' dai rischi sanitari degli ambienti di
   vita  anche con riferimento agli effetti sanitari degli inquinanti
   ambientali;
c) tutela della collettivita' e dei singoli dai rischi infortunistici
   e sanitari connessi agli ambienti di lavoro;
d) sanita'   pubblica   veterinaria,   che   comprende   sorveglianza
   epidemiologica   delle  popolazioni  animali  e  profilassi  delle
   malattie infettive e parassitarie; farmacovigilanza veterinaria;
   igiene  delle  produzioni  zootecniche;  tutela igienico sanitaria
   degli alimenti di origine animale;
e) tutela igienico-sanitaria degli alimenti;
f) sorveglianza e prevenzione nutrizionale;
(( f-bis) tutela della salute nelle attivita' sportive. ))
  2.   Il  dipartimento  di  prevenzione  contribuisce  inoltre  alle
attivita'  di promozione della salute e di prevenzione delle malattie
cronico-degenerative  in  collaborazione  con  gli  altri  servizi  e
dipartimenti aziendali.
                         Art. 7-quater.
         (( (Organizzazione del dipartimento di prevenzione)
  1.  Il  dipartimento  di  prevenzione  opera  nell'ambito del Piano
attuativo  locale,  ha  autonomia  organizzativa  e  contabile  ed e'
organizzato in centri di costo e di responsabilita'. Il direttore del
dipartimento  e'  scelto  dal  direttore generale tra i dirigenti con
almeno  cinque  anni  di  anzianita'  di  funzione  e  risponde  alla
direzione  aziendale  del  perseguimento  degli  obiettivi aziendali,
dell'assetto  organizzativo  e  della  gestione,  in  relazione  alle
risorse assegnate.
  2.    Le    regioni   disciplinano   l'articolazione   delle   aree
dipartimentali  di  sanita' pubblica, della tutela della salute negli
ambienti  di  lavoro e della sanita' pubblica veterinaria, prevedendo
strutture organizzative specificamente dedicate a:
a) igiene e sanita' pubblica;
b) igiene degli alimenti e della nutrizione;
c) prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro;
d) sanita' animale;
e) igiene   della  produzione,  trasformazione,  commercializzazione,
   conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro
   derivati;
f) igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.
  3. Le strutture organizzative si distinguono in servizi o in unita'
operative,   in   rapporto   all'omogeneita'   della   disciplina  di
riferimento ed alle funzioni attribuite, nonche' alle caratteristiche
e alle dimensioni del bacino di utenza.
  4.  I  servizi  veterinari operano quale centro di responsabilita',
dotati  di  autonomia tecnico-funzionale ed organizzativa nell'ambito
della  struttura dipartimentale, e rispondono del perseguimento degli
obiettivi   del   servizio,  nonche'  della  gestione  delle  risorse
economiche attribuite.
  5.  Nella  regolamentazione  del  dipartimento  di  prevenzione, le
regioni  possono  prevedere,  secondo  le articolazioni organizzative
adottate,   la   disciplina  delle  funzioni  di  medicina  legale  e
necroscopica. ))
                       Art. 7-quinquies.
     (( (Coordinamento con le Agenzie regionali per l'ambiente)
  1. Il Ministro della sanita' ed il Ministro dell'ambiente, d'intesa
con  la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, stipulano, nell'ambito
delle rispettive competenze, un accordo quadro per il coordinamento e
la  integrazione  degli  interventi  per  la  tutela  della  salute e
dell'ambiente  che  individua  i  settori  di  azione  congiunta ed i
relativi programmi operativi.
  2.  Le regioni individuano le modalita' e i livelli di integrazione
fra   politiche  sanitarie  e  politiche  ambientali,  prevedendo  la
stipulazione  di  accordi  di  programma  e convenzioni tra le unita'
sanitarie  locali e le aziende ospedaliere e le agenzie regionali per
la  protezione  dell'ambiente  per  la  tutela  della popolazione dal
rischio  ambientale,  con  particolare  riguardo  alle  attivita'  di
sorveglianza  epidemiologica  e  di  comunicazione  del rischio. Tali
accordi  devono  comunque  garantire  l'erogazione  delle prestazioni
richieste  dalle  unita'  sanitarie  locali  per  lo  svolgimento  di
funzioni  e  di  compiti  istituzionali senza oneri aggiuntivi per il
Servizio sanitario nazionale.
  3.  Le  regioni  e  le unita' sanitarie locali, per le attivita' di
laboratorio  gia'  svolte dai presidi multizonali di prevenzione come
compito  di  istituto,  in  base a norme vigenti, nei confronti delle
unita'  sanitarie locali, si avvalgono delle agenzie regionali per la
protezione dell'ambiente. ))
                         Art. 7-sexies.
  (( (Istituti zooprofilattici sperimentali e Uffici veterinari del
Ministero della sanita')
  1.  I  servizi  veterinari  si  avvalgono delle prestazioni e della
collaborazione  tecnico-scientifica  degli  Istituti  zooprofilattici
sperimentali.  La  programmazione regionale individua le modalita' di
raccordo  funzionale  tra i servizi veterinari delle unita' sanitarie
locali   e   gli   Istituti   zooprofilattici   sperimentali  per  il
coordinamento   delle  attivita'  di  sanita'  pubblica  veterinaria,
nonche'  le modalita' integrative rispetto all'attivita' dei Posti di
ispezione  frontaliera  veterinaria e degli Uffici veterinari di con-
fine,  porto ed aeroporto e quelli per gli adempimenti degli obblighi
comunitari. ))
                        Art. 7-septies.
             (( (Funzioni di profilassi internazionale)
  1.  Nell'ambito di quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo
1998,   n.   112,   relativamente   alle   funzioni   di   profilassi
internazionale,  le attribuzioni di igiene pubblica, ambientale e del
lavoro  di  cui  al decreto ministeriale 22 febbraio 1984, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  77  del  17 marzo 1984, ed al decreto
ministeriale  2  maggio  1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
142  del  18  giugno  1985,  ad esclusione delle suddette funzioni di
profilassi internazionali su merci, persone e flussi migratori svolte
dagli  Uffici  di  sanita'  marittima  e  aerea  del  Ministero della
sanita',  sono  svolte  dai  dipartimenti di prevenzione delle unita'
sanitarie locali territorialmente competenti. ))
                         Art. 7-octies.
((  (Coordinamento  delle  attivita'  di  prevenzione  nei  luoghi di
                               lavoro)
  1.  Con  atto  di  indirizzo  e  coordinamento,  emanato  ai  sensi
dell'articolo  8  della  legge  15  marzo 1997, n. 59, sono definiti,
sulla base dei principi e criteri di cui agli articoli 7-bis e 7-ter,
gli indirizzi per un programma di azione nazionale per la prevenzione
degli  infortuni  e  la tutela della salute nei luoghi di lavoro, con
particolare  attenzione  al coordinamento fra le competenze ispettive
delle  unita' sanitarie locali, cui spetta la vigilanza sull'ambiente
di  lavoro,  e  quelle  degli  ispettorati  del  lavoro e dell'INAIL,
nonche'  delle  altre  strutture  di vigilanza, fermo restando quanto
previsto  in  materia  dal  decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, e in particolare gli articoli 25 e 27.
  2.  Il  dipartimento  di prevenzione assicura, nella programmazione
della  propria  attivita'  destinata alla tutela della salute e della
sicurezza  negli  ambienti  di  lavoro, il raccordo con gli organismi
paritetici  previsti  dall'articolo  20  del  decreto  legislativo 19
settembre  1994,  n.  626,  o,  qualora non ancora costituiti, con le
parti sociali. ))
TITOLO II
PRESTAZIONI

             Art. 8       
              Disciplina dei rapporti per l'erogazione
                   delle prestazioni assistenziali

  1.  Il  rapporto  tra  il Servizio sanitario nazionale, i medici di
medicina  generale  ed i pediatri di libera scelta e' disciplinato da
apposite  convenzioni  di  durata  triennale  conformi  agli  accordi
collettivi  nazionali  stipulati,  ai sensi dell'articolo 4, comma 9,
della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con le organizzazioni sindacali
di  categoria  maggiormente  rappresentative  in  campo nazionale. La
rappresentativita'  delle  organizzazioni  sindacali  e' basata sulla
consistenza  associativa.  Detti  accordi  devono  tenere  conto  dei
seguenti principi:
a) prevedere   che  la  scelta  del  medico  eliberamente  effettuata
   dall'assistito,  nel  rispetto  di un limite. massimo di assistiti
   per medico, ha validita' annuale ed e' tacitamente rinnovata;
b) regolamentare  la  possibilita'  di  revoca  della scelta da parte
   dell'assistito  nel  corso  dell'anno nonche' la ricusazione della
   scelta  da  parte  del  medico,  qualora  ricorrano eccezionali ed
   accertati motivi di incompatibilita';
c) disciplinare  gli  ambiti e le modalita' di esercizio della libera
   professione  prevedendo  che:  il  tempo complessivamente dedicato
   alle  attivita'  in  libera  professione  non rechi pregiudizio al
   corretto  e  puntuale svolgimento degli obblighi del medico, nello
   studio  medico e al domicilio del paziente; le prestazioni offerte
   in  attivita'  libero  -  professionale siano definite nell'ambito
   della  convenzione,  anche al fine di escludere la coincidenza tra
   queste  e  le  prestazioni incentivanti di cui alla lettera d); il
   medico sia tenuto a comunicare all'azienda unita' sanitaria locale
   l'avvio  dell'attivita' in libera professione, indicandone sede ed
   orario  di  svolgimento,  al  fine  di  consentire  gli  opportuni
   controlli;  sia  prevista  una  preferenza nell'accesso a tutte le
   attivita' incentivate previste dagli accordi integrativi in favore
   dei  medici  che  non  esercitano  attivita' libero- professionale
   strutturata  nei confronti dei propri assistiti. Fino alla stipula
   della  nuova convenzione sono fatti salvi i rapporti professionali
   in  atto  con  le  aziende  termali.  In  ogni caso, il non dovuto
   pagamento,  anche parziale, di prestazioni da parte dell'assistito
   o  l'esercizio di attivita' libero-professionale al di fuori delle
   modalita'  e  dei  limiti  previsti  dalla  convenzione comportano
   l'immediata  cessazione del rapporto convenzionale con il Servizio
   sanitario nazionale;
d) ridefinire   la   struttura  del  compenso  spettante  al  medico,
   prevedendo  una quota fissa per ciascun soggetto iscritto alla sua
   lista,  corrisposta  su  base  annuale  in  rapporto alle funzioni
   definite in convenzione; una quota variabile in considerazione del
   raggiungimento degli obiettivi previsti dai programmi di attivita'
   e del rispetto dei conseguenti livelli di spesa programmati di cui
   alla  lettera  f);  una  quota  variabile  in  considerazione  dei
   compensi  per le prestazioni e le attivita' previste negli accordi
   nazionali  e  regionali,  in  quanto  funzionali allo sviluppo dei
   programmi di cui alla lettera f);
e) garantire   l'attivita'  assistenziale  per  l'intero  arco  della
   giornata  e  per  tutti  i  giorni  della  settimana attraverso il
   coordinamento   operativo   e  l'integrazione  professionale,  nel
   rispetto  degli  obblighi  individuali  derivanti dalle specifiche
   convenzioni,  fra l'attivita' dei medici di medicina generale, dei
   pediatri  di  libera scelta, della guardia medica e della medicina
   dei  servizi,  attraverso  lo sviluppo di forme di associazionismo
   professionale e la organizzazione distrettuale del servizio;
f) prevedere  le  modalita'  attraverso  le quali le unita' sanitarie
   locali,  sulla  base  della programmazione regionale e nell'ambito
   degli indirizzi nazionali, individuano gli obiettivi, concordano i
   programmi  di  attivita'  e  definiscono  i conseguenti livelli di
   spesa programmati dei medici singoli od associati, in coerenza con
   gli obiettivi ed i programmi di attivita' del distretto;
g) disciplinare  le  modalita'  di  partecipazione  dei  medici  alla
   definizione  degli  obiettivi  e  dei  programmi  di attivita' del
   distretto e alla verifica del loro raggiungimento;
h) disciplinare   l'accesso  alle  funzioni  di  medico  di  medicina
   generale   del  servizio  sanitario  nazionale  secondo  parametri
   definiti   nell'ambito   degli  accordi  regionali,  in  modo  che
   l'accesso medesimo sia consentito ai medici forniti dell'attestato
   o  del  diploma  di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 17
   agosto  1999, n. 368 o titolo equipollente prevedendo altresi' che
   la  graduatoria annuale evidenzi i medici forniti dell'attestato o
   del  diploma, al fine di riservare loro una percentuale prevalente
   di  posti  in  sede di copertura delle zone carenti ferma restando
   l'attribuzione  agli  stessi  di  un adeguato punteggio, che tenga
   conto anche dello specifico impegno richiesto per il conseguimento
   dell'attestato;
i) regolare  la  partecipazione  di  tali  medici  a  societa', anche
   cooperative, anche al fine di prevenire l'emergere di conflitti di
   interesse  con  le  funzioni  attribuite  agli  stessi  medici dai
   rapporti convenzionali in atto;
l) prevedere  la  possibilita'  di  stabilire specifici accordi con i
   medici  gia'  titolari di convenzione operanti in forma associata,
   secondo modalita' e in funzione di specifici obiettivi definiti in
   ambito convenzionale;
m) prevedere  le  modalita'  con  cui  la  convenzione  possa  essere
   sospesa,  qualora  nell'ambito  della  integrazione  dei medici di
   medicina   generale   e   dei  pediatri  di  libera  scelta  nella
   organizzazione    distrettuale,   le   unita'   sanitarie   locali
   attribuiscano a tali medici l'incarico di direttore di distretto o
   altri   incarichi   temporanei   ritenuti  inconciliabili  con  il
   mantenimento della convenzione.
(( m-bis)  promuovere la collaborazione interprofessionale dei medici
   di   medicina  generale  dei  pediatri  di  libera  scelta  con  i
   farmacisti   delle   farmacie  pubbliche  e  private  operanti  in
   convenzione  con  il  Servizio sanitario nazionale, in riferimento
   alle  disposizioni  di  cui  all'articolo 11 della legge 18 giugno
   2009, n. 69, e al relativo decreto legislativo di attuazione. ))
  1-bis. Le aziende unita' sanitarie locali e le aziende ospedaliere,
in  deroga a quanto previsto dal comma 1, utilizzano, ad esaurimento,
nell'ambito  del  numero  delle  ore  di incarico svolte alla data di
entrata  in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, i
medici addetti alla stessa data alle attivita' di guardia medica e di
medicina dei servizi. Per costoro valgono le convenzioni stipulate ai
sensi  dell'art.  48  della  legge 23 dicembre 1978, n. 833. Entro un
anno  dalla  data  di  entrata  in  vigore del decreto legislativo 19
giugno 1999, n. 229, le regioni possono individuare aree di attivita'
della  emergenza  territoriale  e della medicina dei servizi, che, al
fine  del  miglioramento  dei servizi, richiedono l'instaurarsi di un
rapporto  d'impiego. A questi fini, i medici in servizio alla data di
entrata  in  vigore  del  decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,
addetti  a  tali  attivita',  i quali al 31 dicembre 1998 risultavano
titolari  di un incarico a tempo indeterminato da almeno cinque anni,
o  comunque  al  compimento  del  quinto  anno  di  incarico  a tempo
indeterminato,  sono  inquadrati  a  domanda nel ruolo sanitario, nei
limiti  dei posti delle dotazioni organiche definite ed approvate nel
rispetto dei principi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3
febbraio  1993,  n. 29, e successive modificazioni, e previo giudizio
di  idoneita'  secondo  le procedure di cui al decreto del Presidente
del  Consiglio  dei  ministri 12 dicembre 1997, n.502. Nelle more del
passaggio  alla  dipendenza,  le  regioni  possono prevedere adeguate
forme di integrazione dei medici convenzionati addetti alla emergenza
sanitaria  territoriale  con  attivita'  dei  servizi  del sistema di
emergenza-urgenza secondo criteri di flessibilita' operativa, incluse
forme di mobilita' interaziendale.
  2.  Il  rapporto con le farmacie pubbliche e private e disciplinato
da  convenzioni  di durata triennale conformi agli accordi collettivi
nazionali  stipulati  a  norma  dell'art.  4, comma 9, della legge 30
dicembre  1991,  n. 412, con le organizzazioni sindacali di categoria
maggiormente rappresentative in campo nazionale. Detti accordi devono
tener conto dei seguenti principi:
a) le  farmacie pubbliche e private erogano l'assistenza farmaceutica
   per  conto  delle unita' sanitarie locali del territorio regionale
   dispensando,   su   presentazione   della   ricetta   del  medico,
   specialita'  medicinali,  preparati  galenici, prodotti dietetici,
   presidi  medico-chirurgici e altri prodotti sanitari erogabili dal
   Servizio sanitario nazionale(( e svolgendo, nel rispetto di quanto
   previsto  dai Piani socio-sanitari regionali e previa adesione del
   titolare   della  farmacia,  da  esprimere  secondo  le  modalita'
   stabilite dalle singole Regioni e province autonome di Trento e di
   Bolzano,  le  ulteriori funzioni di cui alla lettera b-bis), fermo
   restando  che  l'adesione  delle farmacie pubbliche e' subordinata
   all'osservanza  dei  criteri  fissati con decreto del Ministro del
   lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il
   Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentito  il  Ministro
   dell'interno,  in  base ai quali garantire il rispetto delle norme
   vigenti  in  materia  di  patto  di  stabilita'  dirette agli enti
   locali,  senza  maggiori  oneri  per  la  finanza pubblica e senza
   incrementi  di  personale  ))nei  limiti  previsti  dai livelli di
   assistenza;
b) per  ((  la  dispensazione  dei prodotti )) di cui alla lettera a)
   l'unita'  sanitaria locale corrisponde alla farmacia il prezzo del
   prodotto erogato, al netto della eventuale quota di partecipazione
   alla  spesa  dovuta  dall'assistito. Ai fini della liquidazione la
   farmacia  e' tenuta alla presentazione della ricetta corredata del
   bollino  o di altra documentazione comprovante l'avvenuta consegna
   all'assistito.  Per  il  pagamento  del  dovuto  oltre  il termine
   fissato  dagli accordi regionali di cui alla successiva lettera c)
   non  possono  essere  riconosciuti  interessi  superiore  a quelli
   legali;
(( b-bis) provvedere a disciplinare:
      1)   la  partecipazione  delle  farmacie  pubbliche  e  private
   operanti  in  convenzione  con il Servizio sanitario nazionale, di
   seguito denominate farmacie, al servizio di assistenza domiciliare
   integrata  a  favore  dei  pazienti  residenti  o  domiciliati nel
   territorio  della  sede  di  pertinenza  di  ciascuna  farmacia, a
   supporto  delle  attivita'  del  medico di medicina generale o del
   pediatra  di  libera  scelta.  L'azienda  unita'  sanitaria locale
   individua  la farmacia competente all'erogazione del sevizio per i
   pazienti che risiedono o hanno il proprio domicilio nel territorio
   in   cui   sussiste  condizione  di  promiscuita'  tra  piu'  sedi
   farmaceutiche, sulla base del criterio della farmacia piu' vicina,
   per  la via pedonale, all'abitazione del paziente; nel caso in cui
   una farmacia decida di non partecipare all'erogazione del servizio
   di  assistenza  domiciliare  integrata, per i pazienti residenti o
   domiciliati nella relativa sede, l'azienda unita' sanitaria locale
   individua la farmacia competente sulla base del criterio di cui al
   precedente periodo. La partecipazione al servizio puo' prevedere:
      1.1)  la  dispensazione  e la consegna domiciliare di farmaci e
   dispositivi medici necessari;
      1.2)  la  preparazione,  nonche'  la dispensazione al domicilio
   delle  miscele  per  la  nutrizione  artificiale  e dei medicinali
   antidolorifici,   nel  rispetto  delle  relative  norme  di  buona
   preparazione  e di buona pratica di distribuzione dei medicinali e
   nel  rispetto  delle  prescrizioni  e  delle limitazioni stabilite
   dalla vigente normativa;
      1.3)  la  dispensazione per conto delle strutture sanitarie dei
   farmaci a distribuzione diretta;
      1.4)  la  messa  a disposizione di operatori socio-sanitari, di
   infermieri e di fisioterapisti, per la effettuazione, a domicilio,
   di  specifiche  prestazioni  professionali richieste dal medico di
   famiglia  o  dal  pediatra di libera scelta, fermo restando che le
   prestazioni  infermieristiche  o fisioterapiche che possono essere
   svolte presso la farmacia, sono limitate a quelle di cui al numero
   4)  e  alle ulteriori prestazioni, necessarie allo svolgimento dei
   nuovi compiti delle farmacie, individuate con decreto del Ministro
   dei  lavoro,  della  salute  e delle politiche sociali, sentita la
   Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
   province autonome di Trento e di Bolzano;
      2) la collaborazione delle farmacie alle iniziative finalizzate
   a  garantire  il  corretto utilizzo dei medicinali prescritti e il
   relativo  monitoraggio;  a  favorire  l'aderenza  dei  malati alle
   terapie  mediche,  anche  attraverso la partecipazione a specifici
   programmi  di farmacovigilanza. Tale collaborazione avviene previa
   partecipazione dei farmacisti che vi operano ad appositi programmi
   di formazione;
      3)  la  definizione  di  servizi di primo livello, attraverso i
   quali  le farmacie partecipano alla realizzazione dei programmi di
   educazione sanitaria e di campagne di prevenzione delle principali
   patologie  a  forte  impatto  sociale,  rivolti  alla  popolazione
   generale ed ai gruppi a rischio e realizzati a livello nazionale e
   regionale, ricorrendo a modalita' di informazione adeguate al tipo
   di  struttura  e, ove necessario, previa formazione dei farmacisti
   che vi operano;
      4)  la  definizione  di  servizi  di secondo livello rivolti ai
   singoli  assistiti,  in  coerenza con le linee guida ed i percorsi
   diagnostico-terapeutici  previsti  per le specifiche patologie, su
   prescrizione  dei  medici  di  medicina generale e dei pediatri di
   libera scelta, anche avvalendosi di personale infermieristico. Gli
   accordi  regionali  definiscono  le  condizioni  e le modalita' di
   partecipazione  delle  farmacie  ai  predetti  servizi  di secondo
   livello;  la  partecipazione  alle  campagne  di  prevenzione puo'
   prevedere  l'inserimento  delle  farmacie  tra  i punti forniti di
   defibrillatori semiautomatici;
      5) l'effettuazione, presso le farmacie, nell'ambito dei servizi
   di  secondo  livello di cui al numero 4, di prestazioni analitiche
   di  prima  istanza  rientranti nell'ambito dell'autocontrollo, nei
   limiti  e  alle  condizioni  stabiliti  con decreto, di natura non
   regolamentare,  del  Ministro  del  lavoro,  della  salute e delle
   politiche  sociali,  d'intesa  con  la Conferenza permanente per i
   rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
   e  di  Bolzano,  restando  in  ogni  caso  esclusa  l'attivita' di
   prescrizione e diagnosi, nonche' il prelievo di sangue o di plasma
   mediante siringhe o dispositivi equivalenti;
      6)  le  modalita'  con cui nelle farmacie gli assistiti possano
   prenotare  prestazioni  di  assistenza specialistica ambulatoriale
   presso  le  strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, e
   provvedere  al  pagamento  delle  relative quote di partecipazione
   alla  spesa  a  carico  del  cittadino, nonche' ritirare i referti
   relativi  a  prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale
   effettuate  presso  le  strutture  sanitarie  pubbliche  e private
   accreditate;  le modalita' per il ritiro dei referti sono fissate,
   nel rispetto delle previsioni contenute nel decreto legislativo 23
   giugno  2003,  n. 196, recante il codice in materia protezione dei
   dati  personali e in base a modalita', regole tecniche e misure di
   sicurezza,  con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro
   del  lavoro,  della salute e delle politiche sociali, d'intesa con
   la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
   le  province  autonome  di Trento e di Bolzano, sentito il Garante
   per la protezione dei dati personali;
      7)  i  requisiti  richiesti alle farmacie per la partecipazione
   alle attivita' di cui alla presente lettera;
      8)  la  promozione  della collaborazione interprofessionale dei
   farmacisti   delle   farmacie  pubbliche  e  private  operanti  in
   convenzione  con  il  Servizio sanitario nazionale con i medici di
   medicina  generale  e  i pediatri di libera scelta, in riferimento
   alle attivita' di cui alla presente lettera; ))
      c)  demandare  ad  accordi  di  livello regionale la disciplina
   delle  modalita'  di  presentazione  delle  ricette  e i tempi dei
   pagamenti  dei corrispettivi nonche' l'individuazione di modalita'
   differenziate  di  erogazione  delle  prestazioni  finalizzate  al
   miglioramento  dell'assistenza  definendo  le  relative condizioni
   economiche  anche  in  deroga  a  quanto  previsto alla precedente
   lettera b)((. . .)).
      (( c-bis) l'accordo collettivo nazionale definisce i principi e
   i  criteri  per  la remunerazione, da parte del Servizio sanitario
   nazionale, delle prestazioni e delle funzioni assistenziali di cui
   all'articolo  11  della legge 18 giugno 2009, n. 69, e al relativo
   decreto  legislativo  di attuazione, fissando il relativo tetto di
   spesa,   a  livello  nazionale,  entro  il  limite  dell'accertata
   diminuzione  degli  oneri  derivante,  per  il  medesimo  Servizio
   sanitario  nazionale,  per le regioni e per gli enti locali, dallo
   svolgimento  delle  suddette  attivita' da parte delle farmacie, e
   comunque  senza  nuovi  o  maggiori oneri per la finanza pubblica;
   all'accertamento della predetta diminuzione degli oneri provvedono
   congiuntamente,   sulla  base  di  certificazioni  prodotte  dalle
   singole  regioni, il Comitato e il Tavolo di cui agli articoli 9 e
   12  dell'Intesa  stipulata  il 23 marzo 2005 in sede di Conferenza
   permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
   autonome di Trento e di Bolzano;
      c-ter)  fermi  restando  i limiti di spesa fissati dall'accordo
   nazionale  ed  entro  un  limite  di  spesa  relativo alla singola
   regione  di  importo  non  superiore a quello accertato dai citati
   Comitato  e  Tavolo  ai sensi della lettera c-bis), gli accordi di
   livello   regionale  disciplinano  le  modalita'  e  i  tempi  dei
   pagamenti  per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni
   assistenziali  di  cui  alla lettera c-bis); gli accordi regionali
   definiscono,    altresi',   le   caratteristiche   strutturali   e
   organizzative  e  le  dotazioni  tecnologiche  minime in base alle
   quali  individuare  le  farmacie  con  le  quali stipulare accordi
   contrattuali  finalizzati  alla  fornitura  dei servizi di secondo
   livello,  entro il medesimo limite di spesa; eventuali prestazioni
   e  funzioni assistenziali al di fuori dei limiti di spesa indicati
   dagli  accordi  regionali  sono  a  carico del cittadino che le ha
   richieste. ))
  2-bis.  Con  atto  di  indirizzo  e coordinamento, emanato ai sensi
dell'articolo  8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono individuati i
criteri per la valutazione:
a) del  servizio  prestato  in regime convenzionale dagli specialisti
   ambulatoriali  medici e delle altre professionalita' sanitarie, al
   fine  dell'attribuzione  del trattamento giuridico ed economico ai
   soggetti inquadrati in ruolo ai sensi dell'articolo 34 della legge
   27 dicembre 1997, n. 449;
b) per  lo stesso fine, del servizio prestato in regime convenzionale
   dai  medici  della  guardia medica, della emergenza territoriale e
   della medicina dei servizi nel caso le regioni abbiano proceduto o
   procedano  ad instaurare il rapporto di impiego ai sensi del comma
   1-bis  del  presente articolo sia nel testo modificato dal decreto
   legislativo  7 dicembre 1993, n. 517, sia nel testo introdotto dal
   decreto  legislativo 19 giugno 1999, n. 229; a tali medici e' data
   facolta'   di   optare   per   il   mantenimento  della  posizione
   assicurativa gia' costituita presso l'Ente nazionale previdenza ed
   assistenza  medici (ENPAM); tale opzione deve essere esercitata al
   momento  dell'inquadramento  in  ruolo.  Il  servizio  di  cui  al
   presente  comma e' valutato con riferimento all'orario settimanale
   svolto   rapportato   a   quello   dei   medici   e   delle  altre
   professionalita' sanitarie dipendenti dalla azienda sanitaria.
  2-ter.  Con  decreto del Ministro della sanita' e' istituita, senza
oneri   a   carico   dello   Stato,   una   commissione  composta  da
rappresentanti  dei Ministeri della sanita', del tesoro, del bilancio
e  della  programmazione  economica  e  del lavoro e della previdenza
sociale  e  da  rappresentanti  regionali  designati dalla Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome  di  Trento  e  di Bolzano, al fine di individuare modalita'
idonee  ad  assicurare  che  l'estensione  al  personale  a  rapporto
convenzionale,  di  cui  all'articolo  8  del  decreto legislativo 30
dicembre  1992,  n.  502,  come modificato dal decreto legislativo 19
giugno  1999,  n.  229,  dei  limiti  di  eta'  previsti  dal comma 1
dell'articolo  15-nonies dello stesso decreto avvenga senza oneri per
il   personale   medesimo.  L'efficacia  della  disposizione  di  cui
all'articolo  15-nonies, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre
1992,   n.   502,   come  introdotto  dall'articolo  13  del  decreto
legislativo  19  giugno 1999, n. 229, e' sospesa fino alla attuazione
dei  provvedimenti collegati alle determinazioni della Commissione di
cui al presente comma.
  3.  Gli  Ordini  ed  i Collegi professionali sono tenuti a valutare
sotto  il  profilo  deontologico  i comportamenti degli iscritti agli
Albi  ed ai Collegi professionali che si siano resi inadempienti agli
obblighi convenzionali. I ricorsi avverso le sanzioni comminate dagli
Ordini  o  dai Collegi sono decisi dalla Commissione centrale per gli
esercenti le professioni sanitarie.
  4.  Ferma  restando  la  competenza  delle  regioni  in  materia di
autorizzazione  e  vigilanza  sulle  istituzioni sanitarie private, a
norma  dell'art. 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con atto di
indirizzo   e  coordinamento,  emanato  d'intesa  con  la  Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome,  sentito il Consiglio superiore di sanita', sono definiti i
requisiti  strutturali,  tecnologici e organizzativi minimi richiesti
per  l'esercizio  delle  attivita' sanitarie da parte delle strutture
pubbliche  e private e la periodicita' dei controlli sulla permanenza
dei  requisiti stessi. L'atto di indirizzo e coordinamento e' emanato
entro  il  31  dicembre  1993  nel  rispetto  dei  seguenti criteri e
principi direttivi:
a) garantire   il   perseguimento  degli  obiettivi  fondamentali  di
   prevenzione,  cura  e  riabilitazione definiti dal Piano sanitario
   nazionale;
b) garantire  il  perseguimento  degli  obiettivi  che ciascuna delle
   fondamentali   funzioni   assistenziali   del  Servizio  sanitario
   nazionale  deve conseguire, giusta quanto disposto dal decreto del
   Presidente  della  Repubblica  24  dicembre  1992,  concernente la
   "Definizione  dei livelli uniformi di assistenza sanitaria" ovvero
   dal  Piano  sanitario  nazionale,  ai sensi del precedente art. 1,
   comma 4, lettera b);
c) assicurare  l'adeguamento  delle strutture e delle attrezzature al
   progresso scientifico e tecnologico;
d) assicurare   l'applicazione   delle  disposizioni  comunitarie  in
   materia;
e) garantire  l'osservanza  delle  norme  nazionali  in  materia  di:
   protezione   antisismica,   protezione   antincendio,   protezione
   acustica,  sicurezza  elettrica,  continuita' elettrica, sicurezza
   antinfortunistica,  igiene  dei luoghi di lavoro, protezione dalle
   radiazioni     ionizzanti,     eliminazione     delle     barriere
   architettoniche,     smaltimento     dei    rifiuti,    condizioni
   microclimatiche,  impianti  di  distribuzione  dei  gas, materiali
   esplodenti,  anche  al  fine di assicurare condizioni di sicurezza
   agli operatori e agli utenti del servizio;
f) prevedere  l'articolazione  delle  strutture  sanitarie  in classi
   differenziate   in  relazione  alla  tipologia  delle  prestazioni
   erogabili;
g) prevedere  l'obbligo di controllo della qualita' delle prestazioni
   erogate;
h) definire i termini per l'adeguamento delle strutture e dei presidi
   gia'  autorizzati  e  per l'aggiornamento dei requisiti minimi, al
   fine   di   garantire   un  adeguato  livello  di  qualita'  delle
   prestazioni compatibilmente con le risorse a disposizione.
  5. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229
  6. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229
  7. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229
  8.  Le  unita'  sanitarie  locali,  in deroga a quanto previsto dai
  precedenti  commi  5  e  7,  utilizzano  il  personale sanitario in
  servizio  alla  data di entrata in vigore del decreto legislativo 7
  dicembre  1993,  n.  517, ai sensi dei decreti del Presidente della
  Repubblica  28  settembre  1990,  n. 316, 13 marzo 1992, n. 261, 13
  marzo 1992, n. 262, e 18 giugno 1988, n. 255. Esclusivamente per il
  suddetto  personale  valgono  le  convenzioni  stipulate  ai  sensi
  dell'art.  48  della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dell'art. 4,
  comma  9,  della  legge 30 dicembre 1991, n. 412. Entro il triennio
  indicato  al comma 7 le regioni possono inoltre individuare aree di
  attivita' specialistica che, ai fini del miglioramento del servizio
  richiedano  l'instaurarsi di un rapporto d'impiego. A questi fini i
  medici specialistici ambulatoriali di cui al decreto del Presidente
  della  Repubblica  28  settembre 1990, n. 316, che alla data del 31
  dicembre  1992 svolgevano esclusivamente attivita' ambulatoriale da
  almeno  cinque  anni  con incarico orario non inferiore a ventinove
  ore  settimanali e che alla medesima data non avevano altro tipo di
  rapporto  convenzionale  con  il Servizio sanitario nazionale o con
  altre  istituzioni  pubbliche  o  pri-  vate,  sono  inquadrati,  a
  domanda,   previo   giudizio   di   idoneita',  nel  primo  livello
  dirigenziale  del  ruolo medico in soprannumero. Con regolamento da
  adottarsi  entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
  decreto  legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, ai sensi dell'art. 17
  della  legge  23  agosto 1988, n. 400, dal Presidente del Consiglio
  dei  Ministri,  su  proposta del Ministro della sanita' di concerto
  con   i   Ministri  del  tesoro  e  della  funzione  pubblica  sono
  determinati i tempi, le procedure e le modalita' per lo svolgimento
  dei  giudizi  di  idoneita'.  In  sede  di  revisione  dei rapporti
  convenzionali  in  atto,  l'accordo collettivo nazionale disciplina
  l'adeguamento  dei rapporti medesimi alle esigenze di flessibilita'
  operativa,  incluse  la  riorganizzazione degli orari e le forme di
  mobilita'  interaziendale,  nonche' i criteri di integrazione dello
  specialista  ambulatoriale  nella  assistenza  distrettuale.  Resta
  fermo  quanto  previsto  dall'articolo  34  della legge 27 dicembre
  1997, n.449.
    8-bis.  I  medici  che  frequentano  il  secondo  anno  del corso
  biennale  di  formazione  specifica  in  medicina  generale possono
  presentare,  nei  termini stabiliti, domanda per l'inclusione nella
  graduatoria  regionale dei medici aspiranti alla assegnazione degli
  incarichi  di  medicina  generale, autocertificando la frequenza al
  corso,  qualora  il  corso non sia concluso e il relativo attestato
  non  sia  stato rilasciato entro il 31 dicembre dell'anno stesso, a
  causa  del  ritardo  degli  adempimenti  regionali.  L'attestato di
  superamento   del  corso  biennale  e'  prodotto  dall'interessato,
  durante  il  periodo  di  validita'  della  graduatoria  regionale,
  unitamente  alla  domanda  di  assegnazione  delle zone carenti. Il
  mancato  conseguimento  dell'attestato  comporta  la  cancellazione
  dalla  graduatoria  regionale.  9.  COMMA  ABROGATO  DAL D. LGS. 19
  GIUGNO 1999, N. 229

    ------------------
    AGGIORNAMENTO
    La  L.  n. 725/94 ha disposto che " i giudizi di idoneita' di cui
  al  presente  articolo  comma  1-bis  si  svolgono  a partire dal 1
  settembre 1995."

  ------------------
  AGGIORNAMENTO
    La  L.  n.  549/95  ha  disposto  che " il rapporto tra le unita'
  sanitarie  locali  e i medici di medicina generale ed i pediatri di
  libera scelta, convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ai
  sensi  del presente articolo 8 cessa al compimento del settantesimo
  anno di eta' e che il termine fissato dal comma 7 per la cessazione
  dei  rapporti  convenzionali  in  atto  tra  il  Servizio sanitario
  nazionale  e la medicina specialistica, ambulatoriale, generale ivi
  compresa   la   diagnostica   strumentale   e   di  laboratorio,  e
  l'instaurazione  di  nuovi  rapporti  fondati  sul  criterio  dell'
  accreditamento,  sulla  modalita'  di  pagamento  a  prestazione  e
  sull'adozione  del  sistema  di verifica e revisione della qualita'
  delle  attivita' svolte e delle prestazioni erogate, e' prorogato a
  non oltre il 30 giugno 1996."
                          Art. 8-bis.
     (( (Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali)
  1.  Le  regioni  assicurano  i  livelli  essenziali  e  uniformi di
assistenza di cui all'articolo 1 avvalendosi dei presidi direttamente
gestiti   dalle   aziende  unita'  sanitarie  locali,  delle  aziende
ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero
e  cura  a  carattere scientifico, nonche' di soggetti accreditati ai
sensi dell'articolo 8-quater, nel rispetto degli accordi contrattuali
di cui all'articolo 8-quinquies.
  2.  I cittadini esercitano la libera scelta del luogo di cura e dei
professionisti  nell'ambito  dei  soggetti  accreditati con cui siano
stati definiti appositi accordi contrattuali. L'accesso ai servizi e'
subordinato all'apposita prescrizione, proposta o richiesta compilata
sul modulario del Servizio sanitario nazionale.
  3.  La  realizzazione  di  strutture  sanitarie  e  l'esercizio  di
attivita' sanitarie, l'esercizio di attivita' sanitarie per conto del
Servizio  sanitario  nazionale e l'esercizio di attivita' sanitarie a
carico      del      Servizio      sanitario      nazionale      sono
subordinate,rispettivamente,  al rilascio delle autorizzazioni di cui
all'articolo   8-ter,   dell'accreditamento   istituzionale   di  cui
all'articolo   8-quater,  nonche'  alla  stipulazione  degli  accordi
contrattuali   di   cui   all'articolo   8-quinquies.   La   presente
disposizione   vale   anche   per   le   strutture   e  le  attivita'
sociosanitarie. ))
                        Art. 8-ter  
           Autorizzazioni alla realizzazione di strutture
       e all'esercizio di attivita' sanitarie e sociosanitarie

  1.  La  realizzazione  di  strutture  e  l'esercizio  di  attivita'
sanitarie  e  sociosanitarie sono subordinate ad autorizzazione. Tali
autorizzazioni  si  applicano  alla  costruzione  di nuove strutture,
all'adattamento  di  strutture  gia'  esistenti  e  alla loro diversa
utilizzazione,  all'ampliamento  o  alla  trasformazione  nonche'  al
trasferimento  in  altra  sede  di  strutture  gia'  autorizzate, con
riferimento alle seguenti tipologie:
a) strutture   che   erogano   prestazioni   in  regime  di  ricovero
   ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti;
b) strutture  che  erogano prestazioni di assistenza specialistica in
   regime   ambulatoriale,  ivi  comprese  quelle  riabilitative,  di
   diagnostica strumentale e di laboratorio;
c) strutture  sanitarie  e  sociosanitarie che erogano prestazioni in
   regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno.
  2.   L'autorizzazione  all'esercizio  di  attivita'  sanitarie  e',
altresi',  richiesta  per  gli studi odontoiatrici, medici e di altre
professioni  sanitarie,  ove  attrezzati  per  erogare prestazioni di
chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche
di  particolare  complessita'  o  che  comportino  un  rischio per la
sicurezza del paziente, individuati ai sensi del comma 4, nonche' per
le  strutture  esclusivamente  dedicate  ad  attivita'  diagnostiche,
svolte anche a favore di soggetti terzi.
  3.  Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie il
Comune acquisisce, nell'esercizio delle proprie competenze in materia
di autorizzazioni e concessioni di cui all'art. 4 del decreto-legge 5
ottobre  1993,  n.398,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 4
dicembre  1993,  n.  493  e  successive modificazioni, la verifica di
compatibilita'  del progetto da parte della regione. Tale verifica e'
effettuata   in   rapporto   al   fabbisogno   complessivo   e   alla
localizzazione   territoriale  delle  strutture  presenti  in  ambito
regionale,  anche  al  fine  di  meglio garantire l'accessibilita' ai
servizi  e  valorizzare  le aree di insediamento prioritario di nuove
strutture.
  4.  L'esercizio delle attivita' sanitarie e sociosanitarie da parte
di strutture pubbliche e private presuppone il possesso dei requisiti
minimi,  strutturali,  tecnologici e organizzativi stabiliti con atto
di  indirizzo e coordinamento ai sensi dell'articolo 8 della legge 15
marzo  1997,  n.  59,  sulla  base  dei  principi e criteri direttivi
previsti  dall'articolo  8, comma 4, del presente decreto. In sede di
modificazione  del  medesimo  atto  di  indirizzo  e coordinamento si
individuano  gli  studi  odontoiatrici, medici e di altre professioni
sanitarie di cui al comma 2, nonche' i relativi requisiti minimi.
  5.  Entro  sessanta  giorni  dalla data di entrata in vigore (( del
decreto   legislativo   19   giugno  1999,  n.  229,  ))  le  regioni
determinano:
a) le  modalita'  e i termini per la richiesta e l'eventuale rilascio
   della  autorizzazione  alla  realizzazione  di  strutture  e della
   autorizzazione    all'esercizio    di    attivita'   sanitaria   e
   sociosanitaria,    prevedendo    la   possibilita'   del   riesame
   dell'istanza,   in  caso  di  esito  negativo  o  di  prescrizioni
   contestate dal soggetto richiedente;
b) gli ambiti territoriali in cui si riscontrano carenze di strutture
   o   di   capacita'  produttiva,  definendo  idonee  procedure  per
   selezionare i nuovi soggetti eventualmente interessati.
                    Art. 8-quater   
                    Accreditamento istituzionale

  1.  L'accreditamento istituzionale e' rilasciato dalla regione alle
strutture  autorizzate,  pubbliche o private ed ai professionisti che
ne  facciano  richiesta,  subordinatamente  alla  loro rispondenza ai
requisiti   ulteriori  di  qualificazione,  alla  loro  funzionalita'
rispetto  agli  indirizzi di programmazione regionale e alla verifica
positiva  dell'attivita' svolta e dei risultati raggiunti. Al fine di
individuare  i  criteri  per la verifica della funzionalita' rispetto
alla  programmazione  nazionale  e regionale, la regione definisce il
fabbisogno  di  assistenza  secondo le funzioni sanitarie individuate
dal  Piano  sanitario regionale per garantire i livelli essenziali ed
uniformi  di  assistenza,  nonche'  gli eventuali livelli integrativi
locali  e  le  esigenze  connesse  all'assistenza  integrativa di cui
all'articolo  9.  La regione provvede al rilascio dell'accreditamento
ai   professionisti,  nonche'  a  tutte  le  strutture  pubbliche  ed
equiparate  che  soddisfano le condizioni di cui al primo periodo del
presente   comma,   alle  strutture  private  non  lucrative  di  cui
all'articolo 1, comma 18, e alle strutture private lucrative.
  2.  La qualita' di soggetto accreditato non costituisce vincolo per
le   aziende   e   gli   enti  del  servizio  sanitario  nazionale  a
corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori
degli  accordi  contrattuali  di  cui  all'articolo  8-  quinquies. I
requisiti  ulteriori costituiscono presupposto per l'accreditamento e
vincolo  per  la definizione delle prestazioni previste nei programmi
di   attivita'  delle  strutture  accreditate,  cosi'  come  definiti
dall'articolo 8- quinquies.
  3.  Con  atto  di  indirizzo  e  coordinamento  emanato,  ai  sensi
dell'articolo  8  della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro centottanta
giorni  dalla  data  di  entrata in vigore del decreto legislativo 19
giugno  1999,  n.  229,  sentiti  l'Agenzia  per  i  servizi sanitari
regionali,  il  Consiglio  superiore  di  sanita',  e,  limitatamente
all'accreditamento   dei  professionisti,  la  Federazione  nazionale
dell'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri, sono definiti i
criteri generali uniformi per:
a) la  definizione  dei  requisiti  ulteriori  per  l'esercizio delle
   attivita'  sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale da
   parte  delle  strutture sanitarie e dei professionisti, nonche' la
   verifica periodica di tali attivita';
b) la  valutazione della rispondenza delle strutture al fabbisogno ((
   ,  tenendo  conto  anche  del  criterio  della  soglia  minima  di
   efficienza   che,   compatibilmente   con   le  risorse  regionali
   disponibili,   deve   esser  conseguita  da  parte  delle  singole
   strutture  sanitarie, )) e alla funzionalita' della programmazione
   regionale,  inclusa la determinazione dei limiti entro i quali sia
   possibile accreditare quantita' di prestazioni in eccesso rispetto
   al  fabbisogno  programmato,  in  modo  da  assicurare un'efficace
   competizione tra le strutture accreditate;
c) le procedure ed i termini per l'accreditamento delle strutture che
   ne  facciano richiesta, ivi compresa la possibilita' di un riesame
   dell'istanza,   in  caso  di  esito  negativo  e  di  prescrizioni
   contestate  dal soggetto richiedente nonche' la verifica periodica
   dei  requisiti  ulteriori  e  le procedure da adottarsi in caso di
   verifica negativa.
  4.  L'atto di indirizzo e coordinamento e' emanato nel rispetto dei
seguenti criteri e principi direttivi:
a) garantire  l'eguaglianza  fra  tutte le strutture relativamente ai
   requisiti  ulteriori richiesti per il rilascio dell'accreditamento
   e per la sua verifica periodica;
b) garantire   il   rispetto  delle  condizioni  di  incompatibilita'
   previste  dalla  vigente  normativa  nel rapporto di lavoro con il
   personale comunque impegnato in tutte le strutture;
c) assicurare   che   tutte  le  strutture  accreditate  garantiscano
   dotazioni  strumentali  e  tecnologiche appropriate per quantita',
   qualita'   e  funzionalita'  in  relazione  alla  tipologia  delle
   prestazioni  erogabili  ed  alle  necessita'  assistenziali  degli
   utilizzatori dei servizi;
d) garantire  che  tutte le strutture accreditate assicurino adeguate
   condizioni  di  organizzazione  interna, con specifico riferimento
   alla  dotazione  quantitativa  e alla qualificazione professionale
   del personale effettivamente impiegato;
e) prevedere   la  partecipazione  della  struttura  a  programmi  di
   accreditamento professionale tra pari;
f) prevedere   la  partecipazione  degli  operatori  a  programmi  di
   valutazione  sistematica  e continuativa dell'appropriatezza delle
   prestazioni  erogate e della loro qualita', interni alla struttura
   e interaziendali;
g) prevedere  l'accettazione  del  sistema di controlli esterni sulla
   appropriatezza   e   sulla  qualita'  delle  prestazioni  erogate,
   definito dalla regione ai sensi dell'articolo 8-octies;
h) prevedere   forme   di   partecipazione   dei  cittadini  e  degli
   utilizzatori  dei  servizi  alla  verifica dell'attivita' svolta e
   alla  formulazione  di  proposte  rispetto  all'accessibilita' dei
   servizi  offerti, nonche' l'adozione e l'utilizzazione sistematica
   della  carta  dei  servizi  per  la comunicazione con i cittadini,
   inclusa  la diffusione degli esiti dei programmi di valutazione di
   cui alle lettere e) ed f);
i) disciplinare l'esternalizzazione dei servizi sanitari direttamente
   connessi  all'assistenza  al paziente, prevedendola esclusivamente
   verso  soggetti accreditati in applicazione dei medesimi criteri o
   di  criteri  comunque  equivalenti a quelli adottati per i servizi
   interni  alla struttura, secondo quanto previsto dal medesimo atto
   di indirizzo e coordinamento;
l) indicare i requisiti specifici per l'accreditamento di funzioni di
   particolare    rilevanza,    in    relazione   alla   complessita'
   organizzativa e funzionale della struttura, alla competenza e alla
   esperienza  del  personale  richieste, alle dotazioni tecnologiche
   necessarie   o   in   relazione  all'attuazione  degli,  obiettivi
   prioritari definiti dalla programmazione nazionale;
m) definire  criteri  per  la  selezione  degli  indicatori  relativi
   all'attivita' svolta ed ai suoi risultati finali dalle strutture e
   dalle  funzioni  accreditate,  in  base alle evidenze scientifiche
   disponibili;
n) definire  i  termini  per  l'adozione  dei provvedimenti attuativi
   regionali  e  per l'adeguamento organizzativo delle strutture gia'
   autorizzate;
o) indicare   i  requisiti  per  l'accreditamento  istituzionale  dei
   professionisti,  anche  in  relazione  alla  specifica  esperienza
   professionale   maturata   e   ai   crediti   formativi  acquisiti
   nell'ambito   del   programma   di   formazione  continua  di  cui
   all'articolo 16-ter;
p) individuare  l'organizzazione  dipartimentale  minima  e le unita'
   operative e le altre strutture complesse delle aziende di cui agli
   articoli  3  e  4,  in  base alla consistenza delle risorse umane,
   tecnologiche  e  finanziarie,  al grado di autonomia finanziaria e
   alla complessita' dell'organizzazione interna;
q) prevedere  l'estensione  delle norme di cui al presente comma alle
   attivita' e alle strutture sociosanitarie, ove compatibili.
  5.  Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dell'atto
di   indirizzo  e  coordinamento  di  cui  al  comma  3,  le  regioni
definiscono,   in   conformita'  ai  criteri  generali  uniformi  ivi
previsti,  i  requisiti per l'accreditamento, nonche' il procedimento
per    la    loro   verifica,   prevedendo,   per   quanto   riguarda
l'accreditamento dei professionisti, adeguate forme di partecipazione
degli Ordini e dei Collegi professionali interessati.
  6.  Entro  centoventi  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore
dell'atto  di indirizzo e coordinamento di cui al comma 3, le regioni
avviano il processo di accreditamento delle strutture temporaneamente
accreditate  ai  sensi  dell'articolo  6,  comma  6,  della  legge 23
dicembre 1994, n. 724, e delle altre gia' operanti.
  7.  Nel  caso  di  richiesta  di'  accreditamento da parte di nuove
strutture o per l'avvio di nuove attivita' in strutture preesistenti,
l'accreditamento  puo'  essere  concesso,  in via provvisoria, per il
tempo necessario alla verifica del volume di attivita' svolto e della
qualita'  dei  suoi risultati. L'eventuale verifica negativa comporta
la   sospensione   automatica   dell'accreditamento   temporaneamente
concesso.
  8.  In presenza di una capacita' produttiva superiore al fabbisogno
determinato  in  base  ai  criteri  di cui al comma 3, lettera b), le
regioni   e   le  unita'  sanitarie  locali  attraverso  gli  accordi
contrattuali  di  cui all'articolo 8-quinquies, sono tenute a porre a
carico  del  Servizio  sanitario  nazionale  un  volume  di attivita'
comunque  non  superiore  a  quello  previsto  dagli  indirizzi della
programmazione  nazionale.  In caso di superamento di tale limite, ed
in  assenza  di  uno  specifico  e adeguato intervento integrativo ai
sensi   dell'articolo  13,  si  procede,  con  le  modalita'  di  cui
all'articolo  28,  commi  9 e seguenti, della legge 23 dicembre 1998,
n.448,  alla revoca dell'accreditamento della capacita' produttiva in
eccesso,  in  misura  proporzionale  al  concorso  a tale superamento
apportato  dalle  strutture  pubbliche ed equiparate, dalle strutture
private non lucrative e dalle strutture private lucrative.
                          Art. 8-quinquies
                        Accordi contrattuali

  1.  Le  regioni,  entro  sessanta  giorni  dalla data di entrata in
vigore  del  decreto  legislativo 19 giugno 1999, n. 229, definiscono
l'ambito  di applicazione degli accordi contrattuali ed individuano i
soggetti interessati, con specifico riferimento ai seguenti aspetti:
a) individuazione  delle  responsabilita' riservate alla regione e di
   quelle  attribuite  alle unita' sanitarie locali nella definizione
   degli accordi contrattuali e nella verifica del loro rispetto;
b) indirizzi  per  la  formulazione  dei programmi di attivita' delle
   strutture  interessate,  con  l'indicazione delle funzioni e delle
   attivita'  da potenziare e da depotenziare, secondo le linee della
   programmazione  regionale  e nel rispetto delle priorita' indicate
   dal Piano sanitario nazionale;
c) determinazione  del  piano  delle  attivita'  relative  alle  alte
   specialita' ed alla rete dei servizi di emergenza;
d) criteri  per la determinazione della remunerazione delle strutture
   ove  queste  abbiano  erogato  volumi  di prestazioni eccedenti il
   programma   preventivo   concordato,   tenuto   conto  del  volume
   complessivo  di  attivita'  e del concorso allo stesso da parte di
   ciascuna struttura.
  2.  In  attuazione  di quanto previsto dal comma 1, la regione e le
unita'  sanitarie  locali,  anche  attraverso valutazioni comparative
della  qualita'  e  dei  costi,  definiscono accordi con le strutture
pubbliche    ed   equiparate,   comprese   le   aziende   ospedaliero
universitarie,  e  stipulano  contratti  con  quelle  private e con i
professionisti   accreditati,  anche  mediante  intese  con  le  loro
organizzazioni rappresentative a livello regionale, che indicano:
a) gli obiettivi di salute e i programmi di integrazione dei servizi;
b) il  volume  massimo  di  prestazioni  che  le  strutture  presenti
   nell'ambito  territoriale  della medesima unita' sanitaria locale,
   si impegnano ad assicurare, distinto per tipologia e per modalita'
   di assistenza. Le regioni possono individuare prestazioni o gruppi
   di prestazioni per i quali stabilire la preventiva autorizzazione,
   da  parte dell'azienda sanitaria locale competente, alla fruizione
   presso le strutture o i professionisti accreditati.
c) i  requisiti  del servizio da rendere, con particolare riguardo ad
   accessibilita',  appropriatezza clinica ed organizzativa, tempi di
   attesa e continuita' assistenziale;
d) il corrispettivo preventivato a fronte delle attivita' concordate,
   globalmente  risultante  dalla applicazione dei valori tariffari e
   della   remunerazione   extra-tariffaria  delle  funzioni  incluse
   nell'accordo,  da verificare a consuntivo sulla base dei risultati
   raggiunti  e  delle  attivita'  effettivamente  svolte  secondo le
   indicazioni regionali di cui al comma 1, lettera d);
e) il   debito   informativo   delle   strutture  erogatrici  per  il
   monitoraggio  degli  accordi  pattuiti e le procedure che dovranno
   essere  seguite  per  il  controllo esterno della appropriatezza e
   della qualita' della assistenza prestata e delle prestazioni rese,
   secondo quanto previsto dall'articolo 8-octies.
e-bis)  la modalita' con cui viene comunque garantito il rispetto del
   limite  di  remunerazione  delle  strutture correlato ai volumi di
   prestazioni,  concordato ai sensi della lettera d), prevedendo che
   in  caso  di  incremento  a  seguito  di  modificazioni,  comunque
   intervenute  nel corso dell'anno, dei valori unitari dei tariffari
   regionali  per  la  remunerazione  delle prestazioni di assistenza
   ospedaliera,   delle   prestazioni   di  assistenza  specialistica
   ambulatoriale, nonche' delle altre prestazioni comunque remunerate
   a  tariffa,  il  volume  massimo di prestazioni remunerate, di cui
   alla  lettera b), si intende rideterminato nella misura necessaria
   al  mantenimento  dei limiti indicati alla lettera d), fatta salva
   la   possibile   stipula  di  accordi  integrativi,  nel  rispetto
   dell'equilibrio economico finanziario programmato.
  2-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).
  2-ter. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).
  2-quater.  Le  regioni stipulano accordi con le fondazioni istituti
di  ricovero  e  cura  a  carattere scientifico e con gli istituti di
ricovero  e cura a carattere scientifico pubblici e contratti con gli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico privati, che sono
definiti  con le modalita' di cui all'articolo 10 comma 2 del decreto
legislativo  16  ottobre  2003, n. 288. Le regioni stipulano altresi'
accordi  con gli istituti, enti ed ospedali di cui agli articoli 41 e
43, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive
modificazioni,  che  prevedano che l'attivita' assistenziale, attuata
in coerenza con la programmazione sanitaria regionale, sia finanziata
a  prestazione  in  base  ai tetti di spesa ed ai volumi di attivita'
predeterminati   annualmente   dalla   programmazione  regionale  nel
rispetto  dei  vincoli  di  bilancio,  nonche' sulla base di funzioni
riconosciute  dalle  regioni,  tenendo  conto  nella remunerazione di
eventuali risorse gia' attribuite per spese di investimento, ai sensi
dell'articolo  4,  comma  15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e
successive  modificazioni  ed  integrazioni. Ai predetti accordi e ai
predetti  contratti  si  applicano le disposizioni di cui al comma 2,
lettere a), b), c), e) ed e-bis.
  2-quinquies.  In  caso  di  mancata stipula degli accordi di cui al
presente articolo, l'accreditamento istituzionale di cui all'articolo
8-quater  delle  strutture  e dei professionisti eroganti prestazioni
per conto del Servizio sanitario nazionale interessati e' sospeso.
                      Art. 8-sexies.  
                           (Remunerazione)
  1.  Le strutture che erogano assistenza ospedaliera e ambulatoriale
   a  carico del Servizio sanitario nazionale sono finanziate secondo
   un   ammontare   globale   predefinito   indicato   negli  accordi
   contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies e determinato in base
   alle  funzioni assistenziali e alle attivita' svolte nell'ambito e
   per  conto  della  rete  dei servizi di riferimento. Ai fini della
   determinazione  del finanziamento globale delle singole strutture,
   le  funzioni  assistenziali  di  cui al comma 2 sono remunerate in
   base  al costo standard di produzione del programma di assistenza,
   mentre  le  attivita'  di cui al comma 4 sono remunerate in base a
   tariffe predef- inite per prestazione.
  2.  Le  regioni  definiscono  le funzioni assistenziali nell'ambito
   delle  attivita'  che  rispondono  alle  seguenti  caratteristiche
   generali:
a) programmi  a  forte  integrazione  fra  assistenza  ospedaliera  e
   territoriale,  sanitaria  e  sociale,  con particolare riferimento
   alla   assistenza   per  patologie  croniche  di  lunga  durata  o
   recidivanti;
b) programmi  di  assistenza  ad  elevato  grado di personalizzazione
   della prestazione o del servizio reso alla persona;
c) attivita'  svolte  nell'ambito della partecipazione a programmi di
   prevenzione;
d) programmi di assistenza a malattie rare;
e) attivita'  con  rilevanti costi di attesa, ivi compreso il sistema
   di  allarme  sanitario  e  di  trasporto  in emergenza, nonche' il
   funzionamento   della  centrale  operativa,  di  cui  all'atto  di
   indirizzo  e  coordinamento  approvato  con decreto dei Presidente
   della   Repubblica   27  marzo  1992,  pubblicato  nella  Gazzetta
   Ufficiale n. 76 del 21 marzo 1992;
f) programmi sperimentali di assistenza;
g) programmi  di  trapianto di organo, di midollo osseo e di tessuto,
   ivi   compresi   il  mantenimento  e  monitoraggio  del  donatore,
   l'espianto degli organi da cadavere, le attivita' di trasporto, il
   coordinamento  e  l'organizzazione  della  rete  di  prelievi e di
   trapianti, gli accertamenti preventivi sui donatori.
  3.   I   criteri   generali   per  la  definizione  delle  funzioni
   assistenziali  e  per  la  determinazione della loro remunerazione
   massima  sono  stabiliti  con  apposito decreto del Ministro della
   sanita',  sentita  l'Agenzia  per  i  servizi  sanitari regionali,
   d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
   le  regioni  e  le  province  autonome,  sulla  base  di  standard
   organizzativi   e   di   costi  unitari  predefiniti  dei  fattori
   produttivi,   tenendo   conto,   quando  appropriato,  del  volume
   dell'attivita' svolta.
  4. La remunerazione delle attivita' assistenziali diverse da quelle
   di  cui  al  comma 2 e' determinata in base a tariffe predefinite,
   limitatamente  agli  episodi  di  assistenza ospedaliera per acuti
   erogata  in  regime di degenza ordinaria e di day hospital, e alle
   prestazioni   di  assistenza  specialistica  ambulatoriale,  fatta
   eccezione  per  le  attivita'  rientranti nelle funzioni di cui al
   comma 3.
  5.  Il  Ministro  della  sanita',  sentita  l'Agenzia per i servizi
   sanitari  regionali,  d'intesa  con la Conferenza permanente per i
   rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
   e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera g), del
   decreto  legislativo  31  marzo 1998, n. 112, con apposito decreto
   individua i sistemi di classificazione che definiscono l'unita' di
   prestazione  o  di  servizio  da remunerare e determina le tariffe
   massime  da  corrispondere  alle  strutture accreditate, (( tenuto
   conto,  nel  rispetto dei principi di efficienza e di economicita'
   nell'uso  delle  risorse,  anche  in via alternativa, di: a) costi
   standard  delle  prestazioni  calcolati in riferimento a strutture
   preventivamente   selezionate   secondo   criteri  di  efficienza,
   appropriatezza e qualita' dell'assistenza come risultanti dai dati
   in  possesso  del Sistema informativo sanitario; b) costi standard
   delle prestazioni gia' disponibili presso le regioni e le province
   autonome;   c)  tariffari  regionali  e  differenti  modalita'  di
   remunerazione delle funzioni assistenziali attuate nelle regioni e
   nelle  province  autonome  )).  ((  Lo stesso decreto stabilisce i
   criteri  generali,  nel  rispetto  del principio del perseguimento
   dell'efficienza  e dei vincoli di bilancio derivanti dalle risorse
   programmate  a  livello nazionale e regionale, in base ai quali le
   regioni  adottano  il proprio sistema tariffario, articolando tali
   tariffe  per  classi  di strutture secondo le loro caratteristiche
   organizzative e di attivita', verificate in sede di accreditamento
   delle  strutture  stesse.  Le  tariffe  massime di cui al presente
   comma  sono  assunte  come  riferimento  per  la valutazione della
   congruita'   delle   risorse   a  carico  del  Servizio  sanitario
   nazionale.  Gli  importi tariffari, fissati dalle singole regioni,
   superiori  alle  tariffe  massime  restano  a  carico  dei bilanci
   regionali.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata in vigore della
   presente  disposizione  e'  abrogato il decreto del Ministro della
   sanita'  15  aprile  1994,  recante  "Determinazione  dei  criteri
   generali  per  la  fissazione  delle  tariffe delle prestazioni di
   assistenza    specialistica,    riabilitativa   ed   ospedaliera",
   pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1994 )).
  6.   Con   la   procedura  di  cui  al  comma  5,  sono  effettuati
   periodicamente  la  revisione del sistema di classificazione delle
   prestazioni  e  l'aggiornamento  delle  relative  tariffe, tenendo
   conto  della  definizione  dei  livelli  essenziali ed uniformi di
   assistenza  e delle relative previsioni di spesa, dell'innovazione
   tecnologica  e organizzativa, nonche' dell'andamento del costo dei
   principali fattori produttivi.
  7.  Il Ministro della sanita', con proprio decreto, d'intesa con la
   Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
   province  autonome di Trento e di Bolzano, disciplina le modalita'
   di   erogazione  e  di  remunerazione  dell'assistenza  protesica,
   compresa  nei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo
   1,   anche   preved-  endo  il  ricorso  all'assistenza  in  forma
   indiretta.
  8. Il Ministro della sanita', d'intesa con la Conferenza permanente
   per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
   Trento  e  di  Bolzano,  sentita  l'Agenzia per i servizi sanitari
   regionali,  con apposito decreto, definisce i criteri generali per
   la  compensazione  dell'assistenza prestata a cittadini in regioni
   diverse  da  quelle  di residenza. Nell'ambito di tali criteri, le
   regioni possono stabilire specifiche intese e concordare politiche
   tariffarie,  anche  al  fine  di  favorire il pieno utilizzo delle
   strutture   e   l'autosufficienza  di  ciascuna  regione,  nonche'
   l'impiego  efficiente  delle  strutture  che esercitano funzioni a
   valenza interregionale e nazionale.
                    Art. 8-septies   
               Prestazioni erogate in forma indiretta

  1.  I rimborsi relativi alle prestazioni erogate in forma indiretta
sono  definiti  dalle regioni e dalle province autonome in misura non
superiore   al  cinquanta  per  cento  delle  corrispondenti  tariffe
regionali determinate ai sensi dell'articolo 8-sexies. Entro diciotto
mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore del decreto legislativo 19
giugno  1999,  n. 229, e' abolita l'assistenza in forma indiretta per
le  prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e in regime
di degenza. Resta ferma la normativa vigente in materia di assistenza
sanitaria all'estero. ()
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AGGIORNAMENTO
  La  L.  23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto che "il termine di cui
al  comma  1  del presente articolo, e' prorogato al 31 dicembre 2001
con l'esclusione delle prestazioni assistenziali erogate in regime di
attivita' libero-professionale extramuraria".
                       Art. 8-octies  
                              Controlli

  1.  La  regione  e  le  aziende unita' sanitarie locali attivano un
sistema  di monitoraggio e controllo sulla definizione e sul rispetto
degli  accordi  contrattuali da parte di tutti i soggetti interessati
nonche'  sulla qualita' della assistenza e sulla appropriatezza delle
prestazioni rese.
  2.   Per  quanto  riguarda  le  strutture  pubbliche  del  Servizio
sanitario  nazionale,  la  definizione  degli accordi entro i termini
stabiliti  dalla  regione  e  il  rispetto dei programmi di attivita'
previsti  per  ciascuna  struttura rappresentano elemento di verifica
per  la  conferma degli incarichi al direttore generale, ai direttori
di dipartimento e del contratto previsto per i dirigenti responsabili
di struttura complessa, nonche' per la corresponsione degli incentivi
di  risultato al personale con funzioni dirigenziali dipendente dalle
aziende interessate.
  3.   Con   atto   di  indirizzo  e  coordinamento,  emanato  entro,
centottanta  giorni  dalla  data  di entrata in vigore (( del decreto
legislativo  19  giugno  1999,  n.  229,  ))  sentita l'Agenzia per i
servizi sanitari regionali, d'intesa con la Conferenza permanente per
i  rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e  di  Bolzano,  sono  stabiliti,  sulla  base  dei  criteri  di  cui
all'articolo  8-quinquies,  i  principi  in  base ai quali la regione
assicura  la  funzione  di  controllo  esterno sulla appropriatezza e
sulla qualita' della assistenza prestata dalle strutture interessate.
Le  regioni,  in  attuazione  dell'atto di indirizzo e coordinamento,
entro sessanta giorni determinano:
  a)  le regole per l'esercizio della funzione di controllo esterno e
   per  la  risoluzione  delle eventuali contestazioni, stabilendo le
   relative penalizzazioni;
  b)  il  debito  informativo delle strutture accreditate interessate
   agli  accordi e le modalita' per la verifica della adeguatezza del
   loro sistema informativo;
  c) l'organizzazione per la verifica del comportamento delle singole
   strutture;
  d) i programmi per promuovere la formazione e l'aggiornamento degli
   operatori  addetti  alla  gestione  della documentazione clinica e
   alle attivita' di controllo.
  4.  L'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 3 individua
altresi' i criteri per la verifica di:
  a)   validita'   della   documentazione  amministrativa  attestante
   l'avvenuta  erogazione delle prestazioni e la sua rispondenza alle
   attivita' effettivamente svolte;
  b)  necessita'  clinica  e  appropriatezza  delle prestazioni e dei
   ricoveri  effettuati,  con  particolare  riguardo  ai  ricoveri di
   pazienti indirizzati o trasferiti ad altre strutture;
  c) appropriatezza delle forme e delle modalita' di erogazione della
   assistenza;
  d)  risultati  finali della assistenza, incluso il gradimento degli
   utilizzatori dei servizi.

                          Art. 9.  
       (( (Fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale)
  1.  Al  fine  di  favorire  l'erogazione  di  forme  di  assistenza
sanitaria  integrative  rispetto  a  quelle  assicurate  dal Servizio
sanitario  nazionale  e,  con queste comunque direttamente integrate,
possono  essere  istituiti fondi integrativi finalizzati a potenziare
l'erogazione  di  trattamenti  e prestazioni non comprese nei livelli
uniformi  ed essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, definiti
dal Piano sanitario nazionale e dai relativi provvedimenti attuativi.
  2.  La  denominazione  dei  fondi di cui al, presente articolo deve
contenere  l'indicazione  "fondo  integrativo  del Servizio sanitario
nazionale".   Tale  denominazione  non  puo'  essere  utilizzata  con
riferimento a fondi istituiti per finalita' diverse.
  3.  Tutti  i  soggetti  pubblici  e  privati che istituiscono fondi
integrativi  del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad adottare
politiche  di non selezione dei rischi. Le fonti istitutive dei fondi
integrativi del Servizio sanitario nazionale sono le seguenti:
a) contratti e accordi collettivi, anche aziendali;
b)  accordi  tra  lavoratori  autonomi  o  fra liberi professionisti,
promossi  dai  loro  sindacati  o  da  associazioni di rilievo almeno
provinciale;
c) regolamenti di regioni, enti territoriali ed enti locali;
d)   deliberazioni  assunte,  nelle  forme  previste  dai  rispettivi
ordinamenti,  da  organizzazioni non lucrative di cui all'articolo 1,
comma  16,  operanti  nei  settori  dell'assistenza socio-sanitaria o
dell'assistenza sanitaria;
e)   deliberazioni  assunte,  nelle  forme  previste  dai  rispettivi
ordinamenti, da societa' di mutuo soccorso riconosciute;
f)  atti  assunti  da altri soggetti pubblici e privati, a condizione
che  contengano  l'esplicita  assunzione dell'obbligo di non adottare
strategie   e   comportamenti   di   selezione   dei   rischi   o  di
discriminazione nei confronti di particolari gruppi di soggetti.
  4.  L'ambito  di  applicazione  dei  fondi integrativi del Servizio
sanitario nazionale e' rappresentato da:
a)  prestazioni  aggiuntive,  non  comprese nei livelli essenziali ed
uniformi  di  assistenza  e con questi comunque integrate, erogate da
professionisti e da strutture accreditati;
b)  prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale comprese nei
livelli uniformi ed essenziali di assistenza, per la sola quota posta
a  carico  dell'assistito,  inclusi  gli  oneri  per  l'accesso  alle
prestazioni  erogate  in  regime di libera professione intramuraria e
per  la fruizione dei servizi alberghieri su richiesta dell'assistito
di cui all'articolo 1 ,comma 15, della legge 23 dicembre 1996, n.662;
c)   prestazioni  sociosanitarie  erogate  in  strutture  accreditate
residenziali  e semiresidenziali o in forma domiciliare, per la quota
posta a carico dell'assistito.
  5. Fra le prestazioni di cui al comma 4, lettera a), sono comprese:
a) le prestazioni di medicina non convenzionale, ancorche' erogate da
strutture non accreditate;
b)  le  cure termali, limitatamente alle prestazioni non a carico del
Servizio sanitario nazionale;
c)  l'assistenza  odontoiatrica, limitatamente alle prestazioni non a
carico  del  Servizio sanitario nazionale e comunque con l'esclusione
dei   programmi   di  tutela  della  salute  odontoiatrica  nell'eta'
evolutiva  e dell'assistenza, odontoiatrica e protesica a determinate
categorie di soggetti in condizioni di particolare vulnerabilita'.
  6.  Con  decreto  del  Ministro  della sanita', previo parere della
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto  1997  n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata  in  vigore della disciplina del trattamento fiscale ai sensi
del  comma  10, sono individuate le prestazioni relative alle lettere
a),  b)  e c) del comma 5, nonche' quelle ricomprese nella lettera c)
del  comma  4, le quali, in via di prima applicazione, possono essere
poste   a   carico  dei  fondi  integrativi  del  Servizio  sanitario
nazionale.
  7.  I  fondi  integrativi  del  Servizio  sanitario  nazionale sono
autogestiti.  Essi  possono  essere  affidati  in  gestione  mediante
convenzione,  da  stipulare  con  istituzioni pubbliche e private che
operano nel settore sanitario o sociosanitario da almeno cinque anni,
secondo  le  modalita'  stabilite  con  decreto  del  Ministro  della
sanita',  da  emanare  entro  novanta giorni dalla data di entrata in
vigore  del  presente decreto. Le regioni, le province autonome e gli
enti  locali,  in forma singola o associata, possono partecipare alla
gestione dei fondi di cui al presente articolo.
  8.  Entro  centoventi  giorni dalla data di entrata in vigore della
disciplina del trattamento fiscale ai sensi del comma 10, e' emanato,
su  proposta  del  Ministro della sanita', ai sensi dell'articolo 17,
comma  1,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  il  regolamento
contenente   le   disposizioni  relative  all'ordinamento  dei  fondi
integrativi  del  Servizio  sanitario  nazionale.  Detto  regolamento
disciplina:
a) le modalita' di costituzione e di scioglimento;
b) la composizione degli organi di amministrazione e di controllo;
c) le forme e le modalita' di contribuzione;
d) i soggetti destinatari dell'assistenza;
e) il trattamento e le garanzie riservate al singolo sottoscrittore e
al suo nucleo familiare;
f)  le  cause  di decadenza della qualificazione di fondo integrativo
del Servizio sanitario nazionale.
  9.  La  vigilanza sull'attivita' dei fondi integrativi del Servizio
sanitario  nazionale  e'  disciplinata  dall'articolo 122 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Presso il Ministero della sanita',
senza  oneri  a  carico  dello  Stato, sono istituiti: l'anagrafe dei
fondi  integrativi  del  servizio  sanitario  nazionale,  alla  quale
debbono  iscriversi  sia  i  fondi  vigilati  dallo  Stato che quelli
sottoposti   a   vigilanza   regionale;   l'osservatorio   dei  fondi
integrativi del Servizio sanitario nazionale, il cui funzionamento e'
disciplinato con il regolamento di cui al comma 8.
  10.  Le  disposizioni del presente articolo acquistano efficacia al
momento  dell'entrata  in  vigore  della  disciplina  del trattamento
fiscale  dei  fondi ivi previsti, ai sensi dell'articolo 10, comma 1,
della legge 13 maggio 1999, n.133. ))
                      Art. 9-bis.   
                     Sperimentazioni gestionali

  1.  ((  Le  regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano
autorizzano  ))  programmi di sperimentazione aventi ad oggetto nuovi
modelli   gestionali   che  prevedano  forme  di  collaborazione  tra
strutture  del Servizio sanitario nazionale e soggetti privati, anche
attraverso  la  costituzione  di societa' miste a capitale pubblico e
privato.
  2.  Il  programma di sperimentazione (( e' adottato dalla regione o
dalla  provincia  autonoma  interessata  )),  motivando le ragioni di
convenienza economica del progetto gestionale, di miglioramento della
qualita'  dell'assistenza  e  di coerenza con le previsioni del Piano
sanitario   regionale   ed  evidenziando  altresi'  gli  elementi  di
garanzia, con particolare riguardo ai seguenti criteri:
    a)  privilegiare  nell'area del settore privato il coinvolgimento
delle  organizzazioni  non  lucrative di utilita' sociale individuate
dall'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
    b)  fissare  limiti  percentuali alla partecipazione di organismi
privati in misura non superiore al quarantanove per cento;
    c)  prevedere  forme  idonee  di  limitazione  alla  facolta'  di
cessione  della  propria  quota  sociale  nei  confronti dei soggetti
privati che partecipano alle sperimentazioni;
    d) disciplinare le forme di risoluzione del rapporto contrattuale
con  privati  che  partecipano  alla sperimentazione in caso di gravi
inadempienze  agli  obblighi  contrattuali o di accertate esposizioni
debitorie nei confronti di terzi;
    e)  definire  partitamente  i compiti, le funzioni e i rispettivi
obblighi  di tutti i soggetti pubblici e privati che partecipano alla
sperimentazione  gestionale,  avendo cura di escludere in particolare
il  ricorso  a  forme  contrattuali,  di  appalto  o  subappalto, nei
confronti  di terzi estranei alla convenzione di sperimentazione, per
la  fornitura di opere e servizi direttamente connesse all'assistenza
alla persona;
    f)  individuare  forme  e  modalita'  di pronta attuazione per la
risoluzione della convenzione di sperimentazione e scioglimento degli
organi  societari  in  caso  di  mancato raggiungimento del risultato
della avviata sperimentazione.
  3. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e   le   province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  avvalendosi
dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, verifica annualmente i
risultati  conseguiti  sia  sul  piano  economico sia su quello della
qualita' dei servizi, ivi comprese le forme di collaborazione in atto
con  soggetti  privati  per  la gestione di compiti diretti di tutela
della salute. Al termine del primo triennio di sperimentazione, sulla
base  dei  risultati  conseguiti,  il Governo e le regioni adottano i
provvedimenti' conseguenti.
  4.  Al di fuori dei programmi di sperimentazione di cui al presente
articolo,  e'  fatto  divieto  alle  aziende  del  Servizio sanitario
nazionale  di  costituire  societa'  di  capitali  aventi per oggetto
sociale lo svolgimento di compiti diretti di tutela della salute.

                              Art. 10.  
                        Controllo di qualita'
  1.   Allo  scopo  di  garantire  la  qualita'  dell'assistenza  nei
confronti  della  generalita'  dei  cittadini,  e'  adottato  in  via
ordinaria il metodo della verifica e revisione della qualita' e della
quantita'  delle prestazioni, nonche' del loro costo, al cui sviluppo
devono  risultare  funzionali  i  modelli  organizzativi  ed i flussi
informativi dei soggetti erogatori e gli istituti normativi regolanti
il  rapporto  di  lavoro del personale dipendente, nonche' i rapporti
tra  soggetti erogatori, pubblici e privati, ed il Servizio sanitario
nazionale.
  2.  Le  regioni,  nell'esercizio  dei  poteri  di  vigilanza di cui
all'art.  8,  comma  4,  e  avvalendosi dei propri servizi ispettivi,
verificano  il  rispetto  delle  disposizioni in materia di requisiti
minimi  e classificazione delle strutture erogatrici, con particolare
riguardo   alla   introduzione   ed   utilizzazione   di  sistemi  di
sorveglianza e di strumenti e metodologie per la verifica di qualita'
dei servizi e delle prestazioni. Il Ministro della sanita' interviene
nell'esercizio del potere di alta vigilanza.
  3.  Con  decreto  del  Ministro  della  sanita',  d'intesa  con  la
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome e sentite la Federazione nazionale degli ordini dei
medici e degli odontoiatri e degli altri Ordini e Collegi competenti,
sono   stabiliti  i  contenuti  e  le  modalita'  di  utilizzo  degli
indicatori di efficienza e di qualita'. Il Ministro della sanita', in
sede  di  presentazione  della  Relazione  sullo  stato sanitario del
Paese,  riferisce  in merito alle verifiche dei risultati conseguiti,
avvalendosi del predetto sistema di indicatori.
(( 4. Il Ministro della sanita' accerta lo stato di attuazione presso
le  regioni  del  sistema  di  controllo delle prescrizioni mediche e
delle  commissioni professionali di verifica. La rilevazione dei dati
contenuti nelle prescrizioni mediche e' attuata dalle regioni e dalle
province autonome con gli strumenti ritenuti piu' idonei. Il ministro
della  sanita' acquisisce il parere della Conferenza permanente per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di   Bolzano   in   ordine  alla  eventuale  attivazione  dei  poteri
sostitutivi.
Ove  tale  parere  non  sia espresso entro trenta giorni, il Ministro
provvede direttamente )).
TITOLO III
FINANZIAMENTO

                              Art. 11.  
                 Versamento contributi assistenziali
  1.  I  datori di lavoro tenuti, in base alla normativa vigente alla
data   di   entrata   in  vigore  del  presente  decreto,  a  versare
all'I.N.P.S.  i  contributi per le prestazioni del Servizio sanitario
nazionale, provvedono, alle scadenze gia' previste, al versamento con
separata   documentazione  degli  stessi  distintamente  dagli  altri
contributi  ed  al  netto  dei  soli  importi  spettanti  a titolo di
fiscalizzazione del contributo per le predette prestazioni.
 2.  In sede di prima applicazione, nei primi cinque mesi del 1993, i
soggetti di cui al comma precedente continuano a versare i contributi
per  le prestazioni del Servizio sanitario nazionale con le modalita'
vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  3.  I  datori  di  lavoro  agricoli versano allo SCAU, con separata
documentazione,   i   contributi  per  le  prestazioni  del  Servizio
sanitario   nazionale,  distintamente  dagli  altri  contributi  alle
scadenze  previste  dalla  normativa  vigente alla data di entrata in
vigore  del presente decreto. Lo SCAU riversa all'I.N.P.S. i predetti
contributi  entro quindici giorni dalla riscossione. Per i lavoratori
marittimi, fermo restando il disposto dell'ultimo comma dell'articolo
1  del  decreto-legge  30  dicembre  1979,  n.  663,  convertito, con
modificazioni,  nella  legge  29  febbraio  1980, n. 33, i rispettivi
datori  di lavoro versano, con separata documentazione, alle scadenze
previste  per  i  soggetti  di  cui  al  comma 1, i contributi per le
prestazioni  del  Servizio  sanitario  nazionale, distintamente dagli
altri  contributi,  alle  Casse marittime che provvedono a riversarli
all'I.N.P.S. entro quindici giorni dalla riscossione.
  4.  Le  amministrazioni  statali,  anche  ad  ordinamento autonomo,
provvedono  a  versare  i  contributi per le prestazioni del Servizio
sanitario  nazionale entro il bimestre successivo a quello della loro
riscossione.
  5. I contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale
dovuti  sui  redditi diversi da lavoro dipendente sono versati con le
modalita'  previste  dal decreto di attuazione dell'articolo 14 della
legge 30 dicembre 1991, n. 413.
  6. I contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale
sui  redditi  da  pensione  e  da  rendita  vitalizia  corrisposti da
amministrazioni,   enti,   istituti,   casse,  gestioni  o  fondi  di
previdenza,  per  effetto di legge, regolamento e contratto o accordo
collettivo  di  lavoro,  sono  versati, a cura dei predetti soggetti,
entro  la  fine  del bimestre successivo a quello di erogazione delle
rate di pensione.
  7.  Nella  documentazione  relativa al versamento dei contributi di
cui ai commi 1 e 3, i datori di lavoro sono tenuti anche ad indicare,
distinti  per  regione  in  base  al  domicilio fiscale posseduto dal
lavoratore  dipendente,  al  1 gennaio di ciascun anno, il numero dei
soggetti,   le   basi   imponibili  contributive  e  l'ammontare  dei
contributi.  In  sede  di  prima applicazione le predette indicazioni
relative  ai primi cinque mesi del 1993 possono essere fornite con la
documentazione  relativa  al versamento dei contributi effettuato nel
mese di giugno 1993.
  8.  Per  il  1993  i  soggetti  di  cui  al comma 6 provvedono agli
adempimenti  di  cui  al precedente comma con riferimento al luogo di
pagamento della pensione.
  9. I contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale
e  le  altre  somme ad essi connesse, sono attribuiti alle regioni in
relazione al domicilio fiscale posseduto al 1 gennaio di ciascun
anno dall'iscritto al Servizio sanitario nazionale.
  10.  Le  amministrazioni  statali, anche ad ordinamento autonomo, e
gli  enti di cui al comma 6, provvedono a versare i contributi per le
prestazioni  del  Servizio  sanitario  nazionale  su  appositi  conti
infruttiferi   aperti  presso  la  tesoreria  centrale  dello  Stato,
intestati  alle  regioni.  I  contributi di cui al comma 5 sono fatti
affluire  sui predetti conti. I contributi di cui ai commi 1 e 3 sono
accreditati  dall'I.N.P.S.  ai  predetti  conti.  In  sede  di  prima
applicazione il versamento o l'accreditamento dei predetti contributi
sui  conti  correnti  infruttiferi  delle  regioni  e' effettuato con
riferimento  agli  interi primi cinque mesi del 1993. In relazione al
disposto  di  cui al comma 2, l'I.N.P.S. provvede, entro il 30 agosto
1993,  alla  ripartizione  fra le regioni dei contributi riscossi nei
primi cinque mesi del 1993. Ai predetti conti affluiscono altresi' le
quote  del  Fondo  sanitario  nazionale. Con decreto del Ministro del
tesoro  sono  stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni
di cui al presente comma.
 11. I soggetti di cui al precedente comma inviano trimestralmente
alle  regioni  interessate  il  rendiconto  dei  contributi  sanitari
riscossi  o  trattenuti  e  versati  sui c/c di tesoreria alle stesse
intestati;  in  sede di prima applicazione e' inviato alle regioni il
rendiconto del primo semestre 1993; entro trenta giorni dalla data di
approvazione   dei   propri   bilanci   consuntivi,   ovvero  per  le
amministrazioni  centrali  dello Stato entro trenta giorni dalla data
di presentazione al Parlamento del rendiconto generale, i soggetti di
cui  al  precedente  comma inviano alle regioni il rendiconto annuale
delle  riscossioni  o  trattenute  e  dei  versamenti corredato dalle
informazioni  relative  al  numero dei soggetti e alle correlate basi
imponibili contributive.
  12.  Al  fine  del versamento dei contributi per le prestazioni del
Servizio   sanitario   nazionale   non   si   applicano  il  comma  2
dell'articolo  63  del  regio  decreto  18  novembre 1923, n. 2440, e
l'articolo  17  del  regio  decreto  24  settembre  1940,  n. 1949, e
l'articolo 2 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1954.
  13.  Le  disposizioni  di  cui  ai  precedenti commi si applicano a
decorrere dal 1 gennaio 1993.
  14.  Per  l'anno  1993  il  Ministro  del  tesoro  e' autorizzato a
provvedere  con propri decreti alla contestuale riduzione delle somme
iscritte  sul  capitolo 3342 dello stato di previsione dell'entrata e
sul capitolo 5941 dello stato di previsione della spesa del Ministero
del  tesoro  per  importi pari ai contributi accreditati alle regioni
dai soggetti di cui al precedente comma 9.
  15.  ((  COMMA ABROGATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 15 DICEMBRE 1997 N.
446 )).
  16.  In  deroga  a  quanto  previsto  dall'art.  5,  comma  3,  del
decreto-legge   25   novembre   1989,   n.   382,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  25 gennaio 1990, n. 8, le anticipazioni
mensili  che  possono essere corrisposte alle unita' sanitarie locali
per  i primi nove mesi dell'anno 1993 sono riferite ad un terzo della
quota relativa all'ultimo trimestre dell'anno 1992.
  17.  ((  COMMA ABROGATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 15 DICEMBRE 1997 N.
446 )).
  18. E' abrogato l'art. 5, comma 3, del decreto-legge 25 novembre
  1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio
1990, n. 8.
  19.((  COMMA  ABROGATO  DAL DECRETO LEGISLATIVO 15 DICEMBRE 1997 N.
446 )).
  20.  La partecipazione alla spesa sanitaria dei cittadini italiani,
compresi  i  familiari,  i  quali  risiedono  in  Italia  e  sono, in
esecuzione   di   trattati   bilaterali   o  multilaterali  stipulati
dall'Italia,  esentati  da  imposte  dirette  o contributi sociali di
malattia  sui  salari,  emolumenti  ed  indennita'  percetti  per  il
servizio  prestato  in  Italia  presso missioni diplomatiche o uffici
consolari,   sedi   o   rappresentanze   di  organismi  o  di  uffici
internazionali,  o Stati esteri, e' regolata mediante convenzioni tra
il  Ministero  della  sanita',  il Ministero del tesoro, e gli organi
competenti delle predette missioni, sedi o rappresentanze e Stati.

                        Art. 12   
                      Fondo sanitario nazionale

  1.  Il  Fondo  sanitario  nazionale  di  parte  corrente e in conto
capitale  e'  alimentato  interamente  da  stanziamenti  a carico del
bilancio  dello  Stato  ed  il suo importo e' annualmente determinato
dalla  legge  finanziaria  tenendo  conto,  limitatamente  alla parte
corrente,   dell'importo   complessivo  presunto  dei  contributi  di
malattia attribuiti direttamente alle regioni.
  2.  Una quota pari all'1% del Fondo sanitario nazionale complessivo
di  cui  al  comma  precedente,  prelevata  dalla  quota iscritta nel
bilancio del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio per le
parti  di  rispettiva  competenza,  e'  trasferita  nei  capitoli  da
istituire  nello  stato  di previsione del Ministero della sanita' ed
utilizzata per il finanziamento di:
a) attivita' di ricerca corrente e finalizzata svolta da:
   1)   Istituto  superiore  di  sanita'  per  le  tematiche  di  sua
   competenza;
   2) Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro
   per le tematiche di sua competenza;
   3)  istituti  di  ricovero e cura di diritto pubblico e privato il
   cui  carattere  scientifico  sia  riconosciuto a norma delle leggi
   vigenti;
   4)  istituti  zooprofilattici  sperimentali  per  le problematiche
   relative all'igiene e sanita' pubblica veterinaria;
b) iniziative  previste  da  leggi  nazionali  o  dal Piano sanitario
   nazionale  riguardanti  programmi  speciali di interesse e rilievo
   interregionale   o   nazionale   per  ricerche  o  sperimentazioni
   attinenti  gli  aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le
   tematiche  della  comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le
   tecnologie  e  biotecnologie  sanitarie  ((  e  le  attivita'  del
   Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo ));
c) rimborsi alle unita' sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere,
   tramite  le regioni, delle spese per prestazioni sanitarie erogate
   a  cittadini  stranieri  che  si  trasferiscono per cure in Italia
   previa  autorizzazione  del Ministro della sanita' d'intesa con il
   Ministro  degli  affari esteri. A decorrere dal 1 gennaio 1995, la
   quota di cui al presente comma e' rideterminata ai sensi dell'art.
   11,  comma  3,  lettera  d),  della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
   successive modificazioni.
  3.  Il  Fondo sanitario nazionale, al netto della quota individuata
ai  sensi  del  comma  precedente,  e'  ripartito  con riferimento al
triennio  successivo entro il 15 ottobre di ciascun anno, in coerenza
con  le  previsioni  del  disegno  di  legge  finanziaria  per l'anno
successivo, dal CIPE, su proposta del Ministro della sanita', sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome; la quota capitaria di finanziamento da assicurare
alle   regioni   viene  determinata  sulla  base  di  un  sistema  di
coefficienti   parametrici,  in  relazione  ai  livelli  uniformi  di
prestazioni  sanitarie  in tutto il territorio nazionale, determinati
ai sensi dell'art. 1, con riferimento ai seguenti elementi:
a) popolazione residente;
b) mobilita'  sanitaria  per tipologia di prestazioni, da compensare,
   in  sede  di  riparto,  sulla  base di contabilita' analitiche per
   singolo caso fornite dalle unita' sanitarie locali e dalle aziende
   ospedaliere attraverso le regioni e le province autonome;
c) consistenza  e stato di conservazione delle strutture immobiliari,
   degli impianti tecnologici e delle dotazioni strumentali.
  4. Il Fondo sanitario nazionale in conto capitale assicura quote di
finanziamento  destinate  al  riequilibrio  a  favore  delle  regioni
particolarmente  svantaggiate  sulla base di indicatori qualitativi e
quantitativi  di  assistenza sanitaria, con particolare riguardo alla
capacita' di soddisfare la domanda mediante strutture pubbliche.
  5.   Il  Fondo  sanitario  nazionale  di  parte  corrente  assicura
altresi',  nel  corso del primo triennio di applicazione del presente
decreto, quote di finanziamento destinate alle regioni che presentano
servizi  e prestazioni eccedenti quelli da garantire comunque a tutti
i cittadini rapportati agli standard di riferimento.
  6.  Le  quote  del  Fondo  sanitario  nazionale  di parte corrente,
assegnate  alle  regioni  a  statuto  ordinario, confluiscono in sede
regionale  nel  Fondo  comune  di  cui  all'articolo 8 della legge 16
maggio 1970, n. 281, come parte indistinta, ma non concorrono ai fini
della  determinazione  del tetto massimo di indebitamento. Tali quote
sono  utilizzate  esclusivamente  per finanziare attivita' sanitarie.
Per  le  regioni  a  statuto  speciale  e  le  provincie  autonome le
rispettive quote confluiscono in un apposito capitolo di bilancio.
                        Art. 12-bis  
                          Ricerca sanitaria

  1.  La  ricerca  sanitaria  risponde  al  fabbisogno  conoscitivo e
operativo del Servizio sanitario nazionale e ai suoi obiettivi di sa-
lute,  individuato  con un apposito programma di ricerca previsto dal
Piano sanitario nazionale.
  2.  Il  Piano  sanitario  nazionale definisce, con riferimento alle
esigenze  del  Servizio  sanitario  nazionale  e  tenendo conto degli
obiettivi  definiti  nel Programma nazionale per la ricerca di cui al
decreto  legislativo 5 giugno 1998, n. 204, gli obiettivi e i settori
principali  della  ricerca del Servizio sanitario nazionale, alla cui
coerente   realizzazione   contribuisce   la   comunita'  scientifica
nazionale.
  3. Il Ministero della Sanita', sentita la Commissione nazionale per
la  ricerca  sanitaria,  di  cui all'articolo 2, comma 7, del decreto
legislativo  30  giugno 1993, n. 266, elabora il programma di ricerca
sanitaria e propone iniziative da inserire nella programmazione della
ricerca scientifica nazionale, di cui al decreto legislativo 5 giugno
1998, n. 204, e nei programmi di ricerca internazionali e comunitari.
Il  programma e' adottato dal Ministro della sanita', d'intesa con la
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome  di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data
di  entrata  in  vigore  del  Piano sanitario nazionale, ha validita'
triennale  ed e' finanziato dalla quota di cui all'articolo 12, comma
2.
  4. Il programma di ricerca sanitaria:
a) individua  gli  obiettivi  prioritari  per  il miglioramento dello
   stato di salute della popolazione;
b) favorisce   la  sperimentazione  di  modalita'  di  funzionamento,
   gestione e organizzazione dei servizi sanitari nonche' di pratiche
   cliniche e assistenziali e individua gli strumenti di verifica del
   loro  impatto  sullo  stato  di  salute  della popolazione e degli
   utilizzatori dei servizi;
c) individua    gli    strumenti   di   valutazione   dell'efficacia,
   dell'appropriatezza e della congruita' economica delle procedure e
   degli    interventi,   anche   in   considerazione   di   analoghe
   sperimentazioni   avviate   da   agenzie   internazionali   e  con
   particolare  riferimento agli interventi e alle procedure prive di
   una adeguata valutazione di efficacia;
d) favorisce  la  ricerca  e la sperimentazione volte a migliorare la
   integrazione  multiprofessionale  e  la continuita' assistenziale,
   con  particolare  riferimento  alle  prestazioni sociosanitarie ad
   elevata integrazione sanitaria;
e) favorisce  la  ricerca  e la sperimentazione volta a migliorare la
   comunicazione  con  i cittadini e con gli utilizzatori dei servizi
   sanitari, a promuovere l'informazione corretta e sistematica degli
   utenti e la loro partecipazione al miglioramento dei servizi;
f) favorisce   la  ricerca  e  la  sperimentazione  degli  interventi
   appropriati  per  la  implementazione  delle  linee  guida  e  dei
   relativi  percorsi  diagnostico-terapeutici, per l'autovalutazione
   della  attivita' degli operatori, la verifica ed il monitoraggio e
   il monitoraggio dei risultati conseguiti.
  5. Il programma di ricerca sanitaria si articola nelle attivita' di
ricerca  corrente  e  di  ricerca finalizzata. La ricerca corrente e'
attuata  tramite  i progetti istituzionali degli organismi di ricerca
di  cui  al  comma seguente nell'ambito degli indirizzi del programma
nazionale,   approvati   dal   Ministro  della  sanita'.  La  ricerca
finalizzata attua gli obiettivi prioritari, biomedici e sanitari, del
Piano   sanitario   nazionale.   I   progetti  di  ricerca  biomedica
finalizzata  sono  approvati  dal Ministro della sanita', di concerto
con  il  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica e
tecnologica, allo scopo di favorire il loro coordinamento.
  6. Le attivita' di ricerca corrente e finalizzata sono svolte dalle
regioni,  dall'Istituto superiore di sanita', dall'Istituto superiore
per  la  prevenzione  e  la  sicurezza sul lavoro, dall'Agenzia per i
servizi  sanitari  regionali,  dagli  Istituti  di  ricovero e cura a
carattere  scientifico  pubblici  e  privati  nonche'  dagli Istituti
zooprofilattici sperimentali. Alla realizzazione dei progetti possono
concorrere,   sulla.   base   di   specifici   accordi,  contratti  o
convenzioni,  le universita', il Consiglio nazionale delle ricerche e
gli  altri  enti  di  ricerca  pubblici  e  privati,  nonche' imprese
pubbliche e private.
  7. Per l'attuazione del programma il Ministero della sanita', anche
su  iniziativa  degli  organismi  di  ricerca  nazionali,  propone al
Ministero  per l'universita' e la ricerca scientifica e tecnologica e
agli  altri  ministeri  interessati  le  aree  di ricerca biomedica e
sanitaria  di interesse comune, concordandone l'oggetto, le modalita'
di  finanziamento  e  i  criteri  di  valutazione dei risultati delle
ricerche.
  8.  Il  Ministero  della  sanita', nell'esercizio della funzione di
vigilanza  sull'attuazione  del  programma nazionale, si avvale della
collaborazione tecnico-scientifica della Commissione nazionale per la
ricerca  sanitaria  di  cui  all'articolo  2,  comma  7,  del decreto
legislativo   30  giugno  1993,  n.  266,  degli  organismi  tecnico-
scientifici  del  Servizio sanitario nazionale e delle regioni, sulla
base di metodologie di accreditamento qualitativo, (( PAROLE ABROGATE
DAL D.P.R. 13 FEBBRAIO 2001, N. 213. ))
  9.  Anche  ai  fini  di  cui  al  comma 1 del presente articolo, le
regioni  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano
l'organizzazione  e  il  funzionamento  dei  Comitati etici istituiti
presso  ciascuna  azienda sanitaria ai sensi dei decreti ministeriali
15  luglio  1997, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1997,
n.  191,  e  18  marzo  1998,  pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 28
maggio  1998, n. 122, tenendo conto delle indicazioni e dei requisiti
minimi  di  cui  ai  predetti  decreti  e  istituendo un registro dei
Comitati etici operanti nei propri ambiti territoriali.
  10.  Presso  il  Ministero  della  sanita' e' istituito il Comitato
etico  nazionale per la ricerca e per le sperimentazioni cliniche. Il
Comitato:
a) segnala,  su  richiesta della Commissione per la ricerca sanitaria
   ovvero  di  altri organi o strutture del Ministero della sanita' o
   di  altre  pubbliche  amministrazioni,  le  conseguenze  sotto  il
   profilo etico dei progetti di ricerca biomedica e sanitaria;
b) comunica  a  organi  o  strutture  del  Ministero della sanita' le
   priorita'  di  interesse  dei  progetti  di  ricerca  biomedica  e
   sanitaria;
c) coordina  le  valutazioni  etico-scientifiche  di  sperimentazioni
   cliniche multicentriche di rilevante interesse nazionale, relative
   a  medicinali  o  a dispositivi medici, su specifica richiesta del
   Ministro della sanita';
d) esprime  parere  su  ogni  questione  tecnico-scientifica ed etica
   concernente  la  materia  della  ricerca di cui al comma 1 e della
   sperimentazione  clinica  dei  medicinali e dei dispositivi medici
   che gli venga sottoposta dal Ministro della sanita'.
  11.  Le  regioni  formulano  proposte  per  le  predisposizione del
programma  di  ricerca sanitaria di cui al presente articolo, possono
assumere  la  responsabilita' della realizzazione di singoli progetti
finalizzati,  e  assicurano  il  monitoraggio  sulla applicazione dei
conseguenti risultati nell'ambito del Servizio sanitario regionale.

                              Art. 13.
                     Autofinanziamento regionale
  1.  Le  regioni  fanno  fronte  con  risorse  proprie  agli effetti
finanziari   conseguenti  all'erogazione  di  livelli  di  assistenza
sanitaria   superiori  a  quelli  uniformi  di  cui  all'articolo  1,
all'adozione  di modelli organizzativi diversi da quelli assunti come
base  per  la determinazione del parametro capitario di finanziamento
di  cui  al  medesimo articolo 1, nonche' agli eventuali disavanzi di
gestione  delle  unita'  sanitarie locali e delle aziende ospedaliere
con  conseguente  esonero  di  interventi  finanziari  da parte dello
Stato. (( 4 ))
  2.  Per provvedere agli oneri di cui al comma precedente le regioni
hanno   facolta',   ad   integrazione   delle  misure  gia'  previste
dall'articolo 29 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, di prevedere la
riduzione  dei  limiti  massimi  di spesa per gli esenti previsti dai
livelli  di  assistenza,  l'aumento  della  quota fissa sulle singole
prescrizioni  farmaceutiche  e  sulle  ricette relative a prestazioni
sanitarie,  fatto  salvo  l'esonero  totale per i farmaci salva-vita,
nonche'  variazioni in aumento dei contributi e dei tributi regionali
secondo  le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera i) della
legge 23 ottobre 1992, n. 421.
  3.  Le  regioni, nell'ambito della propria disciplina organizzativa
dei  servizi  e  della  valutazione parametrica dell'evoluzione della
domanda  delle  specifiche  prestazioni,  possono  prevedere forme di
partecipazione  alla spesa per eventuali altre prestazioni da porre a
carico  dei cittadini, con esclusione dei soggetti a qualsiasi titolo
esenti, nel rispetto dei principi del presente decreto.
----------------
AGGIORNAMENTO
  La  Corte costituzionale, con la sentenza 11 giugno-28 luglio 1993,
n.  355  (G.U. 1a s.s. 4/8/1993, n. 32) ha disposto la illegittimita'
costituzionale  del  primo comma del presente art. 13 "nella parte in
cui,  nello  stabilire  l'esonero  immediato  e totale dello Stato da
interventi  finanziari  volti  a  far fronte ai disavanzi di gestione
delle  unita'  sanitarie  locali  e  delle  aziende  ospedaliere, non
prevede  una  adeguata  disciplina  diretta  a  rendere  graduale  il
passaggio  e  la messa a regime del sistema di finanziamento previsto
nello stesso decreto legislativo n. 502 del 1992".
TITOLO IV
PARTECIPAZIONE E TUTELA DEI DIRITTI
DEI CITTADINI

                              Art. 14.  
                        Diritti dei cittadini
  1.  Al  fine di garantire il costante adeguamento delle strutture e
delle  prestazioni  sanitarie  alle esigenze dei cittadini utenti del
Servizio  sanitario nazionale il Ministro della sanita' definisce con
proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra  lo  Stato,  le  regioni  e le province autonome i contenuti e le
modalita'  di  utilizzo  degli  indicatori  di qualita' dei servizi e
delle  prestazioni  sanitarie relativamente alla personalizzazione ed
umanizzazione  dell'assistenza,  al  diritto  all'informazione,  alle
prestazioni  alberghiere,  nonche'  dell'andamento delle attivita' di
prevenzione  delle  malattie.  A  tal fine il Ministro della sanita',
d'intesa con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica
e  tecnologica e con il Ministro degli affari sociali, puo' avvalersi
anche della collaborazione delle universita', del Consiglio nazionale
delle  ricerche,  delle organizzazioni rappresentative degli utenti e
degli  operatori  del  Servizio  sanitario  nazionale  nonche'  delle
organizzazioni di volontariato e di tutela dei diritti.
  2.  Le  regioni utilizzano il suddetto sistema di indicatori per la
verifica,   anche  sotto  il  profilo  sociologico,  dello  stato  di
attuazione   dei   diritti   dei  cittadini,  per  la  programmazione
regionale,  per  la  definizione degli investimenti di risorse umane,
tecniche  e  finanziarie. Le regioni promuovono inoltre consultazioni
con  i  cittadini  e  le  loro  organizzazioni  anche sindacali ed in
particolare con gli organismi di volontariato e di tutela dei diritti
al fine di fornire e raccogliere informazioni sull'organizzazione dei
servizi.  Tali  soggetti  dovranno comunque essere sentiti nelle fasi
dell'impostazione  della  programmazione  e  verifica  dei  risultati
conseguiti e ogniqualvolta siano in discussione provvedimenti su tali
materie.  Le regioni determinano altresi' le modalita' della presenza
nelle  strutture  degli  organismi  di  volontariato  e di tutela dei
diritti, anche attraverso la previsione di organismi di consultazione
degli   stessi  presso  le  unita'  sanitarie  locali  e  le  aziende
ospedaliere.  ((  Per  le finalita' del presente articolo, le regioni
prevedono  forme di partecipazione delle organizzazioni dei cittadini
e  del  volontariato  impegnato  nella tutela del diritto alla salute
nelle  attivita'  relative  alla  programmazione, al controllo e alla
valutazione  dei  servizi  sanitari  a livello regionale, aziendale e
distrettuale. ))
  3.  Il  Ministro  della  sanita',  in  sede  di presentazione della
relazione  sullo  stato sanitario del Paese, riferisce in merito alla
tutela dei diritti dei cittadini con riferimento all'attuazione degli
indicatori di qualita'.
  4.  Al  fine  di favorire l'orientamento dei cittadini nel Servizio
sanitario   nazionale,  le  unita'  sanitarie  locali  e  le  aziende
ospedaliere   provvedono   ad   attivare   un   efficace  sistema  di
informazione   sulle   prestazioni   erogate,  sulle  tariffe,  sulle
modalita'  di  accesso  ai  servizi.  Le  aziende individuano inoltre
modalita'  di  raccolta  ed  analisi  dei  segnali di disservizio, in
collaborazione  con  le organizzazioni rappresentative dei cittadini,
con le organizzazioni di volontariato e di tutela dei diritti.
  Il  direttore generale dell'unita' sanitaria locale ed il direttore
generale dell'azienda ospedaliera convocano, almeno una volta l'anno,
apposita  conferenza  dei  servizi  quale  strumento  per  verificare
l'andamento  dei  servizi  anche  in  relazione  all'attuazione degli
indicatori  di  qualita'  di  cui  al  primo comma, e per individuare
ulteriori interventi tesi al miglioramento delle prestazioni. Qualora
il  direttore  generale  non  provveda, la conferenza viene convocata
dalla regione.
  5.  Il direttore sanitario e il dirigente sanitario del servizio, a
richiesta   degli   assistiti,  adottano  le  misure  necessarie  per
rimuovere  i  disservizi che incidono sulla qualita' dell'assistenza.
Al  fine  di  garantire  la  tutela  del cittadino avverso gli atti o
comportamenti  con  i  quali si nega o si limita la fruibilita' delle
prestazioni  di  assistenza  sanitaria,  sono  ammesse  osservazioni,
opposizioni,  denunce  o  reclami  in  via amministrativa, redatti in
carta  semplice, da presentarsi entro quindici giorni, dal momento in
cui  l'interessato  abbia  avuto conoscenza dell'atto o comportamento
contro  cui  intende osservare od opporsi, da parte dell'interessato,
dei  suoi  parenti  o  affini,  degli  organismi di volontariato o di
tutela  dei  diritti  accreditati  presso  la  regione competente, al
direttore  generale  dell'unita'  sanitaria locale o dell'azienda che
decide  in  via definitiva o comunque provvede entro quindici giorni,
sentito  il  direttore  sanitario.  La  presentazione delle anzidette
osservazioni ed opposizioni non impedisce ne preclude la proposizione
di impugnative in via giurisdizionale.
  6. Al fine di favorire l'esercizio del diritto di libera scelta del
medico  e  del  presidio  di cura, il Ministero della sanita' cura la
pubblicazione dell'elenco di tutte le istituzioni pubbliche e private
che  erogano prestazioni di alta specialita', con l'indicazione delle
apparecchiature di alta tecnologia in dotazione nonche' delle tariffe
praticate  per  le prestazioni piu' rilevanti. La prima pubblicazione
e' effettuata entro il 31 dicembre 1993.
  7.  E'  favorita  la  presenza  e  l'attivita',  all'interno  delle
strutture  sanitarie, degli organismi di volontariato e di tutela dei
diritti.  A  tal  fine  le  unita'  sanitarie  locali  e  le  aziende
ospedaliere  stipulano  con  tali organismi, senza oneri a carico del
Fondo  sanitario regionale, accordi o protocolli che stabiliscano gli
ambiti e le modalita' della collaborazione, fermo restando il diritto
alla   riservatezza   comunque   garantito  al  cittadino  e  la  non
interferenza  nelle scelte professionali degli operatori sanitari; le
aziende  e  gli  organismi  di  volontariato  e di tutela dei diritti
concordano   programmi   comuni   per  favorire  l'adeguamento  delle
strutture  e delle prestazioni sanitarie alle esigenze dei cittadini.
I  rapporti  tra  aziende  ed organismi di volontariato che esplicano
funzioni  di  servizio  o  di  assistenza  gratuita all'interno delle
strutture  sono regolati sulla base di quanto previsto dalla legge n.
266/91 e dalle leggi regionali attuative.
  8.  Le regioni, le unita' sanitarie locali e le aziende ospedaliere
promuovono  iniziative di formazione e di aggiornamento del personale
adibito  al  contatto con il pubblico sui temi inerenti la tutela dei
diritti  dei  cittadini,  da  realizzare  anche  con il concorso e la
collaborazione delle rappresentanze professionali e sindacali.
TITOLO V
PERSONALE

                     Art. 15    
                  Disciplina della dirigenza medica
                    e delle professioni sanitarie

  1.  Fermo  restando  il  principio  dell'invarianza della spesa, la
dirigenza  sanitaria  e'  collocata  in  un unico ruolo, distinto per
profili   professionali,  ed  in  un  unico  livello,  articolato  in
relazione alle diverse responsabilita' professionali e gestionali. In
sede   di  contrattazione  collettiva  nazionale  sono  previste,  in
conformita'  ai  principi  e  alle disposizioni del presente decreto,
criteri  generali  per  la  graduazione  delle  funzioni dirigenziali
nonche'  per  l'assegnazione,  valutazione e verifica degli incarichi
dirigenziali  e per l'attribuzione del relativo trattamento economico
accessorio  correlato  alle  funzioni  attribuite  ed  alle  connesse
responsabilita' del risultato.
  2. La dirigenza sanitaria e' disciplinata dal decreto legislativo 3
febbraio   1993,  n.29,  e  successive  modificazioni,  salvo  quanto
previsto dal presente decreto.
  3.  L'attivita'  dei  dirigenti  sanitari  e' caratterizzata, nello
svolgimento delle proprie mansioni e funzioni, dall'autonomia tecnico
-  professionale  i  cui  ambiti  di  esercizio, attraverso obiettivi
momenti  di  valutazione  e verifica, sono progressivamente ampliati.
L'autonomia  tecnico-professionale,  con le connesse responsabilita',
si  esercita  nel  rispetto  della collaborazione multiprofessionale,
nell'ambito di indirizzi operativi e programmi di attivita' promossi,
valutati   e   verificati  a  livello  dipartimentale  ed  aziendale,
finalizzati  all'efficace  utilizzo delle risorse e all'erogazione di
prestazioni  appropriate  e  di  qualita'. Il dirigente, in relazione
all'attivita'  svolta,  ai programmi concordati da realizzare ed alle
specifiche  funzioni  allo  stesso  attribuite,  e'  responsabile del
risultato  anche  se richiedente un impegno orario superiore a quello
contrattualmente definito.
  4.  All'atto  della  prima  assunzione, al dirigente sanitario sono
affidati  compiti  professionali  con  precisi ambiti di autonomia da
esercitare  nel  rispetto  degli indirizzi del dirigente responsabile
della  struttura  e  sono  attribuite  funzioni  di  collaborazione e
corresponsabilita'  nella  gestione  delle  attivita'. A tali fini il
dirigente  responsabile  della  struttura  predispone  e  assegna  al
dirigente  un  programma  di  attivita' finalizzato al raggiungimento
degli  obiettivi  prefissati  ed  al perfezionamento delle competenze
tecnico   professionali  e  gestionali  riferite  alla  struttura  di
appartenenza.  In  relazione  alla  natura e alle caratteristiche dei
programmi  da  realizzare,  alle attitudini e capacita' professionali
del  singolo  dirigente,  accertate  con  le  procedure valutative di
verifica  di  cui  al  comma  5,  al  dirigente,  con  cinque anni di
attivita'  con valutazione positiva (( sono attribuite )) funzioni di
natura  professionale  anche di alta specializzazione, di consulenza,
studio  e  ricerca, ispettive, di verifica e di controllo, nonche' ((
possono  essere  attribuiti  ))  incarichi  di direzione di strutture
semplici.
  5.  Il  dirigente  e'  sottoposto  a verifica triennale; quello con
incarico di struttura, semplice o complessa, e' sottoposto a verifica
anche  al termine dell'incarico. Le verifiche concernono le attivita'
professionali   svolte   ed  i  risultati  raggiunti  ((  livello  di
partecipazione,  con  esito  positivo,  ai  programmi  di  formazione
continua  di  cui  all'articolo  16-bis  ))  e  sono effettuate da un
collegio  tecnico,  nominato  dal direttore generale e presieduto dal
direttore  del  dipartimento.  ((  L'esito  positivo  delle verifiche
costituisce  condizione  per  la  conferma  nell'incarico  o  per  il
conferimento  di altro incarico, professionale o gestionale, anche di
maggior rilievo. ))
  6.  Ai  dirigenti  con incarico di direzione di struttura complessa
sono attribuite, oltre a quelle derivanti dalle specifiche competenze
professionali,   funzioni   di   direzione   e  organizzazione  della
struttura,  da  attuarsi,  nell'ambito  degli  indirizzi  operativi e
gestionali del dipartimento di appartenenza, anche mediante direttive
a  tutto il personale operante nella stessa, e l'adozione delle rela-
tive decisioni necessarie per il corretto espletamento del servizio e
per  realizzare  l'appropriatezza degli interventi con finalita' pre-
ventive,  diagnostiche,  terapeutiche  e riabilitative, attuati nella
struttura  loro  affidata. Il dirigente e' responsabile dell'efficace
ed  efficiente  gestione  delle risorse attribuite. I risultati della
gestione  sono  sottoposti  a  verifica  annuale tramite il nucleo di
valutazione.
  7.  Alla  dirigenza  sanitaria si accede mediante concorso pubblico
per titoli ed esami, disciplinato ai sensi del decreto del Presidente
della   Repubblica  10  dicembre  1997,  n.483  ((  ivi  compresa  la
possibilita'  di  accesso  con  una  specializzazione  in  disciplina
affine.  ))  Gli  incarichi  di direzione di struttura complessa sono
attribuiti  a  coloro  che  siano in possesso dei requisiti di cui al
decreto  del  Presidente  della Repubblica 10 dicembre 1997, n.484, e
secondo  le  modalita'  dallo stesso stabilite, salvo quanto previsto
dall'articolo   15-ter,   comma   2.   Si   applica  quanto  previsto
dall'articolo  28,  comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n.  29,  e successive modificazioni, come sostituito dall'articolo 10
del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387.
  8.  L'attestato  di  formazione  manageriale di cui all'articolo 5,
comma  1,  lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10
dicembre  1997,  n.484,  come  modificato dall'articolo 16-quinquies,
deve  essere  conseguito  dai  dirigenti con incarico di direzione di
struttura  complessa  entro  un  anno  dall'inizio  dell'incarico; il
mancato   superamento   del   primo  corso,  attivato  dalla  regione
successivamente al conferimento dell'incarico, determina la decadenza
dall'incarico  stesso. I dirigenti sanitari con incarico quinquennale
alla  data  di entrata in vigore (( del decreto legislativo 19 giugno
1999,  n.  229,  ))  sono  tenuti  a  partecipare  al  primo corso di
formazione  manageriale programmato dalla regione; i dirigenti (( . .
.   ))   confermati   nell'incarico   sono   esonerati  dal  possesso
dell'attestato di formazione manageriale.
  9.  I  contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro disciplinano le
modalita'   di  salvaguardia  del  trattamento  economico  fisso  dei
dirigenti  in godimento alla data di entrata in vigore (( del decreto
legislativo 19 giugno 1999, n. 229. ))
                   Art. 15-bis    
          Funzioni dei dirigenti responsabili di struttura

  1.  L'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1-bis, disciplina
l'attribuzione  al  direttore amministrativo, al direttore sanitario,
nonche'  ai direttori di presidio, di distretto, di dipartimento e ai
dirigenti  responsabili  di  struttura,  dei, compiti comprese, per i
dirigenti   di   strutture  complesse,  le  decisioni  che  impegnano
l'azienda, verso l'esterno, l'attuazione degli obiettivi definiti nel
piano programmatico e finanziario aziendale.
  2.  La  direzione  delle  strutture  e  degli uffici e' affidata ai
dirigenti,  secondo  i  criteri e le modalita' stabiliti nell'atto di
cui  al  comma  1,  nel  rispetto,  per la dirigenza sanitaria, delle
disposizioni di cui all'articolo 15-ter. Il rapporto dei dirigenti e'
esclusivo,  fatto  salvo  quanto  previsto  in via transitoria per la
dirigenza sanitaria dall'articolo 15-sexies.
  3.  A  far  data  dal 31 dicembre 2002 sono soppressi i rapporti di
lavoro  a  tempo  definito per la dirigenza sanitaria. In conseguenza
della   maggiore   disponibilita'   di  ore  di  servizio  sono  resi
indisponibili  in  organico un numero di posti della dirigenza per il
corrispondente  monte ore. I contratti collettivi nazionali di lavoro
disciplinano le modalita' di regolarizzazione dei rapporti soppressi.
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AGGIORNAMENTO
  Il  D.L. 29 marzo 2004, n. 81, convertito con L. 26 maggio 2004, n.
138,  ha  disposto  che  "il  termine  di cui al comma 3 del presente
articolo,  e'  differito  alla  data  della stipulazione del relativo
contratto  collettivo  nazionale  di lavoro successivo all'entrata in
vigore  della  legge  di conversione del presente decreto. Sono fatti
salvi gli effetti degli atti amministrativi definitivi, emanati dagli
organi preposti nel periodo intercorrente tra il 10 gennaio 2003 e la
data  di  entrata  in  vigore della legge di conversione del presente
decreto,  compiuti  in  ottemperanza  delle disposizioni previste dal
presente comma 3".
                        Art. 15-ter  
                  Incarichi di natura professionale
                     e di direzione di struttura

  1.  Gli incarichi di cui all'articolo 15, comma 4, sono attribuiti,
a  tempo  determinato,  dal  direttore generale, secondo le modalita'
definite  nella  contrattazione collettiva nazionale, compatibilmente
con  le  risorse  finanziarie a tal fine disponibili e nei limiti del
numero   degli   incarichi  e  delle  strutture  stabiliti  nell'atto
aziendale  di  cui  all'articolo  3, comma 1-bis, tenendo conto delle
valutazioni  triennali  del  collegio tecnico di cui all'articolo 15,
comma  5.  Gli  incarichi hanno durata non inferiore a tre anni e non
superiore a sette , con facolta' di rinnovo. Ai predetti incarichi si
applica l'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n.29 del 1993
e  successive  modificazioni.  (( Sono definiti contrattualmente, nel
rispetto  dei  parametri  indicati dal contratto collettivo nazionale
per  ciascun  incarico,  l'oggetto,  gli  obiettivi da conseguire, la
durata   dell'incarico,   salvo   i   casi   di  revoca,  nonche'  il
corrispondente trattamento economico. ))
  2. L'attribuzione dell'incarico di direzione di struttura complessa
e'  effettuata  dal  direttore  generale, previo avviso da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sulla base di una
rosa di candidati idonei selezionata da una apposita commissione. Gli
incarichi  hanno  durata  da  cinque  a  sette  anni, con facolta' di
rinnovo   per  lo  stesso  periodo  o  per  periodo  piu'  breve.  La
commissione,   nominata  dal  direttore  generale,  e'  composta  dal
direttore  sanitario,  che  la presiede, e da due dirigenti dei ruoli
del  personale  del  Servizio  sanitario  nazionale,  preposti ad una
struttura  complessa  della  disciplina oggetto dell'incarico, di cui
uno  individuato  dal  direttore  generale  ed  uno  dal  Collegio di
direzione.  Fino  alla  costituzione del collegio alla individuazione
provvede il Consiglio dei sanitari.
  3.  Gli  incarichi  di cui ai commi 1 e 2 sono revocati, secondo le
procedure   previste  dalle  disposizioni  vigenti  e  dai  contratti
collettivi  nazionali  di  lavoro,  in  caso  di:  inosservanza delle
direttive  impartite  dalla  direzione generale o dalla direzione del
dipartimento;   mancato  raggiungimento  degli  obiettivi  assegnati;
responsabilita'  grave  e reiterata; in tutti gli altri casi previsti
dai  contratti di lavoro. Nei casi di maggiore gravita', il direttore
generale   puo'   recedere   dal   rapporto  di  lavoro,  secondo  le
disposizioni  del  codice civile e dei contratti collettivi nazionali
di lavoro. (( Il dirigente non confermato alla scadenza dell'incarico
di  direzione  di  struttura complessa e' destinato ad altra funzione
con  il  trattamento economico relativo alla funzione di destinazione
previsto    dal    contratto    collettivo   nazionale   di   lavoro;
contestualmente  viene  reso  indisponibile  un posto di organico del
relativo profilo. ))
  4.  I  dirigenti  ai  quali  non sia stata affidata la direzione di
strutture  svolgono  funzioni  di natura professionale, anche di alta
specializzazione,  di  consulenza,  studio e ricerca nonche' funzioni
ispettive, di verifica e di controllo.
  5.  Il dirigente preposto ad una struttura complessa e' sostituito,
in  caso  di  sua  assenza  o  impedimento,  da altro dirigente della
struttura  o  del  dipartimento  individuato  dal  responsabile della
struttura  stessa;  alle  predette  mansioni superiori non si applica
l'articolo 2103, primo comma, del codice civile.
                 Art. 15-quater    
                 Esclusivita' del rapporto di lavoro
                  dei dirigenti del ruolo sanitario

  1.   I   dirigenti   sanitari,  con  rapporto  di  lavoro  a  tempo
indeterminato  o a tempo determinato, con i quali sia stato stipulato
il  contratto  di  lavoro  o  un  nuovo  contratto  di lavoro in data
successiva  al  31  dicembre  1998,  nonche' quelli che, alla data di
entrata  in  vigore  del  decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,
abbiano  optato  per  l'esercizio dell'attivita' libero professionale
intramuraria sono assoggettati al rapporto di lavoro esclusivo.
  2.  Salvo  quanto previsto al comma 1, i dirigenti in servizio alla
data   del  31  dicembre  1998,  che  hanno  optato  per  l'esercizio
dell'attivita' libero professionale extramuraria, passano, a domanda,
al rapporto di lavoro esclusivo.
  3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo  19  giugno  1999,  n. 229, tutti i dirigenti in servizio
alla  data del 31 dicembre 1998 sono tenuti a comunicare al direttore
generale  l'opzione  in  ordine  al rapporto esclusivo. In assenza di
comunicazione  si  presume  che  il  dipendente  abbia  optato per il
rapporto esclusivo.
  ((  4.  I  soggetti  di  cui  ai  commi 1, 2 e 3 possono optare, su
richiesta  da presentare entro il 30 novembre di ciascun anno, per il
rapporto  di  lavoro  non  esclusivo,  con  effetto  dal  1 ° gennaio
dell'anno  successivo.  Le regioni hanno la facolta' di stabilire una
cadenza  temporale  piu'  breve. Il rapporto di lavoro esclusivo puo'
essere  ripristinato  secondo  le modalita' di cui al comma 2. Coloro
che  mantengono  l'esclusivita'  del  rapporto non perdono i benefici
economici   di   cui   al  comma  5,  trattandosi  di  indennita'  di
esclusivita'   e  non  di  indennita'  di  irreversibilita'.  La  non
esclusivita'  del  rapporto  di  lavoro  non preclude la direzione di
strutture semplici e complesse. ))
  5.  I  contratti  collettivi  di lavoro stabiliscono il trattamento
economico aggiuntivo da attribuire ai dirigenti sanitari con rapporto
di  lavoro  esclusivo ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge
23  dicembre  1996,  n.662,  nei  limiti delle risorse destinate alla
contrattazione collettiva.
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AGGIORNAMENTO
  Il D.Lgs. 2 marzo 2000, n. 49 ha disposto che "il termine di cui al
suddetto  comma  3,  e'  fissato  al  14  marzo 2000. Tale termine si
applica,  altresi'  ai  dirigenti  titolari di incarico quinquennale,
conferito  prima  del 31 dicembre 1998. I predetti dirigenti, in caso
di   non   opzione   per   il  rapporto  esclusivo,  sono  confermati
nell'incarico fino al 30 giugno 2000."
             Art. 15-quinquies     
               Caratteristiche del rapporto di lavoro
                  esclusivo dei dirigenti sanitari

  1.  Il rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari comporta
la   totale   disponibilita'   nello   svolgimento   delle   funzioni
dirigenziali  attribuite  dall'azienda,  nell'ambito  della posizione
ricoperta   e   della  competenza  professionale  posseduta  e  della
disciplina  di  appartenenza,  con  impegno  orario  contrattualmente
definito.
  2.   Il   rapporto   di   lavoro   esclusivo  comporta  l'esercizio
dell'attivita' professionale nelle seguenti tipologie:
a) il   diritto   all'esercizio  di  attivita'  libero  professionale
   individuale,  al  di  fuori  dell'impegno di servizio, nell'ambito
   delle  strutture  aziendali  individuate  dal  direttore  generale
   d'intesa  con  il collegio di direzione; salvo quanto disposto dal
   comma 11 dell'articolo 72 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
b) la  possibilita'  di  partecipazione  ai  proventi  di attivita' a
   pagamento  svolta in equipe, al di fuori dell'impegno di servizio,
   all'interno delle strutture aziendali;
c) la  possibilita'  di  partecipazione  ai  proventi  di  attivita',
   richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o
   in  equipe,  al di fuori dell'impegno di servizio, in strutture di
   altra   azienda  del  Servizio  sanitario  nazionale  o  di  altra
   struttura    sanitaria   non   accreditata,   previa   convenzione
   dell'azienda con le predette aziende e strutture;
d) la   possibilita'  di  partecipazione  ai  proventi  di  attivita'
   professionali,  richieste a pagamento da terzi all'azienda, quando
   le  predette  attivita'  siano  svolte al di fuori dell'impegno di
   servizio  e  consentano  la riduzione dei tempi di attesa, secondo
   programmi  predisposti dall'azienda stessa, sentite le equipes dei
   servizi  interessati.  Le modalita' di svolgimento delle attivita'
   di  cui  al  presente  comma  e  i  criteri per l'attribuzione dei
   relativi  proventi  ai  dirigenti  sanitari interessati nonche' al
   personale  che presta la propria collaborazione sono stabiliti dal
   direttore  generale  in  conformita' alle previsioni dei contratti
   collettivi nazionali di lavoro. L'azienda disciplina i casi in cui
   l'assistito  puo' chiedere all'azienda medesima che la prestazione
   sanitaria    sia    resa   direttamente   dal   dirigente   scelto
   dall'assistito ed erogata al domicilio dell'assistito medesimo, in
   relazione  alle  particolari  prestazioni sanitarie richieste o al
   carattere  occasionale  o straordinario delle prestazioni stesse o
   al  rapporto fiduciario gia' esistente fra il medico e l'assistito
   con  riferimento  all'attivita'  libero professionale intramuraria
   gia'  svolta individualmente o in equipe nell'ambito dell'azienda,
   fuori dell'orario di lavoro.
  3. Per assicurare un corretto ed equilibrato rapporto tra attivita'
istituzionale  e  corrispondente  attivita' libero professionale e al
fine  anche  di  concorrere alla riduzione progressiva delle liste di
attesa,  l'attivita'  libero  professionale  non puo' comportare, per
ciascun  dipendente,  un  volume  di  prestazioni  superiore a quella
assicurato  per  i  compiti istituzionali. La disciplina contrattuale
nazionale    definisce   il   corretto   equilibrio   fra   attivita'
istituzionale  e  attivita'  libero  professionale  nel  rispetto dei
seguenti principi: l'attivita' istituzionale e' prevalente rispetto a
quella  libero professionale, che viene esercitata nella salvaguardia
delle  esigenze  del  servizio e della prevalenza dei volumi orari di
attivita'  necessari  per  i  compiti  istituzionali;  devono  essere
comunque   rispettati   i   piani   di   attivita'   previsti   dalla
programmazione  regionale e aziendale e conseguentemente assicurati i
relativi  volumi prestazionali ed i tempi di attesa concordati con le
equipe;  l'attivita'  libero  professionale e' soggetta a verifica da
parte   di  appositi  organismi  e  sono  individuate  penalizzazioni
consistenti anche nella sospensione del diritto all'attivita' stessa,
in  caso  di violazione delle disposizioni di cui al presente comma o
di quelle contrattuali.
  4.  Nello  svolgimento  dell'attivita'  di  cui  al  comma 2 non e'
consentito l'uso del ricettario del Servizio sanitario nazionale.
  5.  Gli  incarichi di direzione di struttura, semplice o complessa,
implicano il rapporto di lavoro esclusivo. Per struttura, ai fini del
presente  decreto,  si  intende  l'articolazione organizzativa per la
quale  e' prevista, dall'atto aziendale di' cui all'articolo 3, comma
1-bis,  responsabilita'  di  gestione  di  risorse  umane, tecniche o
finanziarie.
  6. Ai fini del presente decreto, si considerano strutture complesse
i dipartimenti e le unita' operative individuate secondo i criteri di
cui  all'atto  di indirizzo e coordinamento previsto dall'articolo 8-
quater, comma 3. Fino all'emanazione del predetto atto si considerano
strutture complesse tutte le strutture gia' riservate dalla pregressa
normativa ai dirigenti di secondo livello dirigenziale.
  7. I dirigenti sanitari appartenenti a posizioni funzionali apicali
alla  data  del  31  dicembre  1998,  che  non  abbiano optato per il
rapporto  quinquennale ai sensi della pregressa normativa, conservano
l'incarico  di  direzione  di  struttura  complessa  alla  quale sono
preposti.  Essi sono sottoposti a verifica entro il 31 dicembre 1999,
conservando  fino  a tale data il trattamento tabellare gia' previsto
per il secondo livello dirigenziale. In caso di verifica positiva, il
dirigente  e'  confermato  nell'incarico, con rapporto esclusivo, per
ulteriori  sette  anni.  In  caso  di  verifica non positiva o di non
accettazione  dell'incarico  con  rapporto esclusivo, al dirigente e'
conferito  un  incarico  professionale  non  comportante direzione di
struttura  in  conformita' con le previsioni del contratto collettivo
nazionale  di  lavoro;  contestualmente  viene  reso indisponibile un
posto di organico di dirigente.
  8. Il rapporto di lavoro esclusivo costituisce titolo di preferenza
per gli incarichi didattici e di ricerca e per i comandi e i corsi di
aggiornamento tecnico-scientifico e professionale.
  9.  Le  disposizioni  del  presente  articolo si applicano anche al
personale  di  cui  all'articolo 102 del decreto del Presidente della
Repubblica  17  luglio  1980,  n.  382,  con  le specificazioni e gli
adattamenti che saranno previsti in relazione ai modelli gestionali e
funzionali di cui all'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n.419,
dalle disposizioni di attuazione della delega stessa.
  10.  Fermo restando, per l'attivita' libero professionale in regime
di  ricovero, quanto disposto dall'articolo 72, comma 11, della legge
23  dicembre  1998,  n.  448,  e'  consentita,  in caso di carenza di
strutture  e  spazi  idonei alle necessita' connesse allo svolgimento
delle   attivita'   libero-professionali   in  regime  ambulatoriale,
limitatamente   alle   medesime   attivita'  e  ((  fino  alla  data,
certificata   dalla   regione   o   dalla   provincia  autonoma,  del
completamento  da  parte dell'azienda sanitaria di appartenenza degli
interventi    strutturali   necessari   ad   assicurare   l'esercizio
dell'attivita'  libero-professionale intramuraria e comunque entro il
31  luglio  2007 )), l'utilizzazione del proprio studio professionale
con  le  modalita' previste dall'atto di indirizzo e coordinamento di
cui  al  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo
2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 121, del
26   maggio   2000,   fermo   restando  per  l'azienda  sanitaria  la
possibilita'  di  vietare  l'uso  dello  studio nel caso di possibile
conflitto  di interessi. Le regioni possono disciplinare in modo piu'
restrittivo la materia in relazione alle esigenze locali.
                        Art. 15-sexies.
(( (Caratteristiche del rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari che
svolgono attivita' libero-professionale extramuraria
  1.  Il  rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari in servizio al 31
dicembre  1998  i  quali,  ai  sensi dell'articolo 1, comma 10, della
legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  abbiano comunicato al direttore
generale   l'opzione   per   l'esercizio   della  libera  professione
extramuraria  e che non intendano revocare detta opzione, comporta la
totale  disponibilita'  nell'ambito  dell'impegno di servizio, per la
realizzazione  dei  risultati  programmati  e  lo  svolgimento  delle
attivita'  professionali  di  competenza.  Le  aziende stabiliscono i
volumi  e  le  tipologie  delle  attivita'  e delle prestazioni che i
singoli  dirigenti  sono tenuti ad assicurare, nonche' le sedi opera-
tive in cui le stesse devono essere effettuate. ))
                      Art. 15-septies  
                    Contratti a tempo determinato

  1.   I   direttori   generali   possono   conferire  incarichi  per
l'espletamento  di  funzioni  di particolare rilevanza e di interesse
strategico mediante la stipula di contratti a tempo determinato e con
rapporto di lavoro esclusivo, entro il limite del due per cento della
dotazione  organica  della  dirigenza,  a  laureati  di particolare e
comprovata  qualificazione professionale che abbiano svolto attivita'
in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private
con  esperienza  acquisita  per  almeno  un  quinquennio  in funzioni
dirigenziali   apicali  o  che  abbiano  conseguito  una  particolare
specializzazione  professionale,  culturale  e scientifica desumibile
dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni
scientifiche  o da concrete esperienze di lavoro e che non godano del
trattamento  di  quiescenza. I contratti hanno durata non inferiore a
due anni e non superiore a cinque anni, con facolta' di rinnovo.
  2.  Le  aziende  unita'  sanitarie e le aziende ospedaliere possono
stipulare,  oltre a quelli previsti dal comma precedente, contratti a
tempo  determinato, in numero non superiore al cinque per cento della
dotazione  organica  della  dirigenza  sanitaria, ad esclusione della
dirigenza  medica,  nonche' della dirigenza professionale, tecnica ed
amministrativa,   per   l'attribuzione   di   incarichi   di   natura
dirigenziale, relativi a profili diversi da quello medico, ad esperti
di  provata competenza che non godano del trattamento di quiescenza e
che  siano in possesso del diploma di laurea e di specifici requisiti
coerenti   con   le   esigenze   che   determinano   il  conferimento
dell'incarico.
  3.  Il  trattamento economico e' determinato sulla base dei criteri
stabiliti  nei  contratti  collettivi  della  dirigenza  del Servizio
sanitario nazionale.
  4.  Per  il  periodo  di  durata  del contratto di cui al comma 1 i
dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa
senza assegni con riconoscimento dell'anzianita' di servizio.
  5.  Gli incarichi di cui al presente articolo, conferiti sulla base
di direttive regionali, comportano l'obbligo per l'azienda di rendere
contestualmente indisponibili posti di organico della dirigenza per i
corrispondenti oneri finanziari.
  ((  5-bis.  Per  soddisfare  le  esigenze connesse all'espletamento
dell'attivita'   libero   professionale  deve  essere  utilizzato  il
personale  dipendente  del servizio sanitario nazionale. Solo in caso
di  oggettiva  e  accertata  impossibilita'  di  far  fronte  con  il
personale  dipendente  alle  esigenze  connesse all'attivazione delle
strutture  e  degli  spazi  per  l'attivita' libero professionale, le
aziende  sanitarie  possono  acquisire  personale, non dirigente, del
ruolo sanitario e personale amministrativo di collaborazione, tramite
contratti  di  diritto privato a tempo determinato anche con societa'
cooperative   di  servizi.  Per  specifici  progetti  finalizzati  ad
assicurare  l'attivita'  libero  professionale,  le aziende sanitarie
possono,  altresi',  assumere  il  personale  medico  necessario, con
contratti  di  diritto  privato  a  tempo  determinato  o  a rapporto
professionale.  Gli  oneri  relativi  al personale di cui al presente
comma  sono  a  totale  carico  della gestione di cui all'articolo 3,
comma  6,  della  legge  23  dicembre  1994, n. 724. La validita' dei
contratti   e'   subordinata,   a  pena  di  nullita',  all'effettiva
sussistenza  delle  risorse  al  momento  della loro stipulazione. Il
direttore  generale  provvede  ad effettuare riscontri trimestrali al
fine  di  evitare che la contabilita' separata presenti disavanzi. Il
personale  assunto  con  rapporto  a  tempo  determinato o a rapporto
professionale  e'  assoggettato al rapporto esclusivo, salvo espressa
deroga  da  parte  dell'azienda, sempre che il rapporto di lavoro non
abbia  durata  superiore a sei mesi e cessi comunque a tale scadenza.
La  deroga puo' essere concessa una sola volta anche in caso di nuovo
rapporto di lavoro con altra azienda. ))
                        Art. 15-octies.
       (( (Contratti per l'attuazione di progetti finalizzati)
  1.  Per  l'attuazione  di  progetti  finalizzati,  non  sostitutivi
dell'attivita'  ordinaria,  le  aziende  unita' sanitarie locali e le
aziende   ospedaliere  possono,  nei  limiti  delle  risorse  di  cui
all'articolo  1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n.662, a
tal  fine  disponibili,  assumere  con contratti di diritto privato a
tempo  determinato  soggetti in possesso, di diploma di laurea ovvero
di  diploma universitario, di diploma di scuola secondaria di secondo
grado   o   di  titolo  di  abilitazione  professionale,  nonche'  di
abilitazione all'esercizio della professione, ove prevista. ))
                           Art. 15-nonies.
   Limite massimo di eta' per il personale della dirigenza medica
           e per la cessazione dei rapporti convenzionali

  1.  Il  limite  massimo  di  eta'  per il collocamento a riposo dei
((dirigenti  medici  e  del  ruolo  sanitario  del Servizio sanitario
nazionale)),  ivi  compresi i responsabili di struttura complessa, e'
stabilito   al   compimento  del  sessantacinquesimo  anno  di  eta',
((ovvero,  su  istanza dell'interessato, al maturare del quarantesimo
anno  di  servizio  effettivo.  In  ogni  caso  il  limite massimo di
permanenza  non  puo'  superare  il  settantesimo  anno  di eta' e la
permanenza  in  servizio  non puo' dar luogo ad un aumento del numero
dei  dirigenti)). E' abrogata la legge 19 febbraio 1991, n. 50, fatto
salvo il diritto a rimanere in servizio per coloro i quali hanno gia'
ottenuto il beneficio. ()
  2.  Il  personale  medico universitario di cui all'articolo 102 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, cessa
dallo  svolgimento  delle  ordinarie  attivita'  assistenziali di cui
all'articolo  6,  comma  1,  nonche'  dalla direzione delle strutture
assistenziali,  al  raggiungimento  del  limite  massimo  di  eta' di
sessantasette  anni.  Il  personale  gia'  in  servizio  cessa  dalle
predette  attivita'  e  direzione al compimento dell'eta' di settanta
anni  se  alla  data  del 31 dicembre 1999 avra' compiuto sessantasei
anni  e  all'eta'  di  sessantotto  anni  se alla predetta data avra'
compiuto  sessanta  anni.  I  protocolli d'intesa tra le regioni e le
universita'  e  gli  accordi attuativi dei medesimi, stipulati tra le
universita' e le aziende sanitarie ai sensi dell'articolo 6, comma 1,
disciplinano le modalita' e i limiti per l'utilizzazione del suddetto
personale   universitario   per  specifiche  attivita'  assistenziali
strettamente correlate all'attivita' didattica e di ricerca.
  3.  Le disposizioni di cui al precedente comma 1 si applicano anche
nei   confronti   del  personale  a  rapporto  convenzionale  di  cui
all'articolo  8.  In  sede  di  rinnovo  delle  relative  convenzioni
nazionali sono stabiliti tempi e modalita' di attuazione.
  4.   Restano   confermati  gli  obblighi  contributivi  dovuti  per
l'attivita'  svolta,  in  qualsiasi  forma,  dai medici e dagli altri
professionisti di cui all'articolo 8.

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AGGIORNAMENTO
  La  Corte  Costituzionale,  con sentenza 7-16 marzo 2001, n. 71 (in
G.U.  1a  s.s.  21/3/2001,  n.  12)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale  del comma 2 del presente articolo "nella parte in cui
dispone  la  cessazione  del  personale  medico  universitario di cui
all'art.  102  del  decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980,   n.   382,   dallo   svolgimento   delle  ordinarie  attivita'
assistenziali, nonche' dalla direzione delle strutture assistenziali,
al raggiungimento dei limiti massimi di eta' ivi indicati, in assenza
della  stipula  dei  protocolli  d'intesa  tra  universita' e regioni
previsti  dalla stessa norma ai fini della disciplina delle modalita'
e dei limiti per l'utilizzazione del suddetto personale universitario
per   specifiche   attivita'   assistenziali   strettamente  connesse
all'attivita' didattica e di ricerca".
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AGGIORNAMENTO
  La  L. 4 novembre 2010, n. 183 ha disposto (con l'art. 22, comma 3)
che  "Le  disposizioni  di cui al comma 1 dell'articolo 15-nonies del
decreto  legislativo  30  dicembre  1992, n. 502, come modificato dal
comma 1 del presente articolo, si applicano anche ai dirigenti medici
e  del  ruolo  sanitario del Servizio sanitario nazionale in servizio
alla data del 31 gennaio 2010".
                        Art. 15-decies.
                   (( (Obbligo di appropriatezza)
  1.  I medici ospedalieri e delle altre strutture di ricovero e cura
del  Servizio  sanitario  nazionale,  pubbliche o accreditate, quando
prescrivono  o  consigliano  medicinali  o accertamenti diagnostici a
pazienti   all'atto   della  dimissione  o  in  occasione  di  visite
ambulatoriali,  sono  tenuti a specificare i farmaci e le prestazioni
erogabili  con  onere  a  carico del Servizio sanitario nazionale. Il
predetto  obbligo  si estende anche ai medici specialisti che abbiano
comunque titolo per prescrivere medicinali e accertamenti diagnostici
a carico del Servizio sanitario nazionale.
  2.  In  ogni caso, si applicano anche ai sanitari di cui al comma 1
il divieto di impiego del ricettario del Servizio sanitario nazionale
per  la  prescrizione  di  medicinali  non rimborsabili dal Servizio,
nonche'  le  disposizioni  che  vietano  al  medico di prescrivere, a
carico   del   Servizio   medesimo,  medicinali  senza  osservare  le
condizioni   e   le  limitazioni  previste  dai  provvedimenti  della
Commissione  unica  del  farmaco,  e prevedono conseguenze in caso di
infrazione.
  3.  Le  Attivita'  delle  Aziende  unita' sanitarie locali previste
dall'articolo  32, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n.449, sono
svolte anche nei confronti dei sanitari di cui al comma 1. ))
                       Art. 15-undecies.
           (( (Applicabilita' al personale di altri enti)
  1. Gli enti e istituti di cui all'articolo 4, comma 12, nonche' gli
istituti  di  ricovero  e  cura  a  carattere  scientifico di diritto
privato adeguano i propri ordinamenti del personale alle disposizioni
del presente decreto. A seguito di tale adeguamento, al personale dei
predetti  enti  e  istituti  si  applicano  le  disposizioni  di  cui
all'articolo  25  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 20
dicembre 1979, n. 761, anche per quanto attiene ai trasferimenti da e
verso le strutture pubbliche. ))
                       Art. 15-duodecies
         (( Strutture per l'attivita' liberoprofessionale ))
  ((  1.  Le  regioni  provvedono,  entro  il  31 dicembre 2000, alla
definizione  di  un programma di realizzazione di strutture sanitarie
per l'attivita' libero-professionale intramuraria.
  2.   Il   Ministro   della  sanita',  d'intesa  con  la  Conferenza
Stato-Regioni,  determina,  nel  limite  complessivo  di  lire  1.800
miliardi,   l'ammontare  dei  fondi  di  cui  all'articolo  20  della
richiamata legge n. 67 del 1988, utilizzabili in ciascuna regione per
gli interventi di cui al comma 1.
  3.  Fermo restando l'articolo 72, comma 11, della legge 23 dicembre
1998,  n.  448,  in  caso  di  ritardo  ingiustificato  rispetto agli
adempimenti  fissati  dalle  regioni per la realizzazione delle nuove
strutture  e  la  acquisizione  delle  nuove attrezzature e di quanto
necessario  al  loro  funzionamento,  la  regione vi provvede tramite
commissari ad acta. ))
                       Art. 15-terdecies
                         (( Denominazioni ))
  ((   1.   I  dirigenti  del  ruolo  sanitario  assumono,  ferme  le
disposizioni   di   cui   all'articolo  15  e  seguenti  del  decreto
legislativo  n.  502  del 1992 e successive modificazioni, nonche' le
disposizioni   dei  contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro,  le
seguenti  denominazioni, in relazione alla categoria professionale di
appartenenza, all'attivita' svolta e alla struttura di appartenenza:
of=3; a) responsabile di struttura complessa: Direttore;
b) dirigente responsabile di struttura semplice: responsabile. ))
;
                     Art. 15-quattuordecies
       (( Osservatorio per l'attivita' libero-professionale ))
  (( 1. Con decreto del Ministro della sanita', da adottarsi entro il
10 ottobre 2000, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti
tra  lo  Stato,  le  regioni  e le province autonome, nel rispetto di
quanto  disposto  dall'articolo  19-quater,  e' organizzato presso il
Ministero   della   sanita'  l'Osservatorio  per  l'attivita'  libero
professionale  con  il  compito  di  acquisire  per  il tramite delle
regioni  gli  elementi di valutazione ed elaborare, in collaborazione
con  le  regioni,  proposte per la predisposizione della relazione da
trasmettersi con cadenza annuale al Parlamento su:
a) la  riduzione  delle  liste di attesa in relazione all'attivazione
   dell'attivita' libero professionale;
b) le  disposizioni regionali, contrattuali e aziendali di attuazione
   degli    istituti   normativi   concernenti   l'attivita'   libero
   professionale intramuraria;
c) lo  stato  di  attivazione e realizzazione delle strutture e degli
   spazi destinati all'attivita' libero professionale intramuraria;
d) il   rapporto  fra  attivita'  istituzionale  e  attivita'  libero
   professionale;
e) l'ammontare dei proventi per attivita' libero professionale, della
   partecipazione regionale, della quota a favore dell'azienda;
f) le   iniziative   ed  i  correttivi  necessari  per  eliminare  le
   disfunzioni  ed  assicurare  il  corretto equilibrio fra attivita'
   istituzionale e libero professionale. ))

                              Art. 16.
                             Formazione
  1.  (( La formazione medica di cui all'articolo 6, comma 2, implica
la  partecipazione  guidata  o diretta alla totalita' delle attivita'
mediche, ivi comprese la medicina preventiva, le guardie, l'attivita'
di   pronto   soccorso,   l'attivita'   ambulatoriale  e  l'attivita'
operatoria   per  le  discipline  chirurgiche,  nonche'  la  graduale
assunzione  di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con
autonomia  vincolata  alle direttive ricevute dal medico responsabile
della   formazione.   La   formazione   comporta  l'assunzione  delle
responsabilita'  connesse all'attivita' svolta. Durante il periodo di
formazione  e'  obbligatoria  la  partecipazione  attiva  a  riunioni
periodiche, seminari e corsi teorico-pratici nella disciplina )).
                        Art. 16-bis  
                        (Formazione continua)

  1.  Ai sensi del presente decreto, la formazione continua comprende
l'aggiornamento    professionale    e   la   formazione   permanente.
l'aggiornamento  professionale  e' l'attivita' successiva al corso di
diploma,    laurea,   specializzazione,   formazione   complementare,
formazione  specifica  in  medicina generale, diretta ad adeguare per
tutto l'arco della vita professionale le conoscenze professionali. La
formazione permanente comprende le attivita' finalizzate a migliorare
le  competenze  e  le  abilita' cliniche, tecniche e manageriali ed i
comportamenti  degli  operatori  sanitari  al progresso scientifico e
tecnologico  con  l'obiettivo di garantire efficacia, appropriatezza,
sicurezza   ed  efficienza  alla  assistenza  prestata  dal  Servizio
sanitario nazionale.
  2.  La  formazione continua consiste in attivita' di qualificazione
specifica   per   i  diversi  profili  professionali,  attraverso  la
partecipazione   a   corsi,   convegni,   seminari,   organizzati  da
istituzioni  pubbliche  o  private  accreditate ai sensi del presente
decreto,  nonche'  soggiorni  di  studio  e la partecipazione a studi
clinici  controllati  e ad attivita' di ricerca, di sperimentazione e
di  sviluppo.  La formazione continua di cui al comma 1 e' sviluppata
sia secondo percorsi formativi autogestiti sia, in misura prevalente,
in   programmi  finalizzati  agli,  obiettivi  prioritari  del  Piano
sanitario  nazionale  e  del  Piano sanitario regionale nelle forme e
secondo  le  modalita'  indicate  dalla  Commissione  di cui all'art.
16-ter.
  ((  2-bis. I laureati in medicina e chirurgia e gli altri operatori
delle  professioni  sanitarie,  obbligati  ai programmi di formazione
continua  di  cui  ai  commi  1 e 2, sono esonerati da tale attivita'
formativa  limitatamente  al  periodo  di  espletamento  del  mandato
parlamentare  di  senatore  o  deputato  della  Repubblica nonche' di
consigliere regionale. ))
                   Art. 16-ter    
          Commissione nazionale per la formazione continua

  1.  Con  decreto  del  Ministro  della  sanita',  da emanarsi entro
novanta   giorni   dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto
legislativo  19  giugno  1999,  n.  229,  e' nominata una Commissione
nazionale per la formazione continua, da rinnovarsi ogni cinque anni.
La Commissione e' presieduta dal Ministro della salute ed e' composta
da  quattro  vicepresidenti  di  cui  uno nominato dal Ministro della
salute,  uno  dal  Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, uno dalla Conferenza permanente dei Presidenti delle regioni
e  delle  province autonome di Trento e di Bolzano, uno rappresentato
dal  Presidente  della  federazione nazionale degli ordini dei medici
chirurghi  e  degli  odontoiatri,  nonche'  da  25 membri, di cui due
designati    dal    Ministro   della   salute,   due   dal   Ministro
dell'istruzione,  dell'universita'  e della ricerca, uno dal Ministro
per  la funzione pubblica, uno dal Ministro per le pari opportunita',
uno  dal  Ministro  per  gli  affari  regionali, sei dalla Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  su  proposta  della Conferenza
permanente  dei  presidenti  delle regioni e delle province autonome,
due  dalla  Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e
degli  odontoiatri  uno  dalla Federazione nazionale degli ordini dei
farmacisti,  uno  dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici
veterinari,  uno  dalla  Federazione nazionale dei collegi infermieri
professionali,  assistenti  sanitari,  e  vigilatrici d'infanzia, uno
dalla  Federazione  nazionale dei collegi delle ostetriche, uno dalle
associazioni  delle professioni dell'area della riabilitazione di cui
all'`articolo  2  della  legge  10  agosto  2000,  n.  251, uno dalle
associazioni  delle  professioni  dell'area  tecnico-sanitaria di cui
all'articolo  3  della  citata  legge  n.  251  del  2000,  uno dalle
associazioni  delle  professioni  dell'area  della prevenzione di cui
all'articolo  4  della  medesima  legge  n.  251  del 2000, uno dalla
Federazione nazionale degli ordini dei biologi, uno dalla Federazione
nazionale  degli  ordini  degli  psicologi  e  uno  dalla Federazione
nazionale  degli  ordini  dei  chimici.  Con il medesimo decreto sono
disciplinate   le   modalita'   di   consultazione   delle  categorie
professionali  interessate in ordine alle materie di competenza della
commissione.
  2.  La  Commissione di cui al comma 1 definisce, con programmazione
pluriennale,  sentita  la  Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le
regioni  e  le  provincie  autonome  di  Trento e Bolzano nonche' gli
Ordini   ed   i  Collegi  professionali  interessati,  gli  obiettivi
formativi  di  interesse  nazionale, con particolare riferimento alla
elaborazione,  diffusione e adozione delle linee guida e dei relativi
percorsi  diagnostico-terapeutici. La Commissione definisce i crediti
formativi che devono essere complessivamente maturati dagli operatori
in  un determinato arco di tempo, gli indirizzi per la organizzazione
dei programmi di formazione predisposti a livello regionale nonche' i
criteri  e gli strumenti per il riconoscimento e la valutazione delle
esperienze  formative.  La Commissione definisce altresi' i requisiti
per   l'accreditamento   delle  societa'  scientifiche,  nonche'  dei
soggetti  pubblici  e  privati  che  svolgono  attivita'  formative e
procede alla verifica della sussistenza dei requisiti stessi.
  3. Le regioni, prevedendo appropriate forme di partecipazione degli
ordini  e dei collegi professionali, provvedono alla programmazione e
alla   organizzazione  dei  programmi  regionali  per  la  formazione
continua, concorrono alla individuazione degli obiettivi formativi di
interesse  nazionale  di  cui  al  comma  2,  elaborano gli obiettivi
formativi di specifico interesse regionale, accreditano i progetti di
formazione  di rilievo regionale secondo i criteri di cui al comma 2.
Le  regioni predispongono una relazione annuale sulle attivita' form-
ative  svolte, trasmessa alla Commissione nazionale, anche al fine di
garantire  il  monitoraggio  dello  stato di attuazione dei programmi
regionali di formazione continua. ()

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AGGIORNAMENTO
  La  L.  24  dicembre 2007, n. 244 ha disposto che "sono abrogate le
disposizioni di cui al presente articolo incompatibili con i commi da
357 a 360 dell'art. 2 della stessa L. n. 244/2007".
                        Art. 16-quater.
            (( (Incentivazione della formazione continua)
  1.   La   partecipazione  alle  attivita'  di  formazione  continua
costituisce   requisito   indispensabile   per   svolgere   attivita'
professionale  in qualita' di dipendente o libero professionista, per
conto  delle  aziende  ospedaliere,  delle  universita', delle unita'
sanitarie locali e delle strutture sanitarie private.
  2.  I  contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro  del  personale
dipendente   e   convenzionato   individuano  specifici  elementi  di
penalizzazione,  anche  di natura economica, per il personale che nel
triennio  non  ha conseguito il minimo di crediti formativi stabilito
dalla Commissione nazionale.
  3.  Per  le strutture sanitarie private l'adempimento, da parte del
personale  sanitario  dipendente  o  convenzionato  che  opera  nella
struttura,  dell'obbligo di partecipazione alla formazione continua e
il  conseguimento  dei  crediti  nel triennio costituiscono requisito
essenziale  per  ottenere  e  mantenere l'accreditamento da parte del
Servizio sanitario nazionale. ))
                     Art. 16-quinquies  
                       Formazione manageriale

  1.   La  formazione  di  cui  al  presente  articolo  e'  requisito
necessario  per lo svolgimento degli incarichi relativi alle funzioni
di  direzione  sanitaria aziendale e per (( la direzione di strutture
complesse  ))  per  le categorie dei medici, odontoiatri, veterinari,
farmacisti,  biologi,  chimici, fisici e psicologi. (( . . . . . . ))
tale  formazione si consegue, dopo l'assunzione dell'incarico, con la
frequenza e il superamento dei corsi di cui al comma 2.
  2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo
accordo  con  il Ministero della sanita' ai sensi dell'articolo 4 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, organizzano ed attivano, a
livello   regionale   o   interregionale,   avvalendosi   anche,  ove
necessario,   di   soggetti  pubblici  e  privati  accreditati  dalla
Commissione  di cui all'articolo 16-ter, i corsi per la formazione di
cui al comma 1, tenendo anche conto delle discipline di appartenenza.
Lo  stesso  accordo  definisce  i criteri in base ai quali l'Istituto
superiore  di  sanita'  attiva  e  organizza  i corsi per i direttori
sanitari  e i dirigenti responsabili di struttura complessa dell'area
di sanita' pubblica che vengono attivati a livello nazionale.
  3.  Con  decreto  del  Ministro  della  sanita',  su proposta della
commissione  di  cui all'articolo 16-ter, sono definiti i criteri per
l'attivazione dei corsi di cui al comma 2 con particolare riferimento
all'organizzazione  e  gestione  dei  servizi sanitari, ai criteri di
finanziamento  e  ai  bilanci,  alla  gestione  delle risorse umane e
all'organizzazione  del  lavoro,  agli  indicatori  di  qualita'  dei
servizi   e  delle  prestazioni,  alla  metodologia  delle  attivita'
didattiche,  alla durata dei corsi stessi, nonche' alle modalita' con
cui valutare i risultati ottenuti dai partecipanti.
  4.  Gli  oneri  connessi  ai  corsi  sono  a  carico  del personale
interessato.
  5.  Le  disposizioni  di  cui  al presente articolo si applicano al
personale  dirigente  del  ruolo  sanitario  delle  unita'  sanitarie
locali,  delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura
a  carattere  scientifico, degli istituti ed enti di cui all'articolo
4,  degli  istituti  zooprofilattici sperimentali. Le disposizioni si
applicano,  altresi',  al  personale degli enti e strutture pubbliche
indicate  all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica
10  dicembre  1997,  n.  484, al quale sia stata estesa la disciplina
sugli  incarichi  dirigenziali  di  struttura  complessa  di  cui  al
presente decreto.
                        Art. 16-sexies.
  (( (Strutture del Servizio sanitario nazionale per la formazione)
  1. Il Ministro della sanita', su proposta della regione o provincia
autonoma  interessata,  individua i presidi ospedalieri, le strutture
distrettuali  e i dipartimenti in possesso dei requisiti di idoneita'
stabiliti  dalla  Commissione  di  cui  all'articolo 16-ter, ai quali
riconoscere  funzioni  di  insegnamento  ai  fini  della formazione e
dell'aggiornamento del personale sanitario.
  2.  La  regione  assegna,  in  via  prevalente o esclusiva, a detti
ospedali,   distretti   e  dipartimenti  le  attivita'  formative  di
competenza  regionale  ed  attribuisce  agli  stessi  la  funzione di
coordinamento  delle attivita' delle strutture del Servizio sanitario
nazionale  che collaborano con l'universita' al fine della formazione
degli  specializzandi  e  del  personale  sanitario  infermieristico,
tecnico e della riabilitazione. ))

                   Art. 17     
                        Collegio di direzione

  1.  In  ogni azienda e' costituito il Collegio di direzione, di cui
il  direttore  generale  si  avvale  per  il  governo delle attivita'
cliniche,  la  programmazione  e valutazione delle attivita' tecnico-
sanitarie  e di quelle ad alta integrazione sanitaria. Il Collegio di
direzione  concorre  alla  formulazione  dei programmi di formazione,
delle   soluzioni  organizzative  per  l'attuazione  della  attivita'
libero-  professionale  intramuraria e alla valutazione dei risultati
conseguiti  rispetto agli obiettivi clinici. Il direttore generale si
avvale  del Collegio di direzione per l'elaborazione del programma di
attivita'  dell'azienda,  nonche'  per l'organizzazione e lo sviluppo
dei  servizi,  anche  in  attuazione del modello dipartimentale e per
l'utilizzazione delle risorse umane.
  2. La regione disciplina l'attivita' e la composizione del Collegio
di direzione, prevedendo la partecipazione del direttore sanitario ed
amministrativo,  di  direttori  di  distretto,  di  dipartimento e di
presidio.
  ((  2-bis.  Fino  all'entrata  in vigore della disciplina regionale
sull'attivita'  e  la  composizione  del  Collegio di direzione e del
Comitato   di   dipartimento,   i   predetti   organi  operano  nella
composizione  e  secondo  le  modalita' stabilite da ciascuna azienda
sanitaria,  fermo  restando  per il Collegio di direzione la presenza
dei membri di diritto. ))
                          Art. 17-bis.
                          (( (Dipartimenti)
  1.  L'organizzazione  dipartimentale  e'  il  modello  ordinario di
gestione operativa di tutte le attivita' delle Aziende sanitarie.
  2.  Il direttore di dipartimento e' nominato dal direttore generale
fra  i  dirigenti con incarico di direzione delle strutture complesse
aggregate  nel  dipartimento;  il  direttore  di  dipartimento rimane
titolare  della  struttura complessa cui e' preposto. La preposizione
ai  dipartimenti  strutturali,  sia ospedalieri che territoriali e di
prevenzione,   comporta   l'attribuzione   sia   di   responsabilita'
professionali  in  materia  clinico-organizzativa e della prevenzione
sia  di responsabilita' di tipo gestionale in ordine alla razionale e
corretta  programmazione  e  gestione  della risorse assegnate per la
realizzazione  degli obiettivi attribuiti. A tal fine il direttore di
dipartimento  predispone  annualmente  il  piano  delle  attivita'  e
dell'utilizzazione   delle  risorse  disponibili,  negoziato  con  la
direzione  generale  nell'ambito  della  programmazione aziendale. La
programmazione  delle attivita' dipartimentali, la loro realizzazione
e  le  funzioni  di monitoraggio e di verifica sono assicurate con la
partecipazione   attiva  degli  altri  dirigenti  e  degli  operatori
assegnati al dipartimento.
  3. La regione disciplina la composizione e le funzioni del Comitato
di  dipartimento  nonche' le modalita' di partecipazione dello stesso
alla individuazione dei direttori di dipartimento. ))
TITOLO VI
NORME FINALI E TRANSITORIE

                              Art. 18.   
                     Norme finali e transitorie
  1.  Il  Governo,  con  atto  regolamentare,  sentita  la Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome,  adegua la vigente disciplina concorsuale del personale del
Servizio  sanitario  nazionale  alle  norme  contenute  nel  presente
decreto ed alle norme del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e  successive  modificazioni  ed integrazioni, in quanto applicabili,
prevedendo:
    a)  i  requisiti  specifici,  compresi  i  limiti  di  eta',  per
l'ammissione;
    b) i titoli valutabili ed i criteri di loro valutazione;
    c) le prove di esame;
    d) la composizione delle commissioni esaminatrici;
    e) le procedure concorsuali;
    f) le modalita' di nomina dei vincitori;
    g)  le  modalita'  ed  i tempi di utilizzazione delle graduatorie
degli idonei.
 2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1
e  salvo  quanto previsto dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni ed integrazioni, i concorsi continuano
ad  essere  espletati secondo la normativa del decreto del Presidente
della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e successive modificazioni
ed  integrazioni ivi compreso l'art. 9 della legge 20 maggio 1985, n.
207.
  2-bis.  In sede di prima applicazione del presente decreto il primo
livello  dirigenziale  e'  articolato  in  due fasce economiche nelle
quali e' inquadrato rispettivamente:
    a)  il  personale  della  posizione  funzionale corrispondente al
decimo livello del ruolo sanitario;
    b)  il  personale  gia'  ricompreso  nella  posizione  funzionale
corrispondente  al  nono livello del ruolo medesimo il quale mantiene
il trattamento economico in godimento.
  Il  personale di cui alla lettera b) in possesso dell'anzianita' di
cinque anni nella posizione medesima e' inquadrato, a domanda, previo
giudizio  di idoneita', nella fascia economica superiore in relazione
alla  disponibilita' di posti vacanti in tale fascia. Con regolamento
da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto  legislativo  7  dicembre 1993, n. 517, ai sensi dell'art. 17
della  legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Presidente del Consiglio dei
Ministri,  su  proposta  del Ministro della sanita' di concerto con i
Ministri  del  tesoro  e per la funzione pubblica, sono determinati i
tempi,  le procedure e le modalita' per lo svolgimento dei giudizi di
idoneita'.   Il   personale  inquadrato  nella  posizione  funzionale
corrispondente   all'undicesimo   livello   del  ruolo  sanitario  e'
collocato nel secondo livello dirigenziale.
   3. A decorrere dal 1 gennaio 1994, i concorsi per la posizione
  funzionale  iniziale di ciascun profilo professionale del personale
laureato  del  ruolo sanitario di cui al decreto del Presidente della
Repubblica  20  dicembre  1979,  n. 761, e successive modificazioni e
integrazioni,  per i quali non siano iniziate le prove di esame, sono
revocati; a decorrere dalla stessa data non possono essere utilizzate
le  graduatorie  esistenti  per la copertura dei posti vacanti, salvo
che per il conferimento di incarichi temporanei non rinnovabili della
durata  di  otto  mesi  ((  .  .  .  ))  per  esigenze  di  carattere
straordinario  ((  cui  non si possa in nessun caso far fronte con il
personale esistente all'interno dell'azienda sanitaria )).
  In  mancanza  di graduatorie valide, si applica l'articolo 9, comma
17 e seguenti della legge 20 maggio 1985, n. 207.
  4.  Nelle  pubbliche  selezioni per titoli, di cui all'art. 4 della
legge  5  giugno  1990,  n.  135, fermo restando il punteggio massimo
previsto  per  il  curriculum formativo e professionale dalle vigenti
disposizioni  in  materia,  e'  attribuito un punteggio ulteriore, di
uguale  entita' massima, per i titoli riguardanti le attivita' svolte
nel  settore  delle  infezioni  da  HIV.  I vincitori delle pubbliche
selezioni sono assegnati obbligatoriamente nelle unita' di diagnosi e
cura  delle  infezioni  da HIV e sono tenuti a permanere nella stessa
sede  di assegnazione per un periodo non inferiore a cinque anni, con
l'esclusione in tale periodo della possibilita' di comando o distacco
presso altre sedi. Nell'ambito degli interventi previsti dall'art. 1,
comma  1,  lettera  c),  della  legge  5  giugno  1990,  n.  135,  le
universita'   provvedono   all'assunzione  del  personale  medico  ed
infermieristico   ivi  contemplato  delle  corrispondenti  qualifiche
dell'area  tecnico-scientifica e socio-sanitaria, anche sulla base di
convenzioni  stipulate  con le regioni per l'istituzione dei relativi
posti.
  5.  Per  quanto  non  previsto  dal  presente  decreto  alle unita'
sanitarie   locali   e  alle  aziende  ospedaliere  si  applicano  le
disposizioni  di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni.
  6.  Il  Ministro  della  sanita',  con  proprio decreto, disciplina
l'impiego  nel Servizio sanitario nazionale di sistemi personalizzati
di  attestazione  del diritto all'esenzione dalla partecipazione alla
spesa, prevedendo a tal fine anche l'adozione di strumenti automatici
atti  alla  individuazione del soggetto ed alla gestione dell'accesso
alle prestazioni.
   6-bis.  I  concorsi  indetti  per  la  copertura  di  posti  nelle
posizioni  funzionali corrispondenti al decimo livello retributivo ai
sensi dell'art. 18, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo
30  dicembre 1992, n. 502, abolito dal decreto legislativo 7 dicembre
1993,  n. 517, sono revocati di diritto, salvo che non siano iniziate
le  prove  di  esame  alla  data  di  entrata  in  vigore del decreto
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.
  7. Restano salve le norme previste dai decreti del Presidente della
Repubblica  31  luglio  1980,  n.  616,  n.  618,  e  n. 620, con gli
adattamenti  derivanti  dalle  disposizioni  del  presente decreto da
effettuarsi con decreto del Ministro della sanita' di concerto con il
Ministro  del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra  lo  Stato,  le regioni e le province autonome. I rapporti con il
personale  sanitario  per  l'assistenza  al  personale navigante sono
disciplinati  con  regolamento  ministeriale  in  conformita', per la
parte  compatibile,  alle disposizioni di cui all'art. 8. A decorrere
dal  1  gennaio 1995 le entrate e le spese per l'assistenza sanitaria
all'estero  in  base  ai  regolamenti  della Comunita' europea e alle
convenzioni bilaterali di sicurezza sociale sono imputate, tramite le
regioni,  ai bilanci delle unita' sanitarie locali di residenza degli
assistiti.  I  relativi  rapporti finanziari sono definiti in sede di
ripartizione del Fondo sanitario nazionale .
  8.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, su
proposta  del  Ministro  della  sanita',  vengono estese, nell'ambito
della  contrattazione,  al  personale  dipendente dal Ministero della
sanita'  attualmente  inquadrato  nei profili professionali di medico
chirurgo,   medico   veterinario,   chimico,  farmacista,  biologo  e
psicologo  le norme del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
in quanto applicabili.
  9.  L'ufficio  di  cui all'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre
1991,  n. 412, come modificato dall'art. 74 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e' trasferito al Ministero della sanita'.
   10. Il Governo emana, entro centottanta giorni dalla pubblicazione
del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, un testo unico delle
norme  sul  Servizio sanitario nazionale, coordinando le disposizioni
preesistenti con quelle del presente decreto.
------------------
AGGIORNAMENTO
  La  L. n. 725/94 ha disposto che " i giudizi di idoneita' di cui al
presente  articolo  comma 1-bis si svolgono a partire dal 1 settembre
1995."

                        Art. 19.   
             Competenze delle regioni a statuto speciale
                      e delle province autonome

  1.  Le  disposizioni  del  presente  decreto costituiscono principi
fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.
  2.  Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di
Trento  e  di Bolzano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 1 e 4,
all'art.  6, commi 1 e 2, agli articoli 10, 11, 12 e 13, all'art. 14,
comma  1,  e  agli  articoli  15,  16,  17  e 18, sono altresi' norme
fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.
  ((   2-bis.  Non  costituiscono  principi  fondamentali,  ai  sensi
dell'articolo 117 della Costituzione, le materie di cui agli articoli
4, comma 1-bis, e 9-bis. ))

-----------------
AGGIORNAMENTO
  La  corte  costituzionale con la sentenza 19-27 luglio 1994, n. 354
(G.U.  1a  s.s.  3/8/1994,  n.  32)  ha  dichiarato la illegittimita'
costituzionale  parziale del presente articolo 19 "nella parte in cui
qualifica  come norme fondamentali di riforma economico-sociale della
Repubblica  le  disposizioni  ivi  indicate, e non solo i principi da
esse desumibili".
                          Art. 19-bis.
    (( (Commissione nazionale per l'accreditamento e la qualita'
dei servizi sanitari)
  1. E' istituita, presso l'Agenzia per i servizi sanitari regionali,
la  Commissione  nazionale  per  l'accreditamento  e  la qualita' dei
servizi  sanitari.  Con regolamento adottato su proposta del Ministro
della  sanita',  ai  sensi  dell'articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalita' di organizzazione
e  funzionamento  della  Commissione,  composta  da  dieci esperti di
riconosciuta   competenza   a   livello   nazionale   in  materia  di
organizzazione  e  programmazione  dei  servizi, economia, edilizia e
sicurezza nel settore della sanita'.
  2. La Commissione, in coerenza con gli obiettivi indicati dal Piano
sanitario  nazionale  e avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia
per i servizi, sanitari regionali, svolge i seguenti compiti:
a)  definisce  i  requisiti in base ai quali le regioni individuano i
soggetti  abilitati  alla  verifica  del  possesso  dei requisiti per
l'accreditamento  delle strutture pubbliche e private di cui all'art.
8-quater, comma 5;
b) valuta l'attuazione del modello di accreditamento per le strutture
pubbliche e per le strutture private;
c)  esamina  i  risultati  delle  attivita' di monitoraggio di cui al
comma  3  e  trasmette  annualmente  al Ministro della sanita' e alla
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano una relazione sull'attivita'
svolta.
  3.  Le  regioni  individuano  le  modalita'  e gli strumenti per la
verifica della attuazione del modello di accreditamento, trasmettendo
annualmente alla Commissione nazionale i risultati della attivita' di
monitoraggio  condotta  sullo  stato di attuazione delle procedure di
accreditamento. ))
                          Art. 19-ter.
(( (Federalismo sanitario, patto   di   stabilita'   e  interventi  a
                              garanzia
 della coesione e dell'efficienza del Servizio sanitario nazionale)
  1.  Anche  sulla base degli indicatori e dei dati definiti ai sensi
dell'articolo  28,  comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n.448, il
Ministro  della  sanita',  sentita  l'Agenzia  per i servizi sanitari
regionali,   determina   i   valori   di  riferimento  relativi  alla
utilizzazione  dei  servizi, ai costi e alla qualita' dell'assistenza
anche  in relazione alle indicazioni della programmazione nazionale e
con  comparazioni  a  livello comunitario relativamente ai livelli di
assistenza  sanitaria,  alle  articolazioni  per aree di offerta e ai
parametri  per  la  valutazione  dell'efficienza, dell'economicita' e
della  funzionalita'  della gestione dei servizi sanitari, segnalando
alle regioni gli eventuali scostamenti osservati.
  2.  Le regioni, anche avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia
per i servizi sanitari regionali, procedono ad una ricognizione delle
cause  di  tali  scostamenti  ed  elaborano  programmi  operativi  di
riorganizzazione,  di riqualificazione o di potenziamento dei Servizi
sanitari regionali, di durata non superiore al triennio.
  3. Il Ministro della sanita' e la regione interessata stipulano una
convenzione  redatta  sulla,  base  di  uno schema tipo approvato dal
Ministro  della  sanita', d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di  Bolzano,  avente  ad  oggetto  le misure di sostegno al programma
operativo  di  cui  al  comma  2,  i cui eventuali oneri sono posti a
carico  della  quota parte del Fondo sanitario nazionale destinata al
perseguimento degli obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi
dell'articolo  1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
La convenzione:
a)  stabilisce  le  modalita'  per l'erogazione dei finanziamenti per
l'attuazione dei programmi operativi secondo stati di avanzamento;
b) definisce adeguate forme di monitoraggio degli obiettivi intermedi
per  ogni  stato di avanzamento e le modalita' della loro verifica da
parte dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali;
c)  individua  forme  di  penalizzazione  e di graduale e progressiva
riduzione  o  dilazione  dei  finanziamenti  per  le  regioni che non
rispettino    gli    impegni   convenzionalmente   assunti   per   il
raggiungimento degli obiettivi previsti nei programmi concordati;
d)   disciplina,   nei   casi   di  inerzia  regionale  nell'adozione
nell'attuazione  dei  programmi  concordati, le ipotesi e le forme di
intervento  del  Consiglio  dei  ministri  secondo  le procedure e le
garanzie di cui all'articolo 2, comma 2-octies. ))
                        Art. 19-quater.
                    (( (Organismi e commissioni)
  1.  Gli organismi e le commissioni previsti nel presente decreto si
avvalgono, per il loro funzionamento, delle strutture e del personale
delle  amministrazioni  presso cui operano, senza ulteriori oneri per
la finanza pubblica. ))
                       Art. 19-quinquies.
               (( (Relazione sugli effetti finanziari)
  1.  Il  Ministro  della  sanita'  riferisce annualmente alle Camere
sull'andamento  della  spesa  sanitaria,  con particolare riferimento
agli  effetti  finanziari, in termini di maggiori spese e di maggiori
economie, delle misure disciplinate dal presente decreto. ))
                        Art. 19-sexies.
         ((Attuazione di programmi di rilievo e applicazioni
                     nazionale o interregionale.

1.  Nei  casi  di  accertate e gravi inadempienze nella realizzazione
degli  obiettivi  previsti in atti di programmazione aventi rilievo e
applicazione  nazionale  o  interregionale, adottati con le procedure
dell'intesa  in  sede  di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto  1997,  n.  281,  il  Ministro  della  sanita' ne da' adeguata
informativa  alla  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le  regioni  e  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano; indi,
sentite  la  regione  interessata  e l'Agenzia per i servizi sanitari
regionali,  fissa  un  congruo  termine  per provvedere; decorso tale
termine,  il Ministro della sanita', sentito il parere della medesima
Agenzia  e  previa  consultazione  con la Conferenza permanente per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di   Bolzano,   propone   al   Consiglio  dei  Ministri  l'intervento
sostitutivo,  anche  sotto forma di nomina di un commissario ad acta.
Quando  la  realizzazione degli obiettivi comporta l'apprestamento di
programmi  operativi di riqualificazione e potenziamento del Servizio
sanitario  regionale,  l'eventuale  potere  sostitutivo  puo'  essere
esercitato  solo  dopo  che sia stata esperita invano la procedura di
cui all'articolo 19-ter, commi 2 e 3. ))

                              Art. 20.
                          Entrata in vigore

  1.  Le  disposizioni  del  presente  decreto  entrano  in  vigore a
decorrere dal 1 gennaio 1993.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 30 dicembre 1992

                              SCALFARO

                                     AMATO,  Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                     DE   LORENZO,   Ministro   della
                                  sanita'
                                     BARUCCI, Ministro del tesoro
 Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

(Fonte: http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?aggiornamenti=&attoCompleto=si&id=13209&page=&anno=null)

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