LO SCAFFALE

LEGISLAZIONE NAZIONALE

 

LEGGE 12 febbraio 1968, n. 132  [cd. legge Mariotti]
Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera.

 

(Pubblicato in GU del 12 marzo1968, n. 68 )

 

 

TITOLO I
L'ENTE OSPEDALIERO
1-6
TITOLO II
STRUTTURA E AMMINISTRAZIONE DEGLI ENTI OSPEDALIERI
7-18
TITOLO III
REQUISITI E CLASSIFICAZIONE DEGLI OSPEDALI
19-25
TITOLO IV
PROGRAMMAZIONE OSPEDALIERA
26-31
TITOLO V
DISPOSIZIONI FINANZIARIE PER GLI ENTI OSPEDALIERI
32-34
TITOLO VI
ORDINAMENTO DEI SERVIZI E DEL PERSONALE
35-50
TITOLO VII
CASE DI CURA PRIVATE
51-53

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 
54-71

La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
                   Assistenza ospedaliera pubblica

  L'assistenza  ospedaliera  pubblica  e'  svolta a favore di tutti i
cittadini italiani e stranieri esclusivamente dagli enti ospedalieri.
  L'assistenza  ospedaliera  e'  anche svolta secondo quanto previsto
dalle  disposizioni  che  li riguardano dagli ospedali psichiatrici e
dagli  altri istituti di cura per le malattie mentali, dagli istituti
di  ricovero  e cura riconosciuti a carattere scientifico con decreto
del  Ministro  per  la  sanita'  di  concerto  con il Ministro per la
pubblica istruzione, nonche' dalle case di cura private, previste dal
titolo  VII  della  presente  legge.  Per gli istituti riconosciuti a
carattere  scientifico  si  applicano, per la parte assistenziale, le
norme della presente legge.
  Inoltre  l'assistenza  ospedaliera e' svolta dalle cliniche e dagli
istituti universitari di ricovero e cura, per i quali, fermo restando
quanto  previsto  per  gli  stessi dalle disposizioni particolari, si
applicano, limitatamente allo esercizio dell'attivita' assistenziale,
le norme della presente legge.
  Inoltre,   le  fondazioni  e  le  associazioni  disciplinate  dagli
articoli   12   e   seguenti   del   codice   civile  che  provvedono
istituzionalmente  al  ricovero  ed  alla  cura  degli  infermi,  ove
posseggano  i  requisiti  prescritti dalla legge, possono ottenere, a
domanda, il riconoscimento come enti pubblici ospedalieri.
  Salva  la  vigilanza tecnico-sanitaria spettante al Ministero della
sanita',  nulla  e'  innovato  alle  disposizioni  vigenti per quanto
concerne  il  regime  giuridico-amministrativo degli istituti ed enti
ecclesiastici  civilmente  riconosciuti  che  esercitano l'assistenza
ospedaliera.
  Gli  istituti  e  gli enti di cui al quinto comma, ove posseggano i
requisiti  prescritti  dalla  presente  legge,  possono  ottenere,  a
domanda,  che  i  loro  ospedali  siano  classificati  in  una  delle
categorie   di  cui  agli  articoli  20  e  seguenti  anche  ai  fini
dell'applicazione  delle  disposizioni  contenute nel titolo IV della
presente legge.
                               Art. 2.
              Concetti e compiti dell'ente ospedaliero

  Sono  enti  ospedalieri  gli  enti  pubblici  che istituzionalmente
provvedono al ricovero ed alla cura degli infermi.
  Essi   prestano   le   cure   mediche,   chirurgiche   generali   e
specialistiche;  partecipano  alla  difesa  attiva  della  salute  in
coordinamento  con  le  attivita'  delle  altre istituzioni sanitarie
locali;  contribuiscono alla preparazione professionale del personale
sanitario  e tecnico; promuovono la educazione igienico-sanitaria del
malato  e del suo nucleo familiare, avvalendosi del proprio personale
sanitario.
  Gli    enti   ospedalieri,   salvo   i   limiti   derivanti   dalla
specializzazione  dell'ospedale o dalle particolari esigenza tecniche
legate  alla  forma  morbosa  che  si  presenta,  hanno  l'obbligo di
ricoverare  senza  particolare  convenzione  o  richiesta  di  alcuna
documentazione,  i  cittadini italiani e stranieri che necessitano di
urgenti  cure ospedaliere per qualsiasi malattia, o per infortunio, o
per  maternita',  siano  o  meno  assistiti  da  enti mutualistici ed
assicurativi o da altri enti pubblici e privati. Sulla necessita' del
ricovero decide il medico di guardia. Gli accertamenti in ordine alla
attribuzione   delle   spese  per  l'assistenza  sono  successivi  al
ricovero, ferme restando le norme vigenti in materia.
  Possono,  inoltre, istituire, anche fuori della sede dell'ospedale,
ambulatori,   dispensari,   consultori,  centri  per  la  cura  e  la
prevenzione  di malattie sociali e del lavoro, centri per il recupero
funzionale,   e   compiere   ricerche   e   indagini  scientifiche  e
medico-sociali in ordine al conseguimento degli scopi istituzionali.
  La  facolta'  prevista  dal comma precedente deve essere esercitata
nel  quadro  delle prescrizioni del piano regionale ospedaliero ed in
applicazione delle norme di cui al terzo comma dell'articolo 29.
                               Art. 3.
                 Costituzione degli enti ospedalieri

  Le  istituzioni  pubbliche  di assistenza e beneficenza e gli altri
enti  pubblici  che,  al  momento di entrata in vigore della presente
legge,  provvedono  esclusivamente  al  ricovero  ed  alla cura degli
infermi, sono riconosciuti di diritto enti ospedalieri.
  Sono  pure  costituiti  in  enti  ospedalieri  tutti  gli  ospedali
appartenenti   ad   enti   pubblici  che  abbiano  come  scopo  oltre
l'assistenza ospedaliera anche finalita' diverse.
  Ai  fini  del  trattamento  tributario  gli  enti  ospedalieri sono
equiparati all'amministrazione dello Stato.
                               Art. 4.
            Riconoscimento di enti ospedalieri esistenti

  Con  decreto  del Presidente della Regione su delibera della Giunta
regionale  sentito  il  Consiglio  provinciale  di  sanita', gli enti
pubblici   di  cui  al  primo  comma  dell'articolo  precedente  sono
dichiarati enti ospedalieri.
  Con  lo stesso decreto e' indicata la composizione del consiglio di
amministrazione secondo il disposto del successivo articolo 9.
  Il  decreto  del Presidente della Regione deve essere emanato entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
                               Art. 5.
         Costituzione di enti ospedalieri mediante distacco
                    di ospedali da enti pubblici

  Gli   ospedali  di  cui  al  secondo  comma  dell'articolo  3  sono
costituiti  in  enti  ospedalieri  con  decreto  del Presidente della
Regione su delibera della Giunta regionale.
  Qualora  gli  ospedali  dipendenti  dall'ente  pubblico siano due o
piu',  e'  costituito  un  ente  ospedaliero unico per ogni gruppo di
ospedali  ubicati  o  nella  stessa  provincia  ovvero  nella  stessa
regione,  secondo  le esigenze della assistenza ospedaliera locale, e
secondo le linee del piano ospedaliero nazionale.
  In  ogni  provincia  e'  costituita  una  commissione  composta dal
presidente  del  tribunale del capoluogo di provincia o da un giudice
da   lui   delegato,   che   la  presiede,  dal  medico  provinciale,
dall'intendente  di  finanza,  dall'ingegnere  capo  dell'ufficio del
genio  civile  e  da  due  rappresentanti  dell'ente  pubblico da cui
dipendeva lo ospedale, col compito di procedere alla individuazione e
all'inventario  dei  beni  che  sono trasferiti all'ente ospedaliero.
Alla  nomina  della  commissione  provvede  il medico provinciale con
proprio decreto.
  Il patrimonio del nuovo ente e' costituito dagli edifici adibiti al
ricovero  ed alla cura degli infermi, da tutte le attrezzature che in
atto sono destinate al funzionamento dell'ospedale o degli ospedali e
dagli  altri  beni  in  atto  destinati istituzionalmente a beneficio
dell'ospedale o degli ospedali.
  I  rapporti giuridici relativi all'attivita' ospedaliera passano al
nuovo ente.
  Il decreto del Presidente della Regione determina il patrimonio del
nuovo ente.
  Nel  termine  di  due mesi dall'emanazione del decreto indicato nel
primo  comma  il  medico  provinciale  nomina  un  commissario per la
provvisoria  gestione dell'ente, indica la composizione del consiglio
di amministrazione secondo il disposto del successivo articolo 9 e ne
promuove la costituzione, da effettuarsi entro sei mesi dalla data di
nomina del commissario.
  Se  gli  ospedali  di cui al secondo comma dell'articolo 3 non sono
gestiti  direttamente  dall'ente pubblico, vengono compresi nell'ente
al  quale  e'  affidata  la gestione purche' questo abbia i requisiti
propri di ente ospedaliero.
                               Art. 6.
        Costituzione, fusione e concentrazione di nuovi enti
                 ospedalieri da parte delle Regioni

  La   Regione   promuove  e  attua  la  istituzione  di  nuovi  enti
ospedalieri  e  la  fusione  o  la concentrazione di enti ospedalieri
esistenti, secondo le previsioni del piano regionale ospedaliero.
  L'ente  ospedaliero  e' costituito con decreto del presidente della
Regione su conforme deliberazione della giunta regionale.
TITOLO II
STRUTTURA E AMMINISTRAZIONE
DEGLI ENTI OSPEDALIERI


                               Art. 7.
                   Struttura dell'ente ospedaliero

  Ciascun  ente  ospedaliero  comprende  uno  o  piu' ospedali, quali
stabilimenti  dotati  di  servizi  sanitari  funzionalmente autonomi,
anche  se  situati  in  regioni  diverse quando si tratti di ospedali
climatici specializzati.
  Gli  ospedali  si  distinguono secondo la classificazione contenuta
nel titolo III della presente legge.
                               Art. 8.
                    Organi dell'ente ospedaliero

  Sono  organi dell'ente ospedaliero il consiglio di amministrazione,
il  presidente, il collegio dei revisori ed il consiglio dei sanitari
oppure il consiglio sanitario centrale.
                               Art. 9.
                    Consiglio di amministrazione

  Il   consiglio   di   amministrazione  dell'ente  ospedaliero,  che
comprende almeno un ospedale regionale, e' composto:
    1)  da  sei  membri  eletti  dal  consiglio  regionale con schede
limitate a quattro nomi;
    2)  da  un membro eletto dal consiglio comunale del comune ove ha
sede l'ente ospedaliero;
    3)   per   gli   enti   ospedalieri   dichiarati  tali  ai  sensi
dell'articolo 4 della presente legge, da due membri in rappresentanza
degli  originari  interessi  dell'ente, designati e nominati nei modi
previsti  dai  rispettivi statuti e dalle tavole di fondazione e, per
gli  enti  ospedalieri  costituiti  ai  sensi dell'articolo 5, da due
membri designati dall'ente pubblico cui appartenevano originariamente
l'ospedale o gli ospedali.
  Il   consiglio   di   amministrazione  dell'ente  ospedaliero,  che
comprende almeno un ospedale provinciale, e' composto:
    1)  da  cinque  membri  eletti  dal  consiglio  provinciale della
provincia  ove  ha sede l'ente ospedaliero, con schede limitate a tre
nomi;
    2)  da due membri eletti dal consiglio comunale del comune ove ha
sede l'ente ospedaliero;
    3)   per   gli   enti   ospedalieri   dichiarati  tali  ai  sensi
dell'articolo 4 della presente legge, da due membri in rappresentanza
degli  originari  interessi  dell'ente, designati e nominati nei modi
previsti  dai  rispettivi statuti e dalle tavole di fondazione e, per
gli  enti  ospedalieri  costituiti  ai  sensi dell'articolo 5, da due
membri designati dall'ente pubblico cui appartenevano originariamente
l'ospedale o gli ospedali.
  Il   consiglio   di   amministrazione  dell'ente  ospedaliero,  che
comprende uno o piu' ospedali di zona, e' composto:
    1)  da un membro eletto dal consiglio provinciale della provincia
in cui ha sede l'ente ospedaliero;
    2)  da tre membri eletti dal consiglio comunale del comune ove ha
sede l'ente ospedaliero, con schede limitate a due nomi;
    3)  da  un  membro  eletto  da ciascuno dei consigli comunali dei
comuni nei quali sono situati ospedali dipendenti dall'ente;
    4)   per   gli   enti   ospedalieri   dichiarati  tali  ai  sensi
dell'articolo 4 della presente legge, da due membri in rappresentanza
degli  originari  interessi  dell'ente, designati e nominati nei modi
previsti  dai  rispettivi statuti e dalle tavole di fondazione e, per
gli  enti  ospedalieri  costituiti  ai  sensi dell'articolo 5, da due
membri designati dall'ente pubblico cui appartenevano originariamente
l'ospedale o gli ospedali.
  I componenti dei consigli di amministrazione degli enti ospedalieri
di  cui  al  primo comma devono essere scelti tra persone estranee ai
consigli regionali.
  Partecipano  alle  sedute del consiglio di amministrazione con voto
consultivo  il  sovrintendente sanitario e, in mancanza, il direttore
sanitario e il direttore amministrativo.
  Il direttore amministrativo svolge le funzioni di segretario.
  Il  consiglio  dei sanitari e' sentito obbligatoriamente in tutti i
casi  in  cui  occorra  decidere su questioni che interessano la vita
interna  degli  ospedali, esclusivamente per gli aspetti sanitari, la
regolamentazione dei servizi sanitari, il trattamento del malato.
  Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni.
  Nulla  e'  innovato  in  rapporto  allo  statuto  ed alle tavole di
fondazione  per  quanto  riguarda  la  composizione  del consiglio di
amministrazione dell'ospedale Galliera di Genova.
  Al presidente ed ai componenti del consiglio di amministrazione con
voto   deliberativo   e'  corrisposta  una  indennita'  di  funzione,
determinata  nei  modi  di  legge  dalla  Regione, tenuto conto della
classificazione e della importanza dell'ente ospedaliero.
  In  caso  di fusione o concentrazione di piu' enti ospedalieri, nel
consiglio  di  amministrazione  del nuovo ente entrano a far parte un
rappresentante  degli  originari interessi di ciascuno degli enti che
vengono  a  fusione o concentrazione. Ove la fusione o concentrazione
avvenga  tra  tre  o  piu'  enti  ospedalieri,  i  membri  eletti dal
consiglio  regionale,  per  gli enti comprendenti ospedali regionali,
dal   consiglio  provinciale,  per  gli  enti  comprendenti  ospedali
provinciali,  e  dal consiglio comunale del comune ove ha sede l'ente
comprendente   ospedali  di  zona,  vengono  aumentati  delle  unita'
necessarie   a   mantenere  inalterato  il  rapporto  tra  il  numero
complessivo  dei  rappresentanti elettivi e quello dei rappresentanti
degli  originari  interessi,  stabilito  dalle altre disposizioni del
presente articolo; se dall'operazione residui una frazione, questa e'
riportata  all'unita'  superiore. I consigli regionali, provinciali o
comunali procedono alla votazione con schede limitate alla meta' piu'
una  unita',  o,  se  il numero e' dispari, alla meta' arrotondata al
numero intero immediatamente superiore, del numero dei rappresentanti
da eleggere.
                              Art. 10.
              Funzioni del consiglio di amministrazione

  Il  consiglio  di  amministrazione  delibera  lo  statuto e tutti i
provvedimenti relativi al governo dell'ente ospedaliero.
  Lo   statuto   deve   prevedere   che   spetta   al   consiglio  di
amministrazione:
    a) deliberare le modifiche dello statuto;
    b)  deliberare  sugli  adempimenti prescritti dal piano regionale
ospedaliero;
    c) deliberare il regolamento organico del personale e la relativa
pianta organica;
    d)  deliberare  i  regolamenti  relativi  al  servizio  sanitario
interno ed esterno, al servizio amministrativo, ai servizi generali e
gli altri regolamenti similari;
    e)  deliberare  il  bilancio  preventivo  ed  approvare  il conto
consuntivo, nonche' deliberare la destinazione delle nuove e maggiori
entrate e lo storno di fondi da capitolo a capitolo;
    f)  deliberare  la nomina e le assunzioni del personale dell'ente
ospedaliero;
    g)  deliberare  l'alienazione e l'acquisto di immobili, di titoli
del  debito  pubblico,  di  titoli di credito, di azioni industriali,
l'accettazione   di   donazioni,   eredita'   e   legati  nonche'  la
stipulazione dei contratti;
    h)  deliberare sui ricorsi e sulle azioni giudiziarie, sulle liti
attive e passive, nonche' sulle relative transazioni;
    i)  deliberare la misura della retta di degenza in conformita' al
disposto  del  successivo  articolo  32,  nonche'  le  tariffe per le
prestazioni sanitarie per i paganti in proprio;
    l)   deliberare   la   nomina  del  tesoriere  nonche'  tutte  le
convenzioni attinenti all'attivita' dell'ente ospedaliero;
    m)  deliberare  i contratti di locazione e conduzione di immobili
di durata superiore a tre anni;
    n)  deliberare  tutti  i  provvedimenti demandati al consiglio di
amministrazione dalle leggi, dai regolamenti e dallo statuto, nonche'
i provvedimenti indicati nell'ultimo comma dell'articolo 40.
  Per  la  validita'  delle adunanze del consiglio di amministrazione
occorre la presenza della maggioranza dei componenti.
  Il  consiglio di amministrazione delibera validamente a maggioranza
dei  presenti  tranne che per le deliberazioni di cui al punto a) del
secondo  comma  del  presente  articolo, per le quali e' richiesta la
maggioranza dei componenti del consiglio.
  In  caso  di  parita'  di  voti prevale il voto del presidente. Nei
verbali  dovra' darsi atto del voto consultivo espresso dai membri di
cui all'articolo 9, quinto comma.
                              Art. 11.
                  Nomina e funzioni del presidente

  Il   consiglio  di  amministrazione  elegge  nel  proprio  seno  il
presidente.
  Il  presidente  ha  la legale rappresentanza dell'ente ospedaliero,
convoca  e  presiede  il consiglio di amministrazione, da' esecuzione
alle  relative  deliberazioni,  firma gli atti che comportano impegni
per  l'ente, sovraintende al buon funzionamento dell'ente ospedaliero
ed  esercita  le  altre  attribuzioni  devolutegli  dalle  leggi, dai
regolamenti  e  dallo  statuto,  che  non  siano  di  competenza  del
consiglio   di   amministrazione.  Assume  altresi'  i  provvedimenti
ordinari  e  straordinari  di urgenza nelle materie di competenza del
consiglio    di   amministrazione,   necessari   per   garantire   il
funzionamento  dell'ente  e  li sottopone alla ratifica del consiglio
stesso nella prima riunione.
  Ogni  atto  dell'ente  ospedaliero  deve  essere  controfirmato dal
segretario  generale  o  direttore  amministrativo che partecipa alle
responsabilita'  degli  amministratori  a  norma dell'art. 32, ultimo
comma,  della  legge 17 luglio 1890, n. 6972. Da tale responsabilita'
deve  intendersi  esonerato nei casi in cui egli abbia fatto constare
espressamente  il  suo  motivato  dissenso e possa dimostrare di aver
contributo  agli  atti  medesimi  soltanto  in  seguito  ad esplicito
invito.
                              Art. 12.
                        Collegio dei revisori

  Il collegio dei revisori, con funzioni di vigilanza sulla attivita'
amministrativa    dell'ente    ospedaliero,   e'   composto   da   un
rappresentante  del Ministero del tesoro con funzioni di presidente e
da  un  rappresentante per ciascuno dei Ministeri della sanita' e del
lavoro  e  della previdenza sociale nominati dai rispettivi Ministri,
nonche'  da  un  rappresentante  della  Regione nominato dalla Giunta
regionale.
                              Art. 13.
     Il consiglio dei sanitari e il consiglio sanitario centrale

  Negli  enti  ospedalieri  dai  quali  dipende  un  solo  ospedale e
istituito   il  consiglio  dei  sanitari,  presieduto  dal  direttore
sanitario e cosi' composto:
    1) dai primari in servizio di ruolo presso l'ente ospedaliero, e,
nel caso che esso comprenda istituti clinici universitari di ricovero
e cura, dai direttori dei medesimi;
    2)  da  aiuti  e  da  assistenti in numero uguale e non superiore
complessivamente  ai  due quinti dei componenti del consiglio, eletti
in  separate  assemblee  dagli  aiuti  e  dagli  assistenti  di ruolo
dell'ente   ospedaliero  nonche'  dagli  assistenti  di  ruolo  degli
istituti   clinici   universitari,   ove   esistano.  Ove  il  numero
complessivo  degli  aiuti  e  degli  assistenti  da  eleggere risulti
dispari, la differenza e' attribuita agli aiuti;
    3)  dal  direttore di farmacia in servizio di ruolo presso l'ente
ospedaliero, ove esista.
  Negli  enti  ospedalieri  da  cui  dipendono due o piu' ospedali e'
istituito  il  consiglio  sanitario  centrale,  che e' presieduto dal
sovraintendente  sanitario  ed  e'  composto,  oltre che dai primari,
aiuti  ed assistenti e dai direttori di farmacia in servizio di ruolo
presso l'ente, ove esistano, secondo le norme previste dal precedente
comma, anche dai direttori sanitari di ciascun ospedale.
  Il  consiglio dei sanitari e il consiglio sanitario centrale durano
in carica cinque anni.
                              Art. 14.
                Funzioni del consiglio dei sanitari e
                  del consiglio sanitario centrale

  Il  consiglio  dei  sanitari  o  il consiglio sanitario centrale e'
l'organo  di  consulenza  tecnica del consiglio di amministrazione ed
esprime parere:
    a)  sull'acquisto  di  attrezzature  scientifiche  che  rivestono
particolare importanza diagnostica e terapeutica;
    b)   sulle   deliberazioni  da  adottarsi,  per  quanto  riguarda
esclusivamente gli aspetti sanitari, dal consiglio di amministrazione
riguardanti  lo  statuto,  il regolamento del personale e la relativa
pianta  organica  e  sui regolamenti relativi alla organizzazione dei
servizi sanitari dell'ente;
    c)  sulla  valutazione, istituzione, soppressione o modificazione
dei  reparti  e  la  fissazione  delle  tariffe  per  le  prestazioni
medico-chirurgiche.
  Esprime,  inoltre,  parere  su  ogni  altra questione che gli viene
sottoposta  dal  presidente  dell'ente,  dal  sovraintendente  o  dal
direttore  sanitario  ovvero  da  un  quinto  dei  componenti, e puo'
formulare  proposte  per il miglioramento dell'efficienza dei servizi
sanitari.
  E'  in facolta' del presidente dell'ente ospedaliero di intervenire
alle  adunanze  del  consiglio dei sanitari o del consiglio sanitario
centrale   delle  cui  convocazioni  deve  essergli  data  preventiva
comunicazione.
                              Art. 15.
                          Alla sorveglianza

  Il  Ministero  della sanita', nel rispetto delle competenze proprie
delle  Regioni,  esercita  l'alta  sorveglianza ed il controllo sugli
enti  ospedalieri  per  la  tutela  degli interessi sanitari generali
dello Stato.
  A  tali  fini  il Ministero della sanita' ha il potere di vigilanza
sulla  piena  rispondenza  dell'attivita' sanitaria svolta dagli enti
ospedalieri ai generali interessi della salute pubblica.
  Il Ministero della sanita' esercita l'alta sorveglianza sugli altri
istituti  pubblici  di  ricovero  e  cura  previsti  dall'articolo 1,
esclusi  gli  ospedali  psichiatrici,  per  quanto  attiene  al  loro
funzionamento  igienico-sanitario  ed a tal fine puo' acquisire tutte
le  informazioni  e svolgere le opportune indagini ed ispezioni anche
attraverso i medici provinciali.
                              Art. 16.
                         Vigilanza e tutela

  La vigilanza e la tutela sugli enti ospedalieri e' esercitata dalla
Regione  a  norma  delle  disposizioni  contenute  nel capo terzo del
titolo  quinto  della  legge  10  febbraio  1953, n. 62, intendendosi
sostituito al prefetto o prefettura il medico provinciale.
  Il comitato previsto dall'articolo 55 e le speciali sezioni di esso
previste all'articolo 56 della citata legge sono integrati dal medico
provinciale,  rispettivamente,  del  capoluogo  di  Regione  e  della
provincia.
  Sono   sottoposte   al   controllo   di   merito  del  comitato  le
deliberazioni dello statuto, quelle previste alle lettere a), b), c),
d),  e),  g)  ed  i)  del  precedente articolo 10 e nell'ultimo comma
dell'articolo  40,  nonche'  le deliberazioni relative a contratti di
locazione di durata superiore a nove anni.
                              Art. 17.
     Sospensione e scioglimento del consiglio di amministrazione

  Il  consiglio  di amministrazione dell'ente ospedaliero puo' essere
sciolto   con  decreto  motivato  del  Presidente  della  Regione  su
deliberazione  della Giunta regionale, sentito il medico provinciale,
in caso di dimissioni della maggioranza del consiglio o quando questo
violi  persistentemente,  nonostante diffida, lo statuto, le norme di
legge,  di  regolamento  o  le  prescrizioni  del  piano  ospedaliero
nazionale o regionale.
  Con  lo  stesso decreto viene nominato un commissario straordinario
per la provvisoria gestione dell'ente.
  Il  consiglio  di  amministrazione  deve  essere  ricostituito  nel
termine   di   sei  mesi  dalla  data  di  notifica  del  decreto  di
scioglimento al consiglio disciolto.
                              Art. 18.
         Alta vigilanza sugli istituti ed enti ecclesiastici
               che esercitano l'assistenza ospedaliera

  Il  Ministero  della  sanita' esercita l'alta vigilanza anche sugli
istituti  ed  enti ecclesiastici di cui all'articolo 1, ultimo comma,
che  abbiano  ottenuto  la  classificazione di uno o piu' ospedali da
essi  dipendenti  in una delle categorie di cui agli articoli da 20 a
25,  in ordine alla osservanza e all'attuazione delle norme stabilite
dagli organi della programmazione.
  I  comitati  della  programmazione  sono  tenuti  a  consultare  un
rappresentante  degli  enti o istituti indicati nel comma precedente,
ai fini della redazione dei piani ospedalieri.
TITOLO III
REQUISITI E CLASSIFICAZIONE DEGLI OSPEDALI


                              Art. 19.
                      Requisiti degli ospedali

  Gli  ospedali,  oltre  a soddisfare le esigenze dell'igiene e della
tecnica ospedaliera, devono avere almeno:
    a)   un   servizio   di   accettazione,   fornito   di  necessari
apprestamenti  per l'igiene personale dei malati e di locali adeguati
per l'osservazione dei ricoverati, divisi per sesso;
    b) idonei locali di degenza distinti a seconda della natura delle
prestazioni, del sesso ed eta' dei malati;
    c)  locali  separati per l'isolamento e la cura degli ammalati di
forme diffusive;
    d) adeguati servizi speciali di radiologia e di analisi;
    e) servizi speciali di trasfusione e di anestesia;
    f) biblioteca e sala di riunione per i sanitari;
    g)  servizi di disinfezione, lavanderia, guardaroba, fardelleria,
bagni, cucina, dispensa;
    h) servizio di pronto soccorso con adeguati mezzi di trasporto;
    i)    poliambulatori   da   utilizzarsi   anche   per   la   cura
post-ospedaliera dei dimessi, per le attivita' di medicina preventiva
e  di  educazione  sanitaria in collegamento con le altre istituzioni
sanitarie della zona;
    l) servizio di assistenza religiosa;
    m)  sala  mortuaria  e  di  autopsia  secondo le prescrizioni del
regolamento di polizia mortuaria e di quella locale.
  In  base  agli  accertamenti  sui  requisiti  previsti dal presente
articolo  e  dai  successivi articoli da 20 a 25, compiuti dal medico
provinciale   competente   per   territorio,   sentito  il  consiglio
provinciale  di  sanita',  la Giunta regionale classifica l'ospedale,
attribuendogli la relativa qualifica.
                              Art. 20.
                        Categorie di ospedali

  Gli  ospedali sono generali e specializzati, per lungodegenti e per
convalescenti.
  Gli ospedali generali si classificano nelle seguenti categorie:
    a) ospedali di zona;
    b) ospedali provinciali;
    c) ospedali regionali.
  Gli  ospedali  generali  provvedono  al ricovero ed alla cura degli
infermi  in  reparti  di  medicina  generale, chirurgia generale e di
specialita'.
  Gli ospedali specializzati provvedono al ricovero e alla cura degli
infermi   di  malattie  che  rientrano  in  una  o  piu'  specialita'
ufficialmente riconosciute.
  Per  le  specialita' non ufficialmente riconosciute la qualifica di
ospedale specializzato e' determinata con decreto del Ministro per la
sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita'.
                              Art. 21.
                      Ospedali generali di zona

  Sono  ospedali generali di zona quelli dotati di distinte divisioni
di  medicina e chirurgia, ed almeno una sezione di pediatria e di una
sezione  di  ostetricia  e  ginecologia  e relativi servizi speciali,
nonche'  di  poliambulatori  anche  per altre piu' comuni specialita'
medicochirurgiche.
  Il  piano  regionale ospedaliero puo' prevedere in questi ospedali,
in  relazione  alle  esigenze  particolari di alcune zone, sezioni di
ortopedia-traumatologia.
                              Art. 22.
                    Ospedali generali provinciali

  Sono  ospedali  generali  provinciali  quelli  dotati  di  distinte
divisioni  di  medicina  generale,  chirurgia  generale, ostetricia e
ginecologia,    pediatria,   ortopedia-traumatologia;   di   distinte
divisioni  o  almeno  sezioni  di  oculistica,  otorinolaringoiatria,
urologia,  neurologia, dermosifilopatia, odontoiatria e stomatologia,
malattie  infettive, geriatria e per ammalati lungodegenti, salvo che
ad  alcune di dette specialita' non provvedano ospedali specializzati
viciniori.  Gli  ospedali  generali provinciali devono inoltre essere
dotati  di distinti servizi di: radiologia e fisioterapia; anatomia e
istologia   patologica;  analisi  chimico-cliniche  e  microbiologia;
anestesia e rianimazione con letti di degenza; farmacia interna.
  Possono   inoltre   avere:   servizi  di  recupero  e  rieducazione
funzionale,   servizi   di  neuropsichiatria  infantile,  servizi  di
dietetica,  servizi  di  assistenza  sanitaria e sociale, servizio di
medicina  legale  e  delle assicurazioni sociali; scuole convitto per
infermieri  professionali  e  scuole per infermieri generici ed altri
centri  e  scuole  per  l'addestramento  del  personale  ausiliario e
tecnico.  Ciascun  ospedale generale provinciale dovra' provvedere in
ogni  caso  ad istituire uno o piu' di tali od altri servizi o scuole
ritenuti necessari secondo le prescrizioni del piano regionale.
  Devono,  altresi',  provvedere all'assistenza dei convalescenti che
puo' essere affidata anche ad ospedali viciniori.
                              Art. 23.
                     Ospedali generali regionali

  Gli  ospedali  regionali,  che  devono  servire  una popolazione di
almeno  un milione di abitanti, sono quelli che, per l'organizzazione
tecnica, per la dotazione strumentale diagnostica e terapeutica e per
le   prestazioni   che   sono   in   grado   di  assicurare,  operano
prevalentemente con caratteristiche di alta specializzazione.
  Essi,  oltre  a  possedere le unita' di ricovero e cura e i servizi
previsti  per  gli  ospedali  provinciali, dovranno anche disporre di
almeno  tre  divisioni  di alta specializzazione medica o chirurgica,
quali   cardiologia,   ematologia,  cardiochirurgia,  neurochirurgia,
chirurgia  plastica,  chirurgia  toracica  o  altre  specializzazioni
riconosciute  dal  Ministero  della  sanita',  secondo le indicazioni
contenute nel piano regionale ospedaliero.
  Inoltre gli ospedali regionali devono possedere distinti servizi di
virologia,  di  prelevamento e conservazione di parti di cadavere, di
medicina  legale e delle assicurazioni sociali; attrezzature idonee a
collaborare   nella   ricerca   scientifica  ed  a  contribuire  alla
preparazione  professionale  e all'aggiornamento del personale medico
nonche'   scuole  per  l'addestramento  del  personale  ausiliario  e
tecnico.
  Ogni Regione deve avere almeno un ospedale regionale.
                              Art. 24.
           Ospedali specializzati provinciali e regionali

  Gli   ospedali   specializzati   sono  classificati  come  ospedali
provinciali o regionali, in base alle indicazioni del piano regionale
ospedaliero,  sulla base del numero dei posti-letto di cui l'ospedale
dispone,  dell'hinterland  di  servizio, dell'organizzazione tecnica,
della   dotazione  strumentale  diagnostica  e  terapeutica  e  delle
caratteristiche della specializzazione.
  Gli  ospedali  specializzati  devono, inoltre, possedere servizi di
consulenza  di  medicina  generale  e chirurgia generale e ogni altro
servizio  previsto  per  le  corrispondenti  categorie degli ospedali
generali  in  quanto  necessari alla particolare natura dell'ospedale
specializzato.
                              Art. 25.
            Ospedali per lungodegenti e per convalescenti

  Gli ospedali per lungodegenti e per convalescenti sono classificati
come ospedali di zona o provinciali in relazione alle indicazioni del
piano  regionale ospedaliero sulla base del numero dei posti letto di
cui   l'ospedale   dispone,   dell'hinterland  di  servizio,  nonche'
dell'organizzazione   tecnica   e   della   dotazione  strumentale  e
diagnostica posseduta.
  Gli  ospedali per lungodegenti e per convalescenti devono, inoltre,
possedere   ogni   altro  servizio  previsto  per  le  corrispondenti
categorie degli ospedali generali, in quanto necessari alla specifica
natura dell'ospedale.
TITOLO IV
PROGRAMMAZIONE OSPEDALIERA


                              Art. 26.
                   Legge di programma ospedaliero

  Con  legge  dello  Stato,  avente durata non superiore a quella del
programma  economico  nazionale,  verranno  stabiliti,  anche ai fini
della programmazione ospedaliera regionale:
    a)  il  fabbisogno dei nuovi posti-letto per il periodo di durata
della  legge  per  gli  ospedali nonche' per le esigenze didattiche e
scientifiche delle universita';
    b)   la   ripartizione   dei   posti-letto  tra  i  vari  settori
dell'attivita'      ospedaliera     ed     ai     diversi     livelli
organizzativo-funzionali della rete ospedaliera nazionale;
    c)  la  ripartizione  regionale  quantitativa  e  qualitativa del
fabbisogno di cui al punto a);
    d)  i  quozienti  da applicare per ottenere sul piano nazionale e
regionale,   sulla   base  delle  risultanze  del  quadro  nosologico
nazionale    e    di    tutte   le   componenti   igienico-sanitarie,
geomorfologiche  e  socio-economico-culturali, il rapporto tra numero
di  posti-letto  e  popolazione interessata, nonche' la distribuzione
dei  postiletto  secondo  le  esigenze definite al punto b), e tenuto
conto delle previsioni dei piani urbanistici;
    e)   i  criteri  organizzativi  e  funzionali  mediante  i  quali
realizzare   un  attivo  coordinamento  tra  i  diversi  presidi  che
concorrono a costituire il sistema sanitario nazionale.
  Con la predetta legge verranno altresi' indicati i mezzi finanziari
dello  Stato da destinare agli interventi per la costruzione di nuovi
ospedali,  per l'ampliamento, la trasformazione e l'ammodernamento di
quelli  esistenti  e  per  l'acquisto  delle relative attrezzature di
primo  impianto, ad integrazione degli interventi delle Regioni nelle
medesime attivita'.
  Il  disegno  della legge di programma di cui ai precedenti commi e'
presentato  al Parlamento dal Ministro per la sanita' di concerto con
i  Ministri  per  il  bilancio  e la programmazione economica, per il
tesoro  e  per  la  pubblica  istruzione,  per la parte di rispettiva
competenza.  Sul  relativo  schema  di disegno di legge e' sentito il
comitato  nazionale  per  la  programmazione  ospedaliera  di  cui al
successivo articolo 28.
                              Art. 27.
                     Piano nazionale ospedaliero

  Il   Ministro  per  la  sanita',  attenendosi  alle  direttive  del
programma  economico  nazionale, della presente legge, della legge di
programma di cui al precedente articolo 26, nonche', limitatamente ai
territori  meridionali,  alle direttive del piano di coordinamento di
cui  alla  legge  26  giugno  1965,  n. 717, recepisce le indicazioni
fornite  dalle singole Regioni ed elabora d'intesa con i Ministri per
il  bilancio  e  la  programmazione  economica,  per il tesoro, per i
lavori  pubblici  e  per  la  pubblica  istruzione,  per  la parte di
relativa  competenza,  il  piano nazionale ospedaliero, previo parere
del  Comitato  nazionale  per la programmazione ospedaliera di cui al
successivo  articolo 28, e lo sottopone all'approvazione del Comitato
interministeriale  per la programmazione economica. Il predetto piano
e'  emanato  con  decreto del Presidente della Repubblica su proposta
del  Ministro  per  la  sanita'  di  concerto  con il Ministro per la
pubblica istruzione, per la parte di sua competenza.
  Il  piano  nazionale  ospedaliero,  con  riferimento  al periodo di
durata  della  legge  di  programma di cui al precedente articolo 26,
stabilisce  i  criteri  per l'impiego dei mezzi finanziari statali di
cui  al  secondo  comma  dello articolo precedente e dei mezzi di cui
dispongono gli enti ospedalieri a norma del successivo articolo 34.
  A tal fine il piano:
    a) determina la ripartizione regionale quantitativa e qualitativa
dei posti-letto da istituire a spese dello Stato;
    b)   definisce  i  criteri  territoriali  e  qualitativi  per  la
utilizzazione  del  fondo  nazionale ospedaliero di cui al successivo
articolo 33.
  Al  piano  nazionale  ospedaliero, con decreto del Presidente della
Repubblica,  su  proposta del Ministro per la sanita' di concerto con
il Ministro per la pubblica istruzione, possono essere apportate, nel
corso   del  quinquennio,  per  riconosciute  esigenze  sopraggiunte,
varianti  relativamente al fabbisogno di posti-letto stabilito per le
universita'.
  Tali  varianti possono comprendere aumenti dei postiletto in misura
non  superiore  al  15  per  cento  del  fabbisogno  stabilito per le
universita'.   Al   finanziamento   della  spesa  occorrente  per  la
realizzazione   di   tale  eccedenza,  si  provvede  con  i  fondi  a
disposizione del Ministero della pubblica istruzione.
                              Art. 28.
        Comitato nazionale per la programmazione ospedaliera

  E'   istituito   il   comitato   nazionale  per  la  programmazione
ospedaliera, nominato dal Ministro per la sanita', che lo presiede, e
composto:
    a) dagli assessori regionali della sanita';
    b) da tre esperti nominati dal Ministro per la sanita';
    c)  da tre rappresentanti designati dalle confederazioni generali
dei lavoratori piu' rappresentative;
    d)  da  cinque  rappresentanti  delle amministrazioni ospedaliere
designati dalle rispettive federazioni nazionali delle associazioni;
    e)  da  sei rappresentanti dei medici ospedalieri, di cui quattro
designati  dalle  organizzazioni sindacali piu' rappresentative e due
designati  dalla federazione degli ordini dei medici ed inoltre da un
clinico  universitario  e  da  un  assistente di ruolo universitario,
designati dalle rispettive associazioni;
    f)  da quattro rappresentanti dell'unione delle province d'Italia
e  da  otto  rappresentanti  dell'associazione  nazionale  dei comuni
d'Italia;
    g)   da   14   rappresentanti   delle   amministrazioni   statali
interessate,   di  cui  tre  in  rappresentanza  rispettivamente  dei
Ministeri  della sanita' e del lavoro e della previdenza sociale, due
rispettivamente  dei  Ministeri  dei lavori pubblici e della pubblica
istruzione  e  uno  rispettivamente  dei  Ministeri dell'interno, del
bilancio  e della programmazione economica, del tesoro e del Ministro
per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.
  Disimpegna  le funzioni di segretario un funzionario della carriera
direttiva  amministrativa  del  Ministero della sanita' con qualifica
non inferiore a ispettore generale.
  Il comitato dura in carica cinque anni.
                              Art. 29.
                     Piano regionale ospedaliero

  Ciascuna  Regione  provvede  a  programmare i propri interventi nel
settore   ospedaliero   con   la  legge  di  approvazione  del  piano
quinquennale degli interventi relativi alle materie in cui la Regione
stessa ha potesta' legislativa.
  La  predetta  legge si uniforma alle scelte del programma economico
nazionale  nonche'  ai principi della presente legge e della legge di
programma  di  cui  al  precedente articolo 26 e indica la previsione
degli  interventi  regionali relativi all'impianto di nuovi ospedali,
allo  impianto,  trasformazione,  ammodernamento o soppressione degli
ospedali   esistenti  in  relazione  al  fabbisogno  dei  posti-letto
distinti  per  acuti,  cronici,  convalescenti  e  lungodegenti, alla
efficienza  delle  attrezzature, alla rete viabile ed alle condizioni
geomorfologiche ed igienico sanitarie della popolazione.
  Parimenti,    nessuna    opera    di    costruzione,   ampliamento,
trasformazione,    salvo    adattamenti   dovuti   ad   esigenze   di
funzionalita',  potra'  essere  realizzata  se non sia prevista nella
predetta legge.
  Il  piano prevede l'esistenza di almeno un ospedale di zona che sia
in  grado  di  servire  una  popolazione  da  venticinquemila  fino a
cinquantamila  abitanti; di almeno un ospedale provinciale che sia in
grado  di  servire una popolazione fino a quattrocentomila abitanti e
di almeno un ospedale regionale per ogni Regione.
  La   legge   regionale   prevede  la  costituzione  di  nuovi  enti
ospedalieri,  la  fusione  e la concentrazione di quelli esistenti in
relazione  alle  esigenze  di  cui ai precedenti commi e tenuto anche
conto dei criteri di economicita' di gestione.
  Nessun   ente   pubblico,   ne'   alcuno   degli  enti  o  istituti
ecclesiastici,  che  abbiano  ottenuto  la  classificazione di propri
ospedali ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 1, potra' istituire
nuovi  stabilimenti  di  ricovero e cura che non siano previsti nella
legge  di  cui ai commi precedenti, salvo, per le universita', quanto
previsto dall'articolo 27, ultimo comma.
  Parimenti,    nessuna    opera    di    costruzione,   ampliamento,
trasformazione  o  ammodernamento potra' essere realizzata se non sia
prevista  nella predetta legge ad eccezione degli istituti e cliniche
universitarie  di ricovero e cura, per trasformazioni, ammodernamenti
e costruzioni, purche' non comportino aumenti di posti-letto.
  Nella legge regionale devono essere indicati i mezzi finanziari per
la  costruzione di nuovi ospedali, l'ampliamento, la trasformazione o
l'ammodernamento  di quelli esistenti e per l'acquisto delle relative
attrezzature  di  primo impianto, e la loro ripartizione in relazione
agli   obiettivi   indicati   dalla   legge  stessa  per  il  settore
ospedaliero.
  Qualora  la  Regione  non  provveda  a quanto disposto dal presente
articolo  il  Ministro per la sanita' promuove gli atti necessari per
la convocazione d'ufficio del consiglio regionale.
                              Art. 30.
                Comitato provinciale di coordinamento

  In   ogni   provincia  e'  istituito  un  comitato  provinciale  di
coordinamento nominato e presieduto dal medico provinciale e composto
dai presidenti dei consigli di amministrazione e da un rappresentante
di  ogni  consiglio di sanitari degli enti ospedalieri operanti nella
provincia, oltre che, ove esista, da un rappresentante della facolta'
di medicina della universita' degli studi.
  Il  comitato  ha  il  compito di coordinare l'attivita' ospedaliera
nell'ambito della provincia in relazione anche alle attivita' in essa
esercitate dagli altri presidi sanitari.
                              Art. 31.
            Finanziamento del piano regionale ospedaliero

  Nei  bilanci  delle  singole  Regioni  devono  essere stanziate, in
relazione  ai  mezzi  finanziari  resi  disponibili  per  il  settore
ospedaliero  dal piano quinquennale degli interventi regionali di cui
al  precedente articolo 29, le somme necessarie per la costruzione di
nuovi  ospedali,  l'ampliamento, la trasformazione e l'ammodernamento
degli  ospedali  esistenti,  nonche'  per  l'acquisto  delle relative
attrezzature di primo impianto.
  La  realizzazione  delle  opere indicate nel precedente comma sara'
effettuata secondo le norme che saranno emanate dalla Regione.
TITOLO V
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
PER GLI ENTI OSPEDALIERI


                              Art. 32.
                          Retta di degenza

  La  retta  giornaliera  di  degenza  e'  determinata  con  apposita
deliberazione  del  consiglio  di  amministrazione  di  ciascun  ente
ospedaliero.
  La retta giornaliera di degenza e' determinata sulla base del costo
complessivo   dell'assistenza  sanitaria  ospedaliera  prestata  agli
infermi.
  La retta deve comprendere tutte le spese sostenute dall'ente per la
retribuzione del dipendente personale, per la diagnosi, la cura ed il
mantenimento degli infermi, quelle necessarie per assolvere i compiti
previsti dagli articoli 2, primo e secondo comma, e 47 della presente
legge,  nonche'  ogni  altra  spesa  che  concorra a formare il costo
complessivo dell'assistenza ospedaliera.
  Nella  retta  devono  essere  comprese, altresi', le spese a carico
dell'ente   ospedaliero   iscritte  nel  bilancio  dell'anno  cui  si
riferiscono   le   spedalita',   per  l'ammortamento,  il  rinnovo  e
l'ammodernamento  delle  attrezzature  ospedaliere  per una quota non
superiore   complessivamente   al   quattro  per  cento  della  retta
determinata a norma dei precedenti commi.
  Le  spese  di  gestione  dei  centri  per le malattie sociali e del
lavoro  non  possono  determinare  aggravi  sulla retta di degenza in
misura  superiore al venti per cento del loro importo e, comunque, in
misura eccedente l'uno per cento dell'ammontare della retta.
  I  proventi  delle  rette  ospedaliere  possono,  solo e fino ad un
ventesimo  del  loro  ammontare,  essere ceduti in delegazione per la
stipulazione di mutui destinati al finanziamento delle opere previste
al successivo articolo 34.
  Per i ricoverati in camere speciali il consiglio di amministrazione
di   ciascun  ente  ospedaliero  determina  una  retta  differenziata
riferita al ricovero e al mantenimento dei pazienti.
  Le  tariffe  per  le  prestazioni  professionali  nei  riguardi dei
ricoverati  in  sale  speciali  sono di massima quelle previste dalla
tariffa minima nazionale per le prestazioni medico-chirurgiche.
                              Art. 33.
                     Fondo nazionale ospedaliero

  Nello  stato  di previsione della spesa del Ministero della sanita'
sara' iscritto in apposito capitolo il fondo nazionale ospedaliero.
  Il fondo e' destinato alla concessione da parte del Ministero della
sanita'  di contributi e sussidi agli enti ospedalieri per il rinnovo
delle   attrezzature   tecnico-sanitarie  degli  ospedali  e  per  il
miglioramento  e  adeguamento  di esse nei casi in cui la quota della
retta  di  degenza  prevista  nel  quarto  comma dell'articolo 32 non
riesca   a   coprire   le   spese  occorrenti,  osservando  le  norme
dell'articolo  5  della  legge  26  giugno  1965,  n. 717; nonche' al
pagamento  dell'integrazione  a  carico  dello Stato degli assegni ai
medici interni secondo le norme di cui al successivo articolo 47.
  All'onere   derivante   dall'applicazione   della  presente  norma,
calcolato  per  l'anno  1967  in  lire  10  miliardi, si fara' fronte
mediante  riduzione di una somma di pari importo dal capitolo n. 5381
iscritto  nello  stato  di  previsione  della spesa del Ministero del
tesoro per i provvedimenti legislativi in corso.
  Il  Ministro  per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri
decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
  Al  fondo  previsto  dal  presente  articolo affluiscono altresi' i
proventi  di  donazioni,  eredita' e legati che pervengano allo Stato
con destinazione all'assistenza ospedaliera.
  Il   fondo   nazionale   ospedaliero   viene   inoltre  annualmente
incrementato  a  partire  dal  1968  con somme stanziate con la legge
ordinaria  di  bilancio  e  destinate  alla  concessione da parte del
Ministero della sanita' di contributi diretti a fronteggiare esigenze
funzionali  degli  enti  ospedalieri  in  condizioni  di  particolari
necessita' in rapporto alle finalita' di cui all'articolo 2.
                              Art. 34.
                 Garanzia per l'assunzione dei mutui

  La  Cassa  depositi  e  prestiti  e  gli  enti ed istituti pubblici
autorizzati a concedere mutui garantiti da delegazioni con i comuni e
le  province  possono  concedere  mutui  agli enti ospedalieri per la
costruzione  di  nuovi  ospedali,  l'ampliamento, la trasformazione e
l'ammodernamento degli ospedali esistenti, l'acquisto di edifici gia'
costruiti,   purche'  rispondenti  ai  requisiti  richiesti  per  gli
ospedali, nonche' per l'acquisto delle relative attrezzature di primo
impianto.
  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  su  proposta del
Ministro  per  il  tesoro,  saranno definite le modalita' relative al
conferimento delle delegazioni.
  Gli  enti  di  previdenza sono autorizzati nei limiti del dieci per
cento   delle  disponibilita'  investibili  in  beni  patrimoniali  a
concedere mutui agli enti ospedalieri.
TITOLO VI
ORDINAMENTO DEI SERVIZI E DEL PERSONALE


                              Art. 35.
                  Struttura interna degli ospedali

  Gli   ospedali  sono  costituiti  da  sezioni,  divisioni,  servizi
speciali per diagnosi e cura e servizi generali.
                              Art. 36.
              Struttura interna degli ospedali generali

  Negli  ospedali generali la sezione e' l'unita' funzionale che deve
comprendere non meno di 25 e non piu' di 30 posti-letto.
  Negli stessi ospedali le sezioni di specialita' possono comprendere
anche  un  numero  di  posti-letto  che  in ogni caso non puo' essere
inferiore a 15. Queste sezioni, ove non esista la relativa divisione,
sono di regola aggregate ad una divisione affine.
  La  divisione  e' composta da 2 o piu' sezioni e comprende non meno
di 50 e non piu' di 100 posti-letto.
  Negli   stessi   ospedali   le  divisioni  di  specialita'  possono
comprendere anche un numero inferiore di posti-letto che in ogni caso
non puo' essere inferiore a trenta.
  I  servizi  speciali  di  diagnosi  e  cura  forniscono prestazioni
specializzate  e  di  norma  non  dispongono di letti di degenza o ne
hanno  un  numero  che,  comunque, non puo' essere superiore a quello
previsto per le sezioni di specialita'.
                              Art. 37.
           Struttura interna degli ospedali specializzati

  Negli ospedali specializzati le sezioni devono comprendere non meno
di quindici posti-letto e non piu' di venti.
  Negli  stessi  ospedali le divisioni devono comprendere non meno di
trenta posti-letto e non piu' di ottanta.
                              Art. 38.
 Struttura interna per gli ospedali per lungodegenti e convalescenti

  Negli  ospedali  per  lungodegenti  e  per convalescenti le sezioni
devono comprendere non meno di 25 e non piu' di 30 posti-letto.
  Negli  stessi  ospedali le divisioni devono comprendere non meno di
80 e non piu' di 120 posti-letto.
                              Art. 39.
                  Personale degli enti ospedalieri

  Il  personale  degli  enti  ospedalieri e' costituito dal personale
sanitario, amministrativo, tecnico, sanitario ausiliario, esecutivo e
di assistenza religiosa.
  Il personale sanitario e' costituito dai medici e dai farmacisti.
  Il personale amministrativo e' costituito dal segretario generale o
direttore  amministrativo,  dal  personale  dirigente,  di concetto e
d'ordine.
  Il  personale  sanitario ausiliario e' costituito dalle ostetriche,
dalle    assistenti    sanitarie    visitatrici,   dagli   infermieri
professionali,  dalle  vigilatrici  dell'infanzia,  dalle  assistenti
sociali,  dai  terapisti  della  riabilitazione,  dai dietisti, dagli
infermieri generici e dalle puericultrici.
  Il  personale tecnico e' costituito dai tecnici specializzati per i
laboratori di indagine e diagnosi e di terapie speciali.
  Il  personale esecutivo e' costituito dai portantini, dal personale
di cucina, pulizia, custodia e degli altri servizi similari.
  Possono   essere   istituiti  altri  ruoli  speciali  di  personale
sanitario e tecnico con compiti rispettivamente direttivi e ausiliari
in relazione alle reali esigenze dell'ente ospedaliero.
  Il  personale di assistenza religiosa e' costituito da ministri del
culto   cattolico,   per   l'assistenza  religiosa  agli  infermi  di
confessione cattolica. Gli infermi di altre confessioni hanno diritto
all'assistenza dei ministri dei rispettivi culti.
                              Art. 40.
          Norme delegate sull'ordinamento dei servizi degli
         enti ospedalieri e dei servizi di assistenza negli
        istituti e cliniche universitarie di ricovero e cura

  e sullo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri.
  Il  Governo  della Repubblica, sentita una commissione parlamentare
di  10  senatori  e  di  10  deputati,  nominati  rispettivamente dal
Presidente  del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera
dei  deputati,  e' autorizzato ad emanare, entro un anno dall'entrata
in  vigore  della  presente  legge,  su  proposta del Ministro per la
sanita' di concerto con il Ministro per il tesoro, e, per la parte di
sua  competenza,  con  il Ministro per la pubblica istruzione, previa
consultazione    delle   associazioni   sindacali   delle   categorie
interessate, compresi i rappresentanti dei clinici e degli assistenti
universitari,  e dei rappresentanti delle amministrazioni ospedaliere
designati  dalla  relativa  associazione,  uno  o piu' decreti aventi
forza di legge ordinaria nelle seguenti materie:
    1) ordinamento interno dei servizi ospedalieri;
    2) ordinamento interno dei servizi di assistenza delle cliniche e
degli istituti universitari di ricovero e cura.
    3)  stato  giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri, salvo
quanto stabilito nel comma seguente.
  Il  rapporto  di  lavoro,  per quanto riguarda il trattamento e gli
istituti  normativi  di  carattere  economico,  e'  stabilito,  previ
accordi  nazionali  tra  i sindacati e le associazioni rappresentanti
gli  enti  ospedalieri,  dai  singoli  enti  ospedalieri con delibere
soggette ai controlli di legge.
                              Art. 41.
           Principi e criteri direttivi per l'ordinamento
                       dei servizi ospedalieri

  Le  norme delegate di cui all'articolo 40 concernenti l'ordinamento
interno dei servizi dovranno disciplinare:
    a)   l'ammissione  e  dimissione  degli  infermi  ispirandosi  al
principio  della  obbligatorieta' del ricovero nel caso in cui ne sia
accertata  la  necessita'  e  della  possibilita' di ricorso da parte
dell'infermo;
    b)   il   rapporto  numerico  tra  il  personale  sanitario  e  i
posti-letto  ispirandosi al principio che sia assicurata una adeguata
e  continua  assistenza  in  relazione  alla  categoria ed al tipo di
ospedale;
    c)  l'organizzazione  e  ripartizione  dei  servizi  ospedalieri,
ispirandosi  al principio del migliore soddisfacimento delle esigenze
della  cura  e  delle  nuove  funzioni medico-sociali attribuite agli
ospedali   ed   alla   necessita'  di  assicurare  la  direzione,  il
coordinamento  ed  il controllo dei servizi e di ogni altra attivita'
ospedaliera.
                              Art. 42.
       Principi direttivi per lo stato giuridico del personale

  Le norme delegate di cui all'articolo 40 concernenti l'assunzione e
lo  stato  giuridico  del personale dipendente degli enti ospedalieri
dovranno   stabilire  la  disciplina  fondamentale  del  rapporto  di
impiego, ispirandosi ai seguenti principi:
    1)  che  le  assunzioni  devono  aver  luogo  esclusivamente  per
pubblico  concorso  nel  limite  delle piante organiche; deroghe alle
assunzioni  per  pubblico concorso possono essere consentite solo per
speciali  categorie  del  personale  esecutivo. Resta la facolta' dei
consigli  di  amministrazione  degli  enti  ospedalieri  di stipulare
convenzioni   con   gli   ordini   religiosi  per  l'espletamento  di
particolari    servizi    con    personale   idoneo   alle   funzioni
rispettivamente assegnate;
    2)  che  lo  stato giuridico e le attribuzioni siano regolati con
criteri  di  uniformita'  e  in  conformita' dei principi delle leggi
vigenti  che regolano il rapporto di pubblico impiego; ad esse dovra'
adeguarsi il regolamento del personale di ciascun ente ospedaliero.
  In  ogni  caso dovranno essere riconosciute le posizioni giuridiche
ed economiche acquisite dal personale gia' in servizio.
                              Art. 43.

  Principi   e  criteri  direttivi  per  lo  stato  giuridico  ed  il
trattamento economico del personale sanitario medico dipendente dagli
enti ospedalieri.
  Le   norme  delegate  di  cui  all'articolo  40  dovranno  altresi'
disciplinare l'assunzione e lo stato giuridico dei medici distinti in
due  categorie:  medici  con  funzioni igienico-organizzative e cioe'
ispettori    sanitari,    vicedirettori    sanitari,    direttori   e
sovrintendenti  sanitari,  e medici con funzioni di diagnosi e cura e
cioe' assistenti, aiuti e primari, ispirandosi ai seguenti principi:
    a)  l'assunzione in ogni singolo ente ospedaliero deve aver luogo
esclusivamente  per  pubblico  concorso  per  titoli,  stabiliti  con
criteri  uniformi e rigorosamente determinati, nonche' mediante esami
consistenti  in  una  relazione scritta su un caso clinico e in prove
pratiche,  con previsione che gli atti del concorso e le valutazioni,
che devono essere motivate, possono essere dati in visione a chiunque
ne  abbia  interesse.  Il  punteggio a disposizione della commissione
esaminatrice  sara'  assegnato  per  tre  quinti  ai  titoli  e per i
rimanenti  due  quinti  alle  prove  di  esame.  A tale concorso sono
ammessi coloro che abbiano superato una prova di idoneita' per esami,
uguali  per tutte le categorie di ospedali e per ciascuna qualifica e
specialita',  su base nazionale per i primari e i direttori sanitari,
e  su  base  regionale  per  gli  altri  sanitari.  L'assunzione  dei
sovrintendenti  ha luogo esclusivamente per concorso per titoli tra i
direttori  sanitari.  I  direttori,  i  vicedirettori e gli ispettori
sanitari,  i primari, gli aiuti e gli assistenti in servizio di ruolo
al  momento  dell'entrata  in  vigore  delle norme delegate di cui al
presente  articolo,  possono adire direttamente i concorsi a posti di
pari  qualifica  e  specialita'  presso  altri enti ospedalieri della
stessa categoria;
    b)   agli  esami  di  idoneita'  per  direttore  e  vicedirettore
sanitario  sono  ammessi i medici, dopo un determinato numero di anni
di  laurea  e di carriera come medici negli ospedali o nelle cliniche
universitarie o negli istituti universitari d'igiene ovvero in talune
amministrazioni   dello   Stato  o  di  enti  pubblici  espressamente
determinate, che abbiano anche conseguito l'idoneita' come ispettori;
agli  esami di idoneita' ad ispettore sono ammessi i medici abilitati
all'esercizio professionale.
  Agli  esami di idoneita' per primario sono ammessi i medici dopo un
determinato  numero  di  anni  di laurea e di carriera in qualita' di
aiuto   o  assistente  di  ruolo  negli  ospedali  o  nelle  cliniche
universitarie;  agli  esami  di  idoneita'  per  aiuto sono ammessi i
medici  dopo un determinato numero di anni di laurea e di carriera in
qualita'  di  assistente  di  ruolo  negli  ospedali o nelle cliniche
universitarie;  agli esami di idoneita' per assistente sono ammessi i
medici abilitati all'esercizio professionale. L'esame di idoneita' e'
svolto  con  prova  scritta su temi o tesi scelti per sorteggio da un
elenco  prefissato  e pubblicato a cura del Ministero della sanita' e
comporta  un  punteggio  della  prova  da valutarsi adeguatamente nei
titoli del concorso locale;
    c) le commissioni per gli esami di idoneita' annuali a direttore,
vice  direttore  e  ispettore sanitario sono nominate annualmente dal
Ministro  per  la  sanita' e sono costituite da tre sovraintendenti o
direttori  sanitari,  da un professore universitario di ruolo o fuori
ruolo  di  igiene  e  da  un  funzionario  medico del Ministero della
sanita';  le  commissioni  per  gli  esami  di  idoneita'  annuali  a
primario,  aiuto  e assistente sono nominate annualmente dal Ministro
per la sanita' e sono costituite da tre primari della materia, di cui
uno  designato  dalla  federazione nazionale dell'ordine dei medici o
dall'ordine  competente  per  territorio,  mediante  sorteggio; da un
professore  universitario  della  materia  o, in mancanza, di materia
affine  di  ruolo  o  fuori  ruolo  e  da  un  funzionario medico del
Ministero   della   sanita'.   Le   commissioni  -  di  concorso  per
l'assunzione   dei   sovrintendenti,   direttori,   vicedirettori  ed
ispettore  sanitari  sono nominate dal consiglio di amministrazione e
costituite dal presidente dell'ente ospedaliero o da un suo delegato,
da  due  sovrintendenti  o  direttori  sanitari  e  da  un professore
universitario  di  ruolo  o  fuori  ruolo  di  igiene,  nonche' da un
funzionario  medico  del  Ministero  della sanita', le commissioni di
concorso  per  l'assunzione  dei  primari,  aiuti  ed assistenti sono
nominate dal consiglio di amministrazione e costituite dal presidente
dell'ente   ospedaliero   o  da  un  suo  delegato,  da  due  primari
appartenenti  a ospedali di categoria pari o superiore a quella dello
ospedale  per  cui  il  concorso  e'  bandito,  della materia messa a
concorso,  di  cui uno nominato dall'ordine dei medici competente per
territorio,  mediante  sorteggio  provinciale,  e  da  un  professore
universitario di ruolo o fuori ruolo della materia stessa, o, qualora
sia necessario per assicurare una scelta effettiva, di materia affine
e  di  materia che la comprenda, nonche' da un funzionario medico del
Ministero della sanita'.
  I  primari  ospedalieri  ed i professori universitari componenti le
commissioni  di  esame  saranno  prescelti  per  sorteggio da elenchi
prefissati  con eguali criteri. Gli elenchi dei primari ospedalieri e
dei  professori  universitari  saranno  compilati dal Ministero della
sanita'  di  concerto, per quanto riguarda i professori universitari,
col  Ministero  della  pubblica  istruzione:  il sorteggio su di essi
sara'  effettuato  presso  il Ministero della sanita' per gli esami a
base nazionale e regionale e presso i consigli di amministrazione dei
singoli enti ospedalieri per gli esami a base locale;
    d)  lo  stato  giuridico  deve  prevedere il "tempo definito" con
determinazione  degli  obblighi  relativi,  anche  per  i  medici con
funzioni di diagnosi e cura, e l'incompatibilita' con l'assunzione di
altri  rapporti  di  impiego  presso  enti pubblici e con l'esercizio
professionale  in case di cura private, consentendo, pero', nelle ore
libere,  l'esercizio  professionale, anche nell'ambito dell'ospedale,
entro limiti rigorosamente determinati e con previsione che una parte
del  compenso  dovuto  al  sanitario  -  compenso  da  stabilirsi dal
consiglio di amministrazione dell'ente, su proposta del consiglio dei
sanitari  e del consiglio sanitario centrale - sia devoluta all'ente.
La   amministrazione   dell'ente   puo',  su  richiesta  del  medico,
consentire  il  "tempo  pieno".  Le  medesime  norme, comprese quelle
riguardanti  l'incompatibilita'  con  l'assunzione  di altri rapporti
d'impiego  presso altri enti pubblici e con l'esercizio professionale
presso  le  case  di cura private, valgono per il personale sanitario
medico dipendente dagli ospedali clinicizzati o convenzionati.
  Le  norme  limitative  dell'esercizio  dell'attivita' professionale
nelle case di cura private, di cui al precedente comma, si applicano,
fino   alla   fine   dell'anno  1975,  solo  ove,  a  giudizio  delle
amministrazioni  interessate,  risulti  la disponibilita' di appositi
ambienti    qualitativamente   idonei   per   il   libero   esercizio
dell'attivita'  professionale, secondo le norme che saranno stabilite
nel decreto delegato di cui all'articolo 40, salvo l'applicazione per
tutti i sanitari delle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge
10 maggio 1964, n. 336;
    e) nel passaggio da un ospedale ad un altro, il servizio di ruolo
precedentemente   prestato  dal  personale  ospedaliero  deve  essere
valutato  per  intero  ai  fini degli aumenti periodici di stipendio,
nonche' ai fini del trattamento di quiescenza;
    f)   ai  sanitari  ospedalieri  eletti  a  cariche  pubbliche  si
applicano le stesse norme che regolano il collocamento in aspettativa
dei professori universitari.
                              Art. 44.
               Scuole ospedaliere di specializzazione

  Negli  ospedali  regionali  puo' essere svolta, a cura di personale
medico  ospedaliero  particolarmente qualificato, attivita' didattica
di  carattere  applicativo  complementare di quella universitaria nei
confronti  dei  medici iscritti alle scuole di specializzazione delle
universita',   con   trattamento   economico   del  personale  medico
ospedaliero  insegnante  non  inferiore a quello degli altri docenti,
osservate le particolari disposizioni degli ordinamenti delle singole
universita' e secondo modalita' che saranno stabilite con decreto del
Ministro  per  la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per
la  sanita',  entro  un  anno  dalla entrata in vigore della presente
legge.
                              Art. 45.

  Tirocinio  obbligatorio  Per  essere ammessi a sostenere l'esame di
Stato  di  abilitazione  all'esercizio  professionale,  i laureati in
medicina  e  chirurgia  devono aver compiuto un anno di tirocinio, in
qualita'  di  interno,  presso  gli  istituti  clinici universitari o
presso  gli  ospedali  regionali o presso altri ospedali riconosciuti
idonei a tal fine con decreto del Ministro per la sanita' di concerto
con il Ministro per la pubblica istruzione.
  Per gli allievi-ufficiali medici che hanno frequentato la scuola di
sanita'  militare  di  Firenze la durata del tirocinio, limitatamente
alla   clinica   medica   ed  alla  clinica  chirurgica,  e'  ridotta
rispettivamente di due mesi e di un mese.
                              Art. 46.
                         Posti di internato

  Durante  il  tirocinio di cui al precedente articolo 45, i laureati
in  medicina  e chirurgia sono autorizzati ad esercitare le attivita'
necessarie   per   il  conseguimento  di  una  adeguata  preparazione
professionale   sotto  il  controllo  dei  direttori  delle  cliniche
universitarie o dei primari ospedalieri.
  Con  decreto  dei  Ministri  per  la  pubblica  istruzione e per la
sanita', i posti di internato saranno ripartiti in ragione del 30 per
cento del loro numero complessivo tra le cliniche universitarie e del
70  per  cento tra gli ospedali regionali e gli altri ospedali di cui
all'articolo 1.
  Con   lo  stesso  decreto  saranno  stabilite  le  modalita'  circa
l'ammissione all'internato e lo svolgimento del tirocinio.
                              Art. 47.
     Trattamento economico e certificato dell'avvenuto tirocinio

  I  laureati  ammessi  all'internato  non  hanno  alcun  rapporto di
impiego ed osservano gli orari fissati per gli assistenti.
  Essi  hanno  diritto  al  vitto  gratuito  e  ad un assegno mensile
corrisposto dall'universita' per quanto riguarda gli istituti clinici
universitari,   direttamente   gestiti   dalle  stesse,  o  dall'ente
ospedaliero,  la  cui  misura  sara'  fissata  dal  decreto  delegato
previsto  dall'articolo  40  e  non  potra' essere superiore al terzo
dello   stipendio   minimo   attribuito   all'assistente   di   ruolo
ospedaliero, esclusa ogni altra indennita'.
  Il tirocinio deve essere svolto per almeno quattro mesi in medicina
e  per  tre  mesi  rispettivamente  in chirurgia e ostetricia e per i
rimanenti due mesi in altre specialita' mediche.
  Il  certificato  di compiuto tirocinio sara' rilasciato dal rettore
dell'universita'  competente,  sentiti  i  direttori  degli  istituti
clinici    universitari   o   dal   presidente   del   consiglio   di
amministrazione  dell'ente  ospedaliero  presso il cui ospedale viene
compiuto il tirocinio, su proposta del direttore sanitario, sentiti i
primari competenti.
                              Art. 48.
                        Copertura delle spese

  Non  hanno diritto all'assegno previsto dall'articolo 47 i laureati
che  godono  di  borse  di  studio di importo pari o superiore. Se la
borsa  di  studio e' di importo inferiore, si fara' luogo soltanto al
pagamento della differenza.
  Le  spese  per  il pagamento degli assegni possono essere sostenute
fino  ad  un massimo del 65 per cento dallo Stato che vi provvede con
il fondo nazionale ospedaliero previsto dall'articolo 33, restando la
rimanente  parte a carico dell'ente ospedaliero presso il quale viene
compiuto  il tirocinio, anche se questo e' effettuato presso ospedali
clinicizzati o cliniche convenzionate con un ente ospedaliero.
  Per il pagamento degli assegni agli interni degli istituti clinici,
direttamente  gestiti  dalle universita', il Ministro per la pubblica
istruzione,  con suo decreto, provvede annualmente a ripartire tra le
universita'  le  somme  occorrenti  alla  copertura  delle  spese non
coperte  col  fondo  ospedaliero,  prelevandole dal fondo destinato a
borse  di studio, di cui all'articolo 32 della legge 31 ottobre 1966,
n. 942, sino ad un importo massimo del 10 per cento del fondo stesso.
                              Art. 49.
           Sottocommissioni esami di Stato di abilitazione

  I primari degli ospedali regionali e degli ospedali ritenuti idonei
al  tirocinio  saranno chiamati a far parte delle sottocommissioni di
esami  di  Stato  di  abilitazione all'esercizio della professione di
medico chirurgico.
                              Art. 50.
           Convenzioni tra universita' ed enti ospedalieri

  Qualora,  in  ordine alla stipula di convenzioni tra universita' ed
enti ospedalieri, si manifestino contrasti od ostacoli non superabili
dalle  due  parti  od anche in sede di approvazione delle convenzioni
medesime  da  parte  delle  autorita'  vigilanti,  ogni  decisione e'
demandata  ai Ministri per la pubblica istruzione e per la sanita' o,
a   richiesta   di   essi,   al  Comitato  interministeriale  per  la
programmazione economica.
TITOLO VII
CASE DI CURA PRIVATE


                              Art. 51.
  Requisiti da determinarsi con decreto del Ministro per la sanita'

  Le  case  di  cura  private  sono  sottoposte  alla  vigilanza  del
Ministero della sanita'.
  Il  Ministro  per  la  sanita',  con  proprio  decreto,  sentito il
Consiglio superiore di sanita', stabilisce:
    a) le norme tecniche costruttive, i requisiti, le attrezzature ed
i  servizi  di  cui  devono  essere dotate le case di cura private in
relazione al tipo di attivita' in esse esercitato;
    b) le norme sull'ordinamento dei servizi e del personale;
    c)  i  requisiti  necessari  per  l'esercizio  della  funzione di
"direttore sanitario responsabile".
  La  denominazione  delle  case  di  cura private deve essere sempre
preceduta  o  seguita  dalla  indicazione "casa di cura privata": non
possono   essere  usate  frasi  o  denominazioni  atte  a  ingenerare
confusione  con  gli  ospedali o istituti pubblici di cura o cliniche
universitarie.
                              Art. 52.
  Autorizzazione all'apertura di case di cura private - Infrazioni

  Chiunque  intende  aprire  una  casa  di  cura privata o ampliare o
trasformare  una casa di cura preesistente, deve inoltrare domanda al
medico  provinciale,  indicando  la  speciale  natura  dell'attivita'
sanitaria  che  in  essa  dovra'  essere  svolta, le sue attrezzature
igienico-sanitarie  e  la  dotazione dei posti-letto che si intendono
istituire.
  Alla  domanda  devono essere allegati una planimetria dei locali ed
un  regolamento sull'ordinamento e sul funzionamento della istituenda
casa  di  cura, in cui deve essere previsto, tra l'altro, un servizio
continuativo di guardia medica.
  Il medico provinciale, sentito il Consiglio provinciale di sanita',
rilascia l'autorizzazione all'esercizio della casa di cura privata in
base  alle  esigenze  igienico-sanitarie  ed  alle  altre  condizioni
previste dalla legge.
  I progetti per la costruzione, l'ampliamento e la trasformazione di
case  di cura private devono essere approvati dal medico provinciale,
sentito il Consiglio provinciale di sanita'.
  Il medico provinciale, sentito il Consiglio provinciale di sanita',
in caso di inadempienze alle disposizioni della presente legge e alle
condizioni  inserite  nell'atto  di autorizzazione, puo' diffidare la
casa  di  cura  ad  eliminarle  entro un congruo termine da stabilire
nell'atto  di  diffida,  trascorso  il quale ordina la chiusura della
casa  stessa,  fino  a  quando  non  siano rimosse le cause che hanno
determinato il provvedimento.
  Nel caso di ripetute infrazioni alle norme della presente legge, il
medico provinciale, salvo quanto disposto dal precedente comma, puo',
sentito    il    Consiglio    provinciale    di   sanita',   revocare
l'autorizzazione di apertura.
                              Art. 53.
           Direttore sanitario responsabile - Convenzioni

  Ogni  casa  di  cura  privata  deve  avere  un  direttore sanitario
responsabile  al  quale  e' vietata ogni attivita' di diagnosi e cura
nella  casa  di  cura  privata  stessa quando sia dotata di oltre 150
posti-letto,  e  che  risponde  personalmente  al  medico provinciale
dell'organizzazione  tecnico-funzionale  e  del  buon  andamento  dei
servizi igienico-sanitari.
  In  particolare  il  direttore  stabilisce  i turni del servizio di
guardia   medica   e   adotta   le   necessarie  misure  in  caso  di
manifestazioni di malattie infettive soggette a denunzia informandone
immediatamente   il   medico   provinciale  e  l'ufficiale  sanitario
competente.
  Ogni  convenzione tra le case di cura private e gli enti o istituti
mutualistici  ed  assicurativi per il ricovero dei propri iscritti e'
soggetta   all'approvazione   del   medico   provinciale,   il  quale
provvedera' con decreto, sentito il consiglio provinciale di sanita',
dopo  avere in ogni caso accertato che, nell'interesse pubblico e nel
quadro  delle  direttive dei piani di programmazione, la casa di cura
privata  possiede  i  requisiti  igienico-sanitari per assicurare una
adeguata  assistenza  sanitaria in regime mutualistico-assicurativo e
l'idoneita'   ad   assolvere  soddisfacentemente  gli  impegni  della
convenzione.
  Gli  enti  pubblici  e  gli  istituti  mutualistici  e assicurativi
possono stipulare convenzioni per il ricovero dei propri iscritti con
le  fondazioni e le associazioni di cui al quarto comma dell'articolo
1  non  riconosciute  come  enti pubblici ospedalieri nonche' con gli
istituti ed enti indicati nel quinto comma dell'articolo 1, previo il
riconoscimento  da  parte  del  medico provinciale dell'esistenza dei
requisiti richiesti dal precedente comma.
TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE


                              Art. 54.
Istituzione,  riconoscimento  e  concentrazione di enti ospedalieri e
                       altre norme transitorie

  Fino a quando non saranno costituite le Regioni a statuto ordinario
e nei territori di esse, i provvedimenti di competenza del Presidente
della  Regione previsti negli articoli 4, 5, 6 e 17 sono adottati dal
Presidente  della Repubblica, su proposta del Ministro per la sanita'
di  concerto  col  Ministro  per l'interno per i provvedimenti di cui
agli  articoli  4,  5  e  17 e, relativamente ai provvedimenti di cui
all'articolo  6,  sulla  base  delle  indicazioni contenute nei piani
regionali  ospedalieri  in  armonia  col  piano nazionale ospedaliero
transitorio;  l'atto  di  approvazione  di cui all'articolo 9, decimo
comma,  e'  di  competenza  del  Ministro  per  la sanita'; l'atto di
classificazione   degli  ospedali  previsto  dall'articolo  19  viene
adottato  dal medico provinciale, sentito il Consiglio provinciale di
sanita';  e il rappresentante della Regione nel collegio dei revisori
previsto  dall'articolo  12  e' sostituito da un rappresentante della
provincia, ove ha sede l'ente ospedaliero.
                              Art. 55.
          Norme sull'amministrazione degli enti ospedalieri

  Entro  due  anni  dalla  data  di  entrata in vigore della presente
legge,  il Governo della Repubblica, sentita una apposita Commissione
parlamentare composta da dieci deputati e dieci senatori, e' delegato
a  emanare  con  decreto  avente  valore  di  legge  formale le norme
fondamentali    sull'amministrazione    e    contabilita'   dell'ente
ospedaliero  integrando e coordinando le disposizioni contenute nella
legge  17  luglio  1890,  n.  6972,  e  nel  relativo  regolamento di
esecuzione  di  cui  al  regio  decreto  5  febbraio  1891,  n. 99, e
successive modificazioni e quelle contenute nel regio decreto 3 marzo
1934,  n. 383, con le norme contenute nella presente legge, avendo di
mira   il   conseguimento   di   un'effettiva  autonomia  nonche'  la
salvaguardia  delle  competenze  conseguenti  e  dei rapporti tra gli
istituendi  enti  ospedalieri e lo Stato, le Regioni, le province e i
comuni, lasciando, comunque, impregiudicata la competenza legislativa
dell'ente regione.
                              Art. 56.
                Amministrazione dell'ente ospedaliero

  Per quanto non disposto nella presente legge si applicano agli enti
ospedalieri  le norme contenute nella legge 17 luglio 1890, n. 6972 e
successive modificazioni, nel regio decreto 5 febbraio 1891, n. 99, e
nel  regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, in quanto compatibili con le
norme  contenute  nella  presente  legge,  intendendosi sostituito al
prefetto, vice prefetto, o prefettura il medico provinciale.
  Fino  a  quando  non  saranno  entrati  in  funzione  gli organi di
controllo  previsti  dal  capo  terzo  del  titolo  V  della legge 10
febbraio  1953,  n.  62,  la  vigilanza  sugli  enti  ospedalieri  e'
esercitata  dal  medico  provinciale  nelle  forme e con le modalita'
previste  dalla  legge 17 luglio 1890, n. 6972, e dal regio decreto 5
febbraio 1891, n. 99, e il controllo di merito e' esercitato, a norma
del  precedente articolo 16, ultimo comma, da un comitato provinciale
per  l'assistenza  ospedaliera,  presieduto  dal medico provinciale e
composto   da   cinque   rappresentanti   della  provincia  e  da  un
rappresentante  del  comune capoluogo della provincia eletti nei modi
previsti   per  i  rappresentanti  degli  stessi  enti  nel  comitato
provinciale   di   assistenza   e   beneficenza,  ed  inoltre  da  un
rappresentante dell'Amministrazione dell'interno, dei lavori pubblici
e   del  lavoro  della  provincia,  designati,  rispettivamente,  dal
prefetto,  dall'ingegnere  capo  del  Genio  civile  e  dal direttore
dell'Ufficio provinciale del lavoro.
  Esercita  la  funzione  di segretario un funzionario della carriera
direttiva amministrativa del Ministero della sanita'.
  Per  le  Regioni non ancora costituite i sei membri di cui al punto
1)  del  primo  comma  dell'articolo  9  sono designati dal Consiglio
provinciale della provincia dove ha sede l'ente ospedaliero.
                              Art. 57.
 Gestione finanziaria delle attivita' diverse da quella ospedaliera

  Per il periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della presente
legge  e la nomina del commissario per la provvisoria gestione di cui
al  comma  sesto  dell'articolo  5, gli enti pubblici contemplati nel
secondo comma dell'articolo 3 devono tenere una distinta gestione per
le  attivita'  diverse  da quelle ospedaliere, alla quale non possono
essere  destinati  i  mezzi  finanziari  previsti  nel titolo V della
presente legge.
                              Art. 58.
    Finanziamento per le costruzioni ed attrezzature ospedaliere

  Fino a quando non saranno istituite le Regioni a statuto ordinario,
il  Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per la
sanita',  sulla  base  delle previsioni contenute nel piano nazionale
ospedaliero  e  nel  piano  regionale  ospedaliero, concede agli enti
ospedalieri  i  contributi previsti dalla legge 3 agosto 1949, numero
589,  e  dalla  legge  30  maggio  1965, n. 574, nei limiti da questa
stabiliti.
                              Art. 59.
Trasferimento del personale  dipendente  dagli enti pubblici al nuovo
                          ente ospedaliero

  Il  personale  sanitario, di assistenza immediata ed ausiliaria, il
personale   amministrativo,   di  ragioneria,  di  dattilografia,  di
archivio,  d'ordine,  subalterno,  in servizio presso gli ospedali di
cui al secondo comma dell'articolo 3, passa alle dipendenze dell'ente
ospedaliero  e  viene inquadrato nei rispettivi ruoli, conservando in
ogni  caso le posizioni giuridiche ed economiche acquisite al momento
del trasferimento.
  Il  passaggio  viene disposto con decreto del medico provinciale di
intesa con le rispettive amministrazioni.
                              Art. 60.
Composizione  transitoria  del  comitato  nazionale di programmazione
                             ospedaliera

  Per  le  Regioni non ancora costituite i membri di cui alla lettera
a)  dell'articolo  28  sono  sostituiti  dai  presidenti dei comitati
regionali per la programmazione ospedaliera di cui all'articolo 62.
                              Art. 61.
               Piano nazionale ospedaliero transitorio

  Sino   alla  costituzione  delle  Regioni  a  statuto  ordinario  e
limitatamente  ai territori delle Regioni medesime, gli obiettivi e i
criteri  di  cui  ai  precedenti  articoli 26 e 27 sono stabiliti con
decreto  del  Ministro per la sanita' di concerto col Ministro per la
pubblica istruzione, per la parte di sua competenza.
  Il piano nazionale ospedaliero transitorio e' elaborato, nel quadro
della  legge  di programma e sulla base delle indicazioni dei singoli
Comitati  regionali  per  la programmazione ospedaliera, dal Ministro
per  la  sanita',  di  intesa con i Ministri per il bilancio e per la
programmazione  economica, per il tesoro, per i lavori pubblici e del
Ministro  per la pubblica istruzione, per la parte di sua competenza,
su  parere  del comitato nazionale per la programmazione ospedaliera,
conformemente  alle direttive del programma economico nazionale ed ai
principi  della  presente  legge, nonche', limitatamente ai territori
meridionali,  alle  direttive  del  piano  di  coordinamento e con la
riserva  di investimenti di cui alla legge 26 giugno 1965, n. 717. Il
piano  e'  sottoposto all'approvazione del Comitato interministeriale
per la programmazione economica.
  Il  piano  nazionale  ospedaliero transitorio stabilisce altresi' i
criteri  per  la  ripartizione nel territorio delle Regioni a statuto
speciale   dei   mezzi  finanziari  dello  Stato  da  destinare  agli
interventi  per  la costruzione di nuovi ospedali, per l'ampliamento,
la  trasformazione  e  l'ammodernamento  di  quelli  esistenti  e per
l'acquisto   delle   relative  attrezzature  di  primo  impianto,  ad
integrazione degli interventi delle Regioni nelle medesime attivita'.
                              Art. 62.
        Comitato regionale per la programmazione ospedaliera

  Per  i  territori  delle Regioni non ancora costituite, il comitato
regionale per la programmazione ospedaliera, da istituire presso ogni
capoluogo  di  Regione  a  norma  dei  successivi  commi del presente
articolo,  elabora,  entro  sei mesi dalla sua costituzione, un piano
regionale  ospedaliero  avente  durata  non  superiore  a  quella del
programma  economico  nazionale, sentito il comitato regionale per la
programmazione  economica  e consultati i comitati provinciali di cui
all'articolo  30 della presente legge. Il predetto piano e' approvato
con  decreto  del Ministro per la sanita' di concerto con il Ministro
per il bilancio e per la programmazione economica.
  Il  piano previsto dal precedente comma, sulla base degli obiettivi
e  dei criteri stabiliti nel piano nazionale ospedaliero transitorio,
indica,  per  il  territorio  regionale, le previsioni di impianto di
nuovi  ospedali,  di  ampliamento,  trasformazione,  ammodernamento e
soppressione  degli ospedali esistenti in relazione al fabbisogno dei
posti-letto   distinti  per  acuti,  cronici  e  convalescenti,  alla
efficienza  delle  attrezzature, alla rete viabile ed alle condizioni
geomorfologiche ed igienico-sanitarie della popolazione.
  Il piano determina, inoltre, la sfera di azione di ciascun ospedale
in  coordinazione  con gli altri operanti nella Regione e con la rete
dei presidi sanitari locali.
  Il piano prevede l'esistenza di almeno un ospedale generale di zona
che sia in grado di servire una popolazione da venticinquemila fino a
cinquantamila abitanti, di almeno un ospedale generale provinciale in
grado  di  servire una popolazione fino a quattrocentomila abitanti e
di almeno un ospedale regionale per ogni regione.
  Il  piano  prevede  la  costituzione  di nuovi enti ospedalieri, la
fusione  e  la  concentrazione  di quelli esistenti in relazione alle
esigenze  di cui ai precedenti commi e tenuto conto anche dei criteri
di economicita' di gestione.
  Nessun  ente pubblico potra' istituire nuovi ospedali che non siano
previsti nel piano.
  Parimenti,    nessuna    opera    di    costruzione,   ampliamento,
trasformazione,  o ammodernamento potra' essere realizzata se non sia
prevista  nel  piano, ferme le norme di cui agli articoli 26, 27 e 29
per  la  costruzione  di  opere  destinate al ricovero e alla cura da
parte  della  universita'  e  degli  enti  e  istituti  ecclesiastici
previsti dall'ultimo comma dell'articolo 1.
  Il   comitato   regionale  per  la  programmazione  ospedaliera  e'
composto:
    a)  da  tre  consiglieri  di ciascuna amministrazione provinciale
della  Regione,  due  in  rappresentanza  della maggioranza ed uno in
rappresentanza   della  minoranza  eletti  dal  rispettivo  consiglio
provinciale;
    b)   da   un  rappresentante  dell'amministrazione  comunale  dei
capoluoghi di provincia, eletto dal consiglio comunale;
    c)   da  tre  rappresentanti  delle  amministrazioni  ospedaliere
designati dalle associazioni di categoria;
    d)  da  un rappresentante degli istituti ed enti di cui al quinto
comma dell'articolo 1;
    e) da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali
dei lavoratori piu' rappresentative della Regione;
    f)  da  quattro rappresentanti dei medici ospedalieri, di cui tre
designati  dalle organizzazioni sindacali piu' rappresentative ed uno
designato dalla federazione degli ordini dei medici;
    g) dai medici provinciali della Regione;
    h) dal provveditore regionale alle opere pubbliche;
    i) da un ispettore medico dell'ispettorato regionale del lavoro;
    l) da tre rappresentanti degli enti mutualistici;
    m)  da  due rappresentanti delle facolta' di medicina e chirurgia
delle universita' esistenti nella Regione;
    n)  da  un rappresentante delle case di cura private eletto dalle
rispettive associazioni di categoria.
  Il comitato elegge nel proprio seno il presidente.
  Il  comitato viene nominato, entro 40 giorni dall'entrata in vigore
della  presente legge, con decreto del Ministro per la sanita' e dura
in carica 4 anni.
                              Art. 63.
             Norme transitorie riguardanti il tirocinio

  Sono  abrogate le norme relative al tirocinio di pratica semestrale
di cui alla tabella XVIII annessa al regio decreto 30 settembre 1938,
n. 1652, ed ogni altra disposizione diversa o contraria, salvo quanto
previsto dal successivo comma.
  Le  disposizioni della presente legge non si applicano a coloro che
abbiano gia' compiuto il tirocinio di pratica semestrale in base alle
norme  della  tabella  XVIII  del regio decreto 30 settembre 1938, n.
1652,  o  che  conseguiranno  la laurea in medicina e chirurgia entro
l'anno accademico 1968-1969. Questi ultimi, per altro, possono essere
ammessi,  a  domanda,  a compiere il tirocinio secondo le norme della
presente legge.
                              Art. 64.
        Norme transitorie riguardanti i sanitari non di ruolo

  Le norme delegate di cui agli articoli 40 e 43 dovranno prendere in
adeguata  considerazione,  in  base  alla  loro particolare natura, i
servizi  prestati  dagli  aiuti  e  dagli  assistenti  non  di ruolo,
ospedalieri ed universitari, attualmente in servizio sia di ruolo sia
straordinario, volontario e incaricato, ai fini della ammissione agli
esami  di  idoneita'  ed  ai  fini  della valutazione come titolo nei
concorsi, che saranno banditi entro tre anni dalla data di entrata in
vigore delle norme delegate.
                              Art. 65.
      Trasformazione degli istituti pubblici di ricovero e cura

  Gli  enti  ospedalieri  riconosciuti  e  costituiti  ai sensi della
presente  legge alle cui dipendenze siano istituti di ricovero e cura
e  infermerie  che non posseggano i requisiti per essere classificati
fra  gli  ospedali  previsti  dal  titolo  III,  possono  ottenere, a
domanda,  e  sempreche'  il piano regionale ospedaliero ne ravvisi la
opportunita'  e la possibilita' dal punto di vista tecnico-sanitario,
logistico  e  territoriale, l'autorizzazione del medico provinciale a
trasformarli  entro  otto  anni  in uno dei tipi di ospedale previsti
dalla presente legge.
  Gli  istituti  di  ricovero e cura e le infermerie, per i quali non
venga  ravvisata  tale  opportunita' e possibilita' di trasformazione
non  potranno esercitare l'attivita' ospedaliera a partire da un anno
dall'entrata in vigore del piano regionale.
  Gli  enti  ospedalieri di cui al presente articolo sono equiparati,
ai  fini  della  costituzione  del consiglio di amministrazione, agli
enti ospedalieri comprendenti ospedali di zona.
                              Art. 66.
Estensione  delle  disposizioni sul mantenimento in servizio previsto
                 dalla legge 10 maggio 1964, n. 336

  Le  disposizioni  di cui all'articolo 6 della legge 10 maggio 1964,
n.  336,  relative al mantenimento in servizio fino al compimento del
70°  anno  di  eta'  dei  sovrintendenti  e  direttori  sanitari, dei
direttori  di  farmacia e dei primari ospedalieri, si applicano anche
nei  confronti  del  predetto personale che sia stato successivamente
trasferito da un ospedale ad altro di pari o superiore categoria.
                              Art. 67.
                     Regioni a statuto speciale

  Le  Regioni a statuto speciale, ad eccezione di quelle che hanno in
materia  sanitaria  potesta' legislativa primaria, devono adeguare la
propria  legislazione  nella  materia  predetta ai principi stabiliti
dalla  presente  legge  e  dalla  legge  di  programmazione di cui al
precedente articolo 26.
                              Art. 68.
     Durata in carica dei consigli di amministrazione esistenti

  Fino   al   momento   dell'insediamento   dei   nuovi  consigli  di
amministrazione  degli enti ospedalieri, restano in carica i consigli
di  amministrazione  esistenti  all'entrata  in vigore della presente
legge.
                              Art. 69.

  Pio  Istituto  di  S.  Spirito  e  ospedali  riuniti di Roma Al Pio
Istituto di S. Spirito ed ospedali riuniti di Roma si applicano tutte
le  disposizioni  previste  dalla presente legge. Peraltro, sino alla
costituzione  delle  Regioni  a statuto ordinario, continuano ad aver
vigore  le  attuali  norme  relative  agli  organi  di vigilanza e di
tutela,  alle  modalita'  di  esercizio  del  controllo  e  agli atti
sottoposti al controllo.
                              Art. 70.
                      Disposizione finanziaria

  Le somme di cui al terzo comma dell'articolo 33 che non siano state
impiegate o impegnate nell'esercizio 1967 possono essere impegnate ed
utilizzate  nei  tre  esercizi  successivi,  in  deroga  al  disposto
dell'articolo 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64.
  Il  Ministro  per  il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri
decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
                              Art. 71.

  Abrogazione  di  norme  incompatibili E' abrogata ogni disposizione
incompatibile con le norme contenute nella presente legge.
  Fino  a  quando  non  verranno  emanate  le  norme  delegate di cui
all'articolo  40  continueranno  ad  aver  vigore per la parte non in
contrasto  con la presente legge, le disposizioni contenute nel regio
decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e successive modificazioni.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 12 febbraio 1968

                               SARAGAT

                                            MORO - MARIOTTI - TAVIANI
                                               - PIERACCINI - COLOMBO
                                              - GUI - MANCINI - BOSCO

Visto, il Guardasigilli: REALE
 
 
[fonte: http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1968;132]

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