LEGISLAZIONE NAZIONALE
LEGGE 12 febbraio 1968, n. 132 [cd. legge Mariotti]
Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera.
(Pubblicato in GU del 12 marzo1968, n. 68 )
TITOLO I L'ENTE OSPEDALIERO |
1-6 | |
TITOLO II STRUTTURA E AMMINISTRAZIONE DEGLI ENTI OSPEDALIERI |
7-18 | |
TITOLO III REQUISITI E CLASSIFICAZIONE DEGLI OSPEDALI |
19-25 | |
TITOLO IV PROGRAMMAZIONE OSPEDALIERA |
26-31 | |
TITOLO V DISPOSIZIONI FINANZIARIE PER GLI ENTI OSPEDALIERI |
32-34 | |
TITOLO VI ORDINAMENTO DEI SERVIZI E DEL PERSONALE |
35-50 | |
TITOLO VII CASE DI CURA PRIVATE |
51-53 |
|
TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE |
54-71 |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Assistenza ospedaliera pubblica
L'assistenza ospedaliera pubblica e' svolta a favore di tutti i
cittadini italiani e stranieri esclusivamente dagli enti ospedalieri.
L'assistenza ospedaliera e' anche svolta secondo quanto previsto
dalle disposizioni che li riguardano dagli ospedali psichiatrici e
dagli altri istituti di cura per le malattie mentali, dagli istituti
di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico con decreto
del Ministro per la sanita' di concerto con il Ministro per la
pubblica istruzione, nonche' dalle case di cura private, previste dal
titolo VII della presente legge. Per gli istituti riconosciuti a
carattere scientifico si applicano, per la parte assistenziale, le
norme della presente legge.
Inoltre l'assistenza ospedaliera e' svolta dalle cliniche e dagli
istituti universitari di ricovero e cura, per i quali, fermo restando
quanto previsto per gli stessi dalle disposizioni particolari, si
applicano, limitatamente allo esercizio dell'attivita' assistenziale,
le norme della presente legge.
Inoltre, le fondazioni e le associazioni disciplinate dagli
articoli 12 e seguenti del codice civile che provvedono
istituzionalmente al ricovero ed alla cura degli infermi, ove
posseggano i requisiti prescritti dalla legge, possono ottenere, a
domanda, il riconoscimento come enti pubblici ospedalieri.
Salva la vigilanza tecnico-sanitaria spettante al Ministero della
sanita', nulla e' innovato alle disposizioni vigenti per quanto
concerne il regime giuridico-amministrativo degli istituti ed enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti che esercitano l'assistenza
ospedaliera.
Gli istituti e gli enti di cui al quinto comma, ove posseggano i
requisiti prescritti dalla presente legge, possono ottenere, a
domanda, che i loro ospedali siano classificati in una delle
categorie di cui agli articoli 20 e seguenti anche ai fini
dell'applicazione delle disposizioni contenute nel titolo IV della
presente legge.
Art. 2.
Concetti e compiti dell'ente ospedaliero
Sono enti ospedalieri gli enti pubblici che istituzionalmente
provvedono al ricovero ed alla cura degli infermi.
Essi prestano le cure mediche, chirurgiche generali e
specialistiche; partecipano alla difesa attiva della salute in
coordinamento con le attivita' delle altre istituzioni sanitarie
locali; contribuiscono alla preparazione professionale del personale
sanitario e tecnico; promuovono la educazione igienico-sanitaria del
malato e del suo nucleo familiare, avvalendosi del proprio personale
sanitario.
Gli enti ospedalieri, salvo i limiti derivanti dalla
specializzazione dell'ospedale o dalle particolari esigenza tecniche
legate alla forma morbosa che si presenta, hanno l'obbligo di
ricoverare senza particolare convenzione o richiesta di alcuna
documentazione, i cittadini italiani e stranieri che necessitano di
urgenti cure ospedaliere per qualsiasi malattia, o per infortunio, o
per maternita', siano o meno assistiti da enti mutualistici ed
assicurativi o da altri enti pubblici e privati. Sulla necessita' del
ricovero decide il medico di guardia. Gli accertamenti in ordine alla
attribuzione delle spese per l'assistenza sono successivi al
ricovero, ferme restando le norme vigenti in materia.
Possono, inoltre, istituire, anche fuori della sede dell'ospedale,
ambulatori, dispensari, consultori, centri per la cura e la
prevenzione di malattie sociali e del lavoro, centri per il recupero
funzionale, e compiere ricerche e indagini scientifiche e
medico-sociali in ordine al conseguimento degli scopi istituzionali.
La facolta' prevista dal comma precedente deve essere esercitata
nel quadro delle prescrizioni del piano regionale ospedaliero ed in
applicazione delle norme di cui al terzo comma dell'articolo 29.
Art. 3.
Costituzione degli enti ospedalieri
Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e gli altri
enti pubblici che, al momento di entrata in vigore della presente
legge, provvedono esclusivamente al ricovero ed alla cura degli
infermi, sono riconosciuti di diritto enti ospedalieri.
Sono pure costituiti in enti ospedalieri tutti gli ospedali
appartenenti ad enti pubblici che abbiano come scopo oltre
l'assistenza ospedaliera anche finalita' diverse.
Ai fini del trattamento tributario gli enti ospedalieri sono
equiparati all'amministrazione dello Stato.
Art. 4.
Riconoscimento di enti ospedalieri esistenti
Con decreto del Presidente della Regione su delibera della Giunta
regionale sentito il Consiglio provinciale di sanita', gli enti
pubblici di cui al primo comma dell'articolo precedente sono
dichiarati enti ospedalieri.
Con lo stesso decreto e' indicata la composizione del consiglio di
amministrazione secondo il disposto del successivo articolo 9.
Il decreto del Presidente della Regione deve essere emanato entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 5.
Costituzione di enti ospedalieri mediante distacco
di ospedali da enti pubblici
Gli ospedali di cui al secondo comma dell'articolo 3 sono
costituiti in enti ospedalieri con decreto del Presidente della
Regione su delibera della Giunta regionale.
Qualora gli ospedali dipendenti dall'ente pubblico siano due o
piu', e' costituito un ente ospedaliero unico per ogni gruppo di
ospedali ubicati o nella stessa provincia ovvero nella stessa
regione, secondo le esigenze della assistenza ospedaliera locale, e
secondo le linee del piano ospedaliero nazionale.
In ogni provincia e' costituita una commissione composta dal
presidente del tribunale del capoluogo di provincia o da un giudice
da lui delegato, che la presiede, dal medico provinciale,
dall'intendente di finanza, dall'ingegnere capo dell'ufficio del
genio civile e da due rappresentanti dell'ente pubblico da cui
dipendeva lo ospedale, col compito di procedere alla individuazione e
all'inventario dei beni che sono trasferiti all'ente ospedaliero.
Alla nomina della commissione provvede il medico provinciale con
proprio decreto.
Il patrimonio del nuovo ente e' costituito dagli edifici adibiti al
ricovero ed alla cura degli infermi, da tutte le attrezzature che in
atto sono destinate al funzionamento dell'ospedale o degli ospedali e
dagli altri beni in atto destinati istituzionalmente a beneficio
dell'ospedale o degli ospedali.
I rapporti giuridici relativi all'attivita' ospedaliera passano al
nuovo ente.
Il decreto del Presidente della Regione determina il patrimonio del
nuovo ente.
Nel termine di due mesi dall'emanazione del decreto indicato nel
primo comma il medico provinciale nomina un commissario per la
provvisoria gestione dell'ente, indica la composizione del consiglio
di amministrazione secondo il disposto del successivo articolo 9 e ne
promuove la costituzione, da effettuarsi entro sei mesi dalla data di
nomina del commissario.
Se gli ospedali di cui al secondo comma dell'articolo 3 non sono
gestiti direttamente dall'ente pubblico, vengono compresi nell'ente
al quale e' affidata la gestione purche' questo abbia i requisiti
propri di ente ospedaliero.
Art. 6.
Costituzione, fusione e concentrazione di nuovi enti
ospedalieri da parte delle Regioni
La Regione promuove e attua la istituzione di nuovi enti
ospedalieri e la fusione o la concentrazione di enti ospedalieri
esistenti, secondo le previsioni del piano regionale ospedaliero.
L'ente ospedaliero e' costituito con decreto del presidente della
Regione su conforme deliberazione della giunta regionale.
TITOLO II
STRUTTURA E AMMINISTRAZIONE
DEGLI ENTI OSPEDALIERI
Art. 7.
Struttura dell'ente ospedaliero
Ciascun ente ospedaliero comprende uno o piu' ospedali, quali
stabilimenti dotati di servizi sanitari funzionalmente autonomi,
anche se situati in regioni diverse quando si tratti di ospedali
climatici specializzati.
Gli ospedali si distinguono secondo la classificazione contenuta
nel titolo III della presente legge.
Art. 8.
Organi dell'ente ospedaliero
Sono organi dell'ente ospedaliero il consiglio di amministrazione,
il presidente, il collegio dei revisori ed il consiglio dei sanitari
oppure il consiglio sanitario centrale.
Art. 9.
Consiglio di amministrazione
Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero, che
comprende almeno un ospedale regionale, e' composto:
1) da sei membri eletti dal consiglio regionale con schede
limitate a quattro nomi;
2) da un membro eletto dal consiglio comunale del comune ove ha
sede l'ente ospedaliero;
3) per gli enti ospedalieri dichiarati tali ai sensi
dell'articolo 4 della presente legge, da due membri in rappresentanza
degli originari interessi dell'ente, designati e nominati nei modi
previsti dai rispettivi statuti e dalle tavole di fondazione e, per
gli enti ospedalieri costituiti ai sensi dell'articolo 5, da due
membri designati dall'ente pubblico cui appartenevano originariamente
l'ospedale o gli ospedali.
Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero, che
comprende almeno un ospedale provinciale, e' composto:
1) da cinque membri eletti dal consiglio provinciale della
provincia ove ha sede l'ente ospedaliero, con schede limitate a tre
nomi;
2) da due membri eletti dal consiglio comunale del comune ove ha
sede l'ente ospedaliero;
3) per gli enti ospedalieri dichiarati tali ai sensi
dell'articolo 4 della presente legge, da due membri in rappresentanza
degli originari interessi dell'ente, designati e nominati nei modi
previsti dai rispettivi statuti e dalle tavole di fondazione e, per
gli enti ospedalieri costituiti ai sensi dell'articolo 5, da due
membri designati dall'ente pubblico cui appartenevano originariamente
l'ospedale o gli ospedali.
Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero, che
comprende uno o piu' ospedali di zona, e' composto:
1) da un membro eletto dal consiglio provinciale della provincia
in cui ha sede l'ente ospedaliero;
2) da tre membri eletti dal consiglio comunale del comune ove ha
sede l'ente ospedaliero, con schede limitate a due nomi;
3) da un membro eletto da ciascuno dei consigli comunali dei
comuni nei quali sono situati ospedali dipendenti dall'ente;
4) per gli enti ospedalieri dichiarati tali ai sensi
dell'articolo 4 della presente legge, da due membri in rappresentanza
degli originari interessi dell'ente, designati e nominati nei modi
previsti dai rispettivi statuti e dalle tavole di fondazione e, per
gli enti ospedalieri costituiti ai sensi dell'articolo 5, da due
membri designati dall'ente pubblico cui appartenevano originariamente
l'ospedale o gli ospedali.
I componenti dei consigli di amministrazione degli enti ospedalieri
di cui al primo comma devono essere scelti tra persone estranee ai
consigli regionali.
Partecipano alle sedute del consiglio di amministrazione con voto
consultivo il sovrintendente sanitario e, in mancanza, il direttore
sanitario e il direttore amministrativo.
Il direttore amministrativo svolge le funzioni di segretario.
Il consiglio dei sanitari e' sentito obbligatoriamente in tutti i
casi in cui occorra decidere su questioni che interessano la vita
interna degli ospedali, esclusivamente per gli aspetti sanitari, la
regolamentazione dei servizi sanitari, il trattamento del malato.
Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni.
Nulla e' innovato in rapporto allo statuto ed alle tavole di
fondazione per quanto riguarda la composizione del consiglio di
amministrazione dell'ospedale Galliera di Genova.
Al presidente ed ai componenti del consiglio di amministrazione con
voto deliberativo e' corrisposta una indennita' di funzione,
determinata nei modi di legge dalla Regione, tenuto conto della
classificazione e della importanza dell'ente ospedaliero.
In caso di fusione o concentrazione di piu' enti ospedalieri, nel
consiglio di amministrazione del nuovo ente entrano a far parte un
rappresentante degli originari interessi di ciascuno degli enti che
vengono a fusione o concentrazione. Ove la fusione o concentrazione
avvenga tra tre o piu' enti ospedalieri, i membri eletti dal
consiglio regionale, per gli enti comprendenti ospedali regionali,
dal consiglio provinciale, per gli enti comprendenti ospedali
provinciali, e dal consiglio comunale del comune ove ha sede l'ente
comprendente ospedali di zona, vengono aumentati delle unita'
necessarie a mantenere inalterato il rapporto tra il numero
complessivo dei rappresentanti elettivi e quello dei rappresentanti
degli originari interessi, stabilito dalle altre disposizioni del
presente articolo; se dall'operazione residui una frazione, questa e'
riportata all'unita' superiore. I consigli regionali, provinciali o
comunali procedono alla votazione con schede limitate alla meta' piu'
una unita', o, se il numero e' dispari, alla meta' arrotondata al
numero intero immediatamente superiore, del numero dei rappresentanti
da eleggere.
Art. 10.
Funzioni del consiglio di amministrazione
Il consiglio di amministrazione delibera lo statuto e tutti i
provvedimenti relativi al governo dell'ente ospedaliero.
Lo statuto deve prevedere che spetta al consiglio di
amministrazione:
a) deliberare le modifiche dello statuto;
b) deliberare sugli adempimenti prescritti dal piano regionale
ospedaliero;
c) deliberare il regolamento organico del personale e la relativa
pianta organica;
d) deliberare i regolamenti relativi al servizio sanitario
interno ed esterno, al servizio amministrativo, ai servizi generali e
gli altri regolamenti similari;
e) deliberare il bilancio preventivo ed approvare il conto
consuntivo, nonche' deliberare la destinazione delle nuove e maggiori
entrate e lo storno di fondi da capitolo a capitolo;
f) deliberare la nomina e le assunzioni del personale dell'ente
ospedaliero;
g) deliberare l'alienazione e l'acquisto di immobili, di titoli
del debito pubblico, di titoli di credito, di azioni industriali,
l'accettazione di donazioni, eredita' e legati nonche' la
stipulazione dei contratti;
h) deliberare sui ricorsi e sulle azioni giudiziarie, sulle liti
attive e passive, nonche' sulle relative transazioni;
i) deliberare la misura della retta di degenza in conformita' al
disposto del successivo articolo 32, nonche' le tariffe per le
prestazioni sanitarie per i paganti in proprio;
l) deliberare la nomina del tesoriere nonche' tutte le
convenzioni attinenti all'attivita' dell'ente ospedaliero;
m) deliberare i contratti di locazione e conduzione di immobili
di durata superiore a tre anni;
n) deliberare tutti i provvedimenti demandati al consiglio di
amministrazione dalle leggi, dai regolamenti e dallo statuto, nonche'
i provvedimenti indicati nell'ultimo comma dell'articolo 40.
Per la validita' delle adunanze del consiglio di amministrazione
occorre la presenza della maggioranza dei componenti.
Il consiglio di amministrazione delibera validamente a maggioranza
dei presenti tranne che per le deliberazioni di cui al punto a) del
secondo comma del presente articolo, per le quali e' richiesta la
maggioranza dei componenti del consiglio.
In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente. Nei
verbali dovra' darsi atto del voto consultivo espresso dai membri di
cui all'articolo 9, quinto comma.
Art. 11.
Nomina e funzioni del presidente
Il consiglio di amministrazione elegge nel proprio seno il
presidente.
Il presidente ha la legale rappresentanza dell'ente ospedaliero,
convoca e presiede il consiglio di amministrazione, da' esecuzione
alle relative deliberazioni, firma gli atti che comportano impegni
per l'ente, sovraintende al buon funzionamento dell'ente ospedaliero
ed esercita le altre attribuzioni devolutegli dalle leggi, dai
regolamenti e dallo statuto, che non siano di competenza del
consiglio di amministrazione. Assume altresi' i provvedimenti
ordinari e straordinari di urgenza nelle materie di competenza del
consiglio di amministrazione, necessari per garantire il
funzionamento dell'ente e li sottopone alla ratifica del consiglio
stesso nella prima riunione.
Ogni atto dell'ente ospedaliero deve essere controfirmato dal
segretario generale o direttore amministrativo che partecipa alle
responsabilita' degli amministratori a norma dell'art. 32, ultimo
comma, della legge 17 luglio 1890, n. 6972. Da tale responsabilita'
deve intendersi esonerato nei casi in cui egli abbia fatto constare
espressamente il suo motivato dissenso e possa dimostrare di aver
contributo agli atti medesimi soltanto in seguito ad esplicito
invito.
Art. 12.
Collegio dei revisori
Il collegio dei revisori, con funzioni di vigilanza sulla attivita'
amministrativa dell'ente ospedaliero, e' composto da un
rappresentante del Ministero del tesoro con funzioni di presidente e
da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri della sanita' e del
lavoro e della previdenza sociale nominati dai rispettivi Ministri,
nonche' da un rappresentante della Regione nominato dalla Giunta
regionale.
Art. 13.
Il consiglio dei sanitari e il consiglio sanitario centrale
Negli enti ospedalieri dai quali dipende un solo ospedale e
istituito il consiglio dei sanitari, presieduto dal direttore
sanitario e cosi' composto:
1) dai primari in servizio di ruolo presso l'ente ospedaliero, e,
nel caso che esso comprenda istituti clinici universitari di ricovero
e cura, dai direttori dei medesimi;
2) da aiuti e da assistenti in numero uguale e non superiore
complessivamente ai due quinti dei componenti del consiglio, eletti
in separate assemblee dagli aiuti e dagli assistenti di ruolo
dell'ente ospedaliero nonche' dagli assistenti di ruolo degli
istituti clinici universitari, ove esistano. Ove il numero
complessivo degli aiuti e degli assistenti da eleggere risulti
dispari, la differenza e' attribuita agli aiuti;
3) dal direttore di farmacia in servizio di ruolo presso l'ente
ospedaliero, ove esista.
Negli enti ospedalieri da cui dipendono due o piu' ospedali e'
istituito il consiglio sanitario centrale, che e' presieduto dal
sovraintendente sanitario ed e' composto, oltre che dai primari,
aiuti ed assistenti e dai direttori di farmacia in servizio di ruolo
presso l'ente, ove esistano, secondo le norme previste dal precedente
comma, anche dai direttori sanitari di ciascun ospedale.
Il consiglio dei sanitari e il consiglio sanitario centrale durano
in carica cinque anni.
Art. 14.
Funzioni del consiglio dei sanitari e
del consiglio sanitario centrale
Il consiglio dei sanitari o il consiglio sanitario centrale e'
l'organo di consulenza tecnica del consiglio di amministrazione ed
esprime parere:
a) sull'acquisto di attrezzature scientifiche che rivestono
particolare importanza diagnostica e terapeutica;
b) sulle deliberazioni da adottarsi, per quanto riguarda
esclusivamente gli aspetti sanitari, dal consiglio di amministrazione
riguardanti lo statuto, il regolamento del personale e la relativa
pianta organica e sui regolamenti relativi alla organizzazione dei
servizi sanitari dell'ente;
c) sulla valutazione, istituzione, soppressione o modificazione
dei reparti e la fissazione delle tariffe per le prestazioni
medico-chirurgiche.
Esprime, inoltre, parere su ogni altra questione che gli viene
sottoposta dal presidente dell'ente, dal sovraintendente o dal
direttore sanitario ovvero da un quinto dei componenti, e puo'
formulare proposte per il miglioramento dell'efficienza dei servizi
sanitari.
E' in facolta' del presidente dell'ente ospedaliero di intervenire
alle adunanze del consiglio dei sanitari o del consiglio sanitario
centrale delle cui convocazioni deve essergli data preventiva
comunicazione.
Art. 15.
Alla sorveglianza
Il Ministero della sanita', nel rispetto delle competenze proprie
delle Regioni, esercita l'alta sorveglianza ed il controllo sugli
enti ospedalieri per la tutela degli interessi sanitari generali
dello Stato.
A tali fini il Ministero della sanita' ha il potere di vigilanza
sulla piena rispondenza dell'attivita' sanitaria svolta dagli enti
ospedalieri ai generali interessi della salute pubblica.
Il Ministero della sanita' esercita l'alta sorveglianza sugli altri
istituti pubblici di ricovero e cura previsti dall'articolo 1,
esclusi gli ospedali psichiatrici, per quanto attiene al loro
funzionamento igienico-sanitario ed a tal fine puo' acquisire tutte
le informazioni e svolgere le opportune indagini ed ispezioni anche
attraverso i medici provinciali.
Art. 16.
Vigilanza e tutela
La vigilanza e la tutela sugli enti ospedalieri e' esercitata dalla
Regione a norma delle disposizioni contenute nel capo terzo del
titolo quinto della legge 10 febbraio 1953, n. 62, intendendosi
sostituito al prefetto o prefettura il medico provinciale.
Il comitato previsto dall'articolo 55 e le speciali sezioni di esso
previste all'articolo 56 della citata legge sono integrati dal medico
provinciale, rispettivamente, del capoluogo di Regione e della
provincia.
Sono sottoposte al controllo di merito del comitato le
deliberazioni dello statuto, quelle previste alle lettere a), b), c),
d), e), g) ed i) del precedente articolo 10 e nell'ultimo comma
dell'articolo 40, nonche' le deliberazioni relative a contratti di
locazione di durata superiore a nove anni.
Art. 17.
Sospensione e scioglimento del consiglio di amministrazione
Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero puo' essere
sciolto con decreto motivato del Presidente della Regione su
deliberazione della Giunta regionale, sentito il medico provinciale,
in caso di dimissioni della maggioranza del consiglio o quando questo
violi persistentemente, nonostante diffida, lo statuto, le norme di
legge, di regolamento o le prescrizioni del piano ospedaliero
nazionale o regionale.
Con lo stesso decreto viene nominato un commissario straordinario
per la provvisoria gestione dell'ente.
Il consiglio di amministrazione deve essere ricostituito nel
termine di sei mesi dalla data di notifica del decreto di
scioglimento al consiglio disciolto.
Art. 18.
Alta vigilanza sugli istituti ed enti ecclesiastici
che esercitano l'assistenza ospedaliera
Il Ministero della sanita' esercita l'alta vigilanza anche sugli
istituti ed enti ecclesiastici di cui all'articolo 1, ultimo comma,
che abbiano ottenuto la classificazione di uno o piu' ospedali da
essi dipendenti in una delle categorie di cui agli articoli da 20 a
25, in ordine alla osservanza e all'attuazione delle norme stabilite
dagli organi della programmazione.
I comitati della programmazione sono tenuti a consultare un
rappresentante degli enti o istituti indicati nel comma precedente,
ai fini della redazione dei piani ospedalieri.
TITOLO III
REQUISITI E CLASSIFICAZIONE DEGLI OSPEDALI
Art. 19.
Requisiti degli ospedali
Gli ospedali, oltre a soddisfare le esigenze dell'igiene e della
tecnica ospedaliera, devono avere almeno:
a) un servizio di accettazione, fornito di necessari
apprestamenti per l'igiene personale dei malati e di locali adeguati
per l'osservazione dei ricoverati, divisi per sesso;
b) idonei locali di degenza distinti a seconda della natura delle
prestazioni, del sesso ed eta' dei malati;
c) locali separati per l'isolamento e la cura degli ammalati di
forme diffusive;
d) adeguati servizi speciali di radiologia e di analisi;
e) servizi speciali di trasfusione e di anestesia;
f) biblioteca e sala di riunione per i sanitari;
g) servizi di disinfezione, lavanderia, guardaroba, fardelleria,
bagni, cucina, dispensa;
h) servizio di pronto soccorso con adeguati mezzi di trasporto;
i) poliambulatori da utilizzarsi anche per la cura
post-ospedaliera dei dimessi, per le attivita' di medicina preventiva
e di educazione sanitaria in collegamento con le altre istituzioni
sanitarie della zona;
l) servizio di assistenza religiosa;
m) sala mortuaria e di autopsia secondo le prescrizioni del
regolamento di polizia mortuaria e di quella locale.
In base agli accertamenti sui requisiti previsti dal presente
articolo e dai successivi articoli da 20 a 25, compiuti dal medico
provinciale competente per territorio, sentito il consiglio
provinciale di sanita', la Giunta regionale classifica l'ospedale,
attribuendogli la relativa qualifica.
Art. 20.
Categorie di ospedali
Gli ospedali sono generali e specializzati, per lungodegenti e per
convalescenti.
Gli ospedali generali si classificano nelle seguenti categorie:
a) ospedali di zona;
b) ospedali provinciali;
c) ospedali regionali.
Gli ospedali generali provvedono al ricovero ed alla cura degli
infermi in reparti di medicina generale, chirurgia generale e di
specialita'.
Gli ospedali specializzati provvedono al ricovero e alla cura degli
infermi di malattie che rientrano in una o piu' specialita'
ufficialmente riconosciute.
Per le specialita' non ufficialmente riconosciute la qualifica di
ospedale specializzato e' determinata con decreto del Ministro per la
sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita'.
Art. 21.
Ospedali generali di zona
Sono ospedali generali di zona quelli dotati di distinte divisioni
di medicina e chirurgia, ed almeno una sezione di pediatria e di una
sezione di ostetricia e ginecologia e relativi servizi speciali,
nonche' di poliambulatori anche per altre piu' comuni specialita'
medicochirurgiche.
Il piano regionale ospedaliero puo' prevedere in questi ospedali,
in relazione alle esigenze particolari di alcune zone, sezioni di
ortopedia-traumatologia.
Art. 22.
Ospedali generali provinciali
Sono ospedali generali provinciali quelli dotati di distinte
divisioni di medicina generale, chirurgia generale, ostetricia e
ginecologia, pediatria, ortopedia-traumatologia; di distinte
divisioni o almeno sezioni di oculistica, otorinolaringoiatria,
urologia, neurologia, dermosifilopatia, odontoiatria e stomatologia,
malattie infettive, geriatria e per ammalati lungodegenti, salvo che
ad alcune di dette specialita' non provvedano ospedali specializzati
viciniori. Gli ospedali generali provinciali devono inoltre essere
dotati di distinti servizi di: radiologia e fisioterapia; anatomia e
istologia patologica; analisi chimico-cliniche e microbiologia;
anestesia e rianimazione con letti di degenza; farmacia interna.
Possono inoltre avere: servizi di recupero e rieducazione
funzionale, servizi di neuropsichiatria infantile, servizi di
dietetica, servizi di assistenza sanitaria e sociale, servizio di
medicina legale e delle assicurazioni sociali; scuole convitto per
infermieri professionali e scuole per infermieri generici ed altri
centri e scuole per l'addestramento del personale ausiliario e
tecnico. Ciascun ospedale generale provinciale dovra' provvedere in
ogni caso ad istituire uno o piu' di tali od altri servizi o scuole
ritenuti necessari secondo le prescrizioni del piano regionale.
Devono, altresi', provvedere all'assistenza dei convalescenti che
puo' essere affidata anche ad ospedali viciniori.
Art. 23.
Ospedali generali regionali
Gli ospedali regionali, che devono servire una popolazione di
almeno un milione di abitanti, sono quelli che, per l'organizzazione
tecnica, per la dotazione strumentale diagnostica e terapeutica e per
le prestazioni che sono in grado di assicurare, operano
prevalentemente con caratteristiche di alta specializzazione.
Essi, oltre a possedere le unita' di ricovero e cura e i servizi
previsti per gli ospedali provinciali, dovranno anche disporre di
almeno tre divisioni di alta specializzazione medica o chirurgica,
quali cardiologia, ematologia, cardiochirurgia, neurochirurgia,
chirurgia plastica, chirurgia toracica o altre specializzazioni
riconosciute dal Ministero della sanita', secondo le indicazioni
contenute nel piano regionale ospedaliero.
Inoltre gli ospedali regionali devono possedere distinti servizi di
virologia, di prelevamento e conservazione di parti di cadavere, di
medicina legale e delle assicurazioni sociali; attrezzature idonee a
collaborare nella ricerca scientifica ed a contribuire alla
preparazione professionale e all'aggiornamento del personale medico
nonche' scuole per l'addestramento del personale ausiliario e
tecnico.
Ogni Regione deve avere almeno un ospedale regionale.
Art. 24.
Ospedali specializzati provinciali e regionali
Gli ospedali specializzati sono classificati come ospedali
provinciali o regionali, in base alle indicazioni del piano regionale
ospedaliero, sulla base del numero dei posti-letto di cui l'ospedale
dispone, dell'hinterland di servizio, dell'organizzazione tecnica,
della dotazione strumentale diagnostica e terapeutica e delle
caratteristiche della specializzazione.
Gli ospedali specializzati devono, inoltre, possedere servizi di
consulenza di medicina generale e chirurgia generale e ogni altro
servizio previsto per le corrispondenti categorie degli ospedali
generali in quanto necessari alla particolare natura dell'ospedale
specializzato.
Art. 25.
Ospedali per lungodegenti e per convalescenti
Gli ospedali per lungodegenti e per convalescenti sono classificati
come ospedali di zona o provinciali in relazione alle indicazioni del
piano regionale ospedaliero sulla base del numero dei posti letto di
cui l'ospedale dispone, dell'hinterland di servizio, nonche'
dell'organizzazione tecnica e della dotazione strumentale e
diagnostica posseduta.
Gli ospedali per lungodegenti e per convalescenti devono, inoltre,
possedere ogni altro servizio previsto per le corrispondenti
categorie degli ospedali generali, in quanto necessari alla specifica
natura dell'ospedale.
TITOLO IV
PROGRAMMAZIONE OSPEDALIERA
Art. 26.
Legge di programma ospedaliero
Con legge dello Stato, avente durata non superiore a quella del
programma economico nazionale, verranno stabiliti, anche ai fini
della programmazione ospedaliera regionale:
a) il fabbisogno dei nuovi posti-letto per il periodo di durata
della legge per gli ospedali nonche' per le esigenze didattiche e
scientifiche delle universita';
b) la ripartizione dei posti-letto tra i vari settori
dell'attivita' ospedaliera ed ai diversi livelli
organizzativo-funzionali della rete ospedaliera nazionale;
c) la ripartizione regionale quantitativa e qualitativa del
fabbisogno di cui al punto a);
d) i quozienti da applicare per ottenere sul piano nazionale e
regionale, sulla base delle risultanze del quadro nosologico
nazionale e di tutte le componenti igienico-sanitarie,
geomorfologiche e socio-economico-culturali, il rapporto tra numero
di posti-letto e popolazione interessata, nonche' la distribuzione
dei postiletto secondo le esigenze definite al punto b), e tenuto
conto delle previsioni dei piani urbanistici;
e) i criteri organizzativi e funzionali mediante i quali
realizzare un attivo coordinamento tra i diversi presidi che
concorrono a costituire il sistema sanitario nazionale.
Con la predetta legge verranno altresi' indicati i mezzi finanziari
dello Stato da destinare agli interventi per la costruzione di nuovi
ospedali, per l'ampliamento, la trasformazione e l'ammodernamento di
quelli esistenti e per l'acquisto delle relative attrezzature di
primo impianto, ad integrazione degli interventi delle Regioni nelle
medesime attivita'.
Il disegno della legge di programma di cui ai precedenti commi e'
presentato al Parlamento dal Ministro per la sanita' di concerto con
i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il
tesoro e per la pubblica istruzione, per la parte di rispettiva
competenza. Sul relativo schema di disegno di legge e' sentito il
comitato nazionale per la programmazione ospedaliera di cui al
successivo articolo 28.
Art. 27.
Piano nazionale ospedaliero
Il Ministro per la sanita', attenendosi alle direttive del
programma economico nazionale, della presente legge, della legge di
programma di cui al precedente articolo 26, nonche', limitatamente ai
territori meridionali, alle direttive del piano di coordinamento di
cui alla legge 26 giugno 1965, n. 717, recepisce le indicazioni
fornite dalle singole Regioni ed elabora d'intesa con i Ministri per
il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per i
lavori pubblici e per la pubblica istruzione, per la parte di
relativa competenza, il piano nazionale ospedaliero, previo parere
del Comitato nazionale per la programmazione ospedaliera di cui al
successivo articolo 28, e lo sottopone all'approvazione del Comitato
interministeriale per la programmazione economica. Il predetto piano
e' emanato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta
del Ministro per la sanita' di concerto con il Ministro per la
pubblica istruzione, per la parte di sua competenza.
Il piano nazionale ospedaliero, con riferimento al periodo di
durata della legge di programma di cui al precedente articolo 26,
stabilisce i criteri per l'impiego dei mezzi finanziari statali di
cui al secondo comma dello articolo precedente e dei mezzi di cui
dispongono gli enti ospedalieri a norma del successivo articolo 34.
A tal fine il piano:
a) determina la ripartizione regionale quantitativa e qualitativa
dei posti-letto da istituire a spese dello Stato;
b) definisce i criteri territoriali e qualitativi per la
utilizzazione del fondo nazionale ospedaliero di cui al successivo
articolo 33.
Al piano nazionale ospedaliero, con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro per la sanita' di concerto con
il Ministro per la pubblica istruzione, possono essere apportate, nel
corso del quinquennio, per riconosciute esigenze sopraggiunte,
varianti relativamente al fabbisogno di posti-letto stabilito per le
universita'.
Tali varianti possono comprendere aumenti dei postiletto in misura
non superiore al 15 per cento del fabbisogno stabilito per le
universita'. Al finanziamento della spesa occorrente per la
realizzazione di tale eccedenza, si provvede con i fondi a
disposizione del Ministero della pubblica istruzione.
Art. 28.
Comitato nazionale per la programmazione ospedaliera
E' istituito il comitato nazionale per la programmazione
ospedaliera, nominato dal Ministro per la sanita', che lo presiede, e
composto:
a) dagli assessori regionali della sanita';
b) da tre esperti nominati dal Ministro per la sanita';
c) da tre rappresentanti designati dalle confederazioni generali
dei lavoratori piu' rappresentative;
d) da cinque rappresentanti delle amministrazioni ospedaliere
designati dalle rispettive federazioni nazionali delle associazioni;
e) da sei rappresentanti dei medici ospedalieri, di cui quattro
designati dalle organizzazioni sindacali piu' rappresentative e due
designati dalla federazione degli ordini dei medici ed inoltre da un
clinico universitario e da un assistente di ruolo universitario,
designati dalle rispettive associazioni;
f) da quattro rappresentanti dell'unione delle province d'Italia
e da otto rappresentanti dell'associazione nazionale dei comuni
d'Italia;
g) da 14 rappresentanti delle amministrazioni statali
interessate, di cui tre in rappresentanza rispettivamente dei
Ministeri della sanita' e del lavoro e della previdenza sociale, due
rispettivamente dei Ministeri dei lavori pubblici e della pubblica
istruzione e uno rispettivamente dei Ministeri dell'interno, del
bilancio e della programmazione economica, del tesoro e del Ministro
per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.
Disimpegna le funzioni di segretario un funzionario della carriera
direttiva amministrativa del Ministero della sanita' con qualifica
non inferiore a ispettore generale.
Il comitato dura in carica cinque anni.
Art. 29.
Piano regionale ospedaliero
Ciascuna Regione provvede a programmare i propri interventi nel
settore ospedaliero con la legge di approvazione del piano
quinquennale degli interventi relativi alle materie in cui la Regione
stessa ha potesta' legislativa.
La predetta legge si uniforma alle scelte del programma economico
nazionale nonche' ai principi della presente legge e della legge di
programma di cui al precedente articolo 26 e indica la previsione
degli interventi regionali relativi all'impianto di nuovi ospedali,
allo impianto, trasformazione, ammodernamento o soppressione degli
ospedali esistenti in relazione al fabbisogno dei posti-letto
distinti per acuti, cronici, convalescenti e lungodegenti, alla
efficienza delle attrezzature, alla rete viabile ed alle condizioni
geomorfologiche ed igienico sanitarie della popolazione.
Parimenti, nessuna opera di costruzione, ampliamento,
trasformazione, salvo adattamenti dovuti ad esigenze di
funzionalita', potra' essere realizzata se non sia prevista nella
predetta legge.
Il piano prevede l'esistenza di almeno un ospedale di zona che sia
in grado di servire una popolazione da venticinquemila fino a
cinquantamila abitanti; di almeno un ospedale provinciale che sia in
grado di servire una popolazione fino a quattrocentomila abitanti e
di almeno un ospedale regionale per ogni Regione.
La legge regionale prevede la costituzione di nuovi enti
ospedalieri, la fusione e la concentrazione di quelli esistenti in
relazione alle esigenze di cui ai precedenti commi e tenuto anche
conto dei criteri di economicita' di gestione.
Nessun ente pubblico, ne' alcuno degli enti o istituti
ecclesiastici, che abbiano ottenuto la classificazione di propri
ospedali ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 1, potra' istituire
nuovi stabilimenti di ricovero e cura che non siano previsti nella
legge di cui ai commi precedenti, salvo, per le universita', quanto
previsto dall'articolo 27, ultimo comma.
Parimenti, nessuna opera di costruzione, ampliamento,
trasformazione o ammodernamento potra' essere realizzata se non sia
prevista nella predetta legge ad eccezione degli istituti e cliniche
universitarie di ricovero e cura, per trasformazioni, ammodernamenti
e costruzioni, purche' non comportino aumenti di posti-letto.
Nella legge regionale devono essere indicati i mezzi finanziari per
la costruzione di nuovi ospedali, l'ampliamento, la trasformazione o
l'ammodernamento di quelli esistenti e per l'acquisto delle relative
attrezzature di primo impianto, e la loro ripartizione in relazione
agli obiettivi indicati dalla legge stessa per il settore
ospedaliero.
Qualora la Regione non provveda a quanto disposto dal presente
articolo il Ministro per la sanita' promuove gli atti necessari per
la convocazione d'ufficio del consiglio regionale.
Art. 30.
Comitato provinciale di coordinamento
In ogni provincia e' istituito un comitato provinciale di
coordinamento nominato e presieduto dal medico provinciale e composto
dai presidenti dei consigli di amministrazione e da un rappresentante
di ogni consiglio di sanitari degli enti ospedalieri operanti nella
provincia, oltre che, ove esista, da un rappresentante della facolta'
di medicina della universita' degli studi.
Il comitato ha il compito di coordinare l'attivita' ospedaliera
nell'ambito della provincia in relazione anche alle attivita' in essa
esercitate dagli altri presidi sanitari.
Art. 31.
Finanziamento del piano regionale ospedaliero
Nei bilanci delle singole Regioni devono essere stanziate, in
relazione ai mezzi finanziari resi disponibili per il settore
ospedaliero dal piano quinquennale degli interventi regionali di cui
al precedente articolo 29, le somme necessarie per la costruzione di
nuovi ospedali, l'ampliamento, la trasformazione e l'ammodernamento
degli ospedali esistenti, nonche' per l'acquisto delle relative
attrezzature di primo impianto.
La realizzazione delle opere indicate nel precedente comma sara'
effettuata secondo le norme che saranno emanate dalla Regione.
TITOLO V
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
PER GLI ENTI OSPEDALIERI
Art. 32.
Retta di degenza
La retta giornaliera di degenza e' determinata con apposita
deliberazione del consiglio di amministrazione di ciascun ente
ospedaliero.
La retta giornaliera di degenza e' determinata sulla base del costo
complessivo dell'assistenza sanitaria ospedaliera prestata agli
infermi.
La retta deve comprendere tutte le spese sostenute dall'ente per la
retribuzione del dipendente personale, per la diagnosi, la cura ed il
mantenimento degli infermi, quelle necessarie per assolvere i compiti
previsti dagli articoli 2, primo e secondo comma, e 47 della presente
legge, nonche' ogni altra spesa che concorra a formare il costo
complessivo dell'assistenza ospedaliera.
Nella retta devono essere comprese, altresi', le spese a carico
dell'ente ospedaliero iscritte nel bilancio dell'anno cui si
riferiscono le spedalita', per l'ammortamento, il rinnovo e
l'ammodernamento delle attrezzature ospedaliere per una quota non
superiore complessivamente al quattro per cento della retta
determinata a norma dei precedenti commi.
Le spese di gestione dei centri per le malattie sociali e del
lavoro non possono determinare aggravi sulla retta di degenza in
misura superiore al venti per cento del loro importo e, comunque, in
misura eccedente l'uno per cento dell'ammontare della retta.
I proventi delle rette ospedaliere possono, solo e fino ad un
ventesimo del loro ammontare, essere ceduti in delegazione per la
stipulazione di mutui destinati al finanziamento delle opere previste
al successivo articolo 34.
Per i ricoverati in camere speciali il consiglio di amministrazione
di ciascun ente ospedaliero determina una retta differenziata
riferita al ricovero e al mantenimento dei pazienti.
Le tariffe per le prestazioni professionali nei riguardi dei
ricoverati in sale speciali sono di massima quelle previste dalla
tariffa minima nazionale per le prestazioni medico-chirurgiche.
Art. 33.
Fondo nazionale ospedaliero
Nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita'
sara' iscritto in apposito capitolo il fondo nazionale ospedaliero.
Il fondo e' destinato alla concessione da parte del Ministero della
sanita' di contributi e sussidi agli enti ospedalieri per il rinnovo
delle attrezzature tecnico-sanitarie degli ospedali e per il
miglioramento e adeguamento di esse nei casi in cui la quota della
retta di degenza prevista nel quarto comma dell'articolo 32 non
riesca a coprire le spese occorrenti, osservando le norme
dell'articolo 5 della legge 26 giugno 1965, n. 717; nonche' al
pagamento dell'integrazione a carico dello Stato degli assegni ai
medici interni secondo le norme di cui al successivo articolo 47.
All'onere derivante dall'applicazione della presente norma,
calcolato per l'anno 1967 in lire 10 miliardi, si fara' fronte
mediante riduzione di una somma di pari importo dal capitolo n. 5381
iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro per i provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri
decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Al fondo previsto dal presente articolo affluiscono altresi' i
proventi di donazioni, eredita' e legati che pervengano allo Stato
con destinazione all'assistenza ospedaliera.
Il fondo nazionale ospedaliero viene inoltre annualmente
incrementato a partire dal 1968 con somme stanziate con la legge
ordinaria di bilancio e destinate alla concessione da parte del
Ministero della sanita' di contributi diretti a fronteggiare esigenze
funzionali degli enti ospedalieri in condizioni di particolari
necessita' in rapporto alle finalita' di cui all'articolo 2.
Art. 34.
Garanzia per l'assunzione dei mutui
La Cassa depositi e prestiti e gli enti ed istituti pubblici
autorizzati a concedere mutui garantiti da delegazioni con i comuni e
le province possono concedere mutui agli enti ospedalieri per la
costruzione di nuovi ospedali, l'ampliamento, la trasformazione e
l'ammodernamento degli ospedali esistenti, l'acquisto di edifici gia'
costruiti, purche' rispondenti ai requisiti richiesti per gli
ospedali, nonche' per l'acquisto delle relative attrezzature di primo
impianto.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro per il tesoro, saranno definite le modalita' relative al
conferimento delle delegazioni.
Gli enti di previdenza sono autorizzati nei limiti del dieci per
cento delle disponibilita' investibili in beni patrimoniali a
concedere mutui agli enti ospedalieri.
TITOLO VI
ORDINAMENTO DEI SERVIZI E DEL PERSONALE
Art. 35.
Struttura interna degli ospedali
Gli ospedali sono costituiti da sezioni, divisioni, servizi
speciali per diagnosi e cura e servizi generali.
Art. 36.
Struttura interna degli ospedali generali
Negli ospedali generali la sezione e' l'unita' funzionale che deve
comprendere non meno di 25 e non piu' di 30 posti-letto.
Negli stessi ospedali le sezioni di specialita' possono comprendere
anche un numero di posti-letto che in ogni caso non puo' essere
inferiore a 15. Queste sezioni, ove non esista la relativa divisione,
sono di regola aggregate ad una divisione affine.
La divisione e' composta da 2 o piu' sezioni e comprende non meno
di 50 e non piu' di 100 posti-letto.
Negli stessi ospedali le divisioni di specialita' possono
comprendere anche un numero inferiore di posti-letto che in ogni caso
non puo' essere inferiore a trenta.
I servizi speciali di diagnosi e cura forniscono prestazioni
specializzate e di norma non dispongono di letti di degenza o ne
hanno un numero che, comunque, non puo' essere superiore a quello
previsto per le sezioni di specialita'.
Art. 37.
Struttura interna degli ospedali specializzati
Negli ospedali specializzati le sezioni devono comprendere non meno
di quindici posti-letto e non piu' di venti.
Negli stessi ospedali le divisioni devono comprendere non meno di
trenta posti-letto e non piu' di ottanta.
Art. 38.
Struttura interna per gli ospedali per lungodegenti e convalescenti
Negli ospedali per lungodegenti e per convalescenti le sezioni
devono comprendere non meno di 25 e non piu' di 30 posti-letto.
Negli stessi ospedali le divisioni devono comprendere non meno di
80 e non piu' di 120 posti-letto.
Art. 39.
Personale degli enti ospedalieri
Il personale degli enti ospedalieri e' costituito dal personale
sanitario, amministrativo, tecnico, sanitario ausiliario, esecutivo e
di assistenza religiosa.
Il personale sanitario e' costituito dai medici e dai farmacisti.
Il personale amministrativo e' costituito dal segretario generale o
direttore amministrativo, dal personale dirigente, di concetto e
d'ordine.
Il personale sanitario ausiliario e' costituito dalle ostetriche,
dalle assistenti sanitarie visitatrici, dagli infermieri
professionali, dalle vigilatrici dell'infanzia, dalle assistenti
sociali, dai terapisti della riabilitazione, dai dietisti, dagli
infermieri generici e dalle puericultrici.
Il personale tecnico e' costituito dai tecnici specializzati per i
laboratori di indagine e diagnosi e di terapie speciali.
Il personale esecutivo e' costituito dai portantini, dal personale
di cucina, pulizia, custodia e degli altri servizi similari.
Possono essere istituiti altri ruoli speciali di personale
sanitario e tecnico con compiti rispettivamente direttivi e ausiliari
in relazione alle reali esigenze dell'ente ospedaliero.
Il personale di assistenza religiosa e' costituito da ministri del
culto cattolico, per l'assistenza religiosa agli infermi di
confessione cattolica. Gli infermi di altre confessioni hanno diritto
all'assistenza dei ministri dei rispettivi culti.
Art. 40.
Norme delegate sull'ordinamento dei servizi degli
enti ospedalieri e dei servizi di assistenza negli
istituti e cliniche universitarie di ricovero e cura
e sullo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri.
Il Governo della Repubblica, sentita una commissione parlamentare
di 10 senatori e di 10 deputati, nominati rispettivamente dal
Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera
dei deputati, e' autorizzato ad emanare, entro un anno dall'entrata
in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la
sanita' di concerto con il Ministro per il tesoro, e, per la parte di
sua competenza, con il Ministro per la pubblica istruzione, previa
consultazione delle associazioni sindacali delle categorie
interessate, compresi i rappresentanti dei clinici e degli assistenti
universitari, e dei rappresentanti delle amministrazioni ospedaliere
designati dalla relativa associazione, uno o piu' decreti aventi
forza di legge ordinaria nelle seguenti materie:
1) ordinamento interno dei servizi ospedalieri;
2) ordinamento interno dei servizi di assistenza delle cliniche e
degli istituti universitari di ricovero e cura.
3) stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri, salvo
quanto stabilito nel comma seguente.
Il rapporto di lavoro, per quanto riguarda il trattamento e gli
istituti normativi di carattere economico, e' stabilito, previ
accordi nazionali tra i sindacati e le associazioni rappresentanti
gli enti ospedalieri, dai singoli enti ospedalieri con delibere
soggette ai controlli di legge.
Art. 41.
Principi e criteri direttivi per l'ordinamento
dei servizi ospedalieri
Le norme delegate di cui all'articolo 40 concernenti l'ordinamento
interno dei servizi dovranno disciplinare:
a) l'ammissione e dimissione degli infermi ispirandosi al
principio della obbligatorieta' del ricovero nel caso in cui ne sia
accertata la necessita' e della possibilita' di ricorso da parte
dell'infermo;
b) il rapporto numerico tra il personale sanitario e i
posti-letto ispirandosi al principio che sia assicurata una adeguata
e continua assistenza in relazione alla categoria ed al tipo di
ospedale;
c) l'organizzazione e ripartizione dei servizi ospedalieri,
ispirandosi al principio del migliore soddisfacimento delle esigenze
della cura e delle nuove funzioni medico-sociali attribuite agli
ospedali ed alla necessita' di assicurare la direzione, il
coordinamento ed il controllo dei servizi e di ogni altra attivita'
ospedaliera.
Art. 42.
Principi direttivi per lo stato giuridico del personale
Le norme delegate di cui all'articolo 40 concernenti l'assunzione e
lo stato giuridico del personale dipendente degli enti ospedalieri
dovranno stabilire la disciplina fondamentale del rapporto di
impiego, ispirandosi ai seguenti principi:
1) che le assunzioni devono aver luogo esclusivamente per
pubblico concorso nel limite delle piante organiche; deroghe alle
assunzioni per pubblico concorso possono essere consentite solo per
speciali categorie del personale esecutivo. Resta la facolta' dei
consigli di amministrazione degli enti ospedalieri di stipulare
convenzioni con gli ordini religiosi per l'espletamento di
particolari servizi con personale idoneo alle funzioni
rispettivamente assegnate;
2) che lo stato giuridico e le attribuzioni siano regolati con
criteri di uniformita' e in conformita' dei principi delle leggi
vigenti che regolano il rapporto di pubblico impiego; ad esse dovra'
adeguarsi il regolamento del personale di ciascun ente ospedaliero.
In ogni caso dovranno essere riconosciute le posizioni giuridiche
ed economiche acquisite dal personale gia' in servizio.
Art. 43.
Principi e criteri direttivi per lo stato giuridico ed il
trattamento economico del personale sanitario medico dipendente dagli
enti ospedalieri.
Le norme delegate di cui all'articolo 40 dovranno altresi'
disciplinare l'assunzione e lo stato giuridico dei medici distinti in
due categorie: medici con funzioni igienico-organizzative e cioe'
ispettori sanitari, vicedirettori sanitari, direttori e
sovrintendenti sanitari, e medici con funzioni di diagnosi e cura e
cioe' assistenti, aiuti e primari, ispirandosi ai seguenti principi:
a) l'assunzione in ogni singolo ente ospedaliero deve aver luogo
esclusivamente per pubblico concorso per titoli, stabiliti con
criteri uniformi e rigorosamente determinati, nonche' mediante esami
consistenti in una relazione scritta su un caso clinico e in prove
pratiche, con previsione che gli atti del concorso e le valutazioni,
che devono essere motivate, possono essere dati in visione a chiunque
ne abbia interesse. Il punteggio a disposizione della commissione
esaminatrice sara' assegnato per tre quinti ai titoli e per i
rimanenti due quinti alle prove di esame. A tale concorso sono
ammessi coloro che abbiano superato una prova di idoneita' per esami,
uguali per tutte le categorie di ospedali e per ciascuna qualifica e
specialita', su base nazionale per i primari e i direttori sanitari,
e su base regionale per gli altri sanitari. L'assunzione dei
sovrintendenti ha luogo esclusivamente per concorso per titoli tra i
direttori sanitari. I direttori, i vicedirettori e gli ispettori
sanitari, i primari, gli aiuti e gli assistenti in servizio di ruolo
al momento dell'entrata in vigore delle norme delegate di cui al
presente articolo, possono adire direttamente i concorsi a posti di
pari qualifica e specialita' presso altri enti ospedalieri della
stessa categoria;
b) agli esami di idoneita' per direttore e vicedirettore
sanitario sono ammessi i medici, dopo un determinato numero di anni
di laurea e di carriera come medici negli ospedali o nelle cliniche
universitarie o negli istituti universitari d'igiene ovvero in talune
amministrazioni dello Stato o di enti pubblici espressamente
determinate, che abbiano anche conseguito l'idoneita' come ispettori;
agli esami di idoneita' ad ispettore sono ammessi i medici abilitati
all'esercizio professionale.
Agli esami di idoneita' per primario sono ammessi i medici dopo un
determinato numero di anni di laurea e di carriera in qualita' di
aiuto o assistente di ruolo negli ospedali o nelle cliniche
universitarie; agli esami di idoneita' per aiuto sono ammessi i
medici dopo un determinato numero di anni di laurea e di carriera in
qualita' di assistente di ruolo negli ospedali o nelle cliniche
universitarie; agli esami di idoneita' per assistente sono ammessi i
medici abilitati all'esercizio professionale. L'esame di idoneita' e'
svolto con prova scritta su temi o tesi scelti per sorteggio da un
elenco prefissato e pubblicato a cura del Ministero della sanita' e
comporta un punteggio della prova da valutarsi adeguatamente nei
titoli del concorso locale;
c) le commissioni per gli esami di idoneita' annuali a direttore,
vice direttore e ispettore sanitario sono nominate annualmente dal
Ministro per la sanita' e sono costituite da tre sovraintendenti o
direttori sanitari, da un professore universitario di ruolo o fuori
ruolo di igiene e da un funzionario medico del Ministero della
sanita'; le commissioni per gli esami di idoneita' annuali a
primario, aiuto e assistente sono nominate annualmente dal Ministro
per la sanita' e sono costituite da tre primari della materia, di cui
uno designato dalla federazione nazionale dell'ordine dei medici o
dall'ordine competente per territorio, mediante sorteggio; da un
professore universitario della materia o, in mancanza, di materia
affine di ruolo o fuori ruolo e da un funzionario medico del
Ministero della sanita'. Le commissioni - di concorso per
l'assunzione dei sovrintendenti, direttori, vicedirettori ed
ispettore sanitari sono nominate dal consiglio di amministrazione e
costituite dal presidente dell'ente ospedaliero o da un suo delegato,
da due sovrintendenti o direttori sanitari e da un professore
universitario di ruolo o fuori ruolo di igiene, nonche' da un
funzionario medico del Ministero della sanita', le commissioni di
concorso per l'assunzione dei primari, aiuti ed assistenti sono
nominate dal consiglio di amministrazione e costituite dal presidente
dell'ente ospedaliero o da un suo delegato, da due primari
appartenenti a ospedali di categoria pari o superiore a quella dello
ospedale per cui il concorso e' bandito, della materia messa a
concorso, di cui uno nominato dall'ordine dei medici competente per
territorio, mediante sorteggio provinciale, e da un professore
universitario di ruolo o fuori ruolo della materia stessa, o, qualora
sia necessario per assicurare una scelta effettiva, di materia affine
e di materia che la comprenda, nonche' da un funzionario medico del
Ministero della sanita'.
I primari ospedalieri ed i professori universitari componenti le
commissioni di esame saranno prescelti per sorteggio da elenchi
prefissati con eguali criteri. Gli elenchi dei primari ospedalieri e
dei professori universitari saranno compilati dal Ministero della
sanita' di concerto, per quanto riguarda i professori universitari,
col Ministero della pubblica istruzione: il sorteggio su di essi
sara' effettuato presso il Ministero della sanita' per gli esami a
base nazionale e regionale e presso i consigli di amministrazione dei
singoli enti ospedalieri per gli esami a base locale;
d) lo stato giuridico deve prevedere il "tempo definito" con
determinazione degli obblighi relativi, anche per i medici con
funzioni di diagnosi e cura, e l'incompatibilita' con l'assunzione di
altri rapporti di impiego presso enti pubblici e con l'esercizio
professionale in case di cura private, consentendo, pero', nelle ore
libere, l'esercizio professionale, anche nell'ambito dell'ospedale,
entro limiti rigorosamente determinati e con previsione che una parte
del compenso dovuto al sanitario - compenso da stabilirsi dal
consiglio di amministrazione dell'ente, su proposta del consiglio dei
sanitari e del consiglio sanitario centrale - sia devoluta all'ente.
La amministrazione dell'ente puo', su richiesta del medico,
consentire il "tempo pieno". Le medesime norme, comprese quelle
riguardanti l'incompatibilita' con l'assunzione di altri rapporti
d'impiego presso altri enti pubblici e con l'esercizio professionale
presso le case di cura private, valgono per il personale sanitario
medico dipendente dagli ospedali clinicizzati o convenzionati.
Le norme limitative dell'esercizio dell'attivita' professionale
nelle case di cura private, di cui al precedente comma, si applicano,
fino alla fine dell'anno 1975, solo ove, a giudizio delle
amministrazioni interessate, risulti la disponibilita' di appositi
ambienti qualitativamente idonei per il libero esercizio
dell'attivita' professionale, secondo le norme che saranno stabilite
nel decreto delegato di cui all'articolo 40, salvo l'applicazione per
tutti i sanitari delle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge
10 maggio 1964, n. 336;
e) nel passaggio da un ospedale ad un altro, il servizio di ruolo
precedentemente prestato dal personale ospedaliero deve essere
valutato per intero ai fini degli aumenti periodici di stipendio,
nonche' ai fini del trattamento di quiescenza;
f) ai sanitari ospedalieri eletti a cariche pubbliche si
applicano le stesse norme che regolano il collocamento in aspettativa
dei professori universitari.
Art. 44.
Scuole ospedaliere di specializzazione
Negli ospedali regionali puo' essere svolta, a cura di personale
medico ospedaliero particolarmente qualificato, attivita' didattica
di carattere applicativo complementare di quella universitaria nei
confronti dei medici iscritti alle scuole di specializzazione delle
universita', con trattamento economico del personale medico
ospedaliero insegnante non inferiore a quello degli altri docenti,
osservate le particolari disposizioni degli ordinamenti delle singole
universita' e secondo modalita' che saranno stabilite con decreto del
Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per
la sanita', entro un anno dalla entrata in vigore della presente
legge.
Art. 45.
Tirocinio obbligatorio Per essere ammessi a sostenere l'esame di
Stato di abilitazione all'esercizio professionale, i laureati in
medicina e chirurgia devono aver compiuto un anno di tirocinio, in
qualita' di interno, presso gli istituti clinici universitari o
presso gli ospedali regionali o presso altri ospedali riconosciuti
idonei a tal fine con decreto del Ministro per la sanita' di concerto
con il Ministro per la pubblica istruzione.
Per gli allievi-ufficiali medici che hanno frequentato la scuola di
sanita' militare di Firenze la durata del tirocinio, limitatamente
alla clinica medica ed alla clinica chirurgica, e' ridotta
rispettivamente di due mesi e di un mese.
Art. 46.
Posti di internato
Durante il tirocinio di cui al precedente articolo 45, i laureati
in medicina e chirurgia sono autorizzati ad esercitare le attivita'
necessarie per il conseguimento di una adeguata preparazione
professionale sotto il controllo dei direttori delle cliniche
universitarie o dei primari ospedalieri.
Con decreto dei Ministri per la pubblica istruzione e per la
sanita', i posti di internato saranno ripartiti in ragione del 30 per
cento del loro numero complessivo tra le cliniche universitarie e del
70 per cento tra gli ospedali regionali e gli altri ospedali di cui
all'articolo 1.
Con lo stesso decreto saranno stabilite le modalita' circa
l'ammissione all'internato e lo svolgimento del tirocinio.
Art. 47.
Trattamento economico e certificato dell'avvenuto tirocinio
I laureati ammessi all'internato non hanno alcun rapporto di
impiego ed osservano gli orari fissati per gli assistenti.
Essi hanno diritto al vitto gratuito e ad un assegno mensile
corrisposto dall'universita' per quanto riguarda gli istituti clinici
universitari, direttamente gestiti dalle stesse, o dall'ente
ospedaliero, la cui misura sara' fissata dal decreto delegato
previsto dall'articolo 40 e non potra' essere superiore al terzo
dello stipendio minimo attribuito all'assistente di ruolo
ospedaliero, esclusa ogni altra indennita'.
Il tirocinio deve essere svolto per almeno quattro mesi in medicina
e per tre mesi rispettivamente in chirurgia e ostetricia e per i
rimanenti due mesi in altre specialita' mediche.
Il certificato di compiuto tirocinio sara' rilasciato dal rettore
dell'universita' competente, sentiti i direttori degli istituti
clinici universitari o dal presidente del consiglio di
amministrazione dell'ente ospedaliero presso il cui ospedale viene
compiuto il tirocinio, su proposta del direttore sanitario, sentiti i
primari competenti.
Art. 48.
Copertura delle spese
Non hanno diritto all'assegno previsto dall'articolo 47 i laureati
che godono di borse di studio di importo pari o superiore. Se la
borsa di studio e' di importo inferiore, si fara' luogo soltanto al
pagamento della differenza.
Le spese per il pagamento degli assegni possono essere sostenute
fino ad un massimo del 65 per cento dallo Stato che vi provvede con
il fondo nazionale ospedaliero previsto dall'articolo 33, restando la
rimanente parte a carico dell'ente ospedaliero presso il quale viene
compiuto il tirocinio, anche se questo e' effettuato presso ospedali
clinicizzati o cliniche convenzionate con un ente ospedaliero.
Per il pagamento degli assegni agli interni degli istituti clinici,
direttamente gestiti dalle universita', il Ministro per la pubblica
istruzione, con suo decreto, provvede annualmente a ripartire tra le
universita' le somme occorrenti alla copertura delle spese non
coperte col fondo ospedaliero, prelevandole dal fondo destinato a
borse di studio, di cui all'articolo 32 della legge 31 ottobre 1966,
n. 942, sino ad un importo massimo del 10 per cento del fondo stesso.
Art. 49.
Sottocommissioni esami di Stato di abilitazione
I primari degli ospedali regionali e degli ospedali ritenuti idonei
al tirocinio saranno chiamati a far parte delle sottocommissioni di
esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di
medico chirurgico.
Art. 50.
Convenzioni tra universita' ed enti ospedalieri
Qualora, in ordine alla stipula di convenzioni tra universita' ed
enti ospedalieri, si manifestino contrasti od ostacoli non superabili
dalle due parti od anche in sede di approvazione delle convenzioni
medesime da parte delle autorita' vigilanti, ogni decisione e'
demandata ai Ministri per la pubblica istruzione e per la sanita' o,
a richiesta di essi, al Comitato interministeriale per la
programmazione economica.
TITOLO VII
CASE DI CURA PRIVATE
Art. 51.
Requisiti da determinarsi con decreto del Ministro per la sanita'
Le case di cura private sono sottoposte alla vigilanza del
Ministero della sanita'.
Il Ministro per la sanita', con proprio decreto, sentito il
Consiglio superiore di sanita', stabilisce:
a) le norme tecniche costruttive, i requisiti, le attrezzature ed
i servizi di cui devono essere dotate le case di cura private in
relazione al tipo di attivita' in esse esercitato;
b) le norme sull'ordinamento dei servizi e del personale;
c) i requisiti necessari per l'esercizio della funzione di
"direttore sanitario responsabile".
La denominazione delle case di cura private deve essere sempre
preceduta o seguita dalla indicazione "casa di cura privata": non
possono essere usate frasi o denominazioni atte a ingenerare
confusione con gli ospedali o istituti pubblici di cura o cliniche
universitarie.
Art. 52.
Autorizzazione all'apertura di case di cura private - Infrazioni
Chiunque intende aprire una casa di cura privata o ampliare o
trasformare una casa di cura preesistente, deve inoltrare domanda al
medico provinciale, indicando la speciale natura dell'attivita'
sanitaria che in essa dovra' essere svolta, le sue attrezzature
igienico-sanitarie e la dotazione dei posti-letto che si intendono
istituire.
Alla domanda devono essere allegati una planimetria dei locali ed
un regolamento sull'ordinamento e sul funzionamento della istituenda
casa di cura, in cui deve essere previsto, tra l'altro, un servizio
continuativo di guardia medica.
Il medico provinciale, sentito il Consiglio provinciale di sanita',
rilascia l'autorizzazione all'esercizio della casa di cura privata in
base alle esigenze igienico-sanitarie ed alle altre condizioni
previste dalla legge.
I progetti per la costruzione, l'ampliamento e la trasformazione di
case di cura private devono essere approvati dal medico provinciale,
sentito il Consiglio provinciale di sanita'.
Il medico provinciale, sentito il Consiglio provinciale di sanita',
in caso di inadempienze alle disposizioni della presente legge e alle
condizioni inserite nell'atto di autorizzazione, puo' diffidare la
casa di cura ad eliminarle entro un congruo termine da stabilire
nell'atto di diffida, trascorso il quale ordina la chiusura della
casa stessa, fino a quando non siano rimosse le cause che hanno
determinato il provvedimento.
Nel caso di ripetute infrazioni alle norme della presente legge, il
medico provinciale, salvo quanto disposto dal precedente comma, puo',
sentito il Consiglio provinciale di sanita', revocare
l'autorizzazione di apertura.
Art. 53.
Direttore sanitario responsabile - Convenzioni
Ogni casa di cura privata deve avere un direttore sanitario
responsabile al quale e' vietata ogni attivita' di diagnosi e cura
nella casa di cura privata stessa quando sia dotata di oltre 150
posti-letto, e che risponde personalmente al medico provinciale
dell'organizzazione tecnico-funzionale e del buon andamento dei
servizi igienico-sanitari.
In particolare il direttore stabilisce i turni del servizio di
guardia medica e adotta le necessarie misure in caso di
manifestazioni di malattie infettive soggette a denunzia informandone
immediatamente il medico provinciale e l'ufficiale sanitario
competente.
Ogni convenzione tra le case di cura private e gli enti o istituti
mutualistici ed assicurativi per il ricovero dei propri iscritti e'
soggetta all'approvazione del medico provinciale, il quale
provvedera' con decreto, sentito il consiglio provinciale di sanita',
dopo avere in ogni caso accertato che, nell'interesse pubblico e nel
quadro delle direttive dei piani di programmazione, la casa di cura
privata possiede i requisiti igienico-sanitari per assicurare una
adeguata assistenza sanitaria in regime mutualistico-assicurativo e
l'idoneita' ad assolvere soddisfacentemente gli impegni della
convenzione.
Gli enti pubblici e gli istituti mutualistici e assicurativi
possono stipulare convenzioni per il ricovero dei propri iscritti con
le fondazioni e le associazioni di cui al quarto comma dell'articolo
1 non riconosciute come enti pubblici ospedalieri nonche' con gli
istituti ed enti indicati nel quinto comma dell'articolo 1, previo il
riconoscimento da parte del medico provinciale dell'esistenza dei
requisiti richiesti dal precedente comma.
TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 54.
Istituzione, riconoscimento e concentrazione di enti ospedalieri e
altre norme transitorie
Fino a quando non saranno costituite le Regioni a statuto ordinario
e nei territori di esse, i provvedimenti di competenza del Presidente
della Regione previsti negli articoli 4, 5, 6 e 17 sono adottati dal
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la sanita'
di concerto col Ministro per l'interno per i provvedimenti di cui
agli articoli 4, 5 e 17 e, relativamente ai provvedimenti di cui
all'articolo 6, sulla base delle indicazioni contenute nei piani
regionali ospedalieri in armonia col piano nazionale ospedaliero
transitorio; l'atto di approvazione di cui all'articolo 9, decimo
comma, e' di competenza del Ministro per la sanita'; l'atto di
classificazione degli ospedali previsto dall'articolo 19 viene
adottato dal medico provinciale, sentito il Consiglio provinciale di
sanita'; e il rappresentante della Regione nel collegio dei revisori
previsto dall'articolo 12 e' sostituito da un rappresentante della
provincia, ove ha sede l'ente ospedaliero.
Art. 55.
Norme sull'amministrazione degli enti ospedalieri
Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Governo della Repubblica, sentita una apposita Commissione
parlamentare composta da dieci deputati e dieci senatori, e' delegato
a emanare con decreto avente valore di legge formale le norme
fondamentali sull'amministrazione e contabilita' dell'ente
ospedaliero integrando e coordinando le disposizioni contenute nella
legge 17 luglio 1890, n. 6972, e nel relativo regolamento di
esecuzione di cui al regio decreto 5 febbraio 1891, n. 99, e
successive modificazioni e quelle contenute nel regio decreto 3 marzo
1934, n. 383, con le norme contenute nella presente legge, avendo di
mira il conseguimento di un'effettiva autonomia nonche' la
salvaguardia delle competenze conseguenti e dei rapporti tra gli
istituendi enti ospedalieri e lo Stato, le Regioni, le province e i
comuni, lasciando, comunque, impregiudicata la competenza legislativa
dell'ente regione.
Art. 56.
Amministrazione dell'ente ospedaliero
Per quanto non disposto nella presente legge si applicano agli enti
ospedalieri le norme contenute nella legge 17 luglio 1890, n. 6972 e
successive modificazioni, nel regio decreto 5 febbraio 1891, n. 99, e
nel regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, in quanto compatibili con le
norme contenute nella presente legge, intendendosi sostituito al
prefetto, vice prefetto, o prefettura il medico provinciale.
Fino a quando non saranno entrati in funzione gli organi di
controllo previsti dal capo terzo del titolo V della legge 10
febbraio 1953, n. 62, la vigilanza sugli enti ospedalieri e'
esercitata dal medico provinciale nelle forme e con le modalita'
previste dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e dal regio decreto 5
febbraio 1891, n. 99, e il controllo di merito e' esercitato, a norma
del precedente articolo 16, ultimo comma, da un comitato provinciale
per l'assistenza ospedaliera, presieduto dal medico provinciale e
composto da cinque rappresentanti della provincia e da un
rappresentante del comune capoluogo della provincia eletti nei modi
previsti per i rappresentanti degli stessi enti nel comitato
provinciale di assistenza e beneficenza, ed inoltre da un
rappresentante dell'Amministrazione dell'interno, dei lavori pubblici
e del lavoro della provincia, designati, rispettivamente, dal
prefetto, dall'ingegnere capo del Genio civile e dal direttore
dell'Ufficio provinciale del lavoro.
Esercita la funzione di segretario un funzionario della carriera
direttiva amministrativa del Ministero della sanita'.
Per le Regioni non ancora costituite i sei membri di cui al punto
1) del primo comma dell'articolo 9 sono designati dal Consiglio
provinciale della provincia dove ha sede l'ente ospedaliero.
Art. 57.
Gestione finanziaria delle attivita' diverse da quella ospedaliera
Per il periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della presente
legge e la nomina del commissario per la provvisoria gestione di cui
al comma sesto dell'articolo 5, gli enti pubblici contemplati nel
secondo comma dell'articolo 3 devono tenere una distinta gestione per
le attivita' diverse da quelle ospedaliere, alla quale non possono
essere destinati i mezzi finanziari previsti nel titolo V della
presente legge.
Art. 58.
Finanziamento per le costruzioni ed attrezzature ospedaliere
Fino a quando non saranno istituite le Regioni a statuto ordinario,
il Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per la
sanita', sulla base delle previsioni contenute nel piano nazionale
ospedaliero e nel piano regionale ospedaliero, concede agli enti
ospedalieri i contributi previsti dalla legge 3 agosto 1949, numero
589, e dalla legge 30 maggio 1965, n. 574, nei limiti da questa
stabiliti.
Art. 59.
Trasferimento del personale dipendente dagli enti pubblici al nuovo
ente ospedaliero
Il personale sanitario, di assistenza immediata ed ausiliaria, il
personale amministrativo, di ragioneria, di dattilografia, di
archivio, d'ordine, subalterno, in servizio presso gli ospedali di
cui al secondo comma dell'articolo 3, passa alle dipendenze dell'ente
ospedaliero e viene inquadrato nei rispettivi ruoli, conservando in
ogni caso le posizioni giuridiche ed economiche acquisite al momento
del trasferimento.
Il passaggio viene disposto con decreto del medico provinciale di
intesa con le rispettive amministrazioni.
Art. 60.
Composizione transitoria del comitato nazionale di programmazione
ospedaliera
Per le Regioni non ancora costituite i membri di cui alla lettera
a) dell'articolo 28 sono sostituiti dai presidenti dei comitati
regionali per la programmazione ospedaliera di cui all'articolo 62.
Art. 61.
Piano nazionale ospedaliero transitorio
Sino alla costituzione delle Regioni a statuto ordinario e
limitatamente ai territori delle Regioni medesime, gli obiettivi e i
criteri di cui ai precedenti articoli 26 e 27 sono stabiliti con
decreto del Ministro per la sanita' di concerto col Ministro per la
pubblica istruzione, per la parte di sua competenza.
Il piano nazionale ospedaliero transitorio e' elaborato, nel quadro
della legge di programma e sulla base delle indicazioni dei singoli
Comitati regionali per la programmazione ospedaliera, dal Ministro
per la sanita', di intesa con i Ministri per il bilancio e per la
programmazione economica, per il tesoro, per i lavori pubblici e del
Ministro per la pubblica istruzione, per la parte di sua competenza,
su parere del comitato nazionale per la programmazione ospedaliera,
conformemente alle direttive del programma economico nazionale ed ai
principi della presente legge, nonche', limitatamente ai territori
meridionali, alle direttive del piano di coordinamento e con la
riserva di investimenti di cui alla legge 26 giugno 1965, n. 717. Il
piano e' sottoposto all'approvazione del Comitato interministeriale
per la programmazione economica.
Il piano nazionale ospedaliero transitorio stabilisce altresi' i
criteri per la ripartizione nel territorio delle Regioni a statuto
speciale dei mezzi finanziari dello Stato da destinare agli
interventi per la costruzione di nuovi ospedali, per l'ampliamento,
la trasformazione e l'ammodernamento di quelli esistenti e per
l'acquisto delle relative attrezzature di primo impianto, ad
integrazione degli interventi delle Regioni nelle medesime attivita'.
Art. 62.
Comitato regionale per la programmazione ospedaliera
Per i territori delle Regioni non ancora costituite, il comitato
regionale per la programmazione ospedaliera, da istituire presso ogni
capoluogo di Regione a norma dei successivi commi del presente
articolo, elabora, entro sei mesi dalla sua costituzione, un piano
regionale ospedaliero avente durata non superiore a quella del
programma economico nazionale, sentito il comitato regionale per la
programmazione economica e consultati i comitati provinciali di cui
all'articolo 30 della presente legge. Il predetto piano e' approvato
con decreto del Ministro per la sanita' di concerto con il Ministro
per il bilancio e per la programmazione economica.
Il piano previsto dal precedente comma, sulla base degli obiettivi
e dei criteri stabiliti nel piano nazionale ospedaliero transitorio,
indica, per il territorio regionale, le previsioni di impianto di
nuovi ospedali, di ampliamento, trasformazione, ammodernamento e
soppressione degli ospedali esistenti in relazione al fabbisogno dei
posti-letto distinti per acuti, cronici e convalescenti, alla
efficienza delle attrezzature, alla rete viabile ed alle condizioni
geomorfologiche ed igienico-sanitarie della popolazione.
Il piano determina, inoltre, la sfera di azione di ciascun ospedale
in coordinazione con gli altri operanti nella Regione e con la rete
dei presidi sanitari locali.
Il piano prevede l'esistenza di almeno un ospedale generale di zona
che sia in grado di servire una popolazione da venticinquemila fino a
cinquantamila abitanti, di almeno un ospedale generale provinciale in
grado di servire una popolazione fino a quattrocentomila abitanti e
di almeno un ospedale regionale per ogni regione.
Il piano prevede la costituzione di nuovi enti ospedalieri, la
fusione e la concentrazione di quelli esistenti in relazione alle
esigenze di cui ai precedenti commi e tenuto conto anche dei criteri
di economicita' di gestione.
Nessun ente pubblico potra' istituire nuovi ospedali che non siano
previsti nel piano.
Parimenti, nessuna opera di costruzione, ampliamento,
trasformazione, o ammodernamento potra' essere realizzata se non sia
prevista nel piano, ferme le norme di cui agli articoli 26, 27 e 29
per la costruzione di opere destinate al ricovero e alla cura da
parte della universita' e degli enti e istituti ecclesiastici
previsti dall'ultimo comma dell'articolo 1.
Il comitato regionale per la programmazione ospedaliera e'
composto:
a) da tre consiglieri di ciascuna amministrazione provinciale
della Regione, due in rappresentanza della maggioranza ed uno in
rappresentanza della minoranza eletti dal rispettivo consiglio
provinciale;
b) da un rappresentante dell'amministrazione comunale dei
capoluoghi di provincia, eletto dal consiglio comunale;
c) da tre rappresentanti delle amministrazioni ospedaliere
designati dalle associazioni di categoria;
d) da un rappresentante degli istituti ed enti di cui al quinto
comma dell'articolo 1;
e) da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali
dei lavoratori piu' rappresentative della Regione;
f) da quattro rappresentanti dei medici ospedalieri, di cui tre
designati dalle organizzazioni sindacali piu' rappresentative ed uno
designato dalla federazione degli ordini dei medici;
g) dai medici provinciali della Regione;
h) dal provveditore regionale alle opere pubbliche;
i) da un ispettore medico dell'ispettorato regionale del lavoro;
l) da tre rappresentanti degli enti mutualistici;
m) da due rappresentanti delle facolta' di medicina e chirurgia
delle universita' esistenti nella Regione;
n) da un rappresentante delle case di cura private eletto dalle
rispettive associazioni di categoria.
Il comitato elegge nel proprio seno il presidente.
Il comitato viene nominato, entro 40 giorni dall'entrata in vigore
della presente legge, con decreto del Ministro per la sanita' e dura
in carica 4 anni.
Art. 63.
Norme transitorie riguardanti il tirocinio
Sono abrogate le norme relative al tirocinio di pratica semestrale
di cui alla tabella XVIII annessa al regio decreto 30 settembre 1938,
n. 1652, ed ogni altra disposizione diversa o contraria, salvo quanto
previsto dal successivo comma.
Le disposizioni della presente legge non si applicano a coloro che
abbiano gia' compiuto il tirocinio di pratica semestrale in base alle
norme della tabella XVIII del regio decreto 30 settembre 1938, n.
1652, o che conseguiranno la laurea in medicina e chirurgia entro
l'anno accademico 1968-1969. Questi ultimi, per altro, possono essere
ammessi, a domanda, a compiere il tirocinio secondo le norme della
presente legge.
Art. 64.
Norme transitorie riguardanti i sanitari non di ruolo
Le norme delegate di cui agli articoli 40 e 43 dovranno prendere in
adeguata considerazione, in base alla loro particolare natura, i
servizi prestati dagli aiuti e dagli assistenti non di ruolo,
ospedalieri ed universitari, attualmente in servizio sia di ruolo sia
straordinario, volontario e incaricato, ai fini della ammissione agli
esami di idoneita' ed ai fini della valutazione come titolo nei
concorsi, che saranno banditi entro tre anni dalla data di entrata in
vigore delle norme delegate.
Art. 65.
Trasformazione degli istituti pubblici di ricovero e cura
Gli enti ospedalieri riconosciuti e costituiti ai sensi della
presente legge alle cui dipendenze siano istituti di ricovero e cura
e infermerie che non posseggano i requisiti per essere classificati
fra gli ospedali previsti dal titolo III, possono ottenere, a
domanda, e sempreche' il piano regionale ospedaliero ne ravvisi la
opportunita' e la possibilita' dal punto di vista tecnico-sanitario,
logistico e territoriale, l'autorizzazione del medico provinciale a
trasformarli entro otto anni in uno dei tipi di ospedale previsti
dalla presente legge.
Gli istituti di ricovero e cura e le infermerie, per i quali non
venga ravvisata tale opportunita' e possibilita' di trasformazione
non potranno esercitare l'attivita' ospedaliera a partire da un anno
dall'entrata in vigore del piano regionale.
Gli enti ospedalieri di cui al presente articolo sono equiparati,
ai fini della costituzione del consiglio di amministrazione, agli
enti ospedalieri comprendenti ospedali di zona.
Art. 66.
Estensione delle disposizioni sul mantenimento in servizio previsto
dalla legge 10 maggio 1964, n. 336
Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 10 maggio 1964,
n. 336, relative al mantenimento in servizio fino al compimento del
70° anno di eta' dei sovrintendenti e direttori sanitari, dei
direttori di farmacia e dei primari ospedalieri, si applicano anche
nei confronti del predetto personale che sia stato successivamente
trasferito da un ospedale ad altro di pari o superiore categoria.
Art. 67.
Regioni a statuto speciale
Le Regioni a statuto speciale, ad eccezione di quelle che hanno in
materia sanitaria potesta' legislativa primaria, devono adeguare la
propria legislazione nella materia predetta ai principi stabiliti
dalla presente legge e dalla legge di programmazione di cui al
precedente articolo 26.
Art. 68.
Durata in carica dei consigli di amministrazione esistenti
Fino al momento dell'insediamento dei nuovi consigli di
amministrazione degli enti ospedalieri, restano in carica i consigli
di amministrazione esistenti all'entrata in vigore della presente
legge.
Art. 69.
Pio Istituto di S. Spirito e ospedali riuniti di Roma Al Pio
Istituto di S. Spirito ed ospedali riuniti di Roma si applicano tutte
le disposizioni previste dalla presente legge. Peraltro, sino alla
costituzione delle Regioni a statuto ordinario, continuano ad aver
vigore le attuali norme relative agli organi di vigilanza e di
tutela, alle modalita' di esercizio del controllo e agli atti
sottoposti al controllo.
Art. 70.
Disposizione finanziaria
Le somme di cui al terzo comma dell'articolo 33 che non siano state
impiegate o impegnate nell'esercizio 1967 possono essere impegnate ed
utilizzate nei tre esercizi successivi, in deroga al disposto
dell'articolo 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri
decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 71.
Abrogazione di norme incompatibili E' abrogata ogni disposizione
incompatibile con le norme contenute nella presente legge.
Fino a quando non verranno emanate le norme delegate di cui
all'articolo 40 continueranno ad aver vigore per la parte non in
contrasto con la presente legge, le disposizioni contenute nel regio
decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e successive modificazioni.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 febbraio 1968
SARAGAT
MORO - MARIOTTI - TAVIANI
- PIERACCINI - COLOMBO
- GUI - MANCINI - BOSCO
Visto, il Guardasigilli: REALE
[fonte: http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1968;132]